Crisi matrimoniale: separazione, divorzio, cessazione della convivenza

Crisi matrimoniale: separazione, divorzio, cessazione della convivenza Lo Studio Legale offre pareri e consulenze in materia di diritto di famiglia e tutela dei minori.

03/12/2019

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23/11/2016

SEPARAZIONE E DIVORZIO: A CHI SPETTANO GLI ASSEGNI FAMILIARI?

L'assegno al nucleo familiare è un sostegno riconosciuto ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano redditi inferiori a quelli determinati annualmente dalla legge.
In caso di separazione e divorzio gli assegni familiari spettano al coniuge collocatario, cioè al genitore a cui sono affidati i figli, anche se a percepirli sia l'altro coniuge.
L' art. 211, L. n.151/1975 stabilisce che "Il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge".
Pertanto, il genitore non collocatario che percepisce gli assegni familiari è tenuto a corrisponderli all'altro al quale di fatto spettano, in aggiunta all'assegno di mantenimento e a prescindere dall'ammontare di quest'ultimo.
Capita spesso, però, che il genitore non affidatario che percepisce gli assegni familiari dal proprio datore di lavoro non provveda a corrisponderli all'altro genitore, ritenendo di essere tenuto a versare esclusivamente l'assegno di mantenimento.

Assegno familiare ed assegno di mantenimento, tuttavia, sono due tipi di proventi separati e distinti, con funzioni diverse. Gli assegni familiari costituiscono una sorta di "integrazione alimentare", mentre l'assegno di mantenimento è il contributo che il genitore non collocatario corrisponde per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei figli, il cui quantum viene calcolato in proporzione alla capacità reddituale del genitore.
I coniugi possono accordarsi per una diversa ripartizione degli assegni familiari sia in sede di separazione che in sede di divorzio: per esempio è possibile che il coniuge che li percepisce ne trattenga una parte. In questo caso, però, la quota degli assegni familiari trattenuta dal coniuge che li percepisce costituisce reddito e, dunque, se occorrerà tenerne conto nel determinare l'assegno di mantenimento in favore dell'altro.

16/11/2016

APERTURA DELLA CORRISPONDENZA DEL CONIUGE: INTEGRA IL REATO DI VIOLAZIONE, SOTTRAZIONE E SOPPRESSIONE DI CORRISPONDENZA (art. 616 c.p.)?

Cassazione civile, Sentenza n. 18462/2016.

Nel caso sottoposto all’esame della S.C. i coniugi erano separati, e vivevano in abitazioni diverse ma la posta della moglie ancora veniva ancora recapitata presso l'abitazione coniugale. Il marito sistematicamente apriva la comunicazione diretta alla moglie, al punto da spingere la donna a sporgere querela nei suoi confronti.
In primo grado l'uomo veniva ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 616 c.p. Il marito proponeva quindi appello, invocando la scriminante putativa del consenso dell'avente diritto e sostenendo di aver agito nell'interesse della moglie, in quel momento assente.
Anche la Corte d'Appello, tuttavia, rigettava le doglianze dell'uomo confermando la condanna riportata in primo grado.
Seguiva il ricorso in Cassazione da parte dell'imputato, il quale continuava a sostenere di aver agito in quel modo nel pieno consenso della moglie, la quale aveva chiara consapevolezza della sua abitudine di aprire la posta di entrambi già in costanza di matrimonio.

La Suprema Corte rigettava il ricorso sottolineando la mancanza di qualsivoglia scriminante nel caso di specie: "Al riguardo però parte impugnante non si confronta con la ragione fondante la decisione d'appello, ossia che già nell'aprile 2010 - la missiva giunse nel maggio successivo - la (moglie) aveva comunicato via posta elettronica al marito il suo nuovo recapito, presso il quale rimettere la corrispondenza a lei diretta. A fronte di tale fondamentale elemento, il quale lumeggia con chiarezza che l'avente diritto non delegava il marito all'uopo o consentiva una sua iniziativa al riguardo bensì richiedeva l'inoltro a sé della corrispondenza, non assumono rilievo le circostanze enfatizzate dall'impugnante, siccome puntualmente precisato dalla Corte territoriale"

La volontà della moglie era quindi chiara ed espressa. L’uomo, quindi, è stato condannato in via definitiva per il reato di cui all’art. 616 c.p.c.

