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Il nuovo pignoramento presso terzi – le modifiche all’art. 546 c.p.c. e alle altre disposizioni in materia di P.P.T. int...
10/03/2024

Il nuovo pignoramento presso terzi – le modifiche all’art. 546 c.p.c. e alle altre disposizioni in materia di P.P.T. introdotte dal D.L. n. 19/2024

Il decreto legge n. 19 del 02.03.2024, recante “ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, ha introdotto alcune significative modifiche al procedimento di pignoramento presso terzi.
Si tratta dell’ennesima riforma del codice di rito civile, che da qualche anno è oggetto di continui interventi da parte del Legislatore, costringendo gli operatori a costanti aggiornamenti. Sebbene questa attività possa essere mal vissuta da chi si concentra sui rischi di un’eventuale ignoranza, va evidenziato che costituisce anche l’unico modo per poter apprezzare e utilizzare le nuove opportunità difensive, o comunque lavorative, offerte nel nostro Paese.
Pertanto, all’esito dell’esame dell’art. 25 del D.L. n. 19/2024, che ha introdotto le nuove regole sul pignoramento presso terzi, si offre il seguente raggruppamento rappresentativo delle norme che compongono la riforma:
1) Nuovo contenuto dell’atto di pignoramento presso terzi (precisazione dei nuovi obblighi del terzo)
Si tratta della già famosa modifica dell’art. 546 c.p.c., il cui primo comma ora precisa che “dal giorno in cui gli è notificato l’atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro”.
Pertanto, non sarà più sufficiente affermare nell’atto che vengono pignorate le somme fino a concorrenza dell’importo precettato aumentato della metà, intimando al terzo di non disporre di tale importo, ma dal 02.03.2024 (e fino a quando il D.L. sarà in vigore) occorrerà indicare, con riferimento alle attività svolte dall’Ufficiale Giudiziario, la seguente dicitura:
ho pignorato
tutte le somme e/o cose a qualunque titolo trattenute o dovute dai terzi nei limiti consentiti dalla legge e ciò ai sensi dell’art. 546, co. 1, c.p.c., nei limiti dell’importo del credito precettato, aumentato di € 1.000,00 per i crediti fino a € 1.100,00, di € 1.600,00 per i crediti da € 1.100,01 a € 3.200,00 e della metà per i crediti superiori a € 3.200,00;
ho intimato
al terzo pignorato, ai sensi dell’art. 543, co. 2, c.p.c., di non disporre delle somme pignorate senza ordine del Giudice dell’esecuzione, avvertendo che in difetto verranno applicate le sanzioni previste dalla legge, e che, dal giorno in cui gli è notificato l’atto previsto nell’art 543 c.p.c., il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell’importo del credito precettato, aumentato di € 1.000,00 per i crediti fino a € 1.100,00, di € 1.600,00 per i crediti da € 1.100,01 a € 3.200,00 e della metà per i crediti superiori a € 3.200,00, agli obblighi che la legge impone al custode.
Si tratta quindi di evidenziare la qualità di custode attribuita al terzo pignorato e di precisare qual è l’importo di cui risponde riportando le tre ipotesi. Al fine di semplificare il lavoro del terzo e, comunque, per evitare errori o fraintendimenti, potrebbe essere opportuno effettuare anche il calcolo e indicare l’esatto importo delle somme pignorate di cui è custode.
L’eventuale omissione potrebbe comportare un’opposizione agli atti esecutivi, ma questa che sembrerebbe essere la risposta più immediata dell’ordinamento non potrà che essere oggetto di ulteriori riflessioni e approfondimenti. Inoltre, vale la pena osservare che definendo il terzo custode, la legge ha fornito anche un’indicazione su come profilare la sua responsabilità nel caso in cui disponga delle somme dopo la notifica del pignoramento.
2) Velocizzazione delle procedure esecutive
La norma ha precisato il termine di efficacia del pignoramento, prevedendo con il nuovo art. 551 bis c.p.c. che venga meno dopo 10 anni dalla notifica al terzo. Tuttavia, il decreto legge prevede, altresì, la possibilità di depositare una dichiarazione di interesse 2 anni prima che scada il suddetto termine al fine di prolungare l’efficacia del pignoramento. La dichiarazione ha un contenuto necessario e deve essere notificata a tutte le parti e al terzo, dopodiché deve essere depositata nel fascicolo dell’esecuzione nel termine di 10 giorni dall’ultima notifica.
In mancanza della notifica della dichiarazione di interesse, il terzo è liberato dagli obblighi previsti dall’art. 546 c.p.c. dopo 6 mesi dalla scadenza del termine di efficacia del pignoramento.
È importante segnalare che le disposizioni appena indicate si applicano anche se il processo esecutivo è sospeso.
Ma ancor più importante è precisare che il nuovo art. 551 bis c.p.c. trova applicazione anche alle procedure esecutive pendenti e che – secondo quanto indicato dal D.L. n. 19/2024 – i pignoramenti di crediti presso terzi pendenti da almeno 8 anni alla data di entrata in vigore della norma, perdono efficacia se il creditore procedente (o l’interventore) non procede alla notifica della dichiarazione di interesse entro 2 anni dall’entrata in vigore del D.L. n. 19/2024.
3) Efficienza del procedimento
