Studio Legale Rossi Giosué Avvocato Rossi

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IL DATORE RISPONDE PER LESIONI DERIVANTI DA MACCHINARIO NON A NORMA.(cfr.) "La Corte di Cassazione penale Sez. IV, con l...
24/02/2026

IL DATORE RISPONDE PER LESIONI DERIVANTI DA MACCHINARIO NON A NORMA.
(cfr.) "La Corte di Cassazione penale Sez. IV, con la sentenza 19 gennaio 2026, n. 1909 ribadisce i principi in tema di responsabilità colposa omissiva del datore di lavoro in materia antinfortunistica statuendo che il comportamento abnorme del lavoratore che interrompe il nesso causale tra condotta ed evento lesivo è quello che genera un rischio eccentrico anche se il datore di lavoro ha adempiuto a tutti i propri obblighi in tema di sicurezza."

https://www.altalex.com/documents/2026/01/30/datore-risponde-lesioni-derivanti-macchinario-non-norma?utm_source=Eloqua&utm_content=WKIT_NSL_QG-00067955&utm_campaign=WKIT_NSL_QGEngagedOnly30.01.2026_LFM&utm_econtactid=CWOLT000027534020&utm_medium=email_newsletter&utm_crmid=

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FURTO E RIMOZIONE DEI DISPOSITIVI ANTITACCHEGGIO: INTEGRATA L'AGGRAVANTE DELLA "VIOLENZA SULLE COSE".(cfr.) "Pronunciand...
22/02/2026

FURTO E RIMOZIONE DEI DISPOSITIVI ANTITACCHEGGIO: INTEGRATA L'AGGRAVANTE DELLA "VIOLENZA SULLE COSE".
(cfr.) "Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte di appello aveva confermato la pronuncia del Tribunale che - per quanto di specifico interesse in questa sede – aveva condannato un imputato per il reato di furto aggravato, dopo aver provveduto alla rimozione dei dispositivi antitaccheggio, di indumenti vari, sottraendoli all’interno di un esercizio commerciale, la
Corte di cassazione penale, Sez. IV, con la sentenza 21 gennaio 2026, n. 2291 – nel disattendere la tesi difensiva che sosteneva che la rimozione con magnete, senza danneggiamento delle placche, riutilizzabili, non costituirebbe violenza sulle cose, trattandosi di elusione temporanea della funzione di allarme, senza mutamento della destinazione né trasformazione/danneggiamento - ha affermato il principio secondo cui integra l’aggravante di cui all’
art. 625, n. 2, c.p. la rimozione dell’apparato antitaccheggio applicato alla merce esposta in vendita mediante violenza incidente sullo strumento di protezione e non solo sul bene oggetto di apprensione, poiché tale condotta determina una trasformazione oggettiva della res che perde una componente essenziale e, sul piano funzionale, viene privata dello strumento di protezione predisposto dal titolare."

https://www.altalex.com/documents/2026/01/30/furto-rimozione-dispositivi-antitaccheggio-integrata-aggravante-violenza-cose?utm_source=Eloqua&utm_content=WKIT_NSL_QG-00067955&utm_campaign=WKIT_NSL_QGEngagedOnly30.01.2026_LFM&utm_econtactid=CWOLT000027534020&utm_medium=email_newsletter&utm_crmid=

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INVESTIMENTO DI PEDONE E DECESSO DOPO OTTO MESI DI DEGENZA: CONFERMATO L'OMICIDIO STRADALE.(cfr.) "Pronunciandosi su un ...
17/02/2026

