18/07/2025
𝗡𝗢𝗡 𝗦𝗘𝗠𝗣𝗥𝗘 𝗦𝗖𝗔𝗧𝗧𝗔 𝗟’𝗔𝗦𝗦𝗘𝗚𝗡𝗢 𝗘𝗥𝗘𝗗𝗜𝗧𝗔𝗥𝗜𝗢 𝗣𝗘𝗥 𝗟’𝗘𝗫
La Cassazione (Sez. I, 14 luglio 2025, n. 19290) ribadisce che l’assegno a carico dell’eredità previsto dall’art. 9-bis l. 898/1970 ha 𝘀𝗼𝗹𝗮 𝗳𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮𝘀𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘇𝗶𝗮𝗹𝗲.
➡️ Spetta dunque solo se l’ex coniuge, già titolare dell’assegno divorzile, si trovi in 𝘃𝗲𝗿𝗼 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗯𝗶𝘀𝗼𝗴𝗻𝗼, cioè privo dei mezzi minimi per le esigenze di vita.
🔍 𝗖𝗼𝗺𝗲 𝘀𝗶 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗮?
Il giudice deve valutare:
• importo dell’assegno divorzile già percepito;
• livello di bisogno concreto;
• eventuali pensioni di reversibilità;
• beni e redditi ereditati;
• numero e condizioni economiche degli altri eredi;
• contesto socio-economico delle parti.
📝 𝗜𝗹 𝗰𝗮𝘀𝗼: l’ex moglie percepisce la pensione di reversibilità e possiede un immobile che ha tentato di valorizzare. La capacità di far fronte alle spese essenziali e l’iniziativa imprenditoriale dimostrano che non versa in stato di bisogno. Risultato? 𝗡𝗜𝗘𝗡𝗧𝗘 𝗔𝗦𝗦𝗘𝗚𝗡𝗢 𝗘𝗥𝗘𝗗𝗜𝗧𝗔𝗥𝗜𝗢.
💡 𝗠𝗼𝗿𝗮𝗹𝗲: l’assegno ex art. 9-bis non è un diritto “automatico” dell’ex coniuge, ma un sostegno residuale attivabile solo quando manchino davvero le risorse vitali. Prima di chiedere il riconoscimento, occorre dimostrare “nero su bianco” l’impossibilità di far fronte alle esigenze quotidiane.