I&A Studio Legale Immucci & Acquistucci

I&A Studio Legale Immucci & Acquistucci Studio multidisciplinare: servizi legali e counselling

23/12/2022
Le nostre competenze e i servizi che proponiamo si intersecano tra loro come i colori e le forme presenti nei dipinti di...
02/11/2022

Le nostre competenze e i servizi che proponiamo si intersecano tra loro come i colori e le forme presenti nei dipinti di Pete Mondrian.

Scegliamo un approccio multidisciplinare e ci occupiamo di:

- servizi legali, giudiziari e stragiudiziari
- coordinazione genitoriale
- coaching
- consulenza pedagogica

E oggi i nostri avvocati si dedicano alla formazione professionale in trasferta.
09/06/2022

E oggi i nostri avvocati si dedicano alla formazione professionale in trasferta.

Attenzione: per chiedere gli arretrati la domanda va presentata entro il 30 giugno.
09/06/2022

Attenzione: per chiedere gli arretrati la domanda va presentata entro il 30 giugno.

La Cassazione, occupandosi del caso di un padre che si era completamente disinteressato del figlio fin dalla sua nascita...
19/05/2022

La Cassazione, occupandosi del caso di un padre che si era completamente disinteressato del figlio fin dalla sua nascita e la cui paternità era stata poi accertata giudizialmente, torna a pronunciarsi sulla delicata questione dell’obbligo al mantenimento dei figli da parte dei genitori.
Con la recentissima sentenza del 12 maggio 2022 n. 15148, la Corte conferma l’ormai granitico e univoco orientamento secondo il quale la violazione dei doveri genitoriali può trovare la propria sanzione non soltanto nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia ma, altresì, qualora si tratti di diritti costituzionalmente protetti, può integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo ad una autonoma azione volta a riconoscere i danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., che il giudice è chiamato a liquidare anche ricorrendo al criterio della valutazione equitativa pura.
Ricordiamo che l’obbligo di mantenere, educare e istruire i figli viene in essere al momento della nascita di ciascun figlio.
Nel caso specifico il padre, la cui paternità era stata accertata solo successivamente giudizialmente, non ha adempiuto a tali obblighi e il disinteresse mostrato nei confronti del figlio, oltre ad integrare una grave violazione dei doveri di cura e assistenza morale, ha inevitabilmente provocato una grave lesione dei diritti di quest’ultimo nascenti dal rapporto di filiazione, e ciò a prescindere dal fatto che l'altro genitore lo abbia riconosciuto alla nascita provvedendo in via esclusiva al suo mantenimento.
Pertanto, il padre si è visto condannato al pagamento di una somma in favore del figlio, in via retroattiva, costituita in parte dal mantenimento che avrebbe dovuto sostenere in suo favore dalla sua nascita, e in parte dal risarcimento del danno non patrimoniale per il pregiudizio dallo stesso subito a causa della sua ingiustificata e protratta assenza (cosiddetto illecito endofamiliare), oltre al rimborso, in favore della madre, delle spese straordinarie sostenute per il figlio.

Prima di parlare bisogna saper ascoltare.
07/04/2022

Prima di parlare bisogna saper ascoltare.

Lo Studio I&A si è allargato e ha deciso di puntare sulla multidisciplinarietà.Roberto Immucci e Claudia Acquistucci son...
06/04/2022

Lo Studio I&A si è allargato e ha deciso di puntare sulla multidisciplinarietà.
Roberto Immucci e Claudia Acquistucci sono da tempo avvocati esperti nel proprio settore, mentre Ilaria Taurino si occupa di formazione e coaching.
Conosceremo meglio ciascuno di loro nelle prossime settimane.
Stay tuned!

Photo credits: Tomaso Nardin

Un'importante pronuncia della Corte Costituzionale in favore dei bambini adottati nei casi particolari previsti dalla le...
28/02/2022

Un'importante pronuncia della Corte Costituzionale in favore dei bambini adottati nei casi particolari previsti dalla legge.

Cosa succede se interviene una pronuncia di disconoscimento della paternità dopo che il padre per anni ha versato l'asse...
17/12/2021

Cosa succede se interviene una pronuncia di disconoscimento della paternità dopo che il padre per anni ha versato l'assegno di mantenimento in favore del figlio?
E' possibile richiedere il rimborso di quanto pagato?
Lo spiega molto bene questo articolo dello Studio Cataldi.

https://www.studiocataldi.it/articoli/43439-si-puo-chiedere-il-rimborso-per-il-mantenimento-versato-al-figlio.asp?fbclid=IwAR3Wu7lfrZiizDMnc9y_nkaA42YmAKEuD2LEJ2w4qkNHxcrkbt7URdoVSAY

La scoperta della - non paternità - dà il diritto al rimborso di quanto versato a titolo di mantenimento per il figlio?

