Roberto Catani & Associati - Studio Legale Commerciale Tributario

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Roberto Catani & Associati - Studio Legale Commerciale Tributario Diritto e ...Rovescio...storture del sistema giuridico italiano Pagina di informazione e confronto giuridico, a livello italiano, europeo ed intenazionale

08/06/2025
Barbican City of London
07/06/2025

Barbican City of London

17/03/2025

Disturbo della quiete pubblica: non rilevano il numero limitato di persone offese e l’ambiente circoscritto 🔊

Con sentenza n. 8076 del 27 febbraio 2025, la terza sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che, per la sussistenza del reato di disturbo della quiete pubblica, è sufficiente che le emissioni sonore disturbino la quiete, il riposo o le occupazioni di un numero di persone contenuto e limitato territorialmente.
Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale che rigettava la richiesta di sequestro preventivo di una porzione di un'area adibita a discoteca allo scopo di impedire la ripetizione del reato di cui all'art. 659 c.p.; secondo il Tribunale era, infatti, configurabile solo l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, secondo comma, della l. n. 447/1995, in conseguenza del superamento dei limiti stabiliti dalla legge per le emissioni sonore, stante l'assenza di un pregiudizio per l'interesse protetto dalla norma incriminatrice, in quanto il numero dei soggetti disturbati dalle emissioni sonore era predeterminabile e limitato, anche territorialmente.
Nel reato di cui all'art. 659 c.p., il bene giuridico tutelato è l'interesse dello Stato alla salvaguardia dell'ordine pubblico, considerato nel particolare aspetto della tranquillità pubblica, consistente in quella condizione psicologica collettiva, inerente all'assenza di perturbamento e di molestia personale: secondo la giurisprudenza di legittimità, i rumori devono avere una tale diffusività che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone (Cass. Pen. n. 18521/2018).
La stessa sentenza afferma anche che per integrare il reato in oggetto, è necessario che il fastidio non sia limitato agli appartamenti attigui alla sorgente rumorosa o agli abitanti dell'appartamento sovrastante o sottostante alla fonte di propagazione, occorrendo la prova che la propagazione delle onde sonore sia estesa in modo da avere una diffusa attitudine offensiva e una idoneità a turbare la pubblica quiete; tuttavia, ai fini della configurabilità della contravvenzione non sono necessarie né la vastità dell'area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, purchè sia un “numero determinato”.
La Cassazione ha infine sostenuto che l'effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio alla quiete di un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all'apprezzamento del giudice, il quale può fondare il proprio convincimento sulla base di altri dati fattuali oggettivamente sintomatici dell'esistenza di un fenomeno concretamente disturbante.
Nel caso in esame, i giudici di merito non avevano correttamente interpretato il dato normativo, avendo osservato che era sussistente l'idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio alla quiete, al riposo ed alle occupazioni di un numero indeterminato di persone, ma che il pregiudizio riguardava solo i residenti delle abitazioni, poche e diradate, che sorgevano nella zona adiacente la discoteca; trattasi, in ogni caso, di un numero indeterminato di persone.
Pertanto, il Giudice di legittimità ha ritenuto che il fatto che il numero dei soggetti fosse limitato e raccolto in un ambito ristretto non costituisce un elemento idoneo ad escludere la configurabilità della fattispecie di reato, il quale non richiede un numero minimo di soggetti potenzialmente esposti alle emissioni sonore, né che l'ambito della presenza di questi sia esteso territorialmente.

24/02/2025

La Corte Costituzionale sulla confisca dei beni utilizzati per commettere i reati societari 💵

Nell’ambito del processo relativo alla crisi della Banca Popolare di Vicenza, la Corte di Cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2641, primo e secondo comma, del Codice Civile nella parte in cui assoggetta a confisca per equivalente anche i beni utilizzati per commettere il reato, con riguardo agli artt. 3, 27, primo e terzo comma, 42 e 117 Cost.

Pertanto, con la sentenza n. 7 del 4 febbraio 2025, la Corte Costituzionale ha ritenuto la questione fondata e ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 2641, co. 1 e 2 c.c. nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria di una somma di denaro o beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere il reati previsti dallo stesso titolo, ovvero “disposizioni penali in materia di società e di consorzi”. In particolare, nel caso di specie, era stata disposta la confisca della somma di 963 milioni di euro, corrispondente alle somme di denaro utilizzate per la commissione dei reati di aggiotaggio e di ostacolo alla vigilanza della Banca d’Italia e della Banca Centrale Europea, dei quali gli imputati erano stati ritenuti responsabili.

