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21/10/2026

Decadenza dell’INPS dal potere di recupero dell’indebito pensionistico. Sentenza del Tribunale di Roma

Con la sentenza n. 12968 del 1 ottobre 2026, il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso proposto da una pensionata assistita dallo studio Summa e Associati in tema della decadenza dell’INPS dal potere di recupero dell’indebito pensionistico quando il pensionato abbia regolarmente comunicato i propri redditi e l’Istituto abbia agito oltre i termini fissati dall’art. 13, comma 2, l. n. 412/1991. La pronuncia è significativa perché ribadisce che la disciplina dell’indebito previdenziale non può tradursi in un potere di recupero indefinito dell’amministrazione: quando il pensionato ha adempiuto ai propri obblighi informativi, l’inerzia dell’INPS comporta l’estinzione del potere di ripetizione.

Tribunale di Treviso, sentenza del 7 ottobre 2026: accolta la domanda della lavoratrice somministrataLo studio Summa e A...
19/10/2026

Tribunale di Treviso, sentenza del 7 ottobre 2026: accolta la domanda della lavoratrice somministrata

Lo studio Summa e Associati ha assistito con esito favorevole la lavoratrice nel giudizio deciso dal Tribunale di Treviso con sentenza del 7 ottobre 2026, che ha accertato l’irregolarità della somministrazione e dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente con la società utilizzatrice a decorrere dal 13 gennaio 2022. L’accoglimento della domanda è stato fondato, in via assorbente, sulla mancata allegazione specifica e sulla mancata tempestiva produzione del DVR da parte della società, ritenendo il Giudice insufficienti i documenti relativi a formazione e addestramento ai fini della prova della valutazione dei rischi. In conseguenza di ciò, il Tribunale ha disposto la riammissione in servizio della ricorrente, ha riconosciuto l’inquadramento nel livello D2 dal 1° luglio 2025 e ha condannato la società al pagamento delle retribuzioni maturate dal 30 settembre 2025 fino alla effettiva riammissione.

27/09/2026

Sentenza del Tribunale di Viterbo: illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo in assenza di nesso causale con la riorganizzazione

Accolto con sentenza del 24 settembre 2026 il ricorso presentato da un lavoratore assistito dallo studio Summa e Associati, assunto a tempo indeterminato e, inquadrato al VI livello del CCNL Metalmeccanica Artigianato con mansioni di addetto al magazzino, licenziato per giustificato motivo oggettivo. La società datrice giustificava il recesso con un duplice presupposto: da un lato la cessazione della produzione presso una seconda unità produttiva (chiuso, con trasferimento dei due operai ivi addetti allo stabilimento principale), dall'altro il mutamento delle modalità di ricezione e scarico delle merci, con conseguente sovradimensionamento del reparto magazzino e soppressione di tre posizioni lavorative, tra cui quella del ricorrente.

Il lavoratore, assistito dallo Studio, ha impugnato il recesso deducendo: (i) l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo, per inesistenza della riorganizzazione e della soppressione del posto; (ii) la violazione dei criteri di scelta di cui all'art. 5 L. 223/1991, applicabili in via analogica al licenziamento individuale plurimo; (iii) la violazione dell'obbligo di repêchage e dei doveri di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c.

Il principio: struttura e onere probatorio del giustificato motivo oggettivo

L'art. 3 L. 604/1966 individua il g.m.o. nelle «ragioni inerenti alla attività produttiva, alla organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa». La sentenza richiama l'orientamento consolidato di legittimità (Cass. n. 3819/2020; Cass. n. 25201/2016; Cass. n. 10699/2017), secondo cui occorrono:

la soppressione del settore, reparto o posto cui era addetto il dipendente, senza necessità che vengano meno tutte le mansioni già attribuite;
la riferibilità della soppressione a scelte datoriali effettive e non simulate, insindacabili dal giudice quanto a congruità e opportunità, dirette a incidere su struttura, organizzazione o processi produttivi, comprese quelle volte a una migliore efficienza o a un incremento di redditività;
l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse.

Non è dunque richiesta la prova di un andamento economico negativo; tuttavia, ove il recesso sia motivato dall'esigenza di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli e in giudizio se ne accerti l'inesistenza, il licenziamento risulta ingiustificato per pretestuosità della causale.