All'art. 553 c.p.c. sono stati aggiunti alcuni periodi al fine di delimitare gli obblighi del terzo ed efficientare la richiesta di pagamento. In particolare, è previsto che “la notifica dell’ordinanza di assegnazione è accompagnata da una dichiarazione nella quale il creditore indica al terzo i dati necessari per provvedere al pagamento previsti dall’articolo 169-septies delle disposizioni per l’attuazione del presente codice. L’obbligo di pagamento decorre, per il terzo, dalla notifica dell’ordinanza di assegnazione e della dichiarazione”.
È stato dunque regolato nel codice l’obbligo di comunicare al terzo non solo l’ordinanza di assegnazione, ma anche i dati necessari per consentirgli di effettuare celermente il pagamento. In particolare, il contenuto della dichiarazione è disciplinato dall’art. 169 septies delle disp. di att. del c.p.c., introdotto dal D.L. n. 19/2024, il quale prevede che sia indicato:
1) il numero di ruolo della procedura, l’indicazione del titolo esecutivo, i dati anagrafici e il codice fiscale del creditore e, se diverso, anche del destinatario del pagamento;
2) l’importo dovuto, comprensivo del dettaglio degli interessi, degli accessori e delle spese;
3) l’identificativo del conto di pagamento ovvero l’indicazione di altra modalità di esecuzione del pagamento.
Inoltre, viene precisato che sussiste l’obbligo del terzo di pagare, ma non prima della notifica dell’ordinanza e della dichiarazione contenente i suddetti dati, con la conseguenza che tale documento, completo di tutte le necessarie indicazioni, potrebbe ritenersi prodromico al sorgere dell’obbligo.
4) Riduzione della possibile inerzia del creditore
Ulteriori disposizioni riguardano gli interessi che maturano sui crediti assegnati, i quali non devono più essere conteggiati se l’ordinanza di assegnazione non è notificata al terzo entro 90 giorni dalla sua pronuncia o dalla sua comunicazione, unitamente alla suddetta dichiarazione. Tuttavia, riprendono a decorrere dalla data della notifica dell’ordinanza e della dichiarazione.
I crediti già assegnati alla data di entrata in vigore del D.L. n. 19/2024 cessano di produrre interessi se l’ordinanza di assegnazione, che non sia stata antecedentemente notificata, non è portata a conoscenza del terzo mediante notifica entro 90 giorni dalla medesima data di entrata in vigore del decreto legge, unitamente alla dichiarazione di cui all'art. 553 c.p.c. Tuttavia, gli interessi riprendono a decorrere dalla data della notifica dell’ordinanza e della dichiarazione.
Si precisa poi qual è il termine di efficacia dell’ordinanza di assegnazione, introducendo così un particolare regime per questo provvedimento, che lo differenzia dagli altri titoli esecutivi.
In particolare, l’ordinanza di assegnazione pronunciata entro il termine previsto dall’art. 551 bis, co. 1, c.p.c. (10 anni dalla notifica del pignoramento al terzo o dalla dichiarazione di interesse) diviene inefficace se non è notificata al terzo entro i 6 mesi successivi alla scadenza del medesimo termine di cui all’art. 551 bis c.p.c.
Se alla data di entrata in vigore del D.L. n. 19/2024, sono decorsi almeno 8 anni dalla notifica al terzo del pignoramento ed è stata pronunciata ordinanza di assegnazione, quest’ultima ugualmente perde efficacia se non viene notificata nel termine di 2 anni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, liberando il terzo dagli obblighi previsti dall'art. 546 c.p.c.
5) Informazioni da fornire alle parti e al terzo pignorato
Altra novità significativa è che la cancelleria dovrà provvedere a comunicare l’ordinanza di assegnazione anche ai terzi pignorati, trasmettendola a mezzo PEC. Pertanto, la comunicazione avverrà solo per quei terzi i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell'art. 3 bis, co. 4 quinqies, del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).
Similmente, nel caso in cui il processo esecutivo si estingua ex art. 630 c.p.c., la cancelleria è ora tenuta a comunicare il provvedimento reso fuori udienza alle parti e ai terzi pignorati i cui indirizzi PEC risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale.
Mediante la modifica dell’art. 35 delle disp. di att. del c.p.c. è stato precisato, altresì, che il terzo pignorato può accedere al fascicolo senza necessità di autorizzazione del giudice.
Questa breve e non esaustiva prima introduzione alle modifiche del pignoramento presso terzi si conclude ribadendo che le nuove regole sono state introdotte nel nostro ordinamento mediante un decreto legge pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 02.03.2024 n. 52. La norma è entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione ed è destinata ex art. 77 Cost. a perdere efficacia dopo 60 giorni, a meno che sia convertita in legge. Quest’ultima può senz’altro introdurre modifiche al testo, andando così a superare in tutto o in parte quanto indicato nel presente lavoro.
A ciò va aggiunto che la concreta applicazione delle norme potrebbe portare alla formazione di diverse prassi nei vari tribunali d’Italia che, ovviamente, non si è in grado di prevedere e che dovranno essere verificate nei singoli fori.
In ogni caso, per approfondimenti, correzioni e integrazioni, si rimanda al testo del decreto legge, consultabile al link: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024;19

