13/11/2022
✅ Separazione dei coniugi: Cosa fare quando il mutuo è cointestato? ⚖️ Una delle questioni più frequenti da affrontare in fase di separazione è quella relativa alle sorti del mutuo cointestato tra i coniugi. È frequentissimo infatti che la casa coniugale sia gravata da mutuo e che lo stesso sia cointestato ad entrambi i coniugi.
𝗦𝗘 𝗗𝗘𝗖𝗜𝗗𝗢 𝗗𝗜 𝗦𝗘𝗣𝗔𝗥𝗔𝗥𝗠𝗜?
Partiamo subito con il dire che il mutuo cointestato è un contratto che nulla ha a che vedere con il matrimonio e quindi con la separazione.
Per la banca i coniugi sono due meri contraenti, dotati di soggettività giuridica propria e distinta, quindi obbligati al rimborso del finanziamento in quanto tali, non perché marito e moglie.
Ciò significa che le vicende relative ai coniugi non interessano all’istituto di credito, per il quale gli stessi rimarranno comunque obbligati in solido a pagare le rate di mutuo, fino alla totale estinzione.
𝗤𝗨𝗔𝗡𝗗𝗢 𝗘' 𝗣𝗢𝗦𝗦𝗜𝗕𝗜𝗟𝗘 𝗔𝗖𝗖𝗢𝗥𝗗𝗔𝗥𝗦𝗜 𝗖𝗢𝗡 𝗟𝗔 𝗕𝗔𝗡𝗖𝗔
È possibile richiedere una modifica degli accordi raggiunti con la banca, richiedendo un accollo formale del mutuo in capo ad un solo coniuge, che diventerà quindi unico soggetto obbligato nei confronti della banca stessa.
Per l’accollo delle rate residue in capo ad un solo coniuge, è indispensabile il consenso dell’istituto di credito che potrebbe rifiutarlo qualora il coniuge indicato non abbia adeguate garanzie di solvibilità.
In ipotesi di rifiuto è comunque sempre possibile indirizzarsi verso un istituto di credito favorevole all’operazione, surrogando il mutuo.
𝗚𝗟𝗜 𝗔𝗖𝗖𝗢𝗥𝗗𝗜 𝗜𝗡 𝗦𝗘𝗗𝗘 𝗗𝗜 𝗦𝗘𝗣𝗔𝗥𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘
Premesso quindi che alla banca poco importa se i due contraenti abbiano deciso di separarsi, potendo continuare a pretendere il pagamento della rata da entrambi, in sede di separazione i coniugi hanno la possibilità di accordarsi su chi dovrà continuare a pagare il mutuo, se entrambi o solo uno di essi.
I coniugi nell’ambito dei loro rapporti economici e patrimoniali infatti, hanno la possibilità di regolare i loro rapporti come meglio credono.
Poiché il mutuo cointestato è solitamente relativo ad un immobile di proprietà di entrambi nella misura del 50% ciascuno, i coniugi possono ad esempio decidere per l’accollo delle residue rate in capo ad un coniuge, al quale verrà quindi trasferita l’intera proprietà dell’immobile stesso.
Personalmente ritengo che questa soluzione sia preferibile solo nei casi in cui il mutuo sia giovane, ovvero accesso da relativamente poco.
Trasferire l’intera proprietà ad un coniuge solo perché ha pagato ad esempio le ultime due annualità, lasciando l’altro che ha partecipato al pagamento per molti più anni, potrebbe non rivelarsi una condizione sempre del tutto equa.
Nella maggior parte dei casi si dimostra soddisfacente degli interessi di entrambi i coniugi, la decisione di indirizzarsi verso la vendita dell’immobile e quindi la ripartizione nella misura del 50% del ricavato.
L’importo ricavato dalla vendita consente di poter estinguere il mutuo, liberando entrambi da obblighi verso la banca, nonché di vedersi garantita della liquidità utile alla ripartenza.
𝗤𝗨𝗔𝗡𝗗𝗢 𝗡𝗢𝗡 𝗩𝗜 𝗘̀ 𝗔𝗖𝗖𝗢𝗥𝗗𝗢 𝗧𝗥𝗔 𝗜 𝗖𝗢𝗡𝗜𝗨𝗚𝗜 𝗗𝗘𝗖𝗜𝗗𝗘 𝗜𝗟 𝗧𝗥𝗜𝗕𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘
Non sempre i coniugi riescono a trovare un accordo sulle sorti del mutuo cointestato.
In questi casi è necessario rivolgersi al Tribunale che deciderà tenendo conto di tutti quelli che sono i rapporti economici e patrimoniali delle parti.
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