Il perimetro del sindacato giudiziale è così delineato dalla pronuncia del Tribunale di Viterbo:

il controllo del Giudice è limitato alla verifica della reale sussistenza del motivo addotto dal datore - su cui grava il relativo onere della prova - a fondamento della riorganizzazione aziendale ed al nesso causale tra tale ragione e la soppressione del posto di lavoro, solo così potendosi verificare la non pretestuosità del recesso.

Gravano pertanto sul datore la prova della riorganizzazione, della soppressione del posto, del nesso causale tra le due, dell'impossibilità di repêchage e del rispetto dei criteri di scelta.

La decisione

L'istruttoria orale ha dimostrato che l'unica effettiva riorganizzazione è consistita nella cessazione dell'attività produttiva e nella chiusura della seconda unità, con conseguente soppressione dei posti dei due operai colà addetti – non di quello del ricorrente. Si trattava dunque della mera modifica di una fase dell'attività di magazziniere, inidonea a determinare una semplificazione tale da giustificare la soppressione di tre posizioni. Elementi corroboranti: lo svolgimento di lavoro straordinario da parte dei magazzinieri e l'assunzione di nuovi operai di magazzino a distanza di soli otto mesi dal recesso.

Il Tribunale ha inoltre ritenuto irrilevante l'esigenza di ricollocare i due lavoratori provenienti dalla sede chiusa (dotati di maggiore anzianità e carichi di famiglia): tale necessità, anzi, conferma che l'unica riorganizzazione reale era la cessazione produttiva e non può giustificare il licenziamento di un lavoratore il cui posto non era stato soppresso.

Ne è derivata la declaratoria di illegittimità per insussistenza del nesso causale tra riorganizzazione e soppressione del posto.

Il regime sanzionatorio

Trattandosi di rapporto sorto dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 23/2015 presso datore con meno di 15 dipendenti, si è applicata la tutela indennitaria ridotta ex art. 9, comma 1, con dichiarazione di estinzione del rapporto alla data del recesso. La sentenza dà atto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 118/2025, ha dichiarato illegittimo l'art. 9, comma 1, limitatamente alle parole «e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità», rilevando che un'indennità «stretta in un divario così esiguo» si connota «al pari di una liquidazione legale forfetizzata e standardizzata», inidonea a rispecchiare la specificità del caso concreto; resta fermo l'auspicio di un intervento legislativo che valorizzi anche fatturato e totale di bilancio, non potendo il solo numero dei dipendenti costituire l'esclusivo indice della forza economica datoriale. Il medesimo approdo è recepito dalla giurisprudenza di merito successiva, che applica l'art. 9 nella formulazione depurata dal tetto.

Licenziamento per giustificato motivo illegittimo: la Corte d'Appello di Brescia conferma la condanna al datore di lavor...
24/09/2026

Licenziamento per giustificato motivo illegittimo: la Corte d'Appello di Brescia conferma la condanna al datore di lavoro

Con sentenza del 3 luglio 2026, la Corte d'Appello di Brescia ha confermato l'illegittimità di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da una società nei confronti di un proprio dipendente, ribadendo il principio secondo cui il datore di lavoro è tenuto ad adempiere all'obbligo di repêchage prima di procedere al recesso. I giudici hanno accertato che la società non aveva correttamente verificato la possibilità di ricollocare il lavoratore in mansioni alternative disponibili in azienda — tra cui un posto presso l'ufficio tecnico successivamente affidato ad altro dipendente — né aveva fornito adeguata motivazione al riguardo. La Corte ha altresì precisato che l'offerta di nuove mansioni formulata dal datore era priva di reale finalità ricollocativa. Il datore di lavoro è stato condannato al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a dieci mensilità, determinata tenendo conto dell'anzianità di servizio, delle condizioni economiche dell'azienda e della condotta complessiva delle parti nel corso della vicenda.

Licenziamento disciplinare effettuato sulla base di videoripreseLa Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 25 m...
17/09/2026

Licenziamento disciplinare effettuato sulla base di videoriprese

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 25 maggio 2026, n. 16214, ha ritenuto illegittimo il licenziamento disciplinare intimato sulla base di videoriprese effettuate mediante impianti audiovisivi installati senza il rispetto delle garanzie previste dall’art. 4, Legge n. 300/1970, qualora il datore di lavoro non abbia allegato e provato la sussistenza di un “fondato sospetto” circa la commissione di specifici illeciti da parte della lavoratrice. In tale ipotesi, le immagini acquisite devono ritenersi inutilizzabili e il recesso risulta privo di prova idonea della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo.