.L. n. 19/2024; pignoramento presso terzi; . 546 c.p.c.

Locazione “a canone vile” e processo esecutivoLa locazione “a canone vile” si realizza più spesso di quanto si possa pen...
10/03/2024

Locazione “a canone vile” e processo esecutivo

La locazione “a canone vile” si realizza più spesso di quanto si possa pensare. I motivi sono tanti, ma principalmente riguardano la prassi in uso tra locatori e conduttori di indicare in contratto un importo del canone diverso da quello effettivamente corrisposto.
Ai sensi dell’art. 2923 c.c. si definisce vile il canone inferiore di un terzo al giusto prezzo o a quello risultante da precedenti locazioni.
In questo caso, precisa la norma, ove la locazione sia stata stipulata in data anteriore al pignoramento, essa non è opponibile all’aggiudicatario (“non deve essere rispettata”), così come non è opponibile alla procedura o ai creditori che ad essa danno impulso.
Ciò deriva da un motivo di ordine pubblico processuale, ovverosia dall’interesse della collettività al rituale sviluppo del processo esecutivo, che impone l’anticipazione degli effetti favorevoli dell’aggiudicazione e del decreto di trasferimento, col peculiare regime di efficacia “ultra partes” di quest’ultimo.
L’inopponibilità della locazione è rilevabile d’ufficio ed è pienamente legittima l’emanazione diretta, da parte del giudice dell’esecuzione, dell’ordine di liberazione.
Questo ordine può essere attuato dal custode senza la necessità di munirsi preventivamente di un titolo giudiziale conseguito in sede cognitiva, avvalendosi delle stesse inopponibilità previste per l’aggiudicatario.
Resta ferma la possibilità per gli altri soggetti coinvolti o pregiudicati dal provvedimento di trovare tutela avvalendosi dello strumento dell’opposizione agli atti esecutivi.
Queste conclusioni trovano conforto nella recente sentenza n. 9877 del 28 marzo 2022 della Corte di Cassazione, nella quale il Collegio ha ricordato come l’ordine di liberazione del bene immobile oggetto di espropriazione rappresenti una figura di recente elaborazione giurisprudenziale, successivamente recepita dal legislatore, quale fondamentale strumento per conseguire le migliori condizioni possibili di negoziabilità del bene pignorato.
Nonostante la sua disciplina sia stata caratterizzata da frequenti e talvolta contraddittori interventi normativi, l’attuale esplicita regolamentazione dei casi e dei tempi in cui l’ordine di liberazione è escluso nei confronti del debitore che vive nell’immobile espropriato, rende evidente che esso sia oramai la regola generale nelle espropriazioni immobiliari, in quanto funzionale al loro ordinato e proficuo sviluppo.
Questa esigenza pubblicistica legittima la descritta potestà ordinatoria del giudice chiamato a dirigere il processo espropriativo, nel quale – com’è noto – si persegue lo scopo di giungere non solo alla giuridica, ma anche alla materiale estrazione dal patrimonio del debitore del diritto staggito, che senza gli effetti descritti potrebbe essere frustrata.

