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L'abuso dei contratti di somministrazione nei confronti di  un lavoratore portatore di handicap configura discriminazion...
12/05/2026

L'abuso dei contratti di somministrazione nei confronti di un lavoratore portatore di handicap configura discriminazione indiretta. Conseguenze in società avente natura pubblica

Con sentenza del 4 aprile 2026 il Tribunale di Velletri Sezione lavoro ha accolto la domanda proposta da un lavoratore portatore di handicap assisitto dalla studio legale Summa e Associati evidenziando che: "è palese l’abusività della condotta posta in essere dalla utilizzatrice, che ha fatto ricorso allo strumento della somministrazione per complessivi 55 mesi di lavoro, senza soluzione di continuità, in totale spregio della normativa nazionale e comunitaria"

Sottolinea il Giudicante:
"A tal uopo, anche a voler valorizzare la natura in house della società resistente, è ben noto l’orientamento adottato dalla Suprema Corte, a mente del quale: “in tema di pubblico impiego privatizzato, trova applicazione, in caso di successione di contratti a tempo determinato, il limite di 36 mesi di durata complessiva di tali contratti di cui al d.lgs. n. 368 del 2001, art. 5, comma 4 bis, decorso il quale la reiterazione è da considerarsi abusiva, a nulla rilevando che l’assunzione a termine sia avvenuta, di volta in volta, all’esito di distinti concorsi pubblici (Cass. 4 marzo 2021, n. 6089).”

Quanto alle conseguenze il Giudice ha stabilito che trattandosi di una "...Società per Azioni di Diritto Privato completamente partecipata dalla Pubblica Amministrazione, trova applicazione il disposto di cui all’art. 35 del d.lgs. 165/2001, a mente del quale:
“1. L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità (…)”.
La natura sostanzialmente pubblica della società resistente non consente, dunque, al Giudicante di disporre la reintegrazione e/o riammissione del ricorrente nel posto di lavoro atteso che, quello della selezione concorsuale, è principio costituzionalmente garantito dall’art. 97 Cost., che può essere derogato sono in casi eccezionali e per perseguire il superiore interesse pubblico.
Acclarata, dunque, la nullità del contratto e delle successive proroghe, non potendo il Giudice sostituirsi alla P.A. ed ordinare la reintegrazione del ricorrente in spregio alla procedura selettiva di cui sopra, non resta che vagliare la pretesa risarcitoria.

Osserva quindi il Giudice:
"In tale quadro normativo, la nullità del contratto di somministrazione ed il riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della convenuta, a decorrere dal primo contratto stipulato, comporta che la mancata rinnovazione del rapporto deve essere valutata, a parere del Giudicante, alla stregua di un licenziamento discriminatorio, con conseguente applicazione della relativa disciplina risarcitoria"

Il giudice ha quindi ritenuto: che nel caso in esame: "(...) ricorra nel caso de quo una ipotesi di discriminazione indiretta, qualificabile ogni qualvolta una disposizione, un criterio, una prassi, un atto ovvero un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone appartenenti alle categorie individuate in una situazione di particolare svantaggio (cfr. sul punto Cass. sez. lav. 19 febbraio 2024, n. 43131) (...)" e ha quindi condannato la Società a un risarcimento del danno pari a 15 mensilità.

https://summaeassociati.it/cause/labuso-dei-contr…-natura-pubblica/

Cassazione Civile, Sez. Lav., 12 febbraio 2026, n. 3145 Licenziamento l'assenza di un ambiente di lavoro nocivo deve ess...
29/04/2026

Cassazione Civile, Sez. Lav., 12 febbraio 2026, n. 3145 Licenziamento l'assenza di un ambiente di lavoro nocivo deve essere provata dal datore di lavoro

La Suprema Corte è stata chiamata a decidere su un licenziamento di una lavoratrice che si era assentata dal lavoro perché posta in condizioni di lavoro nocive per la sua salute.

La sentenza ha tra l'altro osservato che "(...) l'assenza della lavoratrice fosse conseguente al rilevato inadempimento degli obblighi incombenti sul datore ex art. 2087 c.c. (...).

Inoltre la sentenza evidenzia che che: "(...) Quanto invece alla affermazione della natura ritorsiva del licenziamento, essa è stata ricavata dalla Corte di merito sia per l'assenza della giustificazione del licenziamento, sia per la strategia messa in atto dal datore la cui persistente condotta inadempiente, dopo l'accertamento della nullità del primo licenziamento, era intesa a costringere la lavoratrice a rendersi a sua volta inadempiente al contratto (con la propria assenza) per poi imputarle lo stesso inadempimento e sanzionarlo. La censura sollevata in proposito mira a sindacare le valutazioni operate dalla Corte di merito la quale, una volta ritenuta provata la violazione dell'art. 2087 c.c. ed il legittimo esercizio dell'autotutela contrattuale, ha legittimamente e motivatamente affermato che il licenziamento, fondato su asserite assenze ingiustificate, dovesse essere interpretato in realtà come un atto ritorsivo.

6.- In conclusione, per i motivi esposti il ricorso deve essere complessivamente rigettato con formulazione del seguente principio di diritto " In tema di inadempimento datoriale ex art. 2087 c.c., avendo il lavoratore il diritto di lavorare in un ambiente rispettoso della sicurezza e della dignità umana, l'assenza della condizione di nocività o lesività, secondo una soglia idonea a rappresentare un concreto pericolo di lesione dell'integrità fisica o della personalità morale, deve essere provata dal datore di lavoro nella logica della responsabilità contrattuale, secondo l'art. 1218 c.c.; mentre il prestatore può limitarsi ad allegare la presenza