Abuso contratto di somministrazione anche nello staff leasing - Giurisprudenza 2026La Direttiva comunitaria 2008/104/CE ...
06/09/2026

Abuso contratto di somministrazione anche nello staff leasing - Giurisprudenza 2026

La Direttiva comunitaria 2008/104/CE impone di preservare la natura temporanea del lavoro tramite agenzia interinale e di impedire gli abusi di tale istituto.

La Corte di Giustizia ha evidenziato la necessità di adottare misure atte a prevenire elusioni delle disposizioni della Direttiva citata, sottolineando come situazioni di fatto che portino ad escludere che le esigenze cui fanno fronte le missioni possano ragionevolmente qualificarsi temporanee denotano un ricorso abusivo a tale forma di lavoro e che, se la normativa non prevede una durata determinata, è il Giudice a doverla stabilire caso per caso (v. C. Giust. 14.10.2020 e C. Giust. 18.12.2008).

In particolare, la Direttiva 2008/104, all’art. 1, definisce come proprio ambito di applicazione quello relativo ai: “lavoratori che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro con un'agenzia interinale e che sono assegnati a imprese utilizzatrici per lavorare temporaneamente e sotto il controllo e la direzione delle stesse”.

Il termine "temporaneamente" è utilizzato anche all’art. 3, paragrafo 1, lettere da b) a e), della Direttiva 2008/104, che definisce le nozioni di "agenzia interinale", di "lavoratore tramite agenzia interinale", di "impresa utilizzatrice" e di "missione", evidenziando la temporaneità del lavoro prestato presso l’utilizzatore.

La Corte di Giustizia, nella sentenza del 14.10.2020, JH c. KG, C-681/2018 (punto 61) e nella successiva sentenza del 17.3.2022, Daimler AG, Mercedes-Benz Werk Berlin, C-232/20 (punti 31, 34), ha quindi sancito che il rapporto di lavoro con un’impresa utilizzatrice deve avere, per sua natura, carattere temporaneo.

In quest’ultima pronuncia la Corte di Giustizia ha evidenziato come missioni successive del medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice, ove conducano a una durata dell’attività presso tale impresa più lunga di quella che "possa ragionevolmente qualificarsi ‘temporanea’, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, che comprendono in particolare le specificità del settore", può denotare un ricorso abusivo a tale forma di lavoro, ai sensi dell’art. 5, paragrafo 5, prima frase, della Direttiva 2008/104.

Inoltre, la Corte Europea ha rilevato che:

in base all’art. 5, paragrafo 5, Direttiva 2008/104, gli Stati membri devono adoperarsi affinché il lavoro c.d. in affitto presso la stessa impresa utilizzatrice non diventi una situazione permanente per un lavoratore, ma sia temporanea ( anche art. 1, paragr. 1 Direttiva cit. e sentenza CGUE 14.10.2020, C-681/18, punti 55 e 60), stabilendo, ad esempio, una durata precisa oltre la quale una messa a disposizione mediante rinnovi successivi non può più essere considerata temporanea, ma costituirà un ricorso abusivo a missioni successive, compromettendo l’equilibrio (realizzato dalla direttiva in questione) tra la flessibilità per i datori di lavoro e la sicurezza per i lavoratori, a discapito di quest’ultima (v. CGUE 14 .10.2020, C-681/18, cit., punto 70);
gli Stati membri devono pertanto adottare misure idonee a preservare la natura temporanea del lavoro tramite agenzia di somministrazione;
qualora la normativa applicabile di uno Stato membro non abbia previsto un limite di durata, spetterà ai giudici nazionali stabilirla caso per caso (v. CGUE 18.12.2008, C-306/07, punto 52), prendendo “in considerazione l’insieme delle norme del diritto nazionale ed interpretarle, per quanto possibile, alla luce del testo e della finalità della direttiva” UE, al fine di giungere a una soluzione conforme all’obiettivo perseguito da quest’ultima (v. CGUE 15.1.2014, C-176/12, punto 38, nonché CGUE 4.6.2015, C-497/13, punto 33).