La Cassazione ha ritenuto sproporzionata la previsione di una confisca di quasi un miliardo di euro a carico di quattro persone fisiche, ritenendo necessario l’intervento della Corte Costituzionale per statuire definitivamente sulla compatibilità o incompatibilità della norma con i principi costituzionali e, al tempo stesso, con i diritti stabiliti della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione. La Corte Costituzionale ha condiviso tale orientamento, stabilendo che l’obbligo di disporre la confisca di tutti beni utilizzati per commettere un reato societario, anche nella forma della confisca di beni di valore equivalente, può condurre a risultati sanzionatori manifestamente sproporzionati, ed è pertanto incompatibile con la Costituzione.

Questa ha osservato che la confisca di tali beni utilizzati ha natura di vera e propria pena di carattere patrimoniale, che quindi deve rispettare il principio di proporzionalità: questo principio vieta che le pene patrimoniali risultino sproporzionate rispetto alle condizioni economiche dell’interessato. Una norma che prevede di confiscare agli autori del reato l’intero importo corrispondente ai beni utilizzati per commettere un reato, anche quando questi i beni appartenevano ad una società, è evidentemente suscettibile di produrre risultati sanzionatori sproporzionati, perché non consente al giudice di adeguare l’importo alle reali capacità patrimoniali delle persone fisiche che subirebbero la confisca.

Permane l’obbligo di confiscare l’intero profitto del reato, in forma diretta e per equivalente, a carico di qualunque persona, anche giuridica, che risulti avere effettivamente conseguito un’utilità dalla commissione del reato. In ogni caso, resta ferma la facoltà per il giudice di confiscare i beni utilizzati per commettere il reato prevista in via generale dell’articolo 240 del Codice Penale, nel rispetto del principio di proporzionalità.

La norma è stata così dichiarata parzialmente incostituzionale e spetterà al legislatore valutare se disciplinare diversamente la confisca dei beni “strumentali” e delle somme di valore equivalente, nel rispetto del principio di proporzionalità, così come previsto in altri sistemi giuridici.

13/02/2025

Il diritto degli eredi alla pensione di vecchiaia 💰

Con l'ordinanza n. 2297 del 31 gennaio 2025, la Corte di Cassazione ha chiarito le condizioni in cui gli eredi possono riscuotere i ratei di pensione di vecchiaia non percepiti dal defunto, sebbene maturati.
Il caso riguardava una decisione della Corte di Appello di Brescia che aveva respinto la domanda degli eredi del defunto, sostenendo che il diritto alla pensione non fosse trasmissibile perché il quest’ultimo non aveva richiesto la liquidazione; gli eredi, quindi, proponevano hanno ricorso in Cassazione, adducendo una violazione della legge e una motivazione insufficiente riguardo all'asserita rinuncia del defunto.
La Cassazione ha rigettato il ricorso per diversi motivi: anzitutto, in ambito previdenziale, una domanda giudiziale di rivalutazione contributiva deve essere preceduta da una richiesta amministrativa all'INPS, competente per l'erogazione delle prestazioni; la mancata domanda amministrativa rende la richiesta in giudizio inammissibile.
La necessità di presentare prima la domanda amministrativa è un presupposto essenziale del contenzioso previdenziale, come previsto dall’art. 443 c.p.c e dall'art. 7 della legge 533/1973, con lo scopo di risolvere le controversie in modo rapido ed evitare inutili oneri.
Inoltre, la domanda amministrativa è condizione necessaria per far sorgere il diritto del privato e, se non presentata, impedisce l'accertamento del diritto stesso: di conseguenza, in assenza della domanda amministrativa, che ha un effetto costitutivo, il diritto alla prestazione non spetta al lavoratore e non può essere trasmesso agli eredi, in quanto non richiesto dal defunto.
Per tali ragioni, secondo il Giudice di legittimità, l'assenza di una domanda amministrativa impedisce la trasmissione agli eredi dei ratei pensionistici non riscossi dal defunto.

17/01/2025

L’onere della prova nella responsabilità di cui all’art. 2087 c.c. 📃

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33307 del 2024, si è espressa sull'onere della prova a carico del lavoratore in relazione alla responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 del codice civile, nel caso di patologie causate da un ambiente di lavoro dannoso.
La Corte d’Appello di Roma aveva parzialmente accolto l’appello proposto dall’erede del lavoratore nei confronti della società datrice di lavoro, confermando che il lavoratore soffriva di infermità e lesioni derivanti da attività lavorativa, riconoscendogli il diritto alla pensione privilegiata e agli altri benefici economici e previdenziali.
Tuttavia, la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c. veniva esclusa, poiché, secondo la Corte d’Appello, non era stata fornita una prova sufficiente di una condotta omissiva del datore di lavoro tale da fondarne la responsabilità per il danno subito.