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Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione civileCon la sentenza n. 19596 del 18 settembre 2020 le Sezioni Unite si s...
14/06/2021

Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione civile

Con la sentenza n. 19596 del 18 settembre 2020 le Sezioni Unite si sono pronunciate sull’oramai vexata quaestio relativa al soggetto tenuto a introdurre il procedimento di mediazione a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo e alle conseguenze del mancato esperimento del tentativo.
Ebbene, la Suprema Corte ha affermato che “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1 bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Si tratta di un principio di massima importanza, con cui il Collegio ha rovesciato la precedente impostazione fatta propria dalla sentenza n. 24629/2015 della III Sezione Civile, la quale affermava che nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione fosse a carico della parte opponente.
Come è noto, secondo l’art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 28/2010, i commi 1 bis e 2 della medesima disposizione, che prevedono, rispettivamente, la mediazione obbligatoria ante causam e la mediazione delegata dal giudice per le cause già pendenti, non si applicano “nei procedimenti di ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”.
La ratio è evidente: lo svolgimento della procedura di mediazione è incompatibile con le peculiari caratteristiche del procedimento monitorio, caratterizzato dalla rapidità e dall’assenza di un preventivo contraddittorio.
Allo stesso modo la mediazione mal si concilia con il procedimento di opposizione, il quale deve essere introdotto entro il termine di cui all’art. 641 c.p.c.
Il tentativo di mediazione, quindi, può e deve essere esperito in seguito all’introduzione del giudizio di opposizione e, comunque, dopo l’adozione dei provvedimenti sull’esecutività del decreto ingiuntivo.
Fermo restando che il mancato esperimento della mediazione comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale, si è assai discusso in dottrina e in giurisprudenza in ordine a quale sia il soggetto gravato dall’onere di promuovere la mediazione, ovverosia chi abbia l’interesse tra opponente e opposto a evitare la declaratoria di improcedibilità.

In proposito si erano formati due distinti orientamenti contrapporsi.

Secondo un primo indirizzo, che tendeva a valorizzare risalenti orientamenti relativi all’oggetto del giudizio di opposizione, inteso come una prosecuzione della fase monitoria (cfr. Cass. n. 18707/2014; Cass. n. 19120/2009, secondo cui sussisterebbe un unico procedimento pendente sin dal momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo), la declaratoria di improcedibilità avrebbe ad oggetto la domanda sostanziale proposta in via monitoria.
Pertanto l’opposto – formalmente convenuto nel giudizio di opposizione, ma attore sostanziale – sarebbe il titolare della pretesa azionata, risultando quindi lui ad avere l’onere di promuovere il tentativo di mediazione, subendo altrimenti la declaratoria di improcedibilità della domanda e il venir meno della pretesa sostanziale attivata in via monitoria.
Ragionando diversamente si finirebbe con il creare uno squilibrio ai danni del debitore, che non solo subisce l’ingiunzione di pagamento a contraddittorio differito, ma nella procedura successiva alla fase sommaria verrebbe, altresì, gravato di un onere che nel procedimento ordinario non spetterebbe a lui.
Tutto ciò, per di più, in ragione di una semplice scelta discrezionale del creditore (cfr. Trib. Cuneo, 1° ottobre 2015; Trib. Ferrara, 7 gennaio 2015; Trib. Varese, 18 maggio 2012).