15/11/2016

UNA QUESTIONE DIBATTUTA:
ASSEGNO DI MANTENIMENTO E LAVORO:SCONTRO TRA EX

Cassazione civile, Ordinanza n. 20937/2016

La Cassazione è tornata ancora una volta a pronunciarsi su un argomento piuttosto spinoso: l'ex marito può chiedere al giudice che, in sede di divorzio aveva riconosciuto alla moglie un assegno divorzile, che la misura dell'assegno sia rivista in considerazione del fatto che la ex moglie rifiuta di cercare un'attività lavorativa?

La questione esaminata dalla S.C. aveva ad oggetto la controversia nata tra due ex coniugi a seguito della richiesta dell'ex marito di revisione dell'assegno divorzile versato alla ex moglie che, a suo dire, non si attivava in maniera seria per la ricerca di un impiego.

In sede di Appello la richiesta non era stata accolta, sul presupposto della sproporzione tra i redditi dell'uomo e quelli della donna: l'uomo, infatti, vantava un reddito che gli permetteva di mantenere anche il nuovo nucleo familiare.
La Corte, inoltre, riconosceva le oggettive difficoltà della donna di reperire un'occupazione, dal momento che si era sempre e solo occupata di faccende domestiche.
Il marito impugnava la sentenza in Cassazione, rilevando che la moglie avrebbe potuto inserirsi nel mondo del lavoro trovando, al limite, una occupazione come collaboratrice domestica.
La S.C. ha rigettato il ricorso dell'uomo, giudicando apodittiche le valutazioni del ricorrente in merito alle possibilità di lavoro della ex moglie, ed indimostrate le sue accresciute esigenze economiche rispetto alla formazione del nuovo nucleo familiare.
Con ciò ha confermato la misura dell'assegno divorzile in capo alla ex moglie.

13/11/2016

IL REATO DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA:

Tribunale di Firenze, sentenza n. 2690/2016

Il Tribunale di Firenze ha riconosciuto il reato di maltrattamenti in famiglia nel comportamento del marito che, in più occasioni, ha minacciato la moglie di portarle via i bambini e di farla licenziare, percuotendola periodicamente anche alla presenza dei minori.

La donna ha sporto querela a causa del comportamento del marito, diventato negli anni sempre più violento nei suoi confronti, ed ormai assente nella sua vita e in quella dei figli. Tra le minacce che l'uomo le rivolgeva, quella che incuteva maggior timore alla donna era quella di portarle via i bambini e di farla licenziare dal lavoro, tanto da averla costretta a continue dazioni di denaro con la promessa di allontanarsi dalla casa coniugale.
L'istruttoria dibattimentale ha confermato quanto affermato dalla moglie: nonostante il partner, a sua detta, avesse sempre avuto un "carattere esuberante" e un passato familiare a sua volta particolarmente violento, l'escalation di aggressività era stata accelerata da eventi come la perdita del lavoro e la morte della di lui madre.
Numerosissimi gli episodi intimidatori e violenti, anche realizzatisi innanzi a testimoni e poliziotti, che avevano prostrato fisicamente e psicologicamente la donna e i bambini, terrorizzati dal padre. Perso il lavoro, spesso ubriaco, del tutto assente e disinteressato delle cose di casa, l'uomo ha progressivamente determinato nella moglie, che non sapeva mai dove lui fosse e cosa facesse, uno stato psicologico di forte sofferenza e tensione, facendo anche credere di avere la disponibilità di una pi***la. Una sopraffazione e prevaricazione realizzatasi nel tempo e anticipata dai primi saltuari episodi violenti, sintomatici delle avvisaglie dell'aggressività ai danni della moglie, che hanno condotto all'irreversibile deteriorarsi della intesa coniugale e dal fallimento del loro progetto familiare.
Il Tribunale, quindi, riconosceva l'imputato sia del delitto previsto dall'art.572 c.p., sia di quelli di cui agli artt. 590 c.p. e ss. per aver colpito la donna con schiaffi e pugni al volto cagionandole lesioni personali.
Per il giudicante, il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) è integrato dal compimento di più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria che determinano sofferenze fisiche o morali, che possono realizzarsi in momenti successivi, senza che sia necessario che essi vengano posti in essere per un tempo prolungato, essendo, invece, sufficiente la loro ripetizione, anche se per un limitato periodo di tempo (cfr. conforme, Cass. n. 25183 del 19/06/2012).
Ciononostante, il Tribunale ha riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche, in ragione del fatto che le condotte delittuose sono state poste in essere, da costui, in un contesto caratterizzato da dolorose esperienze familiari pregresse e dalla improvvisa perdita di una stabile occupazione lavorativa nonché in ragione del fatto che l'uomo è riuscito, ad oggi, ad assicurare una regolare contribuzione al mantenimento dei figli e a mantenere contatti con loro sia pure alla presenza della madre e presso la ex casa familiare.

