Studio Legale Avv. Michela Rosati - Separazione e Divorzio

Studio Legale Avv. Michela Rosati - Separazione e Divorzio SEPARAZIONE e DIVORZIO, Diritto Civile, Recupero Crediti, Locazione,Sfratti. L’ Avv. Michela Rosati si occupa di SEPARAZIONE e DIVORZIO. Sauro 17.

Quando si decide di procedere con la separazione personale dei coniugi o con il divorzio, diventa indispensabile affidarsi ad un professionista che si occupi prevalentemente della materia.

L' Avv. Michela Rosati offre un servizio di consulenza e assistenza per fornire tutte le informazioni utili a gestire al meglio questa delicata fase della vita. La funzione dell' avvocato è fondamentale

fin da subito, anche prima di affrontare con il coniuge l’argomento ‘separazione‘. E' importante conoscere quelli che sono diritti e doveri, benefici e rischi. E' altresi importante adottare da subito una strategia di azione chiara per decidere se intraprendere una separazione consensuale/ divorzio congiunto o giudiziale. ​

Quando poi ci sono figli minori, diventa ancora piu' importante arrivare prima possibile ad una soluzione. La consulenza e assistenza riguarda tutti gli aspetti della separazione e del divorzio: ​separazione consensuale e divorzio congiunto separazione e divorzio giudiziale successiva modifica consensuale delle condizioni di separazione o di divorzio successiva modifica giudiziale delle condizioni di separazione o di divorzio assegnazione della casa familiare affidamento e collocamento dei figli minori determinazione dei tempi di visita per il genitore non collocatario dei figli assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole assegno di mantenimento in favore dei figli minori o maggiori non economicamente autosufficienti assegno divorzile. Riceve a Fucecchio su appuntamento in Via N. Ad Agliana riceve, sempre su appuntamento, in Via XX Settembre 106.

30/10/2025
14/07/2025

Ho ricevuto molte richieste per la proposizione dei giudizi di risarcimento da infedeltà. Non basta il tradimento per proporre l'azione ;il risarcimento può essere richiesto solo se concorrono particolari condizioni , esaminiamo quali sono le condizioni per poter procedere

RISARCIMENTO DEL DANNO DA INFEDELTA'
La violazione dei doveri coniugali, in particolare quello della fedeltà, può dar luogo a un'autonoma domanda di risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c.

La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione I, n. 18853 del 15 settembre 2011, ha rappresentato un punto di svolta. Ha stabilito che la violazione dei doveri coniugali, in particolare quello della fedeltà, può dar luogo a un'autonoma domanda di risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c.

Tale risarcimento, tuttavia, non è una conseguenza automatica dell'infedeltà, ma sorge solo qualora la condotta del coniuge infedele, per le sue specifiche modalità, si traduca in una lesione di diritti costituzionalmente protetti della persona, quali la dignità, l'onore, la reputazione o la salute.

Il caso specifico riguardava un'infedeltà ostentata e resa pubblica all'interno di una piccola comunità, con modalità tali da arrecare un'umiliazione e una sofferenza che travalicavano il normale dolore conseguente alla fine di un rapporto. La giurisprudenza successiva ha recepito, confermato e precisato i contorni di questo principio.

L'analisi della giurisprudenza degli ultimi anni mostra un consolidamento del principio e una progressiva definizione dei presupposti per la risarcibilità del danno.

La giurisprudenza successiva ha costantemente ribadito che l'infedeltà coniugale, di per sé, non è sufficiente a fondare una pretesa risarcitoria. Essa rileva sul piano civile come illecito aquiliano solo se le sue modalità sono tali da superare una soglia minima di tollerabilità e da offendere un diritto fondamentale della persona.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6598 del 2019, ha chiarito che:
"La violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale comporta il risarcimento del danno non patrimoniale solo ove la condizione di afflizione indotta nell’altro coniuge superi la soglia della normale tollerabilità e si traduca, per le modalità con le quali è realizzata, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, come quello alla salute o all’onore o alla dignità personale" .