Secondo il diverso orientamento, in ragione della scarsa chiarezza delle espressioni letterali utilizzate dal legislatore e con l’intento di valorizzare la particolare disciplina giuridica del giudizio di opposizione, si è ritenuto che la mancata mediazione comportasse l’improcedibilità dell’opposizione, con il conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto (cfr. Trib. Pavia, 12 ottobre 2015; Trib. Firenze, 30 ottobre 2014; Trib. Rimini, 5 agosto 2014; Trib. Prato, 18 luglio 2011).
A questa conclusione era giunta la III Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24629/2015.
Il ragionamento della Corte era incentrato su diverse considerazioni relative alla natura deflattiva del procedimento di mediazione, nonché alla particolare struttura del procedimento di opposizione (che può comportare in tempi brevi un accertamento definitivo) e alla ravvisata opportunità di porre l’onere di introdurre la mediazione a carico della parte che ha l’effettivo interesse ad un accertamento nel merito.

Questa impostazione non è stata accolta in modo unanime dalla giurisprudenza, che anche dopo il 2015 ha continuato a esprimersi secondo il principio opposto.

Le Sezioni Unite hanno ritenuto di non confermare l’orientamento inaugurato dalla III Sezione, evidenziando in primo luogo proprio il dato letterale del D.Lgs. n. 28/2010.
L’art. 4, comma 2, della norma stabilisce, infatti, che “l’istanza deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa”, risultando quantomeno “curioso, quindi, ipotizzare che l’opponente, cioè il debitore – ossia chi si è limitato a reagire all’iniziativa del creditore – sia costretto ad indicare l’oggetto e le ragioni di una pretesa che non è la sua”.
Quanto precede trova conferma nell’art. 5, comma 1 bis, dello stesso decreto, secondo cui “l’obbligo di esperire il procedimento di mediazione è posto dalla legge a carico di chi intende esercitare in giudizio un’azione, e non c’è alcun dubbio che tale posizione sia quella dell’attore, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è il creditore opposto (c.d. attore in senso sostanziale)”.
A ciò può aggiungersi che ai sensi del comma 6 del citato art. 5 “dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale”, impedendo, altresì, per una sola volta la decadenza.
Non risulta quindi logico che un effetto favorevole all’attore, come l’interruzione della prescrizione, si determini grazie a un’iniziativa assunta dal debitore.
Le Sezioni Unite hanno sottolineato inoltre che, instaurata l’opposizione e sciolto il nodo della provvisoria esecuzione, “non ha più rilievo che il contraddittorio sia differito; e dunque appare più conforme al sistema, letto nella sua globalità, che le parti riprendano ciascuna la propria posizione, per cui sarà il creditore a dover assumere l’iniziativa di promuovere la mediazione”.
D’altra parte, è principio consolidato che l’opposizione a decreto ingiuntivo non rappresenti l’impugnazione del decreto, ma abbia “natura di giudizio di cognizione piena che devolve al giudice dell’opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso, e non il semplice controllo della legittimità della pronuncia del decreto d’ingiunzione” (cfr. Cass. SS.UU. n. 19246/2010).
Dal punto di vista sistematico la Corte ha evidenziato che l’opzione ermeneutica prescelta risulta meno gravosa, in quanto “se si pone l’onere in questione a carico dell’opponente e questi rimane inerte, la conseguenza è che alla pronuncia di improcedibilità farà seguito l’irrevocabilità del decreto ingiuntivo; se l’onere, invece, è a carico dell’opposto, la sua inerzia comporterà l’improcedibilità e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo; il quale ben potrà essere riproposto, senza quell’effetto preclusivo che consegue alla irrevocabilità del decreto”.
Questa conclusione trova conforto nel dato normativo che attribuisce al decreto ingiuntivo l’attitudine a divenire definitivo, ma solo in seguito alla mancata opposizione ex art. 647 c.p.c., ovvero per l’estinzione del processo di merito ai sensi dell’art. 653 c.p.c., ma non certo nel caso in cui – manifestata la volontà di opporsi al pagamento con l’unico strumento riconosciuto dall’ordinamento – l’opponente non introduca un procedimento stragiudiziale di risoluzione della controversia.

