22/08/2022
Un altra importante pronuncia del Tribunale di Catania, sui rapporti, spesso non trasparenti, tra correntista e banca.
Un altro nostro grande traguardo!!!
La massima:
"Non si verte, pertanto, in una ipotesi di nullità dell'accordo transattivo - essendo piuttosto affetto da nullità (parziale) l'originario contratto di conto corrente - bensì in una ipotesi di inefficacia di un accordo transattivo, fondato su una ricognizione di debito viziata dalla considerazione di clausole contrattuali nulle proprie dell'originario rapporto contrattuale, essendo comunque l'accordo transattivo rimasto inadempiuto."
Il fatto:
Un correntista, dietro minaccia di procedere ad esecuzione forzata, viene costretto a sottoscrivere un piano di rientro con la banca per un presunto debito, costituito per lo più da interessi illegittimamente applicati. Non riuscendo ad onerare l'accordo transattivo, il correntista si rivolge al nostro studio per vedere tutelate le proprie ragioni, proponendo azione giudiziaria. La banca, in corso di causa, tira fuori il predetto accordo portante la sottoscrizione del nostro cliente, eccependo una presunta rinuncia da parte dello stesso a vedersi restituire quanto indebitamente riscosso dall'istituto di credito in questione.
La sentenza che si allega, partendo dalla distinzione tra accordo novativo e accordo conservativo, condanna la banca alla restituzione dell'indebito al correntista.