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17/10/2026
16/10/2026

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEZIONI CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO

Art. 1. Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati
1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «in un unico turno elettorale» sono sostituite dalle seguenti: «in favore di liste, anche coalizzate tra loro, di candidati, nei confronti dei quali, ad eccezione del capolista, l'elettore può esprimere fino a tre preferenze»;
4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale e dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'eventuale attribuzione del premio di governabilità. Ogni elettore, inoltre, può esprimere fino a tre preferenze in favore di candidati nel collegio plurinominale della lista votata tra quelli che non sono capolista. Il voto di preferenza si esprime tracciando un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome del candidato prescelto, riportato nell'apposita colonna a fianco del contrassegno di lista. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista».
6. All'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il terzo periodo è soppresso;
b) al comma 3, le parole: «da loro indicata come capo della forza politica» sono sostituite dalle seguenti: «da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri. Nel caso di liste collegate tra loro, queste dichiarano obbligatoriamente il medesimo nome. Nel caso di cui al secondo periodo, la dichiarazione è sottoscritta dai presidenti o dai segretari dei partiti o dei gruppi politici collegati in coalizione»
- Legge del 9.10.2026, n. 180

12/10/2026

DIFFAMAZIONE - CASSAZIONE

Secondo la giurisprudenza di legittimità, la Corte di cassazione può esaminare la frase che si assume lesiva dell'altrui reputazione e l'eventuale sussistenza di una causa di giustificazione, al fine di pronunciare, se del caso, sentenza di annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato (Sez. 5, n. 19889 del 17/02/2021, Parrino, non massimata sul punto; Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, Fabi, Rv. 278145; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Rv. 256706; Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005, Travaglio, Rv 233749; sez. V, n. 35656 del 8.10.2026).

09/10/2026

ONERE DELLA PROVA

Articolo 2697 codice civile
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.

"Adfirmanti incumbit probatio”
Chi afferma un fatto, deve darne la prova

09/10/2026

"Actore non probante, reus absolvitur”
Se l'attore non prova (ciò che afferma), il convenuto va assolto

01/10/2026

SEQUESTRO PROBATORIO - RIESAME - TERMINE

Precisato e chiarito che "in caso di sequestro operato di iniziativa della polizia giudiziaria il termine per proporre istanza di riesame decorre dalla data di notifica del decreto di convalida ovvero, in caso di mancata notificazione, dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, intendendosi per tale il "sequestro convalidato"" (Cass. Sez. 1, n. 41693 del 01/10/2008, Giacomelli, occorre ribadire che in tema di riesame avverso il decreto del pubblico ministero che convalida il sequestro probatorio disposto d’iniziativa dalla polizia giudiziaria, il termine di dieci giorni previsto dall’art. 355, comma 3, c.p.p., richiamato dall’art. 324 c.p.p., decorre dalla notificazione del decreto all’interessato ovvero, in caso di omessa notificazione, dal momento in cui egli abbia avuto conoscenza del “sequestro convalidato” e delle relative ragioni, e non già dalla mera conoscenza del sequestro materiale né dalla presentazione, anteriormente alla notifica della convalida, di istanza di restituzione o dissequestro, che presuppone soltanto la conoscenza dell’esistenza del vincolo (Cass. pen., sez. II, sentenza 29.9.2026, n. 34849)

28/09/2026

APPELLO - TERMINE IMPUGNAZIONE IN AVVISO DELLA CANCELLERIA DI DEPOSITO SENTENZA - TERMINE DI IMPUGNAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE - INAMMISSIBILITA'

In tema di impugnazioni, la tardività dell’appello non è addebitabile al difensore quando il ritardo derivi dall’errore della Cancelleria che abbia notificato un avviso di deposito della sentenza recante un termine di impugnazione diverso da quello stabilito ex lege, inducendo il difensore a confidare, incolpevolmente, nella correttezza dell’indicazione proveniente dall’ufficio giudiziario. In tal caso, la declaratoria di inammissibilità dell’appello per tardività contrasta con il principio generale di affidamento, con il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e con il principio del giusto processo (art. 111 Cost.), imponendo l’annullamento del provvedimento che ha dichiarato l’inammissibilità (Cass. pen. sez. VI, sentenza 24.9.2026, n. 34421).

23/09/2026

SEQUESTRO PENALE - CUSTODE GIUDIZIARIO - INDENNITA' - PRESCRIZIONE

In materia di liquidazione dell’indennità al custode giudiziario di beni sottoposti a sequestro penale, la domanda proposta oltre il termine di cento giorni dalla cessazione dell’incarico è tempestiva ove presentata entro il termine di prescrizione decennale, non essendo applicabile in via analogica il termine di decadenza di cui all’art. 71 D.P.R. n. 115 del 2002, norma speciale riferita ai soli ausiliari del magistrato ivi espressamente contemplati (Cass. Civ., sez. II, ordinanza 21.9.2026, n. 25614).

Indirizzo

Via Piave, 15/b
Afragola
80021

Orario di apertura

Lunedì 16:00 - 19:00
Mercoledì 16:00 - 19:00
Venerdì 16:00 - 19:00

Telefono

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