Studio Legale Avv. Nicola Giorgio

Studio Legale Avv. Nicola Giorgio Lo Studio Legale Giorgio offre consulenza e assistenza legale in differenti ambiti del diritto civile.

👮‍♂️AUTOVELOX MOBILE SULLA S.P. 231 IN TERLIZZI DIREZIONE BITONTO: ANNULLAMENTO DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE PER LA NON ...
13/01/2023

👮‍♂️AUTOVELOX MOBILE SULLA S.P. 231 IN TERLIZZI DIREZIONE BITONTO: ANNULLAMENTO DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE PER LA NON CORRETTA SEGNALAZIONE DELLA POSTAZIONE E PER LA NON VISIBILITA' DELLA STESSA.

👨‍⚖️Con Sentenza n. 4/2023 il Giudice di Pace di Trani ha accolto il ricorso formulato per il tramite del sottoscritto difensore ribadendo, nel solco delle precedenti statuizioni, la necessità della previa idonea segnalazione delle postazioni di rilevamento e la loro visibilità al fine di non indurre gli automobilisti in distrazioni e/o manovre azzardate e/o frenate repentine.

22/01/2021

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⚠️🚦 PHOTORED: VERBALE ANNULLATO SE LA P.A. NON ESIBISCE LA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA👨‍⚖️ ‼️Il GIUDICE DI PACE DI ANDRIA...
22/12/2020

⚠️🚦 PHOTORED: VERBALE ANNULLATO SE LA P.A. NON ESIBISCE LA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

👨‍⚖️ ‼️Il GIUDICE DI PACE DI ANDRIA, con la sentenza n. 171/2020, ha annullato il verbale elevato a seguito di rilevazione del passaggio con il rosso tramite Photored in quanto la P.A. avrebbe dovuto esibire la documentazione fotografica relativa alla violazione

Nella vicenda in esame il magistrato onorario, accogliendo il ricorso avverso un'ordinanza-ingiunzione prefettizia, ha chiarito che se l'amministrazione convenuta in giudizio non esibisce la documentazione fotografica relativa alla violazione - non consentendo in tal modo al giudice di verificare la legittimità dell'accertamento avvenuto tramite mezzi di rilevamento a distanza e che non necessitano della presenza di personale – il verbale va annullato per carenza della prova stessa dell'infrazione.

⚠️⚠️ LIMITI AI CONTANTI: DAL PRIMO LUGLIO FINO A 1999,99 EURO ⚠️⚠️📌Dal primo luglio 2020 si potranno effettuare pagament...
29/06/2020

⚠️⚠️ LIMITI AI CONTANTI: DAL PRIMO LUGLIO FINO A 1999,99 EURO ⚠️⚠️

📌Dal primo luglio 2020 si potranno effettuare pagamenti in contanti fino all'importo di 1999,99 euro. Per pagamenti di importo pari o superiore ai 2000 euro sarà, invece, obbligatorio utilizzare assegni, bonifici bancari o monete elettroniche fino al 31 dicembre 2021.
Dal primo gennaio 2022 il limite infatti scenderà ancora a 999,99 euro.

👪💶Il limite all'utilizzo dei contanti deve essere rispettato anche nel caso in cui un soggetto decida di concedere un prestito o fare una donazione. Tipico è l'esempio del genitore che vuole aiutare il figlio prestandogli o regalandogli del denaro. Il Fisco deve infatti avere contezza delle ragioni per le quali cifre importanti di denaro contante vengono trasferite da un soggetto a un altro.

👨‍⚖️📝Chi viola le disposizioni sul limite dei contanti fino alla soglia limite di 250 mila euro è soggetto alla sanzione minima di 2000 e massima di 5000 euro. Per i professionisti obbligati a segnalare ai fini antiriciclaggio il superamento della soglia fissata per l'utilizzo del contanti invece, se l'importo non supera la soglia dei 250 mila euro, è applicabile una sanzione minima che va dai 3.000 ai 15.000 euro.

