GMP risarcimento danni

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In caso di incidente stradale, chi riporta delle ferite ha diritto a chiedere il risarcimento del danno, a meno che abbi...
27/10/2022

In caso di incidente stradale, chi riporta delle ferite ha diritto a chiedere il risarcimento del danno, a meno che abbia fatto tutto da solo e non abbia una polizza kasko a copertura di qualsiasi eventualità. Si tratta del cosiddetto danno non patrimoniale che viene riconosciuto ai passeggeri delle auto e al conducente che non ha avuto la colpa del sinistro.

Non mancano mai i soggetti in malafede che cercano di ottenere il più possibile dall’assicurazione, anche barando, quando rimangono vittime di un sinistro stradale.

Le regole per riconoscere l’entità di un risarcimento sono diventate quindi nel tempo divenute più severe, e comprendono la richiesta di prove inconfutabili.

Si potrebbe infatti pensare che in caso di sinistro la “prova regina” sia quella rilasciata dal testimone che abbia assistito alla dinamica e riferisca la propria versione dei fatti, ma non è così (o almeno non sempre)! Una recente ordinanza della Cassazione ha identificato un altro tipo di prova che può superare quella del testimone oculare quando si tratta di stabilire il danno fisico riportato nell’incidente.

Si ponga il caso del passeggero di un’auto coinvolta in un incidente stradale che riporti delle lesioni: dei testimoni oculari riferiscono condizioni serie, con ferite e sangue dappertutto, ma il verbale redatto dal personale del Pronto Soccorso ridimensiona notevolmente la situazione. Quale delle due versioni ha maggiore peso per l’assicurazione? Cosa dimostra il danno ai fini del risarcimento?

In una recente ordinanza, la Cassazione stabilisce che un referto medico vale più di una testimonianza diretta, e può anzi anche smentirla! La Suprema Corte premette che spetta al giudice di merito decidere sulla questione in base al peso delle testimonianze depositate, precisando anche che il referto di un medico del Pronto soccorso, firmato in qualità di pubblico ufficiale, fa fede come prova legale anche se contraddice in parte quello che è stato dichiarato da chi ha assistito al sinistro.

Un verbale di Pronto Soccorso fa quindi fede della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha redatto e firmato e delle dichiarazioni che il medico ha reso, anche se non è efficace sui fatti non citati nel documento.

Cosa significa quanto sopra? Che ai fini del risarcimento assicurativo, in caso di versioni contraddittorie sulle lesioni riportate da un soggetto incidentato, il valore del verbale medico ha maggior peso di quello del racconto dei testimoni oculari.
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Sinistro stradale con animali: quando è colpa dell’automobilista e quando si può chiamare in causa il proprietario della...
30/09/2022

Sinistro stradale con animali: quando è colpa dell’automobilista e quando si può chiamare in causa il proprietario della strada o dell’animale? Scopriamo da chi arriva il risarcimento.

Scoiattoli, cervi, daini o altri quadrupedi che popolano i boschi e che, in un battibaleno, spuntano dagli alberi e si piantano in mezzo alla carreggiata giusto quando sopraggiunge un’auto: la frenata brusca, la sterzata per evitarlo, lo schianto più che probabile contro un’altra macchina, contro il guardrail, contro una pianta.

Non bisogna mai dimenticare quello che il Codice della strada stabilisce a proposito della condotta dell’automobilista in generale, non solo quando si trova in una zona in cui può spuntar fuori da un momento all’altro un animale selvatico: “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”.

Quanto può essere prevedibile trovarsi un cervo in mezzo alla strada? Potrebbe trattarsi di un rischio “da non escludere” se, in un certo punto della strada, precedente a quello in cui avviene l’avvistamento, sia stato collocato l’apposito cartello di pericolo che segnala la presenza in zona di animali selvatici. Il segnale impone infatti all’automobilista che segua scrupolosamente le regole di porre maggiore attenzione alla guida e di osservare un comportamento e una velocità tali da consentirgli di fermare l‘auto tempestivamente in caso di necessità, come la normativa impone.

L’incidente con l’animale può essere almeno in parte quindi responsabilità del conducente, qualora questo non abbia adottato le dovute cautele pur essendo stato avvertito dal segnale di pericolo.