INVESTIMENTO DI PEDONE E DECESSO DOPO OTTO MESI DI DEGENZA: CONFERMATO L'OMICIDIO STRADALE.
(cfr.) "Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte di appello aveva confermato la pronuncia del Tribunale nei confronti di un donna, chiamata a rispondere del reato di omicidio stradale, per omessa concessione ad un pedone, successivamente deceduto, dopo un periodo di ricovero e di degenza della durata complessiva di otto mesi, la Corte di cassazione penale, Sez. IV, con la sentenza 28 gennaio 2026, n. 3595 – nel disattendere la tesi difensiva con cui , da un lato, si contestava la mancata valorizzazione della prognosi di vita sciolta e della pluralità di strutture intervenute, con richiesta di riconoscere interruzione del nesso e riqualificazione del fatto e, dall’altro, si insisteva che l’innesco causale, costituito da un’infezione, sarebbe stata autonoma e non riconducibile al sinistro, essendo insorta in sede di riabilitazione, così contestando la ricostruzione controfattuale del Tribunale - ha affermato il principio secondo cui in tema di omicidio colposo derivante da sinistro stradale, le infezioni nosocomiali contratte durante i ricoveri necessari alla cura delle lesioni causate dall’investimento non integrano, di regola, causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento ai sensi dell’
art. 41, c. 2, c.p., poiché non costituiscono sviluppo atipico, eccezionale e imprevedibile del decorso causale, salvo che si accerti un processo completamente autonomo rispetto alla condotta originaria."

https://www.altalex.com/documents/2026/02/05/investimento-pedone-decesso-otto-degenza-confermato-omicidio-stradale?utm_source=Eloqua&utm_content=WKIT_NSL_QG-00067992&utm_campaign=WKIT_NSL_QGEngagedOnly05.02.2026_LFM&utm_econtactid=CWOLT000027534020&utm_medium=email_newsletter&utm_crmid=

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AFFIDAMENTO DIRETTO: LA DECISIONE DI NON INVITARE UNA DITTA CHE HA MOSTRATO INTERESSE VA MOTIVATA.(cfr.) "Nell’affidamen...
13/02/2026

AFFIDAMENTO DIRETTO: LA DECISIONE DI NON INVITARE UNA DITTA CHE HA MOSTRATO INTERESSE VA MOTIVATA.
(cfr.) "Nell’affidamento diretto una ditta non sia stata invitata a partecipare e a presentare l’offerta tecnica nonostante avesse manifestato interesse comporta che l’amministrazione è tenuta a motivare il perché l’invito sia stato omesso; la motivazione sarebbe necessaria in quanto solo attraverso di essa l’amministrazione può esercitare la discrezionalità che le è attribuita in ordine alla scelta dell’affidatario, nelle procedure come quella in esame. Lo stabilisce il
Tar Calabria, sentenza n. 74, del 16 gennaio 2026.

Il Tar Calabria, sentenza n. 74, del 16 gennaio 2026, ha accolto il ricorso di una impresa che ha contestato al Comune che ha pubblicato l’avviso di indagine di mercato, finalizzato all’indizione di una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di refezione scolastica, l’omesso invito alla presentazione delle offerte e neppure la comunicazione di essere stata esclusa dalla gara."

https://www.altalex.com/documents/2026/01/28/affidamento-diretto-decisione-non-invitare-ditta-mostrato-interessa-motivata?utm_source=Eloqua&utm_content=WKIT_NSL_QG-00067965&utm_campaign=WKIT_NSL_QGEngagedOnly28.01.2026_LFM&utm_econtactid=CWOLT000027534020&utm_medium=email_newsletter&utm_crmid=

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DIVORZIO: L'ASSEGNO PER I FIGLI RESTA DOVUTO FINO ALLA MODIFICA DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE.(cfr.) "In materia di revi...
10/02/2026

DIVORZIO: L'ASSEGNO PER I FIGLI RESTA DOVUTO FINO ALLA MODIFICA DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE.
(cfr.) "In materia di revisione delle condizioni di divorzio, il diritto di un coniuge a percepire il contributo per il mantenimento dei figli ed il corrispondente obbligo dell'altro a versarlo conserva la sua efficacia fino a quando non intervenga la modifica dei provvedimenti giudiziali, essendo ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno; gli effetti della decisione giurisdizionale di revisione decorrono sempre dalla data della domanda di modificazione. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 7 gennaio 2026, n. 298."