Sanzioni più elevante per i contraenti, se l'utilizzo del contante supera i 250 mila euro. Per i primi infatti la sanzione varia da un minimo di 15.000 fino a un massimo di 250.000 euro, mentre per i professionisti che non segnalano la violazione la sanzione resta invariata, ossia compresa tra i 3.000 e i 15.000 euro.

RISARCIBILE IL DANNO AL TERZO TRASPORTATO CHE NON INDOSSAVA LE CINTURE 🚗🚑👩‍⚖️👨‍⚖️ I Giudici della Suprema Corte, Sez. II...
16/06/2020

RISARCIBILE IL DANNO AL TERZO TRASPORTATO CHE NON INDOSSAVA LE CINTURE 🚗🚑

👩‍⚖️👨‍⚖️ I Giudici della Suprema Corte, Sez. III, con ordinanza del 10 giugno 2020, n. 11095, hanno richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, qualora la messa in circolazione dell'autoveicolo in condizioni di insicurezza (e tale è la circolazione senza che il trasportato abbia allacciato le cinture di sicurezza), sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del trasportato ma anche del conducente (il quale prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza), fra costoro si è formato il consenso alla circolazione medesima con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell'altro ed accettazione dei relativi rischi; pertanto, si verifica un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento (diversa da quella in cui distinti fatti colposi convergano autonomamente nella produzione dell'evento).

In tale situazione deve ritenersi risarcibile, a carico del conducente del suddetto veicolo e secondo la normativa generale degli artt. 2043, 2056, 1227 c.c., anche il pregiudizio all'integrità fisica che il trasportato abbia subito in conseguenza dell'incidente, tenuto conto che il comportamento dello stesso, nell'ambito dell'indicata cooperazione, non può valere ad interrompere il nesso causale fra la condotta del conducente ed il danno, né ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili.

FONTE: IL QUOTIDIANO GIURIDICO

⚠️CORONAVIRUS: VUOI ANNULLARE IL TUO VIAGGIO ❓❓ 🚢🛫🏞️🏖️ECCO COSA PREVEDE LA LEGGE AL RIGUARDOLa Legge n. 27/2020, di conv...
17/05/2020

⚠️CORONAVIRUS: VUOI ANNULLARE IL TUO VIAGGIO ❓❓ 🚢🛫🏞️🏖️

ECCO COSA PREVEDE LA LEGGE AL RIGUARDO

La Legge n. 27/2020, di conversione del Decreto Legge "Cura Italia" 🇮🇹, all'articolo 88 bis disciplina il rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici.

In sintesi ALCUNI punti salienti della norma:

✔️ I soggetti intestatari di titolo di viaggio o acquirenti di pacchetti turistici, acquistati in Italia, aventi come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19 comunicano al vettore o alla struttura ricettiva o all’organizzatore di pacchetti turistici il ricorrere di una delle situazioni che impediscono il viaggio per effetto della pandemia allegando la documentazione comprovante il titolo di viaggio o la prenotazione di soggiorno o il contratto di pacchetto turistico.

✔️Tale comunicazione è effettuata entro trenta
giorni decorrenti dalla data prevista per la partenza.

✔️Il vettore o la struttura ricettiva, entro trenta giorni dalla comunicazione procedono al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio e per il soggiorno ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dalla emissione.

✔️ È possibile esercitare, ai sensi dell’articolo 41 del codice del turismo, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguire nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidentedel Consiglio dei ministri o negli Stati dove è impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica daCOVID-19. In tali casi l’organizzatore, in alternativa al rimborso può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al rimborso o, altrimenti, può emettere, anche per il tramite dell’agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione,di importo pari al rimborso spettante.

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"Risorgeremo" anche noi dalle difficoltà e sofferenze con cui oggi stiamo combattendo e torneremo, con più fiducia e spe...
12/04/2020

"Risorgeremo" anche noi dalle difficoltà e sofferenze con cui oggi stiamo combattendo e torneremo, con più fiducia e speranza, a guardare al futuro!