Di conseguenza, le domande risarcitorie vengono respinte quando l'infedeltà, pur essendo causa di sofferenza, non presenta quei caratteri di "particolare gravità offensiva"

L'elemento cruciale che i giudici valutano per concedere il risarcimento è il "come" l'infedeltà è stata posta in essere. La giurisprudenza ha individuato alcune condotte sintomatiche di una lesione della dignità:

-L'ostentazione e la platealità: La relazione extraconiugale viene vissuta pubblicamente, in modo da esporre il coniuge tradito al giudizio e alla curiosità dell'ambiente sociale e lavorativo

-L'umiliazione e la mortificazione: L'infedeltà è accompagnata da comportamenti che mirano a sminuire e umiliare il partner.

Un esempio significativo è quello emerso in un giudizio presso il Tribunale di Napoli Nord nel 2024(Sentenza n.3496 del 22 Luglio 2024) che ha riconosciuto il risarcimento accertando che la moglie intratteneva l'amante presso la casa coniugale, anche in presenza della figlia minore, e che la relazione era stata ostentata nel contesto sociale, ledendo la dignità del marito

La scoperta casuale non è sufficiente: Al contrario, se l'infedeltà viene scoperta casualmente e non è stata volontariamente "ostentata" dal coniuge infedele, i giudici tendono a escludere la lesione della dignità, ritenendo che manchi l'elemento umiliante e offensivo che giustifica il risarcimento

L'evoluzione giurisprudenziale ha ,inoltre,posto un forte accento sull'onere probatorio a carico di chi agisce per il risarcimento. Il danneggiato non deve solo provare l'infedeltà, ma deve allegare e dimostrare in modo specifico:

1-Le concrete modalità offensive della condotta
2-La lesione del diritto fondamentale (es. danno alla salute, alla reputazione).
3-Il nesso di causalità tra la condotta offensiva e il danno subito.

Su quest'ultimo punto, i tribunali sono particolarmente rigorosi. Spesso, infatti, la sofferenza psicologica (come stati ansiosi o depressivi) è una conseguenza della crisi coniugale e della separazione in sé, piuttosto che delle specifiche modalità dell'infedeltà. In assenza di una prova rigorosa che leghi la patologia direttamente alla natura umiliante del tradimento, la domanda viene rigettata .

Il danno, come ribadito dalla Cassazione anche in altri contesti, non è mai in re ipsa (implicito nella lesione), ma deve essere provato nelle sue conseguenze pregiudizievoli( Cass. Civ., Sez. 3, n. 2203/24)

Il danno risarcibile è di natura non patrimoniale e viene liquidato in via equitativa dal giudice. La giurisprudenza più recente ha mostrato una maggiore attenzione a distinguere le diverse componenti del danno non patrimoniale, sulla scia degli insegnamenti delle Sezioni Unite:

Danno Morale: Inteso come sofferenza interiore, patema d'animo, dolore e vergogna (Cass. Civ., Sez. 3, n. 9985/19)

Danno Esistenziale (o dinamico-relazionale): Consiste nel peggioramento della qualità della vita, nella compromissione delle attività realizzatrici della persona e nell'alterazione delle abitudini di vita e delle relazioni sociali

Il Tribunale di Napoli Nord, nella citata sentenza del 2024, ha liquidato separatamente queste due voci di danno, riconoscendo € 10.000,00 per il danno morale (lesione della dignità) e ulteriori € 10.000,00 per il danno esistenziale (difficoltà incontrate sul piano sociale a causa della pubblicità della relazione)

Per la quantificazione, in assenza di parametri specifici, i giudici talvolta traggono ispirazione, con i dovuti adattamenti, da tabelle elaborate per altre tipologie di danno, come quelle del Tribunale di Milano per la perdita del rapporto parentale, operando tuttavia significative riduzioni per tenere conto della diversa natura della lesione

L'Autonomia dell'azione risarcitoria rispetto alla separazione
Un altro punto consolidato è la totale autonomia dell'azione di risarcimento del danno rispetto al giudizio di separazione e alla pronuncia di addebito.