La Corte di Cassazione, con orientamento che, a seguito di un filone giurisprudenziale che ha avuto inizio nel luglio 2022, è ampiamente consolidato, ha recepito l’orientamento comunitario, sancendo il principio secondo cui il ricorso al lavoro somministrato deve far fronte ad esigenze di carattere temporaneo e, in presenza di indici che denotino l’insussistenza di tale carattere, nonché l’abuso di detta forma contrattuale a scopi elusivi delle norme che limitano il ricorso a rapporti contrattuali precari, il Giudice deve dichiarare la natura fraudolenta del ricorso alla somministrazione da parte dell’utilizzatore, con conseguente diritto del lavoratore ad agire giudizialmente al fine di ottenere l’instaurazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatore.

Si richiama a tal riguardo Cass. 21.7.2022, n. 22861, secondo cui: “Missioni successive assegnate al medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice potrebbero eludere l’essenza stessa delle disposizioni della direttiva Ce 2008/104 e potrebbero costituire abuso di tale forma di rapporto di lavoro, specialmente successione di contratti. In tal caso spetta al giudice nazionale verificare se una delle disposizioni della direttiva 2008/104 venga aggirata. E ciò anche se sia maturata la decadenza prevista dall' art. 32, l. n. 183/2010 per l’azione di costituzione di un rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore”.

Nello stesso senso Cass. 27.7.2022, n. 23494, che specifica che è: “demandato al giudice il compito di stabilire, caso per caso, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, se la reiterazione delle missioni del lavoratore presso l’impresa utilizzatrice abbia oltrepassato il limite di durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea”.

Gli stessi principi sono stati costantemente ribaditi dalla Suprema Corte in numerose pronunce, tra cui si richiamano Cass. n. 20815/20225 e n. 19153/2025 nonché Cass. n. 6898/2024, n. 23455/2023, n. 19216/2023, n. 23490/2022, n. 23495/2022, n. 23497/2022, n. 23499/2022; a tali principi si sono conformati anche i giudici di merito (tra le tante Corte di Appello di Napoli, n. 1911 del 26.5.2025, Corte d’Appello di Milano, n. 162 del 23.3.2023, Tribunale di Milano, n. 2449 del 26.5.2025).

In applicazione del principio che obbliga il giudice a fare tutto ciò che rientra nelle proprie possibilità, in virtù dell’obbligo di leale cooperazione che su di lui grava ai sensi dell’art. 4 TUE, per pervenire ad una applicazione del diritto interno coerente con il diritto dell’Unione, numerosi Giudici di merito (tra le tante si citano C.A. Milano, sez. lav. del 26.5.2026, R.G. 300/2026; Trib. Asti, sez. lav. n. 298 del 14.7.2026; Trib. Milano, sez. lav., dott. Mariani n. 2449 del 24.5.2025; Trib. Milano, sez. lav., dott. Pazienza del 14.1.2025, R.G. 4048/2024; Trib. Milano, sez. lav., dott. Perillo n. 90 del 16.1.2024; Trib. Milano, sez. lav., dott.ssa Ghinoy n. 882 del 9.5.2023; Trib. Bologna, sez. lav., dott. Bettini del 23.1.2024, R.G. 1427/21; Trib. Trieste, sez, lav., dott. Bortolami del 14.11.2023, R.G. 190/23), richiamato e fatto proprio il citato orientamento della Cassazione, hanno affermato che a tali principi non sfugge la somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing).

In particolare, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 882/2023 del 9.5.2023, ha correttamente osservato:

“Né può ritenersi che a tali principi sfugga la somministrazione e tempo indeterminato o staff leasing. Con detta tipologia contrattuale, infatti, il lavoratore percepisce nei periodi di mancato invio in missione l’indennità di disponibilità, ma non gode di meccanismi di tutela sotto il profilo della durata della missione stessa, considerato che l’utilizzatore risponde della durata pattuita nel contratto commerciale nei confronti dell’agenzia di somministrazione (…).

Del resto, se effettivamente l’esigenza che determina per l’impresa utilizzatrice il ricorso alla somministrazione fosse a tempo indeterminato, non avrebbe ragione di ricorrere all’agenzia di somministrazione.

Sicché nei confronti del lavoratore neppure lo staff leasing esclude la precarizzazione, che viene impedita solo da una garanzia di continuità di attività lavorativa in termini economici e di professionalizzazione.

Sussiste quindi anche nel caso di somministrazione a tempo indeterminato l’esigenza di applicare i medesimi vincoli formali e temporali in relazione alle singole missioni della somministrazione a tempo determinato, determinandosi diversamente un’aporia nel sistema” (v. anche Trib. Milano n. 4493/2025 del 19.12.2025; Trib. Milano n. 2449/2025 del 24.5.2025).

