14/07/2025
Ho ricevuto molte richieste per la proposizione dei giudizi di risarcimento da infedeltà. Non basta il tradimento per proporre l'azione ;il risarcimento può essere richiesto solo se concorrono particolari condizioni , esaminiamo quali sono le condizioni per poter procedere
RISARCIMENTO DEL DANNO DA INFEDELTA'
La violazione dei doveri coniugali, in particolare quello della fedeltà, può dar luogo a un'autonoma domanda di risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c.
La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione I, n. 18853 del 15 settembre 2011, ha rappresentato un punto di svolta. Ha stabilito che la violazione dei doveri coniugali, in particolare quello della fedeltà, può dar luogo a un'autonoma domanda di risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c.
Tale risarcimento, tuttavia, non è una conseguenza automatica dell'infedeltà, ma sorge solo qualora la condotta del coniuge infedele, per le sue specifiche modalità, si traduca in una lesione di diritti costituzionalmente protetti della persona, quali la dignità, l'onore, la reputazione o la salute.
Il caso specifico riguardava un'infedeltà ostentata e resa pubblica all'interno di una piccola comunità, con modalità tali da arrecare un'umiliazione e una sofferenza che travalicavano il normale dolore conseguente alla fine di un rapporto. La giurisprudenza successiva ha recepito, confermato e precisato i contorni di questo principio.
L'analisi della giurisprudenza degli ultimi anni mostra un consolidamento del principio e una progressiva definizione dei presupposti per la risarcibilità del danno.
La giurisprudenza successiva ha costantemente ribadito che l'infedeltà coniugale, di per sé, non è sufficiente a fondare una pretesa risarcitoria. Essa rileva sul piano civile come illecito aquiliano solo se le sue modalità sono tali da superare una soglia minima di tollerabilità e da offendere un diritto fondamentale della persona.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6598 del 2019, ha chiarito che:
"La violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale comporta il risarcimento del danno non patrimoniale solo ove la condizione di afflizione indotta nell’altro coniuge superi la soglia della normale tollerabilità e si traduca, per le modalità con le quali è realizzata, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, come quello alla salute o all’onore o alla dignità personale" .
Di conseguenza, le domande risarcitorie vengono respinte quando l'infedeltà, pur essendo causa di sofferenza, non presenta quei caratteri di "particolare gravità offensiva"
L'elemento cruciale che i giudici valutano per concedere il risarcimento è il "come" l'infedeltà è stata posta in essere. La giurisprudenza ha individuato alcune condotte sintomatiche di una lesione della dignità:
-L'ostentazione e la platealità: La relazione extraconiugale viene vissuta pubblicamente, in modo da esporre il coniuge tradito al giudizio e alla curiosità dell'ambiente sociale e lavorativo
-L'umiliazione e la mortificazione: L'infedeltà è accompagnata da comportamenti che mirano a sminuire e umiliare il partner.
Un esempio significativo è quello emerso in un giudizio presso il Tribunale di Napoli Nord nel 2024(Sentenza n.3496 del 22 Luglio 2024) che ha riconosciuto il risarcimento accertando che la moglie intratteneva l'amante presso la casa coniugale, anche in presenza della figlia minore, e che la relazione era stata ostentata nel contesto sociale, ledendo la dignità del marito
La scoperta casuale non è sufficiente: Al contrario, se l'infedeltà viene scoperta casualmente e non è stata volontariamente "ostentata" dal coniuge infedele, i giudici tendono a escludere la lesione della dignità, ritenendo che manchi l'elemento umiliante e offensivo che giustifica il risarcimento
L'evoluzione giurisprudenziale ha ,inoltre,posto un forte accento sull'onere probatorio a carico di chi agisce per il risarcimento. Il danneggiato non deve solo provare l'infedeltà, ma deve allegare e dimostrare in modo specifico:
1-Le concrete modalità offensive della condotta
2-La lesione del diritto fondamentale (es. danno alla salute, alla reputazione).
3-Il nesso di causalità tra la condotta offensiva e il danno subito.
Su quest'ultimo punto, i tribunali sono particolarmente rigorosi. Spesso, infatti, la sofferenza psicologica (come stati ansiosi o depressivi) è una conseguenza della crisi coniugale e della separazione in sé, piuttosto che delle specifiche modalità dell'infedeltà. In assenza di una prova rigorosa che leghi la patologia direttamente alla natura umiliante del tradimento, la domanda viene rigettata .