Sotto altro aspetto, si evidenzia che la procedura di mediazione ha senz’altro finalità deflattiva e che tale funzione è senz’altro in armonia con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo.
Si tratta, tuttavia, di un principio che può confliggere con la garanzia del diritto di difesa, la quale deve prevalere.
La giurisprudenza costituzionale, infatti, più volte è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della c.d. giurisdizione condizionata, sottolineando che il previo adempimento di oneri ai quali il ricorso al giudice è subordinato, non può che essere sottoposto a precisi limiti.
In particolare devono ritenersi illegittime tutte quelle norme che collegano al mancato previo esperimento di rimedi stragiudiziali la conseguenza della decadenza dall’azione giudiziaria.

La pronuncia delle Sezioni Unite, per quanto distante dall’approccio pratico a cui molti operatori del diritto hanno aderito, rappresenta un significativo approdo a cui uniformarsi, non solo per l’autorevolezza della fonte, ma anche per l’indiscutibile coerenza con il dato normativo, costituzionale e sostanziale.

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LE LINEE GUIDA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO SULLA VACCINAZIONE OBBLIGATORIACon la sentenza n. 116/2021 dell...
17/05/2021

LE LINEE GUIDA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO SULLA VACCINAZIONE OBBLIGATORIA

Con la sentenza n. 116/2021 dell’8 aprile 2021 la Corte EDU ha riconosciuto come “necessaria in una società democratica” la vaccinazione obbligatoria, precisando i criteri che la legislazione nazionale deve rispettare per essere conforme al principio di non ingerenza nella vita privata del singolo introdotto dall’art. 8 della CEDU.
La pronuncia si mostra particolarmente importante in questo momento storico in cui sembra indispensabile rendere obbligatori i vaccini contro il Covid, costituendo una guida da seguire per una normativa che sappia salvaguardare l’equilibrio tra i diritti della sfera individuale e la tutela della salute pubblica.

Nella Repubblica Ceca i genitori di alcuni minori hanno proposto ricorso avverso le leggi che precludono l’iscrizione alla scuola dell’infanzia ai bambini non vaccinati.
Nella costante giurisprudenza della Corte EDU, la vaccinazione obbligatoria è sempre stata vista come un’ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata, tutelata dall’art. 8 CEDU (cfr. Solomakhin c. Ucraina n. 24429 / 03, § 33, 15 marzo 2012).

Il caso esaminato non fa eccezione, tuttavia la Corte ha avuto modo di precisare che non ogni ingerenza è proibita.
Anzi, il secondo paragrafo dell’articolo consente di ritenere legittime alcune interferenze, purché rispettino determinati criteri.
In particolare, la norma stabilisce che “non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto, a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.
La limitazione alla libertà di autodeterminazione e l’ingerenza nella vita privata del singolo, causate dalla norma che impone l’obbligo di vaccinazione, sono quindi consentite quando esistono le seguenti condizioni indicate dalla Corte:
1) la previsione di legge;
2) gli obiettivi di protezione della salute nonché dei diritti e libertà altrui;
3) la necessità di un’opzione in una società democratica.

Vediamole tutte e tre più nel dettaglio:
LA PREVISIONE DI LEGGE
La Corte chiarisce che un’ingerenza alla vita privata non può che trovare fondamento in una legge dell’ordinamento interno.
Tale legge deve essere adeguatamente accessibile e formulata con sufficiente precisione per consentire a coloro ai quali si applica di regolare la propria condotta e di prevedere le conseguenze che una determinata azione può comportare.
Nel caso esaminato ricorrono entrambe le condizioni di accessibilità e di prevedibilità. Infatti, ciò che è stato contestato dai ricorrenti era il rango della fonte normativa, che non era quello di legge parlamentare. Sul punto la Corte non ha accolto la contestazione e ha precisato che il termine “legge” negli artt. 8 e 11 della CEDU deve essere inteso in senso “sostanziale” e non “formale”.
Dunque la vaccinazione obbligatoria può essere prevista non solo dalla legge formale (o primaria), ma anche da atti giuridici di rango inferiore.

GLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE DELLA SALUTE E DEI DIRITTI E LIBERTÀ ALTRUI
Per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti, lo scopo del legislatore non può che essere quello di proteggere dalle malattie che possono rappresentare un grave rischio per la salute.
Ciò con riferimento sia a coloro che ricevono le vaccinazioni, sia per quelli che non possono essere vaccinati e si trovano in uno stato di vulnerabilità, i quali possono contare soltanto sul raggiungimento di un alto livello di vaccinazione della popolazione per tutelarsi contro le malattie contagiose.
Inoltre, si precisa che non è necessario valutare la ricorrenza anche degli altri obiettivi riconosciuti come legittimi (sicurezza pubblica, benessere economico del paese o prevenzione del disordine), quando è dimostrato che uno Stato adotta misure per proteggersi da gravi perturbazioni sociali causate dalle malattie.

LA NECESSITÀ DI UN’OPZIONE IN UNA SOCIETÀ DEMOCRATICA
È compito e responsabilità di ciascuna autorità nazionale valutare il giusto equilibrio tra interesse pubblico e interferenza nella vita privata degli individui, adottando i mezzi più idonei al suo raggiungimento.
Più grande è l’importanza del diritto individuale e minore è il margine di apprezzamento dello Stato, viceversa quando l’interferenza incide su diritti meno cruciali, anche lo Stato avrà maggiori possibilità di manovra.
La CEDU in sostanza ha un ruolo sussidiario, perché non è in grado di valutare come gli stati le esigenze della popolazione e le loro condizioni di vita.
La Corte EDU quindi esercita un controllo finale sulla necessaria ingerenza nel singolo caso particolare.

Ebbene, nel costante orientamento della Corte, le questioni di politica sanitaria lasciano spazio alla discrezionalità del legislatore nazionale, che si trova nella posizione migliore per valutare l’equilibrio tra obiettivi da conseguire, risorse a disposizione ed esigenze sociali (cfr. Hristozov e altri c. Bulgaria nn. 47039/11 e 358/12, § 119, CEDU 2012).
Negli stati membri della Convenzione non esiste un unico modello sulla vaccinazione obbligatoria dei bambini, con la conseguenza che il bilanciamento tra autodeterminazione e obbligo trova differenti declinazioni.
Alcuni ordinamenti, tra i quali quello del Regno Unito, danno preminenza al principio di autodeterminazione e si fondano su logiche “promozionali”.
In Gran Bretagna spetta esclusivamente ai genitori la decisione sul vaccinare o meno i figli e solo in caso di ricorso all’autorità giudiziaria può giustificarsi l’intromissione dello Stato nella scelta (ad esempio se i genitori non sono d’accordo fra di loro).
Dal lato opposto vi sono ordinamenti che prevedono l’obbligo della vaccinazione, limitando fortemente l’autodeterminazione delle persone.
Tra questi l’ordinamento francese, definito “a tendenza impositiva”, dove la vaccinazione del bambino è condizione indispensabile per l’iscrizione scolastica, ammettendo come eccezione il solo caso in cui sussistano controindicazioni mediche legate alla salute del minore.
Più in generale, tra gli stati membri la tendenza più recente in tema di politica sulle vaccinazioni volge verso l’adozione di approcci sempre più prescrittivi, a causa di una diminuzione della vaccinazione volontaria e di una conseguente diminuzione dell’immunità di gregge.
Si tratta cioè non solo di contrastare i no-vax, ma anche e soprattutto di proteggere la salute di tutti i membri della società, ove si consideri la presenza di soggetti che sono particolarmente vulnerabili, per i quali si chiede al resto della popolazione di assumere un rischio minimo sotto la forma della vaccinazione.
Il sindacato giurisdizionale della Corte, per verificare se la legislazione nazionale che obbliga alla vaccinazione risponda al principio di “necessità in una società democratica”, è condotto seguendo un rigoroso esame.
Per la Corte EDU, un’ingerenza si considera tale quando: a) risponde a un “urgente bisogno sociale”, b) le ragioni addotte dalle autorità nazionali per giustificarla sono “pertinenti e sufficienti” e c) le misure sono proporzionate al legittimo scopo perseguito.

