27/11/2021
Nell'ambito del progetto di riqualificazione di un condominio milanese composto da ben 12 palazzine veniva deliberata la realizzazione di un cappotto termico che comportava la rimozione del klinker che rivestiva le facciate e la sua sostituzione col grès porcellanato, il cambio dei colori e l'installazione ex novo di una fascia verticale in corrispondenza di ciascun balcone. Si trattava di opere che potevano fruire del beneficio fiscale del Superbonus 110% e di cui all'art. 119 del dl n. 34/2020. Alcuni condomini chiedevano però in via cautelare la sospensione dell'esecutività delle delibere adottate dall'assemblea, lamentando la lesione del decoro architettonico dell'edificio, in violazione dell'art. 1120, ultimo comma, c.c..
La domanda cautelare veniva respinta. Secondo il tribunale, infatti, le modifiche deliberate erano funzionali al miglioramento delle condizioni degli stabili, giudicate vetuste.
Di qui il reclamo proposto dinanzi al medesimo tribunale in composizione collegiale, nel quale i medesimi condòmini evidenziavano come la soluzione tecnica approvata dall'assemblea a maggioranza avrebbe alterato sensibilmente lo stato di fatto dell'edificio, comportando nuovi colori e materiali, e avrebbe introdotto nuovi elementi architettonici. In ogni caso veniva ribadita la nullità delle delibere in contestazione, in quanto non adottate all'unanimità, in violazione dell'ultimo comma dell'art. 1120 c.c.
La decisione del tribunale di Milano. In sede di reclamo il tribunale di Milano ha quindi accolto le domande dei ricorrenti e sospeso l'esecuzione della delibera di approvazione dei lavori. Risultava documentalmente ed era circostanza pacifica tra le parti che le opere approvate dall'assemblea riguardavano l'installazione di un c.d. cappotto termico, con modalità tali da comportare il radicale mutamento esteriore di tutte le facciate, per materiali, colori ed elementi aggiuntivi ornamentali. In particolare, in luogo del klinker posato sulle facciate si sarebbe provveduto a un rivestimento con grès porcellanato, così sostituendo un materiale lucido, formato da piastrelle di piccole dimensioni, con altro opaco, costituito da lastre ben più grandi. Ebbene, secondo il collegio, già la sola sostituzione del klinker, che costituisce una caratteristica di molti fabbricati milanesi, tipico di una precisa epoca storica, e che imprime un peculiare tratto distintivo, sotto il profilo estetico, agli edifici, contribuendo a conferire a essi una specifica identità e fisionomia, avrebbe comportato la totale alterazione degli edifici condominiali sotto il profilo estetico. Le ulteriori innovazioni progettate, sempre secondo i giudici milanesi, erano tali che le facciate, una volta eseguiti i lavori, avrebbero avuto un aspetto quasi completamente diverso rispetto a quello odierno.
Solo una deliberazione assembleare adottata con il consenso unanime dei condomini può allora condurre a un mutamento delle linee architettoniche dell'edificio. Infatti il divieto di innovazioni lesive del decoro architettonico, previsto dall'ultimo comma dell'art. 1120 c.c., è incondizionato e consente anche a un solo condomino di esprimere il proprio dissenso e di agire per il ripristino delle caratteristiche originarie del fabbricato.
Particolarmente interessante è anche quanto annotato dai giudici milanesi in relazione al fatto che la disciplina di cui al codice civile non può ritenersi derogata dalle disposizioni dettate dal dl n. 34/2020 in materia di superbonus al 110%, perchè, come chiarito di recente dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., n. 10371/2021), l'eventuale alterazione del decoro architettonico costituisce un limite imposto alla legittimità dell'innovazione diretta al miglioramento dell'efficienza energetica del fabbricato.