https://www.altalex.com/documents/2026/01/26/divorzio-assegno-figli-resta-dovuto-modifica-provvedimenti-giudice

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 CONDANNATO ANCHE SE IL CENTAURO NON SI FERMA ALLO STOP: RIBADITI I DOVERI DI PRUDENZA.(cfr.) "Pronunciandosi su un rico...
08/02/2026

CONDANNATO ANCHE SE IL CENTAURO NON SI FERMA ALLO STOP: RIBADITI I DOVERI DI PRUDENZA.
(cfr.) "Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte di Appello aveva confermato la sentenza con cui il Tribunale aveva condannato un automobilista perché riconosciuto colpevole del reato di omicidio stradale ai danni del conducente di un ciclomotore non fermatosi ad uno stop, la Corte di cassazione penale, Sez. IV, con la sentenza 16 gennaio 2026, n. 1858 – nel disattendere la tesi difensiva che insisteva sull’inevitabilità tecnica dell’impatto in presenza di una manovra “improvvisa” del motociclista e sulla prevedibilità dell’evento da riferirsi anche alla vittima, con richiesta di valorizzare i precedenti giurisprudenziali sulla ripartizione delle colpe e sul dovere di prudenza per chi affronta lo stop - ha affermato il principio secondo cui in tema di omicidio stradale, la condotta imprudente del conducente dello scooter che non si arresti allo stop non integra, di regola, causa sopravvenuta da sola sufficiente a interrompere il nesso causale con la condotta del conducente dell’autovettura che viaggi oltre il limite di velocità imposto e non adeguato alle condizioni della strada, ciò perché l’altrui inosservanza di regole di circolazione costituisce evenienza prevedibile che i doveri di prudenza mirano proprio a fronteggiare e tenuto conto che se il limite fosse stato rispettato, l’evento sarebbe stato evitabile, restando pertanto possibile solo il riconoscimento del concorso della vittima ai soli fini dell’attenuante di cui all’art. 589‑bis, c. 7, c.p."

https://www.altalex.com/documents/2026/01/27/automobilista-condannato-centauro-non-ferma-stop-ribaditi-doveri-prudenza?utm_source=Eloqua&utm_content=WKIT_NSL_QG-00067948&utm_campaign=WKIT_NSL_QGEngagedOnly27.01.2026_LFM&utm_econtactid=CWOLT000027534020&utm_medium=email_newsletter&utm_crmid=

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IP, IT e Data protectionGestione account mail aziendale dell’ex dipendente(cfr.) "Con il provvedimento del 18 dicembre 2...
07/02/2026

IP, IT e Data protection
Gestione account mail aziendale dell’ex dipendente

(cfr.) "Con il provvedimento del 18 dicembre 2025 (doc. web. 10213574, di seguito, il “Provvedimento”), il Garante per la protezione dei dati personali è tornato a pronunciarsi sulla tematica relativa all’accesso e ai limiti temporali di conservazione dell’account di posta elettronica aziendale dell’ex dipendente, in seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

La vicenda
Il procedimento trae origine dal reclamo presentato da un ex Amministratore Delegato (di seguito, l’“Interessato”) nei confronti della Società presso la quale egli aveva svolto tale incarico. In seguito al licenziamento per giusta causa nell’agosto 2023, la Società aveva mantenuto attivo l’account di posta elettronica aziendale intestato all’Interessato per un periodo di circa due mesi successivi alla cessazione del rapporto. Nel medesimo arco temporale, era stato altresì predisposto un sistema di inoltro automatico dei messaggi in entrata verso un diverso indirizzo aziendale, giustificato - secondo la prospettazione della Società - dalla necessità di assicurare la continuità dell’attività aziendale, nonché di tutelare le proprie esigenze difensive in vista di un prevedibile contenzioso giuslavoristico. Contestualmente, l’Interessato presentava un’istanza ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), chiedendo la disattivazione dell’account e l’accesso ai dati personali ivi contenuti, compresa la corrispondenza pervenuta successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro. La Società ometteva di fornire riscontro nei termini di cui all’art. 12, par. 3, GDPR, adducendo l’asserita ambiguità dell’istanza nonché la pendenza di una fase di precontenzioso.
[...]..il Garante ha ritenuto illecito il mantenimento, per un periodo temporalmente apprezzabile, di un meccanismo di inoltro automatico della corrispondenza verso un altro account aziendale, giustificato da generiche esigenze di natura organizzativa. Tale modalità di gestione della posta elettronica si pone, infatti, in contrasto con i principi di liceità, minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione di cui all’art. 5, par. 1, GDPR. "