Molti mi hanno chiesto (e si chiedono) cosa sia previsto per le locazioni ad uso commerciale in questo momento di diffic...
31/03/2020

Molti mi hanno chiesto (e si chiedono) cosa sia previsto per le locazioni ad uso commerciale in questo momento di difficoltà economica legata all'emergenza sanitaria.

Tra le misure del Cd.Decreto Legge "Cura Italia", l’art. 65, comma 1, D.L. n. 18/2020 prevede per i soggetti esercenti attività d’impresa il riconoscimento di un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione del mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. La stessa norma individua anche una serie di attività “non danneggiate” dall’emergenza sanitaria e che, quindi, non potranno fruire in compensazione F24 di questo credito d’imposta.
Al fine di consentirne l’utilizzo a partire dal 25 marzo, con risoluzione n. 13/E/2020 le Entrate hanno istituto il codice tributo 6914, denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi” ed è anche la stessa descrizione del codice a rammentare che potranno avvalersi dell’agevolazione fiscale solo botteghe e negozi (categoria C/1) e non anche uffici (categoria A/10) e laboratori per arti e mestieri (categoria C/3).
Pertanto, al momento, è auspicabile che il legislatore, in sede di conversione del decreto, mostri maggiore attenzione per tutelare anche professionisti e artigiani, estendendo il beneficio anche a questi soggetti: anch’essi stanno sopportando una sofferenza economica non diversa dalle imprese, che, invece, beneficeranno del credito d’imposta del canone di marzo, a prescindere dalla categoria di appartenenza.

Per opportuna e doverosa conoscenza.
17/03/2020

Per opportuna e doverosa conoscenza.

Leggi l'articolo sul sito.

Pochi e semplici gesti, qualche sacrificio rispetto alla quotidianità a cui tutti noi siamo abituati per far sì che tutt...
10/03/2020

Pochi e semplici gesti, qualche sacrificio rispetto alla quotidianità a cui tutti noi siamo abituati per far sì che tutto ritorni alla normalità. La salute è un diritto che va preservato e tutelato perciò, al fine di limitare le occasioni di contatto, Vi invito a contattarmi telefonicamente, a mezzo mail e/o tramite la sezione messaggi della pagina per ogni evenienza.
ma ricorda...sono sempre

IN QUALITA' DI PASSEGGERO, VIAGGIANDO CON I TUOI AMICI, HAI SUBITO UN DANNO A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE E VORRESTI O...
20/02/2020

IN QUALITA' DI PASSEGGERO, VIAGGIANDO CON I TUOI AMICI, HAI SUBITO UN DANNO A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE E VORRESTI OTTENERE UN RISARCIMENTO?

Scopriamo chi è tenuto a risarcire il danno al terzo trasportato....

L'art. 36 della Convenzione terzi trasportati afferma che il danno alla persona subito dal trasportato, deve essere risarcito con le modalità di cui agli artt. 141 e 148 del codice delle assicurazioni, dalla compagnia dell'autoveicolo su cui viaggia il danneggiato, ed un tale obbligo di provvedere al risarcimento sussiste a prescindere dall'accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

La compagnia che ha risarcito il danno subito dal trasportato del proprio assicurato, però, seppure è in prima battuta tenuta ad effettuare l'integrale risarcimento a favore del trasportato, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla responsabilità del proprio assicurato, resta però pur sempre titolare del diritto di agire in rivalsa nei confronti della compagnia di assicurazione della controparte non solo per quanto eventualmente pagato a titolo di risarcimento diretto al proprio assicurato, ma anche per le somme corrisposte al trasportato, in misura proporzionale alla responsabilità da attribuire ai conducenti dei veicoli coinvolti (in tal senso Trib. Pistoia 8 febbraio 2018).