Non può considerarsi esigibile una recinzione della strada dato che non possono essere pretese la recinzione e la segnalazione generalizzate di tutti i tratti boschivi indipendentemente dalle loro peculiarità concrete, imponendosi alla Pubblica Amministrazione unicamente di adempiere ai doveri di gestione, tutela e vigilanza del territorio, non certo l’obbligo di sorvegliare o prevenire in modo generalizzato le manifestazioni di intemperanza della fauna selvatica.

L’automobilista che rimane vittima di un incidente a seguito del passaggio improvviso di un animale ha tuttavia diritto ad essere risarcito dalla Pubblica Amministrazione in quanto “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.

Gli animali del bosco appartengono dunque alla Regione o, in generale, a un ente pubblico. Le specie selvatiche protette rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema, pertanto il conducente che subisca un sinistro a causa di un animale selvatico può rivalersi sulla Pubblica Amministrazione.

Diverso sarebbe il caso secondo cui l’animale sbucato all’improvviso sulla carreggiata fosse di proprietà di un privato che non abbia controllato la recinzione in cui lo tiene in custodia, evitando la sua fuga: in tal caso, sulla base di quanto stabilito dal Codice Civile, sarebbe il privato proprietario a pagare il risarcimento.

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Nonostante il loro numero sia stato drasticamente ridotto, i semafori continuano a essere presenti nelle grandi città pr...
29/08/2022

Nonostante il loro numero sia stato drasticamente ridotto, i semafori continuano a essere presenti nelle grandi città proprio perché sono ritenuti lo srumento migliore per circolare in sicurezza (nelle rotatorie, molti tendono a non dare le precedenze, con il rischio di andare incontro a incidenti anche piuttosto gravi).

Oltrepassare un semaforo rosso, si sa, è vietato dal Codice della Strada, ma qualcuno è spesso incurante delle conseguenze, e in caso di incidente, i problemi si rivelano maggiori rispetto ad un sinistro avvenuto in altre circostanze. Di cosa si tratta?

Passare con il semaforo rosso comporta una violazione del Codice della Strada e prevede una sanzione pari a 167 Euro, oltre alla decurtazione di ben 6 punti dalla patente. La cifra sale poi a 222 Euro qualora il fatto venga commesso tra le ore 22 e le 7. Gli stessi effetti previsti per chi dovesse passare con il semaforo giallo, mentre sono ridotti in caso di fermata dopo la linea di arresto, senza superamento dell’incrocio.

I problemi sono certamente maggiori se oltre all’irregolarità dovesse verificarsi un sinistro, ed in modo particolare se qualcuno degli occupanti delle varie auto coinvolte dovesse risultare ferito: questo comporta la necessità di risalire a chi addebitare la responsabilità del sinistro, azione non sempre semplice!

In un incrocio con presenza di più semafori diventa fondamentale stabilire quale sia effettivamente l’automobilista passato con il rosso che abbia causato un sinistro, anche di lieve entità, ma la difficoltà nel ricostruire dinamiche e responsabilità fa spesso propendere per il concorso di colpa.

Il concorso di colpa può garantire un importante vantaggio: non far scattare la classe di merito del bonus/malus, evitando aumenti nel costo dell’assicurazione, ma si può evitare se chi è passato con il verde, e ha quindi diritto al risarcimento, dovesse riuscire a dimostrare di essersi comportato correttamente. Sempre ideale avere a disposizione un testimone, anche una persona di passaggio che possa avere assistito alla scena!

Nei sinistri più gravi diventa inevitabile far intervenire sul posto le forze dell’ordine, che avranno il compito di chiarire la dinamica dell’evento, anche sulla base dei segni di frenata che possono essere rimasti sull’asfalto.

Altrettanto utili allo scopo possono poi essere le telecamere di sicurezza presenti sul posto o le dashcam, ovvero le telecamere compatte installate sul cruscotto o sul parabrezza delle vetture, che registrano tutto quello che avviene in tempo reale, anche se il veicolo risulta fermo.

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In materia di  , la giurisprudenza ha affermato più volte il principio secondo cui qualora la spesa necessaria alla ripa...
19/07/2022

In materia di , la giurisprudenza ha affermato più volte il principio secondo cui qualora la spesa necessaria alla riparazione dell’auto incidentata sia superiore al valore residuo del mezzo, è quest’ultimo che deve prevalere, costituendo un limite al : se la spesa per la riparazione dopo l’incidente stradale supera notevolmente il valore commerciale dell’auto, si applica il risarcimento del danno per equivalente, rappresentato cioè dal del veicolo.

