21/04/2020
La proroga prevista dall’art. 106, D.L. n. 18/2020, che ha esteso, per le società chiamate ad approvare i bilanci 2019, la possibilità di convocare l’assemblea annuale nel termine di 180 giorni, indipendentemente dalle previsioni statutarie, non ha effetti sul termine per il deposito dei bilanci stessi che devono essere trasmessi al Registro delle imprese entro 30 giorni dalla data di approvazione.
L’art. 106, D.L. n. 18/2020 ha esteso, per le società tenute all’obbligo di redazione del bilancio, la possibilità di convocare l’assemblea annuale nel termine di 180 giorni, indipendentemente dalle previsioni statutarie.
Le adunanze per l’approvazione dei bilanci 2019 potranno cioè essere convocate entro il 28 giugno 2020.
La norma trova applicazione nei confronti delle società per azioni e a responsabilità limitata, nonché delle cooperative regolate sul modello delle S.p.a. o delle S.r.l. In mancanza della suddetta previsione, ai sensi dell’art. 2364, comma 2, c.c., applicabile anche alle S.r.l. in virtù del richiamo previsto dall’art. 2478-bis , comma 1, l’assemblea ordinaria doveva essere convocata entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’art. 2364 stabilisce che lo statuto può prevedere un termine maggiore, comunque non superiore a 180 giorni, quando la società è tenuta a redigere il bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società.
Nonostante la proroga dei termini per la convocazione delle assemblee il decreto Cura Italia non interviene sui termini previsti per il deposito presso il Registro delle imprese dei bilanci e degli atti collegati, disciplinati dall’art. 2435 c.c. che di conseguenza resta di 30 giorni dall’approvazione del bilancio stesso. (Circolare n. 3723/C del 15 aprile 2020, il Ministero dello Sviluppo economico) - Ipsoa Quotidiano.