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06/11/2020

Siamo a disposizione per fornire supporto tecnico attraverso i nostri canali telematici (Videochiamata, Skype, Facebook Web-Consulting, Email) previa prenotazione da effettuare via email all’indirizzo [email protected] ovvero via telefonica (anche WhatsApp) al numero +393316318668.
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 IL   DEL 3 NOVEMBRE ENTRA IN VIGOREDa oggi   (soft).Su scuola, spostamenti e negozi regole meno severe e torna l’ Scatt...
06/11/2020



IL DEL 3 NOVEMBRE ENTRA IN VIGORE

Da oggi (soft).
Su scuola, spostamenti e negozi regole meno severe e torna l’

Scatta oggi il lockdown per Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta., che diventano zone rosse. Entra infatti in vigore il Dpcm del 3 novembre, che suddivide l’Italia in tre fasce di rischio (le altre due sono la gialla e l’arancione), ciascuna delle quali caratterizzata da misure restrittive crescenti.

Una stretta che, se confrontata con le soluzioni messe in campo dal governo nei primi mesi dell’anno per fronteggiare la prima ondata di contagi Covid-19, in qualche caso appare meno forte. Scuola, spostamenti, attività commerciali lasciate aperte, ma anche attività motoria all'aperto e modalità di lavoro: sono alcuni dei passaggi nei quali emerge l’approccio più “soft” dell’ultimo provvedimento.

Sul fronte della scuola, ad esempio, se da marzo in poi la strategia è stata quella di puntare sullo stop dei servizi educativi in presenza per l'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, le nuove misure si spingono a collocare in didattica a distanza solo gli studenti delle scuole superiori (zone gialle e arancioni), così che rimane la didattica in presenza per scuole dell'infanzia, le elementari e le medie. Soluzioni più stringenti, ma non paragonabili con quanto accaduto nella prima parte dell’anno, per la zona rossa: Dad per tutti gli studenti delle scuole superiori e per le seconde e terze medie. Continuano pertanto a seguire le lezioni in aula gli studenti delle scuole dell'infanzia, delle elementari e della prima media.

Anche sugli spostamenti le nuove regole sono meno stringenti rispetto a quelle applicate nei mesi scorsi. Nelle zone gialle, tranne che nella fascia del coprifuoco dalle 22 alle 5 del giorno successivo, saranno consentiti. In occasione della stretta che ha preso forma nei primi mesi dell'anno, erano permessi solo quelli da casa motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità (per esempio, dover fare la spesa o comprare beni necessari) o per motivi di salute (era comunque necessaria l'autocertificazione). Da oggi questi paletti per le zone gialle non ci saranno. Ci saranno invece per quelle rosse: sarà necessaria l’ .
link per scaricare la versione editabile
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf

Con la prima stretta sono stati chiusi tutti gli esercizi commerciali ad eccezione degli alimentari e di quelli di prima necessità, mentre ora rimangono aperte anche nelle zone rosse parrucchieri e barbieri, e il commercio ambulante di alimenti, biancheria, vestiti per bambini, fiori e profumi.

Grazie per l'attenzione.

REDDITO D'EMERGENZA AL VIA (DA IERI) ALLA PRESENTAZIONE DELLE NUOVE DOMANDE.          Il decreto agosto ha prorogato di ...
16/09/2020

REDDITO D'EMERGENZA AL VIA (DA IERI) ALLA PRESENTAZIONE DELLE NUOVE DOMANDE.

Il decreto agosto ha prorogato di una ulteriore mensilità il Reddito di emergenza, prevedendo una terza quota per i nuclei familiari in possesso dei requisiti.

L’importo della mensilità aggiuntiva, da chiedere all’Inps a partire dal 15 settembre ed entro il 15 ottobre 2020, è sempre compreso fra i 400 e gli 800 euro, elevabili a 840 euro in presenza di disabili gravi o non autosufficienti. Ricordiamo che il Rem è un contributo di natura simile al Reddito di cittadinanza, erogato secondo i parametri Isee e la composizione del nucleo familiare.

I termini per le prime due mensilità sono scaduti il 31 luglio.

NOVITA' PER LA NUOVA DOMANDA

L’Inps fornisce le istruzioni per la nuova da presentare tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2020 con la circolare n.102 del 11 settembre 2020 in cui illustra i nuovi aspetti normativi della misura, con particolare riferimento a modi e tempi della richiesta, nonché requisiti per l’accesso e rapporti con altre prestazioni ed altri redditi.
I requisiti di accesso alla terza mensilità sono i medesimi delle prime due, cambia il valore del reddito familiare mensile, ora riferito al mese di maggio e viene aggiornato l’elenco delle incompatibilità con i bonus per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica.