Il danno, come ribadito dalla Cassazione anche in altri contesti, non è mai in re ipsa (implicito nella lesione), ma deve essere provato nelle sue conseguenze pregiudizievoli( Cass. Civ., Sez. 3, n. 2203/24)
Il danno risarcibile è di natura non patrimoniale e viene liquidato in via equitativa dal giudice. La giurisprudenza più recente ha mostrato una maggiore attenzione a distinguere le diverse componenti del danno non patrimoniale, sulla scia degli insegnamenti delle Sezioni Unite:
Danno Morale: Inteso come sofferenza interiore, patema d'animo, dolore e vergogna (Cass. Civ., Sez. 3, n. 9985/19)
Danno Esistenziale (o dinamico-relazionale): Consiste nel peggioramento della qualità della vita, nella compromissione delle attività realizzatrici della persona e nell'alterazione delle abitudini di vita e delle relazioni sociali
Il Tribunale di Napoli Nord, nella citata sentenza del 2024, ha liquidato separatamente queste due voci di danno, riconoscendo € 10.000,00 per il danno morale (lesione della dignità) e ulteriori € 10.000,00 per il danno esistenziale (difficoltà incontrate sul piano sociale a causa della pubblicità della relazione)
Per la quantificazione, in assenza di parametri specifici, i giudici talvolta traggono ispirazione, con i dovuti adattamenti, da tabelle elaborate per altre tipologie di danno, come quelle del Tribunale di Milano per la perdita del rapporto parentale, operando tuttavia significative riduzioni per tenere conto della diversa natura della lesione
L'Autonomia dell'azione risarcitoria rispetto alla separazione
Un altro punto consolidato è la totale autonomia dell'azione di risarcimento del danno rispetto al giudizio di separazione e alla pronuncia di addebito.
La domanda di risarcimento può essere proposta anche in assenza di una pronuncia di addebito
Viceversa, la pronuncia di addebito della separazione per infedeltà non comporta automaticamente il diritto al risarcimento del danno, per il quale occorre sempre la prova della lesione di un diritto costituzionalmente protetto
La responsabilità del terzo amante
Una delle evoluzioni più interessanti riguarda la possibile responsabilità del "terzo" complice nell'infedeltà. La Corte di Cassazione (sentenza n. 6598/2019) ha affrontato la questione, stabilendo che, sebbene l'amante non sia tenuto all'obbligo di fedeltà, può essere chiamato a rispondere in solido con il coniuge infedele ai sensi dell'art. 2043 c.c. Cit. 12. Ciò accade quando il suo comportamento, doloso o colposo, concorre attivamente a ledere i diritti inviolabili del coniuge tradito.
Cass. Civ., Sez. 3, N. 6598 del 07-03-2019"[La responsabilità dell'amante] potrà essere affermata soltanto se l'amante stesso, con il proprio comportamento e avuto riguardo alle modalità con cui è stata condotta la relazione extraconiugale, abbia leso o concorso a violare diritti inviolabili -quali la dignità e l'onore- del coniuge tradito (si pensi, per esempio, all'ipotesi in cui egli si sia vantato della propria conquista nel comune ambiente di lavoro o ne abbia diffuso le immagini)" .
Conclusioni
In sintesi, la giurisprudenza degli ultimi quattordici anni ha seguito il solco tracciato dalla sentenza del 2011, affinando i criteri applicativi. L'evoluzione può essere così riassunta:
-Si è definitivamente affermato che l'infedeltà è risarcibile solo se "qualificata", ossia se lede diritti inviolabili della persona attraverso modalità particolarmente offensive.
- L'attenzione si è spostata sulla rigorosa prova delle concrete modalità della condotta (ostentazione, umiliazione) e del nesso causale con il danno.
-Si è sviluppata una maggiore sensibilità nella distinzione e liquidazione delle diverse componenti del danno non patrimoniale (morale ed esistenziale).
- La sfera della responsabilità è stata potenzialmente estesa anche al terzo amante, qualora la sua condotta contribuisca attivamente alla lesione della dignità del coniuge tradito.
L'orientamento attuale, quindi, pur riconoscendo la tutela risarcitoria, la circoscrive a casi gravi, evitando di trasformare ogni crisi coniugale dovuta a infedeltà in una lite per danni, e mantenendo una netta distinzione tra le sanzioni civilistiche tipiche del diritto di famiglia (l'addebito) e la tutela aquiliana della persona.
Fonte: Avvocato Rosa Frullone