In termini pratici, se prima dell’incidente il veicolo valeva 3.000 Euro e il costo dell’intervento di riparazione ammonta a 4.000 Euro, la somma che l’assicurazione dovrà è quella più bassa. Secondo i giudici infatti, in caso contrario il danneggiato potrebbe trarre dal sinistro un vantaggio economico dal sinistro.

Applicando alla lettera questo principio, si arriverebbe al paradosso secondo cui il proprietario di un’auto con valore ormai pari a zero non avrà diritto ad alcun , ma ferma restando la regola secondo cui l’automobilista non può trarre un lucro dall’incidente stradale, non gli si può neanche negare il sacrosanto diritto al risarcimento per il danno subìto!

Sulla scorta di tale considerazione, la Suprema Corte ha stabilito che il danno procurato all’auto va risarcito anche se il mezzo ha un pari a zero, anche se la riparazione appare antieconomica: se da un lato non si può pretendere che il veicolo in oggetto venga rimesso “a nuovo”, dall’altro non si potrò nemmeno lasciare al proprietario un rottame che impossibilitato a circolare.

Quando la differenza tra l’importo di del veicolo danneggiato e del conto per la riparazione è minima, spesso le compagnie assicurative riconoscono un surplus per il “fermo tecnico” del veicolo (ossia il tempo in cui l’auto non ha potuto circolare perché chiuso in officina per le riparazioni) o per le spese di immatricolazione di un nuovo mezzo.

Quando però il divario tra le due misure risulta consistente, è il giudice a valutare quale sia l’ammontare corretto del risarcimento da riconoscere all’automobilista a seguito del sinistro, optando per una delle seguenti opzioni:

» riconoscere il risarcimento per equivalente, in base cioè al valore del veicolo
» riconoscere il risarcimento in forma specifica, in base cioè al costo della riparazione

Il diventa necessario tutte le volte in cui le spese per la riparazione sono molto più elevate rispetto al valore di mercato che aveva la macchina prima del sinistro, tanto cioè da determinare un arricchimento per il danneggiato. Viceversa, se non vi è un’apprezzabile differenza, il giudice può anche optare per il risarcimento in forma specifica, accordando un indennizzo pari alle spese necessarie al ripristino del .

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Come a tutti noto, se un automobilista senza polizza provoca un incidente, la parte danneggiata viene rimborsata dal Fon...
16/06/2022

Come a tutti noto, se un automobilista senza polizza provoca un incidente, la parte danneggiata viene rimborsata dal Fondo Garanzia Vittime della Strada, che a sua volta poi si rivale poi sul responsabile. Ma nell’ipotesi inversa, cioè in caso di incidente senza assicurazione ma con ragione, cosa succede?

Poniamo ad esempio il caso di un automobilista che violando le normative non abbia rinnovato la polizza obbligatoria Rc-auto e venga urtato o tamponato da un altro conducente. Il primo può comunque vantare il risarcimento per i danni al mezzo e le eventuali lesioni fisiche? Ed a quale assicurazione dovrà rivolgersi?

Secondo i dati Ania (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici), ad oggi in Italia circolano circa 2,6 milioni di auto senza assicurazione, pari al 5,9% del totale dei veicoli, va da se’ che la questione sia già stata affrontata già dalla giurisprudenza. Secondo alcune sentenze, l’automobilista sprovvisto di polizza Rc-auto ma che subisce un incidente stradale per colpa altrui ha diritto al risarcimento.

La ragione di tale regola è facilmente intuibile. Una cosa è la violazione delle regole amministrative, che impongono come ben noto a tutti gli automobilisti di stipulare una polizza assicurativa contro la responsabilità civile, un’altra cosa sono invece le norme di natura civile che stabiliscono il diritto al risarcimento del danno in caso di atti illeciti tra privati. Le due normative operano su un piano tra loro diversi e autonomi!

Quindi, l’automobilista senza assicurazione che viene urtato o tamponato rischierà una sanzione discretamente salata per la mancata copertura Rc-auto (min. 868 euro max. 3.464 euro), ma vanterà comunque il diritto al risarcimento per i danni al veicolo e alla sua stessa persona.