A CHI SPETTA?
Il Reddito di Emergenza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di tutti i seguenti requisiti:
residenza in Italia al momento della domanda, verificata con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;
un valore del reddito familiare, nel mese di maggio 2020, inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio;
un valore del patrimonio mobiliare familiare (con riferimento all’anno 2019) inferiore a 10.000 euro.
La soglia è accresciuta di 5.000 euro: per ogni componente successivo al primo (fino a un massimo di 20.000 euro); in presenza di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE; un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.
Reddito di emergenza, i requisiti di incompatibilità
La misura non è compatibile, nelle modalità e nei limiti di seguito descritti: A) con le indennità COVID-19, ovvero coloro che percepiscono o hanno percepito una delle indennità del Cura Italia o di una delle indennità del decreto Rilancio; B) con le prestazioni pensionistiche dirette o indirette, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità; C) con i redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda sia superiore alla quota Rem; D) con il Reddito e la Pensione di cittadinanza (RdC/PdC).

COME FARE DOMANDA?

La domanda per il reddito di emergenza può essere effettuata esclusivamente online, a partire dal 15 settembre 2020 ed entro la scadenza del 15 ottobre 2020.
Per presentare la domanda possono essere utilizzati i seguenti canali:
Il sito internet dell’Inps, autenticandosi con Pin, Spid, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
gli istituti di patronato;
i centri di assistenza fiscale.

IL NOSTRO STUDIO OFFRE ASSISTENZA ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE IN MANIERA ASSOLUTAMENTE GRATUITA PREVIO APPUNTAMENTO.

Dopo l’accoglimento della domanda, l’erogazione del beneficio avviene in relazione al mese di presentazione della stessa (settembre o ottobre 2020). L’esito della domanda sarà comunicato dall’Inps per sms o email, attraverso i recapiti indicati nella domanda stessa. Nel caso in cui la domanda fosse respinta, l’Istituto fornisce le motivazioni del mancato accoglimento dell’istanza.
Grazie per l'attenzione!

   E CONTROLLI DURANTE IL   – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RACCOLTI – FACCIAMO IL PUNTOI NUMERI FORNITI DAL MINISTERO....
15/05/2020

E CONTROLLI DURANTE IL – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RACCOLTI – FACCIAMO IL PUNTO

I NUMERI FORNITI DAL MINISTERO.
Oltre 12 milioni gli italiani sottoposti a controlli da parte delle forze dell’ordine negli ultimi due mesi. I dati sono forniti dal ministero dell’Interno e ci illustrano coloro che sono stati “fermati” dall’11 marzo al 3 maggio in tutta Italia, nella cosiddetta fase 1, un dato a cui aggiungere i controlli effettuati negli esercizi commerciali, quasi 4,8 milioni quelli sottoposti a verifiche e 8mila i titolari sanzionati, oltre mille con la chiusura temporanea dell’esercizio.
Ma è su quei 12 milioni di italiani che val la pena di soffermarsi, un esercito destinato ad accrescersi visto che i controlli proseguiranno fin quando saranno in vigore le disposizioni restrittive per evitare il contagio da , di questi 418mila i denunciati per divieti sugli spostamenti, oltre 5mila per false attestazioni, quasi 900 per violazione della quarantena.
COSA SI RISCHIA.
Il quesito che spesso ci è stato posto è: cosa rischiano i soggetti controllati? E se non mi è stato elevato alcun verbale nell’immediatezza?
La risposta non può essere univoca in quanto dipende dal periodo in cui è stato effettuato il controllo nonché dalle motivazioni addotte sull’autocertificazione; infatti, sebbene in un primo momento si rischiava una sanzione di tipo , a partire dal 25 marzo la linea dura si è considerevolmente ammorbidita.
Nelle prima fase si rischiava grosso specie se lo spostamento non era giustificato dai tassativi motivi previsti, in tali casi non era neppure necessaria (al verificarsi di alcune condizioni) la contestazione di alcunché nell’immediato. In tale periodo ad esempio si è rischiata una denuncia per la violazione dell’ordinanza di salute pubblica coronavirus, mancata ottemperanza a provvedimento amministrativo (articolo 650 del codice penale) e l’altra per false dichiarazioni (articolo 495 del codice penale).
Ma non solo, è possibile aver violato l’art. 483 del codice penale se nell’autocertificazione si è dichiarato il falso o l’articolo 438 nel caso in cui si aveva contezza di aver contratto il coronavirus e non si sono rispettate le prescrizioni di divieto assoluto di uscire di casa; oppure se, in presenza di sintomi, non si sia effettuata la quarantena. In quest’ultima ipotesi, potrebbe essersi configurata anche la violazione dell’articolo 452 del codice penale per colposa diffusione della epidemia.
Dal 25 marzo 2020 il profilo sanzionatorio si è notevolmente affievolito, con l’emanazione del decreto legge n. 19/2020 potrà essere emessa, invece, una sanzione amministrativa da 400 sino a 3mila euro (ridotti poi a mille da un emendamento al decreto), senza le conseguenze di un procedimento penale.
Questo il quadro delle violazione e relative sanzioni, ma cosa accade dopo? Se non pago la multa? Posso fare ricorso?
Un discorso a parte meritano i risvolti delle denunce di cui al codice penale, le quali seguiranno un particolare iter che analizzeremo in un altro momento; oggi ci soffermeremo a che cosa può accadere nella pratica con riferimento alle sanzioni amministrative.
Ebbene, le forze dell’ordine elevano il verbale di contestazione all’atto del controllo e il pagamento è quindi immediatamente dovuto e opponibile solo con ricorso gerarchico all’autorità indicata sul verbale stesso (il Comune se a verbalizzare sono stati vigili urbani, o il se i verbalizzanti sono Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza). All’autorità stessa può essere inviato uno scritto difensivo per raccomandata a/r o Pec entro 30 giorni dal momento in cui si riceve il verbale (termine comunque sospeso ai sensi dell’articolo 37 del Dl 23/2020 sino al 15 maggio). Se la contestazione è rigettata viene emessa un’ordinanza di ingiunzione e l’importo della multa raddoppia. Anche l’ordinanza di ingiunzione può essere impugnata, facendo entro 30 giorni dalla notifica davanti al giudice di pace.