31/10/2016

IL REATO DI MANCATA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA AI FAMILIARI (art. 570 c.p.)

Cassazione civile, sentenza n. 3741 del 28.01.2016

Il codice penale (art. 570 c.p.) punisce il comportamento di chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori o inabili al lavoro, oppure all’ex coniuge.
Il reato è perseguibile a querela di parte, ma qualora vi siano dei figli minori diventa procedibile d’ufficio, per cui l’eventuale rimessione della querela non blocca il procedimento.

La condanna per “mancata prestazione dei mezzi di sussistenza” può dipendere dal le seguenti condotte:
– il genitore se fa mancare i mezzi ai figli minorenni o ai figli inabili al lavoro;
– il coniuge fa mancare i mezzi all’altro coniuge, anche se è intervenuta separazione, purché la separazione non gli sia stata addebitata con sentenza passata in giudicato. Per il coniuge divorziato, invece, sono previsti altri strumenti, a condizione che a suo favore sia stato disposto il pagamento di un assegno;
– il figlio quando fa mancare i mezzi agli ascendenti in condizioni di disagio economico.

Oltre all’omesso versamento dell’assegno di mantenimento, devono ricorrere le seguenti condizioni:
– il familiare deve versare in stato di bisogno;
– il soggetto obbligato deve avere la concreta capacità di fornire i mezzi di sussistenza: se si trova nell’impossibilità assoluta e incolpevole di somministrare tali mezzi, non sussiste reato;
– l’impossibilità del familiare di procurarsi i mezzi di sussistenza, ossia di fare fronte ai bisogni elementari dell’uomo come vitto, alloggio, canoni per luce e gas, abbigliamento, medicinali e le altre più strette necessità inerenti direttamente al sostentamento; spese di istruzione dei figli ed altri beni importanti per il beneficiario, anche se rispondenti ad esigenze qualificabili come secondarie.

Il reato scatta anche in ipotesi di inadempimento parziale; non sussiste, invece, reato, in caso di brevi ritardi.
Le semplici sopravvenute ristrettezze economiche non sono sufficienti ad evitare la sussistenza del reato e, quindi, la condanna penale. Infatti, secondo la giurisprudenza, le necessità dei figli sono prioritarie rispetto a quelle del genitore, che è obbligato a sacrificare ulteriormente la propria personale condizione per adempiere gli obblighi di assistenza familiare. Il genitore obbligato non commette reato solo se la sua incapacità economica è incolpevole, involontaria e assoluta.
Il reato, dunque, non scatta tutte le volte in cui il familiare che si trovi in uno stato di indigenza tale da non consentire neppure un adempimento parziale.

30/10/2016

LA CASA IN COMODATO RIMANE ALLA NUORA ANCHE DOPO LA SEPARAZIONE

Cassazione Civile, sentenza n. 21467/2016

La Cassazione ha ribadito l'orientamento consolidato secondo cui se il comodato è stipulato per esigenze del nucleo familiare, la separazione consensuale non determina automaticamente il rilascio del bene da parte del coniuge al quale sia stata assegnata la casa coniugale ove sono collocati i figli.
Ciò in quanto si desume che quel concordato abbia un termine implicito, correlato alle esigenze abitative della famiglia e perdurante fin quando queste esigenze permangano.

Nel caso in esame, a seguito della separazione consensuale della coppia, la casa coniugale, di proprietà dei genitori del marito, veniva assegnata alla moglie, collocataria dei figli.
I suoceri, tuttavia, pretendevano di riottenere la disponibilità dell'appartamento.

