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2026.4.2 - Tentata estorsione e particolare tenuità del fatto: la Corte costituzionale modifica la disciplina.Con la sen...
02/04/2026

2026.4.2 -
Tentata estorsione e particolare tenuità del fatto:
la Corte costituzionale modifica la disciplina.

Con la sentenza n. 44 del 31 marzo 2026, la Corte costituzionale è intervenuta sul tema della particolare tenuità del fatto in relazione al reato di tentata estorsione non aggravata.

La decisione riguarda l’articolo 131-bis del codice penale, che disciplina i casi in cui un fatto, pur costituendo reato, può non essere punito per la sua minima gravità. La norma, nella sua formulazione originaria, escludeva in modo assoluto questa possibilità per il delitto di estorsione, anche nella forma tentata.

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale esclusione limitatamente alla tentata estorsione non aggravata. In sostanza, è stato ritenuto irragionevole impedire al giudice di valutare, caso per caso, la concreta tenuità dell’offesa.

Secondo la Corte, la disciplina previgente determinava una disparità di trattamento rispetto a reati analoghi, come la rapina. Per quest’ultima, infatti, la particolare tenuità del fatto è esclusa solo nelle ipotesi aggravate, mentre restava astrattamente applicabile nei casi meno gravi. Tale differenza, a fronte della sostanziale omogeneità tra le due fattispecie, è stata ritenuta priva di adeguata giustificazione.

La pronuncia si fonda sul principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione, ritenendo manifestamente irragionevole una disciplina che impediva in modo assoluto qualsiasi valutazione della concreta offensività del fatto.
Sul piano applicativo, la decisione non incide sulla configurazione del reato di tentata estorsione, né comporta un’automatica esclusione della punibilità. Essa restituisce però al giudice la possibilità di verificare, nei singoli casi, se l’offesa sia di particolare tenuità e, in presenza dei presupposti di legge, di escludere la punibilità.

La Corte ha invece dichiarato inammissibili le questioni relative all’estorsione consumata, in quanto non rilevanti nei giudizi da cui è originata la questione di legittimità costituzionale.
La sentenza si inserisce nel solco di una giurisprudenza che valorizza la necessità di una risposta penale proporzionata e calibrata sulle caratteristiche concrete del fatto.

Studio Legale Galluffo

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17/12/2025

2025.12.17 - Notifiche postali private senza licenza: cartella annullata

Notifiche postali private senza licenza: cartella annullata e prescrizione dichiarata

Accolto il ricorso proposto avverso una cartella di pagamento di € 10.000, notificata tramite poste private.

Il profilo decisivo della controversia non ha riguardato, tuttavia, il mero decorso del termine prescrizionale, bensì la radicale nullità dell’atto asseritamente interruttivo della prescrizione, invocato dall’Agente della Riscossione.

Tale atto, infatti, risultava notificato da un operatore postale privato privo della necessaria licenza individuale speciale, richiesta dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di notificazione.

La legge n. 124 del 2017 ha liberalizzato il settore postale, in precedenza riservato al servizio universale di Poste Italiane, consentendo l’accesso anche agli operatori privati, ma subordinando la legittimità delle notifiche al rilascio di una specifica licenza individuale speciale.

Ne consegue che l’operatore postale privato, in assenza di tale titolo abilitativo, non è legittimato a effettuare notifiche aventi valore legale, con la conseguenza che gli atti da esso notificati sono giuridicamente nulli e inidonei a produrre effetti, compreso quello interruttivo della prescrizione.

Nel caso di specie, essendo la notifica dell’atto interruttivo avvenuta dopo l’entrata in vigore della legge n. 124/2017 ma prima del rilascio della licenza individuale speciale all’operatore privato, il Giudice ha ritenuto la notifica nulla.

Accertata l’inefficacia dell’atto interruttivo e verificato il decorso del termine prescrizionale, l’opposizione è stata accolta e la prescrizione del credito definitivamente dichiarata.

Avv. Michela Tiziana Scaturro

Notifiche postali private senza licenza: cartella annullata e prescrizione dichiarata Accolto il ricorso proposto avverso una cartella di pagamento di € 10.000, notificata tramite poste private. Il profilo decisivo della controversia non ha riguardato, tuttavia, il mero decorso del termine prescri...

2025.12.13 - congratulazioni al nostro Fabrizio Genna da oggi Cassazionista!Lo Studio Legale Galluffo esprime sincere co...
13/12/2025

2025.12.13 - congratulazioni al nostro Fabrizio Genna da oggi Cassazionista!

Lo Studio Legale Galluffo esprime sincere congratulazioni all'Avv. Fabrizio Genna che,

coerentemente con il brillante percorso professionale sempre portato avanti,

da oggi è iscritto all'albo Speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio dinnanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori.

Avanti tutta!

https://www.studiolegalegalluffo.it/cassazionista-studio-legale-galluffo-trapani/

2025.9.11 - REMISSIONE DI QUERELA - non serve l'accettazione espressahttps://www.studiolegalegalluffo.it/remissione-quer...
11/09/2025

2025.9.11 - REMISSIONE DI QUERELA - non serve l'accettazione espressa

https://www.studiolegalegalluffo.it/remissione-querela-produzione-giudizio-accettazione-cassazione-2025/

Remissione di querela: basta la produzione in giudizio, vale come accettazione

La Cassazione ha fatto chiarezza su un punto cruciale: quando il querelato produce in giudizio l’atto di remissione della querela, ciò equivale a un’accettazione tacita, anche se non vi è una formale dichiarazione in tal senso.
Con la sentenza n. 30377/2025, la VI Sezione penale ha stabilito che l’accettazione si presume, purché il querelato sia a conoscenza della remissione e non manifesti una volontà contraria. In altre parole, non serve un “sì” esplicito: ciò che conta è la mancanza di un rifiuto.
Il caso riguardava un uomo condannato per violazione degli obblighi verso l’ex coniuge. La difesa aveva prodotto in giudizio un verbale di remissione della querela e un accordo di transazione. La Suprema Corte ha annullato la condanna per questo reato, riconoscendo la validità della remissione, ma ha confermato la responsabilità per l’inadempimento verso i figli minori, trattandosi di reato procedibile d’ufficio.
La decisione si inserisce nel solco della riforma Cartabia (D.lgs. 150/2022), che ha codificato il principio secondo cui il silenzio o la mancata opposizione del querelato equivalgono a un’accettazione.
In sintesi: la remissione della querela è un atto unilaterale che si perfeziona con la volontà del querelante; il querelato può solo rifiutare. Se non lo fa, il reato si estingue.

27/07/2025

“Tanto era uno straniero. Se era in carcere un motivo ci sarà. E se non è per quello che ha fatto, è per quello che potrebbe fare.”

Indirizzo

Via G. Verdi N. 7
Trapani
91100

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