02/10/2024
✍🏻 C'era una volta...l'eredità di Cenerentola
Tutti conoscono la celebre storia della povera ragazza che, rimasta orfana da parte di madre, viene schiavizzata dalla nuova moglie del padre e dalle di lei figlie di primo letto.
Orbene, se provassimo a immaginare la situazione di Cenerentola nel mondo reale, oltre a ravvisare una serie fattispecie di diritto penale, su cui non ci soffermeremo, emergerebbe una tematica interessante: l’eredità della madre di Cenerentola.
Come noto, nella fiaba, il genitore, convola a nuove nozze, a seguito del decesso della consorte. Ma la madre aveva certamente dei beni propri ed essendo Cenerentola l’erede legittima, unitamente al marito (il patrimonio si sarebbe dovuto sparire al 50 % cadauno), perchè la ragazza, oltre a non avere beni è ridotta in stracci?
Si può presumere che la stessa, ai tempi fosse minorenne, e pertanto, la sua parte del patrimonio non fosse disponibile fino all’avvento della maggiore età.
Il minorenne, infatti, pur essendo titolare di diritti non ha la capacità di agire e, pertanto è il suo rappresentante legale, nel nostro caso il genitore superstite, che ha facoltà di accettare o rinunciare all’eredità.
In entrambi casi, il genitore deve proporre ricorso al Giudice Tutelare che, se ritiene sussistenti i presupposti, autorizzerà l’accettazione o la rinuncia: nei casi in cui ad accettare l’eredità sia un minore, l’accettazione deve essere fatta esclusivamente con il beneficio di inventario (la quale esonera il minore alla partecipazione a eventuali debiti ereditari).
Infine, Cenerentola, una volta raggiunta la maggiore età, potrà appropriarsi, di fatto, dei propri beni. E vissero tutti felici e contenti!
- Laura Gaetini e Roberta La Rosa
Da "Eco di Biella", 4 settembre 2023
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