Studio Legale Viscò

Studio Legale Viscò Lo Studio legale degli Avvocati Gaspare e Paolo Viscò del foro di Trapani offre consulenza legale Arimondi n. 4/c.

Lo Studio ha tre sedi: due si trovano ad Alcamo, in Via Monte Bonifato n. 107 e in via Monte Bonifato n. 77/B, l'altra si trova a Palermo nella via G. Lo studio
si avvale della collaborazione di diversi professionisti ed offre consulenza ed assistenza legale nei diversi ambiti del diritto civile (comunione, condomino, locazioni) e nei settori del diritto di famiglia: separazione consensuale e giud

iziale, divorzio, affidamento condiviso, riconoscimento di paternità, tutela dei minori, ed eredità; lo studio offre inoltre tutela legale nel campo delle obbligazioni (recupero crediti, contrattualistica internazionale) e della responsabilità civile, ivi compresa l'infortunistica stradale. Gli Avvocati Viscò forniscono consulenza ed assistenza legale anche per controversie in materia di diritto del lavoro, patrocinando sia lavoratori che datori di lavoro nella fase del tentativo di conciliazione ed in quella giudiziale vera e propria. Inoltre, lo Studio si occupa anche di Tutela del Consumatore, offrendo consulenza presso la Federconsumatori di Alcamo, Castellammare, del Golfo, Trapani e Marsala. Lo Studio Legale, inoltre, ha stipulato una convenzione con la DG GLOBAL srl, Giustizia Professionale per difendere i medici ingiustamente accusati di responsabilità professionale. Inoltre, insieme alla DG GLOBAL, ha attivato il progetto Ti Difendo Io.

02/05/2025

L’uso del condizionale, diversamente da quanto genericamente si pensa, non è sufficiente a escludere l’idoneità della “Fake News” a ledere la reputazione altrui. Lo chiarisce la Corte di cassazione con la sentenza 14196/2025). Espressioni insinuanti o capziose possono indurre il lettore, anche in relazione all’indiscutibile portata suggestiva delle specifiche notizie riportate, a ritenere la effettiva rispondenza a verità dei fatti raccontati.
In altri termini, non è ipotizzabile la scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca, anche solo nella forma putativa, quando si diffondano notizie offensive, false, e comunque non verificate, a nulla rilevando che si faccia ricorso a verbi al condizionale, quando l’incedere complessivo delle proposizioni dia a intendere, come accaduto nel caso di specie, a mezzo di espressioni appositamente “confezionate” per accostare l’informazione falsa a fatti veri, la sostanziale volontà di comunicare la notizia diffamatoria e non riscontrata, come, invece, effettiva e fondata. Anzi – a giudizio della Suprema Corte - la forza offensiva di questa tecnica narrativa è persino più intensa di quella delle esternazioni caratterizzate dalla forma più semplicemente dubitativa o interrogativa, soprattutto qualora associata a fatti non solo non corrispondenti al vero ma volutamente per mezzo di frasi ambigue, allusive, coinvolgenti e suggestive, e comunque idonee a instillare nella mente dei destinatari il convincimento dell’effettiva rispondenza a verità del fatto formalmente solo “adombrato”. Infatti, a ben vedere, la portata semantica delle parole al condizionale evoca una possibilità, se non addirittura una probabilità di accadimento, che soprattutto nel contesto di un racconto di fatti reali, integra, quanto a dimensione di lesività, un quid pluris rispetto a locuzioni predisposte in forma interrogativa o perplessa.

Nella vicenda la Corte d’appello aveva confermato la decisione di primo grado, dichiarativa della responsabilità penale e civile dell’imputato per il delitto di diffamazione commesso in qualità di autore di uno scritto su un blog in danno di un appuntato della Guardia di Finanza, tacciato nella circostanza come “in combutta coi Narcos” nel contesto di una informazione sull’esecuzione di numerose misure cautelari nell’ambito di un procedimento penale, attinente a un caso di narcotraffico, di competenza della Procura della Repubblica. Dinanzi alla Corte di cassazione la tesi difensiva si basava principalmente sul fatto di aver accuratamente utilizzato il “condizionale”. E in ogni caso, secondo la difesa, era quantomeno sproporzionata l’irrogazione della pena detentiva per difetto di gravità della condotta dell’imputato.