A conti fatti, se il danno subito dal conducente privo di assicurazione dovesse rivelarsi inferiore a 868 euro, a questi converrà non procedere a istruire la pratica di risarcimento in quanto equivarrebbe ad auto-accusarsi, col rischio di ricevere una sanzione ancora più pesante del risarcimento stesso.

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Una recente sentenza della Cassazione ha stabilito che non si ha diritto al risarcimento quando l’  sia stato causato da...
23/05/2022

Una recente sentenza della Cassazione ha stabilito che non si ha diritto al risarcimento quando l’ sia stato causato dalla mancata prudenza del conducente, anche se il decesso è avvenuto per un fattore esterno a lui non imputabile, sottolineando di fatto la differenza tra la e la del sinistro.

Il caso in esame riguarda un automobilista deceduto dopo che la sua auto era finita fuori strada e trafitta da un guard-rail divelto. La famiglia della vittima avrebbe voluto un risarcimento puntando il dito sull’Anas, proprietario della strada: il loro congiunto «aveva perso il controllo del veicolo a causa di un dislivello esistente sul manto stradale ed era deceduto a causa del forte impatto dell’auto con un guard-rail che si era imprevedibilmente divelto per effetto dell’urto e si era infilato nell’abitacolo», ma la Cassazione decide invece che il dito debba essere puntato proprio sull’automobilista. Se il conducente avesse rispettato il Codice della strada rispettando il limite di velocità, gli pneumatici non si fossero rivelati in condizioni precarie, quel dislivello non avrebbe provocato l’incidente.

Nulla si può pretendere dunque se a causare il sinistro è il della stessa vittima al volante: quando si verifica un sinistro, occorre andare a monte dei motivi che lo hanno provocato e non partire dalle conseguenze. Di fronte ad una , c’è poco da pretendere, pertanto non sempre la famiglia di chi rimane vittima di un incidente mortale ha diritto al risarcimento.

Il impone una serie di regole di comportamento che vanno sempre e comunque rispettate e un’errata condotta al volante può far passare il conducente dalla parte del torto anche in caso di incidente mortale e di decesso provocato da un fattore esterno.

L’articolo 141 del Codice stabilisce che «è obbligo del conducente regolare la del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione». Ma non è solo la velocità, in caso di incidente mortale, a negare il diritto al risarcimento. Il Codice obbliga anche ad allacciare sempre le , ancor prima di avviare l’auto (cinture che devono essere indossate anche dal passeggero e da chi occupa i sedili dietro).

La sicurezza di tutti richiede inoltre di non utilizzare i se non con auricolare o vivavoce in modo da tenere sempre le mani sul volante; di non mettersi a messaggiare con il telefonino anche quando si è in coda; di non superare la soglia consentita per il prima di mettersi alla guida; di fermarsi ogni tanto durante i viaggi lunghi per non sottovalutare la ; di controllare che l’auto sia sempre in perfette (freni, pneumatici, luci, ecc.).

Sembrano concetti scontati, regole dettate più dal che dal Codice della strada, eppure sono le norme più disattese dagli automobilisti e, quindi, alla base della maggior parte degli incidenti stradali. Anche mortali.

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La fretta è cattiva consigliera: in caso di   o  , si può riaprire il sinistro e chiedere un ulteriore risarcimento all’...
11/05/2022

La fretta è cattiva consigliera: in caso di o , si può riaprire il sinistro e chiedere un ulteriore risarcimento all’assicurazione?

Prima di chiedere un risarcimento del danno per un , è bene attendere la completa e definitiva , benché alcuni eventi siano imprevedibili, in modo da non dover fare i conti poi con conseguenze impreviste che resterebbero altrimenti tagliate fuori dall’indennizzo.

Caso tipo: un automobilista viene operato a causa di una da sinistro stradale, ottiene dalla propria compagnia il risarcimento a seguito delle dimissioni dall’ospedale e del certificato di guarigione rilasciato dal medico, senonché, dopo un anno, insorgono delle complicazioni che determinano una più seria , prima non calcolata in fase di liquidazione. Di qui il tentativo dell’assicurato di ottenere un ulteriore risarcimento che la compagnia però potrebbe negargli avendo questi ormai firmato a suo tempo l’ dell’offerta.

