02/01/2025
Appropriazione indebita dei beni mobili di proprietà dell’ex coniuge 🏠
Con la sentenza n. 47057 del 20 dicembre 2024, la Corte di Cassazione ha stabilito che costituisce il reato di appropriazione indebita la mancata restituzione, da parte dell’ex moglie, di oggetti di valore appartenenti al suo ex marito, dei quali ella aveva il possesso in quanto costituenti parte dell'arredamento della loro casa coniugale, assegnata alla stessa.
In particolare, la ex moglie ha adito la Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, che l’aveva condannata alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti dell’ex coniuge, costituito parte civile, per il reato di appropriazione indebita di beni mobile di particolare pregio.
La ricorrente riteneva che la querela sporta dall’ex marito nel 2017, che aveva dato inizio al giudizio penale, fosse tardiva in quanto lo stesso sarebbe stato consapevole, fin dal 2009, dell'intenzione della moglie di non restituirgli i beni. Infatti, nello stesso anno e nell’ambito del giudizio introdotto per la separazione, egli aveva richiesto al giudice civile la restituzione dei suoi beni a seguito dell’abbandono della casa coniugale, ma la domanda era stata rigettata.
La Cassazione rigettava il ricorso per questi motivi: anzitutto, nel giudizio civile non era mai stata messa in dubbio la proprietà dei beni mobili, ricondotti alla persona offesa; tuttavia, il possesso dei beni, all'esito del giudizio civile, era stato attribuito alla ex moglie in quanto gli oggetti facevano parte del corredo della casa coniugale, inizialmente assegnata alla stessa.
Inoltre, l’ex marito non aveva mai inviato alla ricorrente una espressa diffida per la restituzione dei beni, venendo rigettata dal Tribunale la domanda restitutoria anche in ragione della sua genericità.
In aggiunta, durante il giudizio civile la ricorrente non aveva manifestato lo scopo di appropriarsi dei beni mobili, ma solo di mantenerne il possesso in attesa dell'esito del giudizio civile: non trattandosi di condotte similari a quelle del proprietario, mosse dal cosiddetto animus possidendi, tale comportamento non poteva ritenersi penalmente rilevante e suscettibile di fondare una querela.
D’altra parte, dopo due anni dal divorzio, nel 2017, un provvedimento del Tribunale civile aveva modificato le precedenti statuizioni, assegnando la casa coniugale all’ex marito: solo in quella circostanza, la ricorrente aveva compiuto il primo atto “da proprietaria”, riconducibile al reato di appropriazione indebita dei beni mobili, asportandoli dalla casa coniugale ed affidandoli per la vendita ad un antiquario. La persona offesa aveva avuto conoscenza di tale atto, da ritenersi il primo configurante il reato, solo nel mese di agosto del 2017, dunque la querela, sporta il 16 agosto 2017, doveva ritenersi tempestiva.