Studio Legale AVV. Cristiano Coppi

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02/05/2023

Il coniuge "in carriera" deve contribuire al mantenimento di quello economicamente più debole che ha sacrificato occasioni di lavoro per gestire la famiglia e/o supportarlo nella sua crescita professionale.

La Cassazione civile lo ha ribadito con l’ordinanza n. 10016 del 14 aprile 2023, in tema di determinazione dell’assegno divorzile, affermando che, ai fini della valutazione comparativa delle condizioni economiche dei coniugi, il giudice deve valutare gli effetti e le conseguenze delle scelte operate dai coniugi durante il matrimonio, tenendo in considerazione non solo le eventuali occasioni di lavoro mancate, in funzione della partecipazione alla gestione familiare, ma anche di apprezzare i vantaggi ottenuti da un coniuge, ricollegabili al contributo fornito alla carriera, alla formazione personale ed alla crescita professionale dell’altro.

Le opportunità offerte agli studi ed alle occasioni professionali e lavorative del coniuge nel corso della vita matrimoniale giustificano il riconoscimento dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole, in funzione compensativo-perequativa della misura.

"avvocato, le ricariche telefoniche che anticipo per mio figlio, devono essermi rimborsate al 50% dall'altro genitore?" ...
14/04/2023

"avvocato, le ricariche telefoniche che anticipo per mio figlio, devono essermi rimborsate al 50% dall'altro genitore?" Quante volte avete dei dubbi sulle spese effettuate per i minori, in casi di separazione, divorzio o venir meno della convivenza more uxorio. Presso i Tribunali vi sono dei validi protocolli che ci aiutano a distinguere tra spese ordinarie e straordinarie, e per queste ultime tra quelle che si possono effettuare senza preventivo accordo con l'altro genitore e quelle che necessitano di un tale preventivo accordo.
Questo è il protocollo di Venezia. Leggendolo, posso verificare che nell'esempio sopra citato, le ricariche telefoniche rientrano tra le spese ordinarie, e quindi nel contributo al mantenimento corrisposto dal coniuge obbligato mensilmente nella misura stabilita dal Giudice.

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