https://www.altalex.com/documents/2026/02/06/gestione-account-mail-aziendale-ex-dipendente-recenti-orientamenti-garante?utm_source=Eloqua&utm_content=WKIT_NSL_QG-00068008&utm_campaign=WKIT_NSL_QGEngagedOnly06.02.2026_LFM&utm_econtactid=CWOLT000027534020&utm_medium=email_newsletter&utm_crmid=

GGiosué avvocato RossiGiosué Rossi

06/02/2026

Volevamo parlare di fonti del diritto ma ci siamo distratti un po' nel commentare i recenti fatti di cronaca! Recuperiamo la prossima volta! Giosué avvocato Rossi Giosué Rossi

LESIONI COLPOSE DA OMESSA PULIZIA DELL'ARENILE. CONDANNATO IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLO STABILIMENTO BALNEARE.(cfr.) "...
28/01/2026

LESIONI COLPOSE DA OMESSA PULIZIA DELL'ARENILE. CONDANNATO IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLO STABILIMENTO BALNEARE.
(cfr.) "Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui il Tribunale, quale giudice di appello, aveva confermato la sentenza con cui il Giudice di pace aveva condannato, perché ritenuto responsabile del delitto di cui lesioni personali colpose, il legale rappresentante di uno stabilimento balneare, su cui incombeva l'onere di provvedere alla manutenzione ed alla pulizia dell'area in concessione, compresa la battigia, per aver omesso di provvedere a tali attività, così cagionando per colpa ad un minore, che si feriva con un pezzo di vetro, lesioni consistite "in ferita da taglio superficie intero - laterale coscia sx", con prognosi di giorni 21, la
Corte di cassazione penale, Sez. IV, con la sentenza 14 gennaio 2026, n. 1422 – nel disattendere la tesi difensiva che contestava l’attribuzione causale del taglio a un vetro presente per incompleta pulizia dell’arenile, enfatizzando la testimonianza della madre del minore sull’orario pomeridiano dell’evento (massima affluenza) e l’assenza di prova che il vetro rinvenuto fosse lo stesso che aveva provocato la lesione nonché censurando l’individuazione della regola cautelare violata e del nesso causale, lamentando l’assenza di un’adeguata valutazione di prevedibilità, evitabilità ed esigibilità della condotta doverosa nel contesto di una spiaggia affollata nel giorno di Ferragosto - ha affermato il principio secondo cui nei procedimenti per reati di competenza del Giudice di pace, avverso la sentenza d’appello è precluso il ricorso per cassazione per mero vizio di motivazione (art. 606, c. 2‑bis, c.p.p.; art. 39‑bis D.Lgs. 274/2000), donde il controllo di legittimità resta circoscritto ai motivi di cui alle lettere a), b), c) dell’art. 606, c. 1, c.p.p., salva l’ipotesi – rigorosa – di motivazione talmente radicalmente viziata da trasfondersi in violazione di legge."

Giosué avvocato Rossi Rossi

https://www.altalex.com/documents/2026/01/21/lesioni-colpose-omessa-pulizia-arenile-limiti-ricorso-cassazione-sentenza-gdp

Ma quanto sono belle le vecchie glorie a stelle e striscie??!! Moreno Persello siete sempre i migliori!
26/01/2026

Ma quanto sono belle le vecchie glorie a stelle e striscie??!! Moreno Persello siete sempre i migliori!

