02/05/2026
📌 Cassazione penale, Sez. VI, n. 14882/2026
🔎 Fatti di causa • Condanna per: – maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.)
– atti persecutori / stalking (art. 612-bis c.p.)
• Condotte: violenze durante la convivenza, anche in gravidanza e in presenza del figlio minore
• Dopo la separazione: ulteriori condotte persecutorie
⚖️ Motivi di ricorso
❌ Richiesta di assorbimento dello stalking nei maltrattamenti
→ tesi difensiva: il legame genitoriale manterrebbe un rapporto “familiare”
❌ Contestazione aggravante presenza del minore
→ assenza di prova sulla percezione del lattante
🧑⚖️ Decisione della Cassazione ➡️ Ricorso rigettato
📌 Principi di diritto
🔹 No assorbimento stalking → reato autonomo • Cessata la convivenza → finisce il contesto dei maltrattamenti
• Le condotte successive integrano autonomamente l’art. 612-bis c.p.
• La filiazione comune NON crea un rapporto familiare tra i genitori
• Vietata interpretazione analogica dell’art. 572 c.p.
• Irrilevante la riforma 2025 (no retroattività)
🔹 Aggravante presenza del minore • Non serve capacità di comprendere i fatti
• Basta la mera percezione/esposizione alla violenza
• Vale anche per neonati/lattanti
👉 Fine convivenza = possibile concorso tra maltrattamenti (prima) e stalking (dopo)
👉 Minore presente = aggravante anche senza consapevolezza
Gilda Di Lena