Studio Legale Discepolo

Studio Legale Discepolo Lo Studio Legale Discepolo offre assistenza giudiziale avanti a tutte le Autorità Giurisdizionali n "Palazzo Fiorato"). Maurizio Discepolo
Avv. Daniela Brina
Avv.

Lo Studio Legale Discepolo offre assistenza giudiziale avanti a tutte le Autorità Giurisdizionali nazionali e presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo, nonché assistenza e consulenza in materia stragiudiziale e in arbitrati. La sede principale dello studio è in Ancona in Via Matteotti n. 99, nell' ottocentesco Palazzo Pierantoni - Nasuti (c.d. Lo Studio Legale Discepolo è compos

to dai seguenti professionisti:
Avv. Vincenzo Rapex
Avv. Alessandra Gambacorta
Avv. Ennio Tomassoni Compagnucci Spagnoli
Avv. Olimpia Frapiccini
Avv. Barbara Schiadà
Avv. Moira Mercanti
Avv. Simona Rampioni
Avv. Daniele Discepolo
Dott.ssa Lara Discepolo

28/07/2022

28 Luglio 2022Vinto il ricorso al Tar: riapre il Piano Bar di CameranoFederico Santini: “Stiamo aspettando che le Forze dell’ordine vengano a togliere i sigilli”Camerano, 28 luglio 2022 – Ha impiegato tre giorni il Tar delle Marche ad accogliere il ricorso al decreto di chiusura per dieci gi...

22/10/2021

BICICLOVIA DEL CONERO: IL CONSIGLIO DI STATO SOSPENDE L'EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DEL COMUNE DI ANCONA

Il Comune di Ancona, con comunicazione prot. 127823 del 13.8.2021, ha comunicato l'immissione nel possesso e l'occupazione di urgenza di alcune porzioni di terreno di proprietà del ricorrente che sarebbero state individuate dall'amministrazione per essere espropriate al fine di consentire la realizzazione della "Biciclovia del Conero".

Il Consiglio di Stato, sezione Quarta, con decreto pubblicato in data 12.10.2021 ha accolto l'istanza presentata dall'avv. Maurizio Discepolo di sospensione dell'efficacia del provvedimento di occupazione di urgenza emanato dal Comune di Ancona.
Il giudizio di merito sarà deciso all'udienza del 19 novembre 2021.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.studiodiscepolo.eu (sezione news)

Studio Legale Avvocato Maurizio Discepolo

09/06/2021

ANCONA - Il gip Sonia Piermartini ha accolto le istanze degli avvocati dei familiari del 56enne olandese, residente a Osimo, per non chiudere il caso in merito ad eventuali responsabilità sulla manutenzione del mezzo da cui si era staccato il carico che il 29 marzo 2019 travolse l'auto condotta dal...

Il sindaco Giulioni esprime soddisfazione per la sospensione del provvedimento di trasferimento e ringrazia personalment...
29/01/2020

Il sindaco Giulioni esprime soddisfazione per la sospensione del provvedimento di trasferimento e ringrazia personalmente l’avv. Maurizio Discepolo che ha difeso le ragioni del comune di Filottrano

Il Consiglio di Stato accoglie l’istanza del Comune, prossima udienza il 20 febbraio

04/01/2020

Intervista al sindaco Lauretta Giulioni: «La collezione deve restare dov'è»

03/01/2020

FILOTTRANO - Niente trasloco al Museo Civico di Scienze Naturali “Caffi” di Bergamo. Almeno per ora la collezione Beltrami, ricco repertorio di oggetti d’interesse antropologico...

22/02/2019
19/10/2018

IL TAR PIEMONTE SOSPENDE L' EFFICACIA DELLA DELIBERA DELLA REGIONE PIEMONTE DI PROROGA IN CARICA PER UN BIENNIO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE PIEMONTE AI SENSI DELL' ART. 40 NOVIES DELLA L.R. N. 7 DELL' 11.4.2001
L' Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale Piemontese, con delibera n. 127/2018, avvalendosi dell' art. 40 novies della l.r. 7/2001, ha rinnovato il mandato al Collegio dei Revisori dei Conti della Regione uscente per ulteriori due anni.

Il TAR Piemonte ha sospeso l' efficacia di tale provvedimento e dei relativi pareri ritenendo che i sollevati profili di illegittimità costituzionale della norma regionale sopra richiamata siano da approfondire e fissando pertanto la trattazione nel merito l' udienza del 10.4.2019.

Leggi l' ordinanza n. 428/2018 del TAR Piemonte

14/02/2018

ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE PER LE FUNZIONI DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI II FASCIA TORNATA 2016 – ANNULLATO IL DECRETO MINISTERIALE DEL MIUR n. 602/2016 - VA RICONSIDERATO IL CRITERIO DI CALCOLO DELL’ INDICATORE H IN CASO DI CONGEDO OBBLIGATORIO.

Il Tar Lazio sez. III con sentenza n. 1351/2018 del 2.2.2018 ha dichiarato illegittimo l’ art. 2 comma 3 del D.M. n. 602 del 2016, recante la determinazione dei valori – soglia degli indicatori per tener conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio dei candidati, il quale prevedeva che:
a) “Per gli indicatori “numero articoli”, “numero citazioni”, “numero articoli e contributi”, “numero articoli classe A” e “numero libri” è applicato un incremento percentuale parti al rapporto tra I periodi di congedo obbligatorio documentati (espressi in mesi) e il periodo (espresso in mesi) cui è riferito l’ indicatore al netto di periodi di congedo; il valore dell’ indicatore così ottenuto è arrotondato al numero intero più vicino;
b) Per l’ indicatore “Indice H” è applicato un incremento percentuale pari al quaranta per cento dell’ incremento percentuale dell’ indicatore “numero citazioni” come determinato ai sensi della lettera a); il valore dell’ indicatore così ottenuto è arrotondato al numero intero più vicino”.
Il Tar ha accolto le censure relative all’ inadeguata considerazione del suddetto congedo obbligatorio e ha affermato che la suddetta disposizione contestata è irragionevole.
Il meccanismo di calcolo previsto non raggiunge in concreto l’ obiettivo prefissato di effettiva tutela dei soggetti destinatari del beneficio.
Il criterio di calcolo dell’ indicatore H in caso di congedo obbligatorio va quindi riconsiderato e il valore soglia della ricorrente oggetto di contestazione, ad avviso del TAR LAzio, va ricalcolato ai fini della sua valutazione nella procedura per l’ idoneità di abilitazione.

Indirizzo

Via Matteotti, 99
Ancona
60121

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Telefono

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