Anche la più recente giurisprudenza di merito ha ribadito e chiarito che la disciplina dettata dalla direttiva 2008/104/CE trova applicazione a tutte le ipotesi di somministrazione di lavoro, indipendentemente dal fatto che il lavoratore sia assunto con l’agenzia interinale con contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato, potendo ravvisarsi anche in tale ultima ipotesi un abuso nel ricorso alla somministrazione da parte dell’impresa utilizzatrice.

In questa prospettiva si colloca la sentenza della Corte D’Appello di Milano del 26.5.2026, la quale afferma che “L’avverbio “temporaneamente” lascia, invero, inequivocabilmente intendere che il lavoro tramite agenzia interinale, ossia la fattispecie alla quale la direttiva si rivolge, è connotato necessariamente da temporaneità quanto alla durata delle missioni che il lavoratore è chiamato a svolgere presso l’impresa utilizzatrice, la quale, pertanto, non può avvalersene a tempo indefinito (vuoi mediante missioni a tempo indeterminato vuoi mediante missioni a tempo determinato reiterate oltre il limite di durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea), per rispondere ad esigenze economico-produttive di carattere strutturale, come di fatto è accaduto nella fattispecie qui controversa.

E che la temporaneità sia un requisito intrinseco alla fattispecie eurounitaria del lavoro prestato in regime di somministrazione (fattispecie che, per quanto emerge dalla disposizione sopra trascritta, riguarda indistintamente tutti i lavoratori che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro con un’agenzia interinale e che sono assegnati a imprese utilizzatrici per lavorare sotto il controllo e la direzione delle stesse, a prescindere dal fatto che gli stessi siano assunti a tempo determinato o indeterminato dalla somministratrice) costituisce, d’altronde, un principio ormai acquisito come consolidato dalla giurisprudenza di legittimità (…)”.

Nello stesso solco si pone il Tribunale di Asti che con la sentenza n. 298 del 14.7.2026, ha statuito che “Deve in primo luogo essere affermato che il rapporto oggetto di causa rientra nel campo di applicazione della direttiva n. 104/2008. Infatti, gli art. 1, 2 e 3 della stessa, nel delineare ambito di applicazione, finalità e definizioni, non fanno alcun riferimento alla natura a tempo determinato o indeterminato del contratto di lavoro tra l’“agenzia interinale” e il lavoratore. Entrambe le ipotesi sono dunque ricomprese nel fuoco della direttiva”.

Rinconoscimento inquadramento superioreCon sentenza in data 24 giugno 2026, il Tribunale di Velletri, Sezione lavoro,  h...
24/06/2026

Rinconoscimento inquadramento superiore

Con sentenza in data 24 giugno 2026, il Tribunale di Velletri, Sezione lavoro, ha integralmente accolto la domanda di inquadramento superiore proposta da una lavoratrice difesa dallo studio Summa e Associati.

Nell'ambito di tale sentenza il Tribunale ha ribadito alcuni importanti principi di diritto.

Innanzitutto, sottolinea il giudicante sull'onere della prova:

"L’invocato riconoscimento del diritto al superiore inquadramento deve sempre seguire al cosiddetto “accertamento trifasico”, consistente nel raffronto tra le mansioni effettivamente svolte e quelle previste dalle declaratorie contrattuali di riferimento.
Secondo quanto più volte espresso dalla Suprema Corte, il suddetto percorso trifasico è un procedimento logico-giuridico che “si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell’accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell’individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, essendo sindacabile in sede di legittimità qualora la pronuncia abbia respinto la domanda senza dare esplicitamente conto delle predette fasi (cfr. ex aliis, Cass. 27/9/2010 n. 20272, Cass. 28/4/2015 n. 8589, Cass. 22/11/2019 n. 30580).
Ne discende che, ai sensi dell’art. 2697 c.c., grava sul lavoratore l’onere di allegare, prima ancora che provare, di aver espletato un’attività lavorativa di natura differente e superiore rispetto a quanto risultante dal contratto individuale di lavoro, ossia, nel caso di specie, di aver svolto mansioni inquadrabili in un livello superiore (Cassazione civile, sez. lav., 04/06/2002, n. 8097; Cassazione civile, sez. lav., 22/8/2007 n. 17896; Cassazione civile, sez. lav., 16/02/2009, n. 3714; Cassazione civile, sez. lav., 19/03/2014, n. 6332; Cassazione civile, sez. lav., 01/03/2021, n. 5536: “Il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale”).