È difficile dire se un uomo anziano con un femore rotto tornerà a camminare più come prima perché è inverosimile che ciò accada: tale (il cosiddetto danno biologico) gli dovrà essere risarcito, e l’assicurazione non potrà mai pretendere i soldi indietro qualora l’infortunato dovesse tornare come prima. Proprio per tale ragione è bene avere dinanzi un chiaro sulle conseguenze dell’incidente in modo da non dover poi fare i conti con conseguenze non evidenziate in sede di richiesta del risarcimento.

Le stesse assicurazioni oggi pertanto pretendono, prima di pagare il danneggiato, il di avvenuta guarigione, che può rilasciare un medico dell’ospedale o il proprio medico curante. Con questo si attesta non necessariamente che l’automobilista è effettivamente guarito (potrebbe purtroppo non esserlo mai), ma che le conseguenze del danno sono ormai certe e definite. È buona norma quindi, specie in presenza di situazioni fisiche compromesse, attendere un lasso di tempo tale da poter avere un quadro medico chiaro in merito a ogni possibile ripercussione del sinistro sul paziente.

Al momento in cui l’assicurazione offre un e l’assicurato accetta la somma in questione, tra le parti viene firmato un documento rivolto a chiudere ogni possibile lite tra le parti, anche futura, che si chiama transazione. La transazione è un contratto e, come tutti i contratti, vincola le parti per il presente e il futuro. Con l’ che firma l’assicurato non appena riceve il risarcimento, questi si dichiara soddisfatto dell’ fattagli dall’assicurazione e dichiara di non aver più nulla a che pretendere per tutti i danni patiti o “patendi” (futuri) conseguenti all’infortunio. Ecco perché, in linea di massima, non è mai possibile riaprire il sinistro per ottenere un ulteriore indennizzo.

Quali danni ulteriori possono essere risarciti dopo la firma della transazione? Le lesioni non individuabili con strumenti diagnostici non invasivi e che vengono riscontrati solo durante un’eventuale , o l’originarsi di malattie come l’ , a seguito di una lesione cerebrale subìta in precedenza.

È possibile “riaprire il sinistro” ed ottenere un ulteriore risarcimento nonostante la firma della transazione con l’assicurazione a patto che gli ulteriori danni accertati non fossero prevedibili al momento della firma della transazione, ma risultino immediata, diretta e certa dell’incidente. Dunque sì, qualora si dovessero manifestare ulteriori danni alle condizioni di cui sopra, il danneggiato ha diritto ad ottenere un ulteriore risarcimento. Certamente, se le parti non si mettono d’accordo, l’automobilista dovrà necessariamente trascinare l’assicurazione in e rimettersi al parere del giudice che dovrà verificare le condizioni necessarie affinchè l’ulteriore risarcimento venga riconosciuto.

Ritieni di avere diritto alla riapertura di una pratica di ? Non esitare a contattarci, richiedi una consulenza gratuita agli esperti GMP Rimborso Sinistri, al tuo fianco dal 1965.

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Poniamo il caso di un sinistro avvenuto su un  , dunque strada di campagna non aperta al pubblico. In questo caso opera ...
26/04/2022

Poniamo il caso di un sinistro avvenuto su un , dunque strada di campagna non aperta al pubblico. In questo caso opera l’assicurazione?

Proprio questa domanda è stata posta di recente alla Cassazione dopo che le Sezioni Unite avevano affermato che più che la proprietà dell’area conta l’uso che viene fatto del veicolo: uso che, se conforme alla sua funzione, dà diritto al da parte della compagnia con cui si è stipulata la polizza Rc-auto.

La legge stabilisce che “I veicoli a motore NON possono essere posti in su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se NON siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi”: la copertura assicurativa opera dunque sia sulle che su quelle private, purché il mezzo venga utilizzato secondo lo scopo che gli è proprio. Non avrebbe diritto al risarcimento, ad esempio, chi fa una gara di !

L’assicurazione della autoveicoli opera, e l’azione diretta verso l’assicuratore spetta, anche quando il sinistro ed il relativo occorrono da uso del mezzo in “zone private”. La copertura assicurativa opera infatti anche in caso di circolazione su aree equiparate alle strade: ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale proprio come nel caso, ad esempio, in cui un circoli su un’area demaniale aperta al pubblico.

Ne deriva che, in caso di incidente che determini , l’infortunato possa presentare domanda di risarcimento direttamente all’assicurazione con cui ha stipulato la propria polizza sulla responsabilità civile l’automobilista che arreca il danno (Rca obbligatoria ai sensi dell’articolo 193 del codice della strada).