Entrando nel merito delle scelte del legislatore della Repubblica Ceca, i Giudici di Strasburgo condividono la necessità di imporre il dovere di vaccinazione, in risposta ad una pressante esigenza sociale di tutela della salute individuale e pubblica e, soprattutto, come difesa dalla tendenza alla diminuzione del tasso di vaccinazione tra i bambini.
Le motivazioni a sostegno dell’obbligatorietà della vaccinazione si fondano, in particolare, sui riscontri in termini di efficacia e sicurezza della vaccinazione infantile e sul condivisibile obiettivo di raggiungere il più alto grado possibile di copertura vaccinale.
Sebbene il sistema di vaccinazioni obbligatorie non sia l’unico modello adottato dagli stati europei, la Corte ribadisce che, in materia di politica sanitaria, spetta alle autorità nazionali decidere, perché si trovano nella posizione migliore per valutare le priorità, l’uso delle risorse e i bisogni sociali.
Il giudizio della Corte di Strasburgo sul rispetto della proporzionalità delle ingerenze alla vita privata, trae origine da alcune considerazioni:
1) innanzitutto osserva che il dovere ha ad oggetto nove malattie, contro le quali la vaccinazione è considerata efficace e sicura dalla comunità scientifica;
2) è garantita l’esenzione dall’obbligo per i soggetti con controindicazioni permanenti alla vaccinazione;
3) l’obbligatorietà non è perseguita con la somministrazione forzata, ma con la previsione di sanzioni in caso di rifiuto, le quali sono anche relativamente moderate (si tratta di sanzioni amministrative irrogabili per una sola volta);
4) la non ammissione alla scuola materna, pur essendo indubbiamente un’interferenza nella vita dei minori, non ha carattere punitivo, ma deve essere considerata una misura protettiva della salute dei bambini non vaccinati;
5) esistono adeguate garanzie procedurali (ricorsi amministrativi e giudiziari) nel diritto interno per assicurare agli interessati la facoltà di contestare le conseguenze dell’inosservanza all’obbligo di vaccinazione.

Di particolare interesse è il passaggio della sentenza che affronta le critiche dei ricorrenti sugli standard di efficacia e sicurezza delle vaccinazioni, esprimendo forte preoccupazione per i potenziali effetti negativi sulla salute a lungo termine.
Sul punto la Corte osserva che nel sistema nazionale della Repubblica Ceca è assicurato “un certo margine di manovra” per quanto riguarda la scelta del vaccino. Infatti, sebbene solo i vaccini standard siano gratuiti, ci sono anche altri vaccini, il cui costo è posto a carico dei genitori dei vaccinandi.
Quanto all’efficacia della vaccinazione, la Corte rinvia al consenso generale sull’importanza di questo mezzo di protezione delle popolazioni contro malattie che possono avere gravi effetti sulla salute individuale e che, in caso di focolai gravi, possono causare danni all’intera collettività.
È pacifico, secondo la Corte, che in rari casi la vaccinazione può rivelarsi dannosa per il singolo individuo, provocando un danno grave e duraturo alla sua salute. In considerazione dell’esistenza di rischi rari, ma indubbiamente gravi, gli organi della Convenzione hanno sottolineato l’importanza di prendere le necessarie precauzioni prima della vaccinazione, controllando in ogni singolo caso la presenza di possibili controindicazioni.
Per concludere, la Corte osserva anche che per la valutazione complessiva sulla legittimità di un sistema di vaccinazione obbligatoria, è necessaria la previsione nella legge nazionale della possibilità di ottenere un risarcimento in caso di lesioni alla salute.

Questa sentenza, indubbiamente dettagliata, costituisce un parametro di riferimento anche per il Legislatore italiano e un significativo precedente a cui ispirarsi per i Giudici che saranno chiamati a pronunciarsi sulla materia.

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