IL PROPRIETARIO E L'USUFRUTTUARIO RISPONDONO DEI DANNI DAL CEDIMENTO DELLA RINGHIERA.(cfr.) "M.M., all’età di un anno e ...
20/01/2026

IL PROPRIETARIO E L'USUFRUTTUARIO RISPONDONO DEI DANNI DAL CEDIMENTO DELLA RINGHIERA.
(cfr.) "M.M., all’età di un anno e otto mesi, mentre giocava con la sorella, anch’ella minorenne, sul balcone dell’appartamento locato ai coniugi M. da C.C., precipitava al suolo, cadendo da un’altezza di 10 metri, a causa del cedimento della ringhiera cui era appoggiato."

"Quando il proprietario di edificio pur senza perderne l'ingerenza, non trae temporaneamente dalla cosa alcuna utilità perché il godimento spetta ad un terzo, come accade nel caso che il contenuto del dominio sia limitato o compreso dall'usufrutto, la presunzione - o, se si preferisce, la responsabilità sostanzialmente oggettiva - stabilita dall’art. 2053 c.c. per la rovina dell'edificio opera a carico dei titolari dei due distinti diritti; ne consegue che, in tale ipotesi, il proprietario e l'usufruttuario sono obbligati in solido al risarcimento, ai sensi dell'
art. 2055 c.c. A confermarlo è la Cassazione civile con sentenza del 21 novembre 2025, n. 30701."

https://www.altalex.com/documents/2025/11/27/proprietario-usufruttuario-rispondono-danni-cedimento-ringhiera?utm_source=Eloqua&utm_content=WKIT_NSL_QG-00067245&utm_campaign=WKIT_NSL_QGEngagedOnly27.11.2025_LFM&utm_econtactid=CWOLT000027534020&utm_medium=email_newsletter&utm_crmid=

Giosué avvocato Rossi Giosué Rossi

(cfr.) "Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte di appello aveva confermato la condan...
15/01/2026

(cfr.) "Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte di appello aveva confermato la condanna di un imputato, emessa in sede di rito abbreviato, per il reato di omicidio colposo in danno di un uomo, a seguito di un sinistro stradale, la Corte di cassazione penale, Sez. IV, con la sentenza 11 novembre 2025, n. 36662 – nel disattendere l’articolata tesi difensiva con cui si era che: (a) il decesso era dipeso esclusivamente dall’errore commissivo dei sanitari (interruzione dell’anticoagulante), evento eccentrico rispetto al sinistro; (b) le lesioni da incidente non coinvolgevano gli arti inferiori (sede della trombosi), onde la causa sopravvenuta avrebbe introdotto rischio nuovo; (c) i giudici di merito avrebbero omesso una verifica dell’apporto causale dei sanitari - ha affermato il principio secondo cui l’errore dei medici che, nel percorso di cura reso necessario dalle lesioni riportate in un sinistro stradale, omettano o gestiscano in modo inadeguato il rischio tromboembolico (ad es., sospendendo l’anticoagulante senza indicazioni cliniche) integra ordinariamente un fattore concausale e non “eccentrico”. Ne consegue che tale errore non interrompe il nesso causale fra la condotta colposa del conducente e l’evento morte, salvo che l’errore sanitario attivi un rischio del tutto nuovo ed esorbitante dalla sfera governata dalle regole cautelari della circolazione."

https://www.altalex.com/documents/2025/11/19/errore-medico-post-traumatico-nesso-causale-sinistro-stradale-confermata-responsabilita-conducente?utm_source=Eloqua&utm_content=WKIT_NSL_QG-00067119&utm_campaign=WKIT_NSL_QGEngagedOnly19.11.2025_LFM&utm_econtactid=CWOLT000027534020&utm_medium=email_newsletter&utm_crmid=

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