Anche un sinistro su una può quindi dare diritto all’indennizzo da parte della compagnia assicurazione? La risposta è affermativa.

Se hai subìto un danno riconducibile a questo contesto ma ti vedi negata la possibilità di essere risarcito, non esitare a contattarci!

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La gran parte degli   che coinvolgono i motocicli avvengono contro autovetture o autocarri. Il classico sinistro causato...
11/04/2022

La gran parte degli che coinvolgono i motocicli avvengono contro autovetture o autocarri. Il classico sinistro causato da una quattroruote può essere indennizzato al tramite il risarcimento diretto, una procedura di rimborso di cui abbiamo parlato spesso, che permette all'assicurato di rivolgersi direttamente alla propria compagnia al fine di snellire e velocizzare l’iter. Il risarcimento diretto può essere applicato in presenza dei seguenti requisiti:

» il sinistro si è verificato soltanto tra due veicoli
» entrambi i veicoli coinvolti devono essere identificati, stati immatricolati in Italia e con una polizza assicurativa in essere
»in caso di feriti, le lesioni da essi riportate devono essere considerate lievi, ovvero non devono superare la soglia del 9% di permanente invalidità.

In tutti gli altri casi sarà necessario seguire la procedura tradizionale, ovvero richiedere i danni alla della controparte. L'assicuratore, una volta stabilita la percentuale di colpa, ha a disposizione 60 giorni per far pervenire un'offerta alla , tempistica che si dimezza nel caso in cui i conducenti di entrambi i veicoli abbiano firmato la .

E se l’auto non è assicurata? In tal caso il motociclista può rivolgersi al Fondo di Garanzia Vittime della Strada per ottenere il sia dei danni fisici che di quelli materiali. Nell’ulteriore possibilità che il mezzo che ha causato l’incidente non sia identificato è previsto invece solo il risarcimento integrale dei danni alla persona, mentre verranno corrisposti anche quelli alle cose (con una franchigia di 500 euro) se i sono gravi.

In merito alla procedura di risarcimento, tra auto e moto sussistono quindi ben poche variazioni, ma va sottolineato quando la situazione possa rivelarsi sicuramente più rischiosa per i centauri, in quanto concretamente più esposti non solo ai danni del mezzo ma anche a quelli fisici.

Sei interessato ad approfondire un caso di sinistro tra e che ti riguarda personalmente? GMP è al tuo fianco dal 1965 per fornirti assistenza: contattaci al Numero Verde 800 689 563.

In caso di  , l’articolo 2054 del Codice Civile parte da una presunzione di corresponsabilità tra i due  . Salvo prova c...
25/03/2022

In caso di , l’articolo 2054 del Codice Civile parte da una presunzione di corresponsabilità tra i due . Salvo prova contraria viene quindi applicato il , a riprova del fatto che sia tutt’altro che semplice stabilire chi abbia ragione e chi torto. In cosa deve consistere la prova contraria? Nella dimostrazione di aver rispettato il Codice della Strada e di non aver potuto impedire il sinistro, pur tenendo un comportamento diligente. Ma di fatto ogni conducente è sempre (o quasi) convinto di essere dalla parte della ragione, quindi comprendiamo come funziona la procedura di attribuzione di e .

Due automobilisti hanno uno scontro e non trovando un in quanto palesemente entrambi convinti di essere entrambi dalla parte della ragione, decidono di non sottoscrivere il Cid. A quel punto, ciascuno dei due racconta alla propria la propria versione dei fatti, una versione presumibilmente edulcorata e credibile solo in parte. Chi decide chi dei due ha ragione?

Nel momento in cui un sinistro coinvolge due auto assicurate, ciascun conducente presenta la presso la propria compagnia di assicurazione. Le due compagnie recepiranno la ricostruzione dell’incidente fatta dal proprio cliente ed effettueranno le rispettive verifiche tramite per verificare che i danni siano compatibili con la dinamica dell’incidente, per come questa sia stata dichiarata dall’assicurato.

Se l’assicurazione dovesse ritenere che il proprio assicurato abbia ragione, gli liquida il danno offrendogli un , che questi sarà poi libero di accettare o rifiutare. Se invece dovesse ritenere che l’assicurato ha torto, oltre ad alzargli di due classi di merito il , non gli liquiderà alcun risarcimento. L’assicurazione potrebbe anche ritenere che vi sia una responsabilità concorrente dei due conducenti, assegnando ad essi un concorso di colpa. Medesima procedura viene applicata dalla controparte.

