27/03/2020
Facciamo un po' di chiarezza sulle sanzioni previste dall'art. 4 del nuovo decreto legge 25 marzo 2020, n. 1
"Le sanzioni
Il testo del d.l. contempla tre differenti tipologie di violazioni e sanzioni. Quanto alle prime due, di natura amministrativa, in ipotesi di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa viene raddoppiata, e quella accessoria è applicata nella misura massima:
salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento viene punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo;
·nelle ipotesi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
Il riferimento all’ambito penale, contenuto nel decreto legge:
è identificato nella violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora, per le persone sottoposte a quarantena in quanto risultate positive al virus. Orbene la pena è contemplata all'articolo 452 (Delitti colposi contro la salute pubblica), I comma, n. 2, del codice penale, ovvero la reclusione da 1 a 5 anni.
Sconto del 30% se si paga entro 30 giorni
Si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo 202 del C.d.S. in materia di pagamento in misura ridotta, quindi la somma è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 30 giorni (fino al 31 maggio) dalla contestazione o dalla notificazione. L'articolo 108, comma II, del d.l. 18/2020 ha infatti innalzato da 5 a 30 giorni, ma solo fino al 31 maggio, il lasso temporale entro il quale il trasgressore può pagare la sanzione beneficiando dello sconto (la somma di cui all'art. 202, comma II, del C.d.S., dal 17 marzo, data di entrata in vigore del d.l. n. 18, e fino al 31 maggio 2020, è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione).
Conversione delle sanzioni penali in amministrative
E’ stato inoltre precisato che le disposizioni del d.l. che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto (26 marzo), ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del D.Lgs. n. 507/1999."
Multa da 400 a 3000 euro, i positivi in quarantena che consapevolmente violano il divieto assoluto di lasciare la propria abitazione rischiano il carcere da 1 a 5 anni (D.L. n. 19/2020).