Il diritto di cronaca giudiziaria, garantito dall’art. 21 della Costituzione, trova invero un preciso limite nel rispetto del diritto di ciascuno alla tutela della reputazione, di tal che il medesimo può essere efficacemente chiamato in causa - quando ne possa derivare un’offesa all’altrui reputazione, prestigio o decoro - soltanto qualora siano rispettate dal cronista alcune condizioni: la verità della notizia pubblicata; l’interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti in relazione alla loro attualità e utilità sociale; l’obiettività e la continenza dell’informazione.
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l’imputato che invochi il diritto di cronaca ha l’onere, in primo luogo, di provare la verità della notizia riportata perché, in difetto della corrispondenza tra fatti narrati e fatti realmente accaduti, è in radice da escludersi l’operatività della causa di giustificazione di cui all’art. 51 cod. pen. Una volta negata la verità dei fatti riferiti, la scriminante potrebbe essere ipotizzata sotto il profilo putativo, ma solo quando il cronista dimostri di aver assolto all’onere di esaminare, controllare e verificare le trame della narrativa, al fine di superare ogni possibile dubbio o perplessità; solo in caso di rigorosa verifica dell’attendibilità della fonte, tanto più approfondita in caso di attribuzione di comportamenti gravi e infamanti a persona determinata, l’attuazione del dovere di controllo può consentire, in presenza degli ulteriori requisiti della pertinenza all’interesse pubblico e della correttezza dei modi e toni espositivi, di ravvisare l’errore percettivo che costituisce il presupposto dell’esenzione della responsabilità a norma dell’art. 59 comma 3 cod. pen.
In proposito, nessuna ragionevole verifica risultava effettuata, ma neppure seriamente allegata, dall’autore della notizia, i cui motivi di ricorso, ha rilevato la Corte di cassazione, si limitavano a rilievi “epidermici” sui contenuti della notizia divulgata e ad agitare note di dissenso sulla sussistenza della prova del dolo, quantomeno nella forma indiretta valutata dalle pronunce di merito, con il richiamo sterile di massime giurisprudenziali che, ove non inconferenti, sono state comunque puntualmente rispettate dal corredo espositivo delle decisioni in doppia conforme.

19/03/2025

Il Giudice di Pace di Siracusa, accogliendo il ricorso proposto dal nostro studio, menziona l'importanza basilare e fondamentale della CEDU la quale si pone come parametro valutativo del Giudice che, attraverso un'interpretazione conforme alla stessa, giustifica l'annullamento dei provvedimenti di espulsione illegittimi.
"Il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell’art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall’art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U., 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria».

Il testo unico sull’immigrazione prevede il divieto di respingimento o espulsione nel caso in cui l’allontanamento dello straniero comporti la violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare (fatte salve le esigenze di sicurezza). Nella valutazione sull’osservanza del diritto di cui sopra si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine (art. 19 comma 1.1 terzo e quarto periodo d.lgs. 286/1998).
Il cosiddetto decreto-legge Cutro (art. 7 c. 1 lettera c) d.l. 20/2023) ha abrogato tale disposizione e, tuttavia, va osservato quanto affermato dalla Corte di Cassazione, Sezione I, con le ordinanze del 6 ottobre 2023, numeri 28161 e 28162. Nelle due fattispecie sottoposte al vaglio dei giudici di legittimità trova ancora applicazione la disciplina precedente ma i giudici della Suprema Corte, in relazione all’abrogazione della mentovata disposizione, tengono a precisare quanto segue: «in ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell’art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall’art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U., 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria».

14/08/2024

Come è “noto” (?)agli organi preposti l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente definisce indicatori e standard specifici di continuità del servizio degli acquedotti in termini di: durata massima della singola sospensione programmata (24 ore), tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile (48 ore), tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura (48 ore).
Tali indicatori sono stati ampiamente disattesi dalla Societa Siciliaacque. Credo sia opportuno e necessario da parte di chi di dovere inoltrare , con atto formale, una richiesta di risarcimento che tenga conto di tutti i danni subiti.
In assenza il cittadino ha il dovere di procedere legalmente.

Lo Studio Legale Viscó augura un Sereno Natale a tutti 🎉🎄
22/12/2023

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31/10/2023

Il Gup presso il tribunale di Trapani, recependo il costante orientamento giurisprudenziale in materia, ha assolto due coniugi dal reato ex art. 612 bis c.p. non ritenendo le condotte contestate come persecutorie.
In tal senso il Giudice, accogliendo la tesi avanzata da questa difesa, ha precisato che occorre che venga valutato con maggiore attenzione ed oculatezza, quale conseguenza del comportamento di ciascuno, lo stato d’ansia o di paura della presunta persona offesa o il suo effettivo timore per l’incolumità propria o di persone a lei vicine o la necessità del mutamento delle abitudini di vita. Deve, in ultima analisi, verificarsi se, nel caso della reciprocità degli atti minacciosi, vi sia una posizione di ingiustificata predominanza di uno dei due contendenti, tale da consentire di qualificarne le iniziative minacciose e moleste come atti di natura persecutoria e le reazioni della vittima come esplicazione di un meccanismo di difesa volto a sopraffare la paura.
Alla luce di tale ragionamento ha pertanto escluso la sussistenza del reato contestato ed emesso sentenza di non luogo a procedere.
Lo Studio Visco’ esprime ampia soddisfazione per il risultato raggiunto che restituisce serenità e giustizia agli imputati assistiti.

06/08/2023

Lo Studio è in ferie dal 7 al 21 agosto
Per urgenze inviare una mail all'indirizzo [email protected] oppure inviare un messaggio WhatsApp al numero 350 9159930.

15/02/2023
Che queste feste vi portino pace e serenità… Tanti Auguri a tutti i nostri clienti e collaboratori 🎄🎅🎉🥂
24/12/2022

Che queste feste vi portino pace e serenità… Tanti Auguri a tutti i nostri clienti e collaboratori 🎄🎅🎉🥂

Indirizzo

Via Monte Bonifato 107
Alcamo
91011

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
17:00 - 20:00
Martedì 09:00 - 13:00
17:00 - 20:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
17:00 - 20:00
Giovedì 09:00 - 13:00
17:00 - 20:00
Venerdì 09:00 - 13:00

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