L’erede dello stesso ricorreva quindi deciso in Cassazione, contestando cui la violazione degli articoli 40, 41, e 43 c.p. in relazione all’art. 2087 c.c., sostenendo che la corte non avesse adeguatamente riconosciuto la responsabilità diretta del datore di lavoro nonostante il legame tra la prestazione lavorativa e la patologia che aveva causato la morte del lavoratore.
Rilevava, inoltre, la violazione degli articoli 2087 c.c., 17 e 30 del d.lgs. 81/2008, nonché degli articoli 1176 e 2697 c.c. in merito alla corretta applicazione del principio di causalità e all’onere della prova, affermando che l'eventuale assenza di regole cautelari specifiche non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di garantire la sicurezza.

La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso per diversi motivi: anzitutto, riteneva che, per il riconoscimento della causa di servizio, è sufficiente che vi sia un nesso causale tra la prestazione lavorativa e il danno subito.
Tuttavia, in un'azione di risarcimento danni basata sulla violazione dell'art. 2087 c.c., è fondamentale valutare anche il comportamento del datore di lavoro, che può essere commissivo o omissivo, e ciò va considerato nell’ambito dell'inadempimento dell'obbligo di tutelare l'integrità fisica e psicologica del lavoratore.
Quanto all’onere della prova, se, nell'ambito di una causa per equo indennizzo, viene accertato che la patologia è stata causata dall'ambiente di lavoro, si applica l'inversione dell'onere della prova prevista dall’art. 2087 c.c. e, dunque, spetta al datore di lavoro dimostrare di aver assunto tutte le misure necessarie per prevenire il danno.
In conclusione, l'art. 2087 c.c. stabilisce un obbligo generale di tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, senza fare riferimento a condotte specifiche o a norme concrete. Pertanto, il lavoratore non è tenuto a individuare specifiche norme violate, soprattutto quando si tratta di situazioni in cui esistono diverse modalità per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro, ma deve dimostrare la presenza di fattori di rischio nell’ambiente di lavoro che possano essere riconducibili alla malattia.
Sarà poi compito del datore di lavoro fornire prova del fatto che siano state adottate tutte le misure di sicurezza adeguate per evitare il danno, sia quelle prescritte da norme specifiche sia quelle suggerite dalle conoscenze scientifiche del momento.

02/01/2025

Appropriazione indebita dei beni mobili di proprietà dell’ex coniuge 🏠

Con la sentenza n. 47057 del 20 dicembre 2024, la Corte di Cassazione ha stabilito che costituisce il reato di appropriazione indebita la mancata restituzione, da parte dell’ex moglie, di oggetti di valore appartenenti al suo ex marito, dei quali ella aveva il possesso in quanto costituenti parte dell'arredamento della loro casa coniugale, assegnata alla stessa.

In particolare, la ex moglie ha adito la Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, che l’aveva condannata alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti dell’ex coniuge, costituito parte civile, per il reato di appropriazione indebita di beni mobile di particolare pregio.

La ricorrente riteneva che la querela sporta dall’ex marito nel 2017, che aveva dato inizio al giudizio penale, fosse tardiva in quanto lo stesso sarebbe stato consapevole, fin dal 2009, dell'intenzione della moglie di non restituirgli i beni. Infatti, nello stesso anno e nell’ambito del giudizio introdotto per la separazione, egli aveva richiesto al giudice civile la restituzione dei suoi beni a seguito dell’abbandono della casa coniugale, ma la domanda era stata rigettata.

La Cassazione rigettava il ricorso per questi motivi: anzitutto, nel giudizio civile non era mai stata messa in dubbio la proprietà dei beni mobili, ricondotti alla persona offesa; tuttavia, il possesso dei beni, all'esito del giudizio civile, era stato attribuito alla ex moglie in quanto gli oggetti facevano parte del corredo della casa coniugale, inizialmente assegnata alla stessa.

Inoltre, l’ex marito non aveva mai inviato alla ricorrente una espressa diffida per la restituzione dei beni, venendo rigettata dal Tribunale la domanda restitutoria anche in ragione della sua genericità.

In aggiunta, durante il giudizio civile la ricorrente non aveva manifestato lo scopo di appropriarsi dei beni mobili, ma solo di mantenerne il possesso in attesa dell'esito del giudizio civile: non trattandosi di condotte similari a quelle del proprietario, mosse dal cosiddetto animus possidendi, tale comportamento non poteva ritenersi penalmente rilevante e suscettibile di fondare una querela.

D’altra parte, dopo due anni dal divorzio, nel 2017, un provvedimento del Tribunale civile aveva modificato le precedenti statuizioni, assegnando la casa coniugale all’ex marito: solo in quella circostanza, la ricorrente aveva compiuto il primo atto “da proprietaria”, riconducibile al reato di appropriazione indebita dei beni mobili, asportandoli dalla casa coniugale ed affidandoli per la vendita ad un antiquario. La persona offesa aveva avuto conoscenza di tale atto, da ritenersi il primo configurante il reato, solo nel mese di agosto del 2017, dunque la querela, sporta il 16 agosto 2017, doveva ritenersi tempestiva.

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