La domanda di risarcimento può essere proposta anche in assenza di una pronuncia di addebito

Viceversa, la pronuncia di addebito della separazione per infedeltà non comporta automaticamente il diritto al risarcimento del danno, per il quale occorre sempre la prova della lesione di un diritto costituzionalmente protetto

La responsabilità del terzo amante
Una delle evoluzioni più interessanti riguarda la possibile responsabilità del "terzo" complice nell'infedeltà. La Corte di Cassazione (sentenza n. 6598/2019) ha affrontato la questione, stabilendo che, sebbene l'amante non sia tenuto all'obbligo di fedeltà, può essere chiamato a rispondere in solido con il coniuge infedele ai sensi dell'art. 2043 c.c. Cit. 12. Ciò accade quando il suo comportamento, doloso o colposo, concorre attivamente a ledere i diritti inviolabili del coniuge tradito.

Cass. Civ., Sez. 3, N. 6598 del 07-03-2019"[La responsabilità dell'amante] potrà essere affermata soltanto se l'amante stesso, con il proprio comportamento e avuto riguardo alle modalità con cui è stata condotta la relazione extraconiugale, abbia leso o concorso a violare diritti inviolabili -quali la dignità e l'onore- del coniuge tradito (si pensi, per esempio, all'ipotesi in cui egli si sia vantato della propria conquista nel comune ambiente di lavoro o ne abbia diffuso le immagini)" .

Conclusioni
In sintesi, la giurisprudenza degli ultimi quattordici anni ha seguito il solco tracciato dalla sentenza del 2011, affinando i criteri applicativi. L'evoluzione può essere così riassunta:

-Si è definitivamente affermato che l'infedeltà è risarcibile solo se "qualificata", ossia se lede diritti inviolabili della persona attraverso modalità particolarmente offensive.
- L'attenzione si è spostata sulla rigorosa prova delle concrete modalità della condotta (ostentazione, umiliazione) e del nesso causale con il danno.
-Si è sviluppata una maggiore sensibilità nella distinzione e liquidazione delle diverse componenti del danno non patrimoniale (morale ed esistenziale).
- La sfera della responsabilità è stata potenzialmente estesa anche al terzo amante, qualora la sua condotta contribuisca attivamente alla lesione della dignità del coniuge tradito.

L'orientamento attuale, quindi, pur riconoscendo la tutela risarcitoria, la circoscrive a casi gravi, evitando di trasformare ogni crisi coniugale dovuta a infedeltà in una lite per danni, e mantenendo una netta distinzione tra le sanzioni civilistiche tipiche del diritto di famiglia (l'addebito) e la tutela aquiliana della persona.
Fonte: Avvocato Rosa Frullone

09/07/2025

Famiglia- Separazione-Divorzio

La casa dei suoceri può essere assegnata all’ex se è stata abitata in virtù di comodato familiare
La destinazione del bene di proprietà dei nonni paterni a casa familiare costituisce contratto di comodato familiare che non si scioglie per il venir meno della coabitazione tra i coniugi o per scioglimento del vincolo coniugale.

In caso la connotazione di un immobile abitativo quale casa coniugale derivi da un contratto di comodato cosiddetto “familiare” il comodante non può affermare la risoluzione del contratto per l’avvenuta separazione dei coniugi se la destinazione del bene non è venuta meno. La casa può essere infatti oggetto di assegnazione al genitore separato presso cui è collocato il figlio minore o maggiorenne non autosufficiente. E nel caso venga concretamente assegnata il comodante può opporsi alla prosecuzione del rapporto solo se dimostra un urgente bisogno personale di dover tornare in possesso dell’immobile.

Così la Corte di cassazione civile - con la sentenza n. 17095/2025.

Fonte Studio Legale R e G

23/05/2025

Mutuo, se paga il solo coniuge che guadagna niente restituzione di metà somma.
Scatta l'adempimento di un dovere se a pagare è il solo dei due che percepisce un reddito: così la S.C. in una recente sentenza.

