30/10/2024
Rumori e immissioni acustiche da movida? Il Comune è responsabile del risarcimento del danno!
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Rumori e immissioni acustiche da movida? Il Comune è responsabile del risarcimento del danno!
Con la recente ordinanza n. 18676/2024 la Corte di Cassazione conferma il proprio orientamento in tema di immissioni derivanti da esercizi commerciali e locali (Cass. 14209/2023 e Cass. Sez. Unite 21993/2020), in base al quale il Comune è responsabile della gestione diligente dei propri beni, compresa la pubblica via.
La Corte non distingue il rumore provocato dalla musica degli amplificatori posti all’esterno dei locali da quello provocato dagli stessi avventori che sostano fuori come il forte brusio e gli schiamazzi, e stabilisce che il Comune può essere condannato insieme ai proprietari dei locali stessi al risarcimento dei danni subiti dai residenti a causa del predetto rumore notturno che superi i limiti di tollerabilità.
Il Comune potrà altresì essere condannato alla riduzione del rumore con l'obbligo di riportarlo nei limiti di tollerabilità individuati dal Giudice.
Quanto sopra assume particolare rilevanza anche alla luce del principio, affermato dalla sentenza n. 23754/2018 Cass., in base al quale la valutazione sulla tollerabilità dei rumori, tenuto conto della natura dei luoghi (ad esempio un quartiere esclusivamente residenziale) può anche prescindere dai limiti imposti dal legislatore. Dunque, il Giudice ben potrà ritenere che la normale tollerabilità possa essere superata anche al di sotto dei limiti di inquinamento sonoro stabilito dalla normativa.
Ne deriva il principio per cui l’interesse pubblico non può legittimare immissioni sonore che eccedano i limiti di tollerabilità, mettendo a rischio la salute e la tranquillità dei residenti tutelati dall'art. 32 Cost. e dall'art. 8 CEDU. Cassazione, con sentenza del 23 maggio 2023 n. 14209.
I disagi domestici causati da rumori illegittimi possono incidere gravemente sulla qualità della vita.
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https://www.adicu.it/2024/07/09/cassazione-civile-sez-iii-09-07-2024-n-18676/