La Corte d'Appello qualificava il contratto non come "comodato non precario", come sostenuto dai suoceri, bensì come "comodato a termine implicito ex art. 1809 c.c.", destinato a durare fin quanto durino le necessità abitative della famiglia.
Tale argomentazione è stata confermata dalla S.C. che, nel richiamare quanto stabilito dalla Sentenza a Sezioni Unite n. 13603/2004, ha ribadito che: "ove il comodato di un bene immobile sia stato stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare già formato o in via di formazione, si versa nell'ipotesi del comodato a tempo indeterminato, caratterizzato dalla non prevedibilità del momento in cui la destinazione del bene verrà a cessare".
Pertanto, per effetto della concorde volontà delle parti, si è impresso allo stesso un vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari idoneo a conferire all'uso il carattere implicito della durata del rapporto anche oltre la crisi coniugale, e senza possibilità di far dipendere la cessazione del vincolo esclusivamente dalla volontà "ad nutum" del comodante, il quale potrà chiedere la restituzione nella sola ipotesi di sopravvenienza di un bisogno urgente e non prevedibile.

13/06/2016

NUOVI ORIENTAMENTI IN MATERIA DI MANTENIMENTO DELLA MOGLIE

L'istituto del mantenimento trova la sua ratio nella tutela del coniuge economicamente più debole, e mira a garantirgli lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Per molto tempo la giurisprudenza ha identificato il coniuge economicamente debole con la moglie: ciò emerge dai numerosi provvedimenti di legittimità e di merito con i quali è stato onerato del mantenimento anche l'ex-marito rimasto senza lavoro (cfr. Cass. civ. 12125/1993) e lo stesso mantenimento è stato disposto in favore della ex-moglie in grado di svolgere attività lavorativa, seppur precaria (cfr. Trib. Padova 21.03.2003).
Tale orientamento, tuttavia, è stato recentemente posto in discussione da alcune decisioni che hanno intaccato l'automatica equiparazione tra moglie e soggetto economicamente più bisognoso.
La strada imboccata dalla recente giurisprudenza, soprattutto di legittimità, è infatti quella di un maggiore rigore nel riconoscimento del diritto all'assegno di mantenimento.
In particolare, per la recente Cassazione, occorre una valutazione dell'attitudine di ciascun coniuge a procurarsi degli introiti, ed il mantenimento in favore della ex-moglie non può essere disposto in assenza di impossibilità oggettiva in capo alla stessa di procurarsi mezzi adeguati per conseguire un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio mentre svolgeva mansioni di casalinga (cfr. Cass. civ. 11870/2015; nello stesso senso Cass. n. 24324/2015).
Del medesimo avviso anche la giurisprudenza di merito, che ha negato il diritto al mantenimento per la donna il cui ex-marito si trovi a dover pagare le rate del mutuo della casa coniugale assegnatale e a sostenere al contempo le spese di un nuovo alloggio per sé (cfr. Trib. Roma 31.05.2016) e ha escluso, in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il diritto all'assegno divorzile per l'ex-moglie lavoratrice, già beneficiaria del mantenimento al tempo della separazione, che nel frattempo abbia intrapreso una convivenza stabile con altra persona, quando l'ex marito sia stato licenziato dal posto di lavoro (cfr. Trib. Napoli 23.03.2016).

02/05/2016

Tribunale di Roma, Sentenza 22.01.2016

Il COLLOCAMENTO PREVALENTE dei figli presso un genitore comporta l'assunzione di una serie di spese che vanno oltre quelle di vitto e alloggio, comprendendo quanto attiene non solo l'acquisto di beni durevoli (quali abbigliamento, libri scolastici, materiale di cancelleria, prodotti per l'igiene), ma altresì una serie di voci accessorie che vanno dai costi di trasporto ai trattamenti estetici, dalla "paghetta" a tutte le esigenze della vita di relazione quali feste, cinema, regali che solo il genitore convivente è chiamato a soddisfare.
Pertanto NON E' ACCETTABILE la richiesta del genitore non collocatario di ottenere un assegno perequativo per i figli, per il tempo della permanenza con essi, e ciò anche laddove vi sia una differenza reddituale con il genitore collocatario.
Questo è quanto ha stabilito il Tribunale di Roma che, nella specie, ha rigettato la domanda presentata dalla madre non collocataria volta ad ottenere un contributo per il tempo della permanenza della figlia.