Se le rate del mutuo stipulato da due conviventi sono pagate solo da quello tra i due che percepisce un reddito, il convivente pagatore non può pretendere dall'altro convivente (attivando l'azione di arricchimento senza giusta causa di cui all'articolo 2041 del Codice civile) la restituzione di metà della somma sborsata in quanto il pagamento si intende effettuato in adempimento di un dovere morale e, come tale, non è ripetibile.
Decide in tal senso la Cassazione nella ordinanza n. 11337 del 30 aprile 2025.

16/05/2025

Assegno divorzio, rilevano le potenzialità professionali e reddituali personali

Ai fini del riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, assumono rilievo la capacità di quest'ultimo di procurarsi i propri mezzi di sostentamento e le sue potenzialità professionali e reddituali piuttosto che le occasioni concretamente avute dall'avente diritto di ottenere un lavoro.

Lo rammenta la Corte di Cassazione, all’interno della recente ordinanza n. 10035/2025. Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 16 aprile.

Secondo il principio di autodeterminazione e autoresponsabilità, chiariscono i giudici di piazza Cavour, nell’ambito della solidarietà post – coniugale rilevano le potenzialità professionali e reddituali personali che l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale
(AIAF)

30/04/2025

Si segnala la recente ordinanza della Cassazione civile, Sez. II, n. 5474 del 1 marzo 2025 che ribadisce un importante principio: la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la registrazione o trascrizione del testamento non equivalgono ad accettazione tacita dell’eredità in quanto atti a natura fiscale e conservativa, che quindi non esprimono in modo univoco la volontà di assumere la qualità di erede. Pertanto, il giudice può legittimamente escludere che attraverso di essi vi sia stata accettazione dell’eredità.
Un principio particolarmente rilevante non solo nelle controversie ereditarie, ma anche nei procedimenti di recupero credito e/o nei pignoramenti immobiliari, dove è fondamentale accertare con precisione la qualità di erede, anche ai fini della continuità delle trascrizioni relative ai beni immobili.
Fonte: Solo Avvocati e Diritto

07/01/2025

CORTE DI CASSAZIONE: UN SOLO GRAVE EPISODIO DI VIOLENZA GIUSTIFICA L'ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE

Con la recente sentenza n. 22294 del 2024 la Corte di Cassazione ha sancito che anche un singolo grave episodio di violenza domestica può giustificare l'addebito della separazione. Questo verdetto rappresenta un passo avanti nella tutela delle vittime di abusi domestici e nella promozione di un ambiente coniugale sicuro e rispettoso.

La Corte di Cassazione ha affermato che un singolo episodio di violenza domestica, anche se isolato, compromette gravemente la convivenza e il rispetto reciproco all'interno del matrimonio. La gravità intrinseca di tale atto è tale da rendere intollerabi la prosecuzione della vita coniugale, giustificando l'addebito della separazione.

Le implicazioni pratiche di questa sentenza sono notevoli. Stabilisce che la vittima di un singolo grave episodio di violenza può ottenere l'addebito della separazione, con tutte le relative conseguenze economiche e patrimoniali. Questo rafforza la posizione delle vittime e scoraggia comportamenti violenti all'interno del matrimonio.
Fonte: Diritto di famiglia, separazioni e divorzi

19/12/2024

Spese straordinarie, opposizione a precetto e ruolo del consenso in una recente sentenza.

In tema di spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l’altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita della prole; tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell’altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all’interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare.

Nella fattispecie considerata, deve essere affermata la rispondenza delle spese all’interesse del minore, essendo commisurata l’entità della spesa rispetto all’utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori (gli esborsi rispondono pienamente alle esigenze di salute, di svago e di istruzione del figlio e non sono esorbitanti rispetto alle potenzialità reddituali dei genitori: ciò che neppure è stato specificamente dedotto).

Tribunale di Macerata, civile, ordinanza 27 novembre 2024

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