Inoltre in tema di prescrizione il Tribunale ha correttamente ribadito che:

"come chiarito a più riprese dalla Suprema Corte, “dopo l’entrata in vigore della legge Fornero (legge n. 92 del 2012), la prescrizione dei crediti di lavoro decorre dalla cessazione del rapporto, e non durante la sua costanza, posto che il ridimensionamento della tutela reale ha eliminato il requisito della stabilità del rapporto al quale, dopo l'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 63/1966), la giurisprudenza ricollegava il dies a quo della prescrizione (Cass.n. 26246/2022; tra le tante, successive, conformi, cfr. Cass. n. 18008/2024); nel caso di specie, trattasi di crediti afferenti a periodi successivi all’entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 ed, in quanto tali, la prescrizione decorre dal momento di cessazione del rapporto (novembre 2022)"

L'abuso dei contratti di somministrazione nei confronti di  un lavoratore portatore di handicap configura discriminazion...
12/05/2026

L'abuso dei contratti di somministrazione nei confronti di un lavoratore portatore di handicap configura discriminazione indiretta. Conseguenze in società avente natura pubblica

Con sentenza del 4 aprile 2026 il Tribunale di Velletri Sezione lavoro ha accolto la domanda proposta da un lavoratore portatore di handicap assisitto dalla studio legale Summa e Associati evidenziando che: "è palese l’abusività della condotta posta in essere dalla utilizzatrice, che ha fatto ricorso allo strumento della somministrazione per complessivi 55 mesi di lavoro, senza soluzione di continuità, in totale spregio della normativa nazionale e comunitaria"

Sottolinea il Giudicante:
"A tal uopo, anche a voler valorizzare la natura in house della società resistente, è ben noto l’orientamento adottato dalla Suprema Corte, a mente del quale: “in tema di pubblico impiego privatizzato, trova applicazione, in caso di successione di contratti a tempo determinato, il limite di 36 mesi di durata complessiva di tali contratti di cui al d.lgs. n. 368 del 2001, art. 5, comma 4 bis, decorso il quale la reiterazione è da considerarsi abusiva, a nulla rilevando che l’assunzione a termine sia avvenuta, di volta in volta, all’esito di distinti concorsi pubblici (Cass. 4 marzo 2021, n. 6089).”

Quanto alle conseguenze il Giudice ha stabilito che trattandosi di una "...Società per Azioni di Diritto Privato completamente partecipata dalla Pubblica Amministrazione, trova applicazione il disposto di cui all’art. 35 del d.lgs. 165/2001, a mente del quale:
“1. L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità (…)”.
La natura sostanzialmente pubblica della società resistente non consente, dunque, al Giudicante di disporre la reintegrazione e/o riammissione del ricorrente nel posto di lavoro atteso che, quello della selezione concorsuale, è principio costituzionalmente garantito dall’art. 97 Cost., che può essere derogato sono in casi eccezionali e per perseguire il superiore interesse pubblico.
Acclarata, dunque, la nullità del contratto e delle successive proroghe, non potendo il Giudice sostituirsi alla P.A. ed ordinare la reintegrazione del ricorrente in spregio alla procedura selettiva di cui sopra, non resta che vagliare la pretesa risarcitoria.

Osserva quindi il Giudice:
"In tale quadro normativo, la nullità del contratto di somministrazione ed il riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della convenuta, a decorrere dal primo contratto stipulato, comporta che la mancata rinnovazione del rapporto deve essere valutata, a parere del Giudicante, alla stregua di un licenziamento discriminatorio, con conseguente applicazione della relativa disciplina risarcitoria"

Il giudice ha quindi ritenuto: che nel caso in esame: "(...) ricorra nel caso de quo una ipotesi di discriminazione indiretta, qualificabile ogni qualvolta una disposizione, un criterio, una prassi, un atto ovvero un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone appartenenti alle categorie individuate in una situazione di particolare svantaggio (cfr. sul punto Cass. sez. lav. 19 febbraio 2024, n. 43131) (...)" e ha quindi condannato la Società a un risarcimento del danno pari a 15 mensilità.

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