23/03/2023
📌La Banca Popolare di Bari condannata a risarcire gli azionisti.
Con sentenza n. 1363 del 3.11.2022 il Tribunale di Castrovillari ha riconosciuto la responsabilità della Banca Popolare di Bari.
L’inosservanza degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario finanziario fonda una responsabilità di tipo contrattuale, con conseguente possibilità di risolvere i contratti di investimento conclusi.
A questa conclusione è giunto il Tribunale di Castrovillari, con la pronuncia n. 1363 del 3 novembre 2022, allineandosi all’orientamento arbitrale e giurisprudenziale prevalente in tema di inadempimento degli obblighi informativi da parte degli intermediari finanziari.
Per anni, la Banca Popolare di Bari ha proposto ai propri clienti di investire i loro risparmi in titoli azionari, rassicurandoli sul basso rischio connesso a tale operazione. Quando, nel 2017, il valore delle azioni è tracollato, ne è derivata la perdita quasi totale del capitale, con un gravissimo danno per gli inconsapevoli risparmiatori.
La battaglia iniziata dallo Studio Legale D’Alba a tutela dei diritti dei propri clienti si è conclusa nel migliore dei modi, con la sentenza che ha riconosciuto le responsabilità della Banca e l’ha condannata al risarcimento dei danni subiti a causa dell’investimento rischioso e inadeguato.
In particolare, si legge nella menzionata pronuncia che “in tema di intermediazione mobiliare, la banca intermediaria prima di effettuare le relative operazioni ha l’obbligo di fornire all’investitore un’informazione idonea a soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto con il cliente avuto riguardo alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria di questo, sicché, a fronte di un’operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall’investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (Cass. civ., Sez. I, 31 agosto 2020, n. 18121) .
Per tali ragioni è del tutto evidente che, acclarata l’inadeguatezza dell’investimento al profilo di rischio degli opposti, la banca avrebbe dovuto astenersi dal consigliare simili prodotti o, in ogni caso, dall’eseguire gli ordini di investimento senza prima aver informato gli investitori di tale inadeguatezza e delle relative ragioni, ottenendo un ordine impartito per iscritto. Una tale condotta non è stata posta in essere nel caso di specie (…) Per tale ragione, parte opponente risulta inadempiente rispetto agli obblighi di condotta imposti agli intermediari dalla normativa vigente.”
Questo importante precedente si inserisce nel solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale, in base al quale l’intermediario finanziario, ricevuto l’ordine di investimento, non può darvi esecuzione senza essersi prima assicurato che il cliente sia stato adeguatamente informato in merito all’operazione.
Le pronunce di Cassazione (ex multis Cass. 20 marzo 2018, n. 6911) stabiliscono inoltre un principio decisamente favorevole ai consumatori, ossia che alla declaratoria di inadempimento discende la risoluzione dei contratti di investimento, con obbligo da parte dell’intermediario di restituire al cliente l’intero capitale investito (al netto degli utili percepiti).
Richiedi una consulenza telefonando allo 0981 51705 / 3296573757 oppure scrivendo a [email protected]
📍Ci trovi a Trebisacce (CS), in viale della Libertà n. 125
Leggi l'articolo completo ➡️ https://www.studiodalba.it/banca-popolare-bari-risarcimento-azionisti/