02/05/2025
L’uso del condizionale, diversamente da quanto genericamente si pensa, non è sufficiente a escludere l’idoneità della “Fake News” a ledere la reputazione altrui. Lo chiarisce la Corte di cassazione con la sentenza 14196/2025). Espressioni insinuanti o capziose possono indurre il lettore, anche in relazione all’indiscutibile portata suggestiva delle specifiche notizie riportate, a ritenere la effettiva rispondenza a verità dei fatti raccontati.
In altri termini, non è ipotizzabile la scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca, anche solo nella forma putativa, quando si diffondano notizie offensive, false, e comunque non verificate, a nulla rilevando che si faccia ricorso a verbi al condizionale, quando l’incedere complessivo delle proposizioni dia a intendere, come accaduto nel caso di specie, a mezzo di espressioni appositamente “confezionate” per accostare l’informazione falsa a fatti veri, la sostanziale volontà di comunicare la notizia diffamatoria e non riscontrata, come, invece, effettiva e fondata. Anzi – a giudizio della Suprema Corte - la forza offensiva di questa tecnica narrativa è persino più intensa di quella delle esternazioni caratterizzate dalla forma più semplicemente dubitativa o interrogativa, soprattutto qualora associata a fatti non solo non corrispondenti al vero ma volutamente per mezzo di frasi ambigue, allusive, coinvolgenti e suggestive, e comunque idonee a instillare nella mente dei destinatari il convincimento dell’effettiva rispondenza a verità del fatto formalmente solo “adombrato”. Infatti, a ben vedere, la portata semantica delle parole al condizionale evoca una possibilità, se non addirittura una probabilità di accadimento, che soprattutto nel contesto di un racconto di fatti reali, integra, quanto a dimensione di lesività, un quid pluris rispetto a locuzioni predisposte in forma interrogativa o perplessa.
Nella vicenda la Corte d’appello aveva confermato la decisione di primo grado, dichiarativa della responsabilità penale e civile dell’imputato per il delitto di diffamazione commesso in qualità di autore di uno scritto su un blog in danno di un appuntato della Guardia di Finanza, tacciato nella circostanza come “in combutta coi Narcos” nel contesto di una informazione sull’esecuzione di numerose misure cautelari nell’ambito di un procedimento penale, attinente a un caso di narcotraffico, di competenza della Procura della Repubblica. Dinanzi alla Corte di cassazione la tesi difensiva si basava principalmente sul fatto di aver accuratamente utilizzato il “condizionale”. E in ogni caso, secondo la difesa, era quantomeno sproporzionata l’irrogazione della pena detentiva per difetto di gravità della condotta dell’imputato.
Il diritto di cronaca giudiziaria, garantito dall’art. 21 della Costituzione, trova invero un preciso limite nel rispetto del diritto di ciascuno alla tutela della reputazione, di tal che il medesimo può essere efficacemente chiamato in causa - quando ne possa derivare un’offesa all’altrui reputazione, prestigio o decoro - soltanto qualora siano rispettate dal cronista alcune condizioni: la verità della notizia pubblicata; l’interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti in relazione alla loro attualità e utilità sociale; l’obiettività e la continenza dell’informazione.
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l’imputato che invochi il diritto di cronaca ha l’onere, in primo luogo, di provare la verità della notizia riportata perché, in difetto della corrispondenza tra fatti narrati e fatti realmente accaduti, è in radice da escludersi l’operatività della causa di giustificazione di cui all’art. 51 cod. pen. Una volta negata la verità dei fatti riferiti, la scriminante potrebbe essere ipotizzata sotto il profilo putativo, ma solo quando il cronista dimostri di aver assolto all’onere di esaminare, controllare e verificare le trame della narrativa, al fine di superare ogni possibile dubbio o perplessità; solo in caso di rigorosa verifica dell’attendibilità della fonte, tanto più approfondita in caso di attribuzione di comportamenti gravi e infamanti a persona determinata, l’attuazione del dovere di controllo può consentire, in presenza degli ulteriori requisiti della pertinenza all’interesse pubblico e della correttezza dei modi e toni espositivi, di ravvisare l’errore percettivo che costituisce il presupposto dell’esenzione della responsabilità a norma dell’art. 59 comma 3 cod. pen.
In proposito, nessuna ragionevole verifica risultava effettuata, ma neppure seriamente allegata, dall’autore della notizia, i cui motivi di ricorso, ha rilevato la Corte di cassazione, si limitavano a rilievi “epidermici” sui contenuti della notizia divulgata e ad agitare note di dissenso sulla sussistenza della prova del dolo, quantomeno nella forma indiretta valutata dalle pronunce di merito, con il richiamo sterile di massime giurisprudenziali che, ove non inconferenti, sono state comunque puntualmente rispettate dal corredo espositivo delle decisioni in doppia conforme.