22/05/2026
Le somme percepite a titolo di assegno unico dal solo genitore convivente non devono essere restituite all’altro!
Lo hanno chiarito i Giudici milanesi all’esito di una vicenda che trae origine dalla richiesta di un ex coniuge che pretendeva la metà degli assegni incassati dall’ex moglie negli anni precedenti, sostenendo che l’affidamento condiviso imponesse una spartizione automatica al 50%.
Il Tribunale di Varese dava ragione all’uomo e condannava la moglie alla restituzione del 50% delle somme riscosse ma i Giudici d’appello milanesi riformavano la decisione perché: non può configurarsi un indebito tra i genitori ai sensi dell’art. 2033 c.c. poiché le somme non provengono dal patrimonio dell’ex partner, ma sono erogate dall’INPS o dal datore di lavoro non esistendo dunque un trasferimento patrimoniale diretto tra gli ex coniugi. Pertanto, se un genitore ritiene che l’altro abbia indebitamente percepito la sua quota, deve rivolgersi direttamente all’ente erogatore e non alla controparte.
L’assegno unico universale come gli assegni familiari hanno natura assistenziale e alimentare. Tale contributo non rappresenta un arricchimento per il genitore, ma una misura di sostegno economico destinata esclusivamente al mantenimento e ai bisogni della prole. Poiché tali somme hanno una specifica finalità solidale, esse sono per definizione irripetibili una volta impiegate per i figli.
In mancanza di accordi diversi, è del tutto legittimo che l’intero assegno sia percepito dal genitore collocatario. E infatti colui che convive con i figli a dover far fronte alle esigenze immediate e quotidiane, operando come un mandatario nell’interesse superiore dei minori. Dunque, in assenza di un accordo scritto o di un provvedimento giudiziale specifico che preveda la divisione, l’attribuzione integrale al genitore collocatario è considerata corretta e coerente con l’interesse superiore del minore.