03/09/2026
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In Sicilia resta in vigore fino al 30 settembre 2026 il divieto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole tra le 12:30 e le 16:00. La proroga, disposta dal Presidente della Regione e resa nota il 1ยฐ settembre, sposta in avanti la scadenza dellโordinanza contingibile e urgente n. 1 del 12 giugno 2026, adottata in materia di igiene e sanitร pubblica ai sensi dellโart. 32 della legge n. 833/1978 e originariamente fissata al 31 agosto, lasciando invariate le altre disposizioni.
Il divieto riguarda i settori agricolo e florovivaistico, edile e affini, le cave e le relative pertinenze esterne e la logistica, comprese le consegne di beni in ambito urbano effettuate con velocipedi o veicoli a motore a due ruote, quindi anche i rider.
Non si tratta, perรฒ, di una sospensione generalizzata valida ogni giorno e in ogni luogo. Il divieto opera nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata su worklimate.it, riferita ai lavoratori esposti al sole con attivitร fisica intensa, alle ore 12.00 segnala un livello โALTOโ. ร quindi necessaria una verifica quotidiana e territoriale.
Le previsioni Worklimate sono basate su modelli meteorologici e presentano margini di incertezza: costituiscono uno strumento di supporto e devono essere considerate insieme alle condizioni effettivamente riscontrate nel luogo di lavoro.
Il divieto non si applica alle pubbliche amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio e ai loro appaltatori in caso di interventi di pubblica utilitร , di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumitร . Anche in questi casi resta fermo lโobbligo del datore di lavoro di adottare misure idonee a ricondurre a un livello accettabile il rischio derivante dallโesposizione alle alte temperature.
Restano inoltre salvi i provvedimenti dei Sindaci non contrastanti con lโordinanza e gli eventuali accordi aziendali che prevedano tutele migliorative.
Il rispetto dellโordinanza, comunque, non esaurisce gli obblighi del datore di lavoro. Il d.lgs. n. 81/2008 impone infatti la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, compreso quello derivante dal caldo e dal microclima. In relazione alle condizioni concrete possono quindi rendersi necessarie misure organizzative e preventive riguardanti, tra lโaltro, orari di lavoro, idratazione, pause in luoghi ombreggiati o climatizzati, informazione dei lavoratori e particolare attenzione ai soggetti maggiormente esposti al rischio.
Non conta, dunque, soltanto la temperatura indicata dal termometro: assumono rilievo anche lโesposizione diretta alla radiazione solare, lโumiditร , lโintensitร dello sforzo fisico, lโabbigliamento e le condizioni individuali del lavoratore.
Trattandosi di ordinanza adottata ai sensi dellโart. 32 della legge n. 833/1978, lโinosservanza รจ punita ai sensi dellโart. 650 c.p., se il fatto non costituisce piรน grave reato. Distinti sono gli eventuali ulteriori profili di responsabilitร che possono emergere, in concreto, in caso di infortunio o malore del lavoratore.
Queste indicazioni hanno carattere generale. Per verificare gli obblighi applicabili a una specifica attivitร occorre esaminare lโorganizzazione aziendale, la valutazione dei rischi e le effettive condizioni di lavoro.
Fonti: Regione Siciliana, comunicato del 1ยฐ settembre 2026; ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1 del 12 giugno 2026; Worklimate; d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
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