22/04/2016

Tribunale di Modena, Sentenza 03 febbraio 2016

La richiesta di modifica delle condizioni di affidamento della prole deve essere fondata sul MUTAMENTO DEI PRESUPPOSTI FATTUALI.
Nel caso de quo il ricorrente domandava l’ampliamento del regime di frequentazione della prole, sul presupposto che il comportamento della madre limitava il suo rapporto con il figlio.
Il Tribunale rigettava la domanda, mancando una modifica dei presupposti di fatto sulla base dei quali erano stati originariamente regolamentati gli incontri padre - figlio.
La richiesta di modifica delle condizioni di affidamento della prole deve essere fondata sul mutamento di presupposti fattuali che hanno determinato l’adozione del precedente regime.
Pertanto, chi vi faccia ricorso deve provare le vicende intervenute medio tempore. Vicende che devono giustificare la necessità di modifiche del regime giuridico.

21/04/2016

Cassazione Civile, Ordinanza del 04.04.2016, n. 6433

Se l’ex moglie trova lavoro, ma il reddito è basso, viene confermato l’obbligo dell’ex marito al versamento dell’assegno divorzile.

Con la sentenza in esame, la S.C. attesta il dovere dell’uomo di ”corrispondere” all’ex moglie”l’assegno divorzile”, e, allo stesso tempo, come richiesto dalla donna, dispongono l’aumento della cifra.
Nel valutare l'adeguatezza delle risorse economiche a disposizione della donna, rileva la Suprema Corte, la Corte d’Appello ha dato atto che, a seguito della separazione dal coniuge, ella ha trovato occupazione come lavoratrice dipendente, ma la relativa retribuzione non le consente di mantenere un tenore di vita comparabile a quello goduto nel corso della convivenza. Nell'ambito di tale verifica, la Corte di merito ha peraltro valorizzato anche la difficoltà di reperire un'occupazione adeguata, in conseguenza dell'età della controricorrente e dell'attuale situazione di crisi economica, in tal modo conformandosi al principio, più volte ribadito dalla Cassazione, secondo cui LA MERA ATTITUDINE AL LAVORO del coniuge che richiede l'assegno NON E' SUFFICIENTE, se valutata in modo ipotetico ed astratto, A DIMOSTRARE IL POSSESSO DI UN'EFFETTIVA CAPACITA' REDDITUALE, dovendosi tener conto delle concrete prospettive occupazionali connesse a fattori di carattere individuale ed alla situazione ambientale, nonché delle reali opportunità offerte dalla congiuntura economico-sociale in atto

Decisive, in sostanza, le differenti disponibilità degli ex coniugi, ovviamente alla luce del «tenore di vita» mantenuto durante il matrimonio.

30/03/2016

INAMMISSIBILE IL RICORSO DEL PADRE CONTRO L'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DEL 50% DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'EX MOGLIE PER L'ISCRIZIONE DEL FIGLIO ALLA SCUOLA PRIVATA

Cassazione civile, Ordinanza n. 4182 del 02.03.2016

Nel caso analizzato dalla S.C. la madre prospettava al marito l'opportunità di iscrivere il figlio in una scuola privata, al fine di consentirgli di recuperare il ritardo scolastico. Nonostante il dissenso del padre, la donna decideva unilateralmente di iscrivere il figlio presso la scuola privata da lei prescelta, e di rivolgersi poi al Giudice di Pace (del tutto incompetente nella materia de qua) per ottenere la condanna al marito al rimborso della metà della spesa già sostenuta.
L'uomo proponeva opposizione avverso la decisione del Tribunale, secondo il quale non è in nessun modo prescritto che le spese scolastiche straordinarie debbano essere concordate fra i genitori.
La S.C. ha rigettato il Ricorso del padre sul presupposto che, secondo costante lettura giurisprudenziale, E' ESCLUSA L'ESISTENZA DI UN OBBLIGO DI PREVENTIVA CONCERTAZIONE fra i coniugi in merito alle spese straordinarie che rispondano al "maggiore interesse" dei figli.
Nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza del coniuge che non le ha effettuate, il Giudice è tenuto a valutare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante una valutazione sulla commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità che ne deriva ai minori e sulla sostenibilità della spesa stessa se rapportata alle condizioni economiche dei genitori.
Il coniuge convenuto in giudizio per il rimborso della quota di sua spettanza, quindi, potrà difendersi solo provando la non rispondenza della spesa all'interesse del minore o provando la insostenibilità della spesa stessa, se rapportata alle condizioni economiche dei genitori ed all'utilità dei figli.
Poiché, nel caso de quo, l'uomo non adduceva tali argomentazioni, il ricorso veniva dichiarato inammissibile.

Indirizzo

Via Cavour N. 10
Sant'Arcangelo Di Romagna
47822

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