E chi invece è stato fermato senza il riscontro di alcuna violazione?
Qui entriamo nel territorio della tutela della , perché potrebbero porsi dei problemi circa la conservazione dei dati contenuti nelle autocertificazioni.
Secondo la direttiva 680 del 2016 recepita dalla legge 51/2019, art. 5, sono i singoli Stati membri a stabilire «adeguati termini per la cancellazione dei dati personali o per un esame periodico della necessità della conservazione dei dati personali» (quelli raccolti da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali).

Se non vengono immediatamente cancellati, dove finiscono i nostri dati?
La legge 121/1981, all’articolo 8 risponde alla nostra domanda: «È istituito presso il ministero dell’Interno il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 6, lettera a), e all’articolo 7. 2 (quelli raccolti «in attuazione delle direttive del ministro dell’Interno in materia di ordine e di sicurezza pubblica»). Le informazioni confluite nel Ced consentono l’immediata consultazione e utilizzo anche da parte delle forze di polizia che non le hanno originate, ma un creditore, un datore di lavoro, un cittadino qualsiasi non può accedervi.
E se io voglio sapere se ci sono nel Ced dati che mi riguardano?
Si può contattare telefonicamente il servizio di call center banca dati delle forze di polizia o compilare direttamente un modulo indirizzato alla banca dati stessa.
Grazie per l’attenzione.

Protocolli e recapiti.
07/05/2020

Protocolli e recapiti.

COVID-19 documenti utili nella 'fase 2'. Elenco protocolli dei Tribunali di Cosenza, Catanzaro, Paola, Castrovillari, Lamezia Terme...

AIUTI ECONOMICI EMERGENZA   SCADENZA 28 APRILEPubblicato l'avviso per la manifestazione di interesse per l’erogazione di...
20/04/2020

AIUTI ECONOMICI EMERGENZA
SCADENZA 28 APRILE

Pubblicato l'avviso per la manifestazione di interesse per l’erogazione di una “Indennità di Sostegno una tantum per l’emergenza Covid19” a favore di soggetti coinvolti nei percorsi di politica attiva regionale ed appartenenti a nuclei familiari in difficoltà.
Tutte le informazioni al seguente indirizzo:

Indennità di Sostegno una tantum per l'emergenza Covid-19 a favore di soggetti coinvolti nei percorsi di politica attiva regionale ed appartenenti a nuclei familiari in difficoltà

GRADUALI RIAPERTURE
14/04/2020

GRADUALI RIAPERTURE

25/03/2020

📊
COSA SUCCEDE DOPO UNA PANDEMIA | La più spaventosa di tutte le pandemie è stata la Sp****la, dilagata in due ondate dal 1918 al 1920 e forse negli Usa da due altre ondate minori fino al 1925. Esplosa alla fine della Grande Guerra, quando le popolazioni erano più debilitate e le truppe si muovevano da un continente all’altro, e trasmessa attraverso uccelli o suini dal virus H1N1. Ha ucciso fra i 50 e 100 milioni di persone nel mondo, molto di più delle vittime della stessa Grande Guerra. Approfondisci sull’inchiesta Corriere della Sera 👇
https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/dalla-peste-coronavirus-come-pandemie-hanno-cambiato-storia-dell-uomo/d71a9986-6dfd-11ea-9b88-27b94f5268fe-va.shtml

SPOSTAMENTI NUOVA   Gentili utenti, sperando di fare cosa gradita di seguito segnaliamo un articolo del Sole 24 ore onli...
24/03/2020

SPOSTAMENTI NUOVA


Gentili utenti,
sperando di fare cosa gradita di seguito segnaliamo un articolo del Sole 24 ore online, dal quale sarà possibile estrarre la nuova versione della "famosa" autocertificazione per gli spostamenti necessari.
Grazie dell'attenzione!

Va indicato l’indirizzo da cui è iniziato lo spostamento nonché il luogo di destinazione. Nel nuovo modulo il dichiarante deve indicare oltre alla residenza anche il domicilio

Indirizzo

Mancini
Acri
87041

Sito Web

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