31/05/2026
DIVORZIO - ASSEGNO - RECLAMO
L' art. 473-bis.24, comma 5, c.p.c., nel prevedere la ricorribilità per cassazione dei provvedimenti resi in sede di reclamo "nei casi di cui al secondo comma", individua quale criterio selettivo non la tipologia del provvedimento temporaneo (adottato all'esito dell'udienza di comparizione o in corso di causa), bensì il contenuto sostanziale delle statuizioni assunte, sicché il sindacato di legittimità e circoscritto ai soli provvedimenti che incidono in modo sostanziale sull'esercizio della responsabilità genitoriale, sull'affidamento e collocazione dei minori o sull'affidamento a terzi, restando escluse le determinazioni meramente economico-patrimoniali adottate in via interinale (Cass., n. 6083/2026; A
seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 149 del 2022, nei giudizi di separazione e divorzio, la decisione assunta in sede di reclamo contro l'ordinanza che ha adottato i provvedimenti temporanei e
urgenti all'esito dell'udienza di comparizione e ricorribile per cassazione qualora riguardi, tra l'altro, statuizioni contenenti "sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori", poiché il rinvio operato dall'art. 473-bis.24, comma 5, c.p.c. ai "casi" di cui al precedente comma 2 dello stesso articolo (nel testo previgente rispetto alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 164 del 2024), per individuare i provvedimenti nei confronti dei quali e ammessa l'impugnazionein sede di legittimità, non e riferito al tipo dei provvedimenti ivi menzionati, ma al contenuto delle statuizioni ivi riportate (Cass., n. 1486/2025, n. 4979/2026) (Cass. Civ., sez. I, ordinanza 28.5.2026, n. 16662).