FONTE: quotidianogiuridico.it

Dal "Chiedo per un amico" a "L' Avvocato risponde"...L’autovelox sul senso di marcia opposto a quello autorizzato nel de...
05/02/2020

Dal "Chiedo per un amico" a "L' Avvocato risponde"...

L’autovelox sul senso di marcia opposto a quello autorizzato nel decreto prefettizio rende illegittimo il verbale?

In tema di circolazione stradale, spetta al prefetto individuare le strade ad alto scorrimento, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali o secondarie (Cass. civ., sez. II, 4 ottobre 2018, n. 24214, in cui si è affermato che ove l'infrazione è stata rilevata su una strada extraurbana secondaria senza che la contestazione contenga l'indicazione degli estremi del decreto prefettizio con il quale era autorizzata, sulla strada in questione, la rilevazione della velocità a mezzo autovelox e la contestazione differita, la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nella contestazione integra, un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio, che pregiudica il diritto di difesa, e, come tale, non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione), ovvero singoli tratti di esse, sulle quali istallare sistemi automatici di rilevamento della velocità (Cass. civ. sez. II, 12 febbraio 2019, n. 4090).

La giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio che qualora il decreto prefettizio abbia previsto la legittima installazione dell'autovelox lungo un solo senso di marcia ed, invece, l'accertamento sia stato effettuato mediante la rilevazione di un autovelox posizionato sul contrapposto senso di marcia, difettando a monte l'adozione di uno specifico provvedimento autorizzativo, il relativo verbale di contestazione differita della violazione di cui all'art. 142 C.d.S. deve ritenersi affetto da illegittimità derivata, senza che possano assumere rilevanza, al riguardo, eventuali note chiarificatrici successivamente approntate dalla competente p.a., a fronte di una precisa indicazione sulle modalità e sul punto di installazione dell'autovelox rinvenibile direttamente nel decreto autorizzativo (Cass. civ. sez. VI, 9 maggio 2019, n. 12309; Cass. civ., sez. VI, 22 novembre 2018, n. 30323; Cass. civ. sez. VI, 1 ottobre 2018, n. 23726).

Tale principio si ricava da quanto affermato dall’orientamento (cfr. Cass. civ. sez. II, 30 aprile 2013, n. 10206), in base al quale, in tema di violazioni del codice della strada, se è pur vero che l’art. 4 d.l. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, nella l. 10 agosto 2002, n. 168 conferisce al prefetto la competenza ad individuare le strade od i tratti di strada in cui possono essere installati dispositivi di controllo della velocità, precisandosi che detta norma non richiede che il provvedimento prefettizio specifichi necessariamente il senso di marcia interessato dalla rilevazione, argomentando a contrario si desume che se nel decreto prefettizio è contenuto specificamente il riferimento ad un determinato senso di marcia, il rilevamento elettronico della velocità e la correlata attività di accertamento con contestazione differita degli agenti stradali, intanto potranno ritenersi legittimi se riferiti all'autovelox come posizionato in conformità al decreto autorizzativo e non, invece, con riguardo ad altro autovelox posizionato sulla stessa strada ed in prossimità dello stesso punto chilometrico ma sulla carreggiata o corsia opposta, che non abbiano costituito oggetto di previsione da parte dello stesso o di altro provvedimento autorizzativo.

FONTE: Il Quotidiano Giuridico.

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L’attività di consulenza e assistenza legale si sostanzia, altresì, nell’ambito del diritto commerciale in virtù della partnership con la Manager & Consultant for Business, giovane realtà professionale operante nel settore della consulenza a 360° per le imprese e attività commerciali.

L’obiettivo che lo Studio Legale Avv. Nicola Giorgio si pone è quello di fornire prestazioni in linea con le moderne modalità di interazione, rispondendo tempestivamente alle peculiari esigenze della clientela, garantendo la massima trasparenza e competenza senza perdere di vista il necessario rapporto fiduciario con l’assistito.

Per questo il nostro motto è #dallatuaparte!