28/06/2026
Associazione per delinquere finalizzata allo spaccio: con la sentenza n. 16947/2026, la Corte di Cassazione Penale ribadisce che l'esistenza di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere dimostrata anche attraverso elementi concreti, come la ripetitività delle condotte, la stabile collaborazione tra i partecipanti, la ripartizione dei ruoli e la presenza di un'organizzazione, anche essenziale, idonea a realizzare un programma criminoso.
La Corte distingue questa fattispecie dal semplice concorso nei singoli episodi di spaccio: ciò che rileva è la presenza di un vincolo stabile, di un progetto criminoso non limitato a singoli fatti e di una struttura organizzativa, anche minima ma permanente. Chi coordina uomini, mezzi e approvvigionamenti con un ruolo essenziale può essere qualificato come organizzatore dell'associazione.
La decisione conferma l'orientamento consolidato della giurisprudenza in materia di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ex art. 74 DPR 309/1990