Massimo L. Gulisano Avvocato

Massimo L. Gulisano Avvocato specialista in tutela dei diritti successori; assistenza testamentaria; pianificazione immobiliare.

04/04/2026
Se il problema del passaggio tra funzioni (da giudice a P.M. e viceversa) riguarda solo una percentuale irrisoria di mag...
21/03/2026

Se il problema del passaggio tra funzioni (da giudice a P.M. e viceversa) riguarda solo una percentuale irrisoria di magistrati, e se la riforma Cartabia lo ha già definitivamente ridotto a una sola volta (attuabile, tra l'altro, solo entro i primi dieci anni di carriera), perché è necessaria una modifica costituzionale?

Perché la separazione delle carriere è solo uno specchietto per le allodole. Un pretesto. Un cavallo di T***a. L'obiettivo vero, infatti, è un altro: l’indebolimento dei poteri di Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), e quindi del potere dei magistrati in generale.
La separazione delle carriere è solo il pretesto per mettere mano all'attuale organizzazione della magistratura, rivoluzionandone struttura e meccanismi e indebolendone l'autonomia nei confronti degli altri poteri dello Stato, in particolare da quello esecutivo (governo).

La riforma costituzionale presenta un difetto di coordinamento tra le nuove formulazioni degli artt. 105 e 107 Cost. L’a...
19/03/2026

La riforma costituzionale presenta un difetto di coordinamento tra le nuove formulazioni degli artt. 105 e 107 Cost. L’art. 105, come integralmente riscritto, attribuisce all’Alta Corte la giurisdizione disciplinare sui magistrati ordinari. L’art. 107, primo comma, modificato solo nella parte necessaria ad adeguarsi alla duplicazione dei Consigli superiori, continua a riservare ai Consigli stessi il potere di dispensa e sospensione dal servizio, con espresso richiamo alle garanzie di difesa proprie del procedimento disciplinare.
ove il testo entrasse in vigore nell’attuale formulazione, genererebbe inevitabilmente conflitti di attribuzione tra l’Alta Corte disciplinare e i rispettivi CSM, destinati a gravare sulla Corte Costituzionale. Tali conflitti, peraltro, avrebbero ad oggetto le sanzioni disciplinari più gravi – la sospensione e la rimozione – cioè proprio quelle vicende in cui la certezza delle regole e la precostituzione del giudice naturale dovrebbero essere massime, a tutela del magistrato incolpato e dell’effettività dell’ordinamento.
In conclusione, il vizio di tecnica legislativa qui segnalato non è suscettibile di rapida emenda: una volta entrato in vigore, il testo riformato cristallizzerebbe l’antinomia nella Carta fondamentale, consegnando alla Corte Costituzionale il compito di dirimere, caso per caso, conflitti di attribuzione che una più avvertita redazione del testo avrebbe agevolmente prevenuto.

03/11/2025

Nell’Italia prima del fascismo, e poi durante il fascismo, il Governo – attraverso il Ministro Guardasigilli – controllava tutto: le carriere, le nomine, persino le sentenze stesse dei giudici. I pubblici ministeri erano sotto la “direzione” del Ministro. Il giudice non era terzo, era parte del sistema di potere, rispondeva al potere e le sentenze erano spesso alterate dalla volontà dei politici prima, di Mussolini dopo.

18/08/2025

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