Se l’assicurazione paga il proprio assicurato in quanto questo aveva ragione, si rivale poi sull’assicurazione del danneggiante, ma può anche accadere che entrambe le assicurazioni ritengano che il proprio cliente abbia ragione, sicché entrambi gli automobilisti saranno risarciti (caso improbabile). Molto più probabile è che uno o entrambi i conducenti rimangano insoddisfatti della decisione adottata dalla propria compagnia, ed in tal caso, è verosimile che si ricorra ad un , il quale avvierà la causa dinanzi al .

A questo punto interviene la che stabilisce la regola dell’onere della prova in capo a chi avvia il giudizio: il danneggiato (o presunto tale) dovrà dimostrare di aver rispettato il e di aver fatto di tutto per evitare il sinistro. Il giudice potrà incaricare un perito, il cosiddetto Consulente Tecnico d’Ufficio, che ripeterà la stessa indagine già eseguita dai periti delle due assicurazioni per ricostruire nuovamente il sinistro e accertare definitivamente quale delle parti abbia ragione: la perizia determina la del giudice.

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La pessima manutenzione delle   in Italia è purtroppo ben nota, costituendo per gli automobilisti non solo un fastidio, ...
09/03/2022

La pessima manutenzione delle in Italia è purtroppo ben nota, costituendo per gli automobilisti non solo un fastidio, ma un vero e proprio pericolo! È infatti possibile che il conducente di un mezzo per evitare una o un compia una manovra improvvisa e maldestra e possa causare un incidente, oppure al contrario nel colpire in pieno il danno del , causi la foratura di una ruota creando altrettanto pericolo per il proprio veicolo ed il resto della circolazione stradale.
Di chi è la in questi casi e chi è tenuto a risarcire il danno?

Il problema è concretamente più diffuso di quanto si pensi, ed è ormai parere costante per la che l’Ente Pubblico che abbia il dovere di manutenere lo specifico sia tenuto a risponderne in base all’articolo 2051 del Codice Civile. Può tuttavia risultare difficile controllare e stabilire la legittima responsabilità riguardo a tratti stradali molto ampi, pertanto la tende a mitigare questo onere di manutenzione determinando che l’Ente Pubblico interessato può provare che l’incidente o il danno causato dalla buca era imprevedibile e non evitabile o segnalabile, secondo il principio di e . Cosa significa?

Quando la buca sulla strada è del tutto visibile e facilmente evitabile dall’automobilista diligente, se questo non provvede ad evitarla la responsabilità sarà solo sua. Qualora il dissestamento si presenti invece nascosto, poco visibile o non adeguatamente segnalato, la responsabilità ricadrà tutta sull’Ente Pubblico. Attenzione anche ai , in quanto la condotta dell’utente può concorrere alla responsabilità del danno, o addirittura esserne considerata la causa principale. Questo fa sì che decada, o che venga fortemente limitata, la responsabilità del gestore della strada, rendendo nulla qualsiasi .

Per ottenere il risarcimento per buche stradali è necessario effettuare una domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 2051 del Codice Civile per l’omessa o incompleta delle strade da parte degli Enti Pubblici preposti. È fondamentale documentare l’imprevedibilità della presenza della buca sull’asfalto (o di altra anomalia) e l’inevitabilità del . Per evitare contestazioni, è fondamentale documentare attentamente il sinistro, chiamare le Forze dell’Ordine al fine di ottenere un verbale dell’accaduto e raccogliere le testimonianze dei presenti.

Una volta raccolta la sul luogo del sinistro, per avviare la fase della richiesta risarcitoria e dimostrare che il danno è stata provocato proprio dalla buca presente sul manto stradale, è necessario provare la , i danni al mezzo e le eventuali lesioni personali.

Raccolte le prove, il danneggiato potrà poi rivolgersi ad un legale e/o inviare a mezzo raccomandata A/R una di risarcimento danni al competente ufficio dell’Amministrazione, che provvederà ad inoltrare la richiesta di risarcimento alla propria .

Ottenere un adeguato risarcimento è un tuo diritto! Se hai bisogno di , non esitare a contattarci: GMP è al tuo fianco dal 1965. Chiama il Numero Verde 800 689 563

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