VIOLAZIONE DEL PATTO DI RESPONSABILITA’ RECIPROCA SCUOLA-FAMIGLIA E DIMISSIONI DELL’ALUNNOChi non ha avuto modo di legge...
04/10/2021

VIOLAZIONE DEL PATTO DI RESPONSABILITA’ RECIPROCA SCUOLA-FAMIGLIA E DIMISSIONI DELL’ALUNNO

Chi non ha avuto modo di leggere o ascoltare opinioni o spesso slogan provenienti da chiunque su tutto ciò che la pandemia ci sta costringendo ad affrontare da un anno e mezzo a questa parte? Dalla salute, alla scienza, alla dad, all'economia, al vaccino, al green pass, alla libertà, ai diritti costituzionali ecc...
Senza entrare nel merito delle opinioni personali che ciascuno di noi, più o meno scientemente e più o meno criticamente, può avere maturato sui singoli argomenti, segnaliamo una vicenda recente dalla quale è possibile trarre spunti di riflessione validi in generale e soprattutto nell’epoca Covid che stiamo attraversando.
Ecco la vicenda: un Comune emiliano ha disposto nei confronti di due minori le dimissioni dalle scuole rispettivamente frequentate, in considerazione della violazione, da parte dei genitori, del “patto di responsabilità reciproca” sottoscritto con l’istituto scolastico, patto in base al quale le famiglie si sarebbero dovute impegnare ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il figlio non avrebbe trascorso a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio (utilizzo delle mascherine e distanziamento interpersonale anche all’aperto).
I genitori, dunque, avrebbero violato con il loro comportamento le misure di contenimento del contagio.
Il TAR dell’Emilia Romagna, con la recentissima ordinanza del 28 settembre 2021, ha respinto il ricorso cautelare proposto dai genitori, sottolineando nella propria motivazione che il patto scuola-famiglia, a prescindere dalla sua esatta qualificazione giuridica, appare ancorato alla tutela di fondamentali e inderogabili valori costituzionali (in primis artt 2 e 32 Cost.) in considerazione della dimensione collettiva della salute basata sul principio di solidarietà.
Ed è su questi due pilastri (dimensione collettiva della salute e principio di solidarietà) che vale la pena di riflettere.

BULLISMO E GIOCHI PERICOLOSI A SCUOLA: CHI E’ RESPONSABILE?Gli organi di informazione riportano, con una certa frequenza...
22/09/2021

BULLISMO E GIOCHI PERICOLOSI A SCUOLA: CHI E’ RESPONSABILE?

Gli organi di informazione riportano, con una certa frequenza, l’accadimento di fatti di cronaca riguardanti atti di bullismo compiuti da giovanissimi (spesso adolescenti) in danno di coetanei.
E purtroppo non è così infrequente che questi fatti avvengano a scuola, all’interno delle aule, nei cortili, nei bagni o nei corridoi, e cioè dovunque si creda di essere al riparo dagli sguardi degli adulti.
Ma fino a dove arriva il dovere degli insegnanti di vigilare sulla sicurezza dei propri allievi e, in ogni caso, di prevenire il compimento di atti potenzialmente lesivi dell’incolumità altrui?
E qual è la responsabilità che grava comunque sui genitori?
Tutte queste tematiche sono state affrontate in una recente sentenza del Tribunale di Roma (30 giugno 2021), nell’ambito di una vicenda riguardante la commissione di presunti atti di bullismo e la pratica ripetuta di giochi pericolosi all’interno della scuola da parte degli allievi, tutti in età adolescenziale.
Il giudice capitolino, all’esito di una articolata ricostruzione dell’accaduto, ha riconosciuto la responsabilità degli insegnanti, e dunque del Ministero dell’Istruzione, sotto il profilo della cosiddetta “culpa in vigilando”, per non avere adeguatamente vigilato e per non avere adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il compimento dei fatti illeciti in danno della vittima, condannando di conseguenza il MIUR al relativo risarcimento dei danni.
Per quanto riguarda la posizione dei genitori dei presunti bulli, il tribunale ha ricordato come, anche nel caso in cui il minore si trovi soggetto alla responsabilità di terzi (e cioè della scuola), in capo ad essi permanga comunque una responsabilità per “culpa in educando” che li rende tenuti a dimostrare di avere impartito al figlio una educazione adeguata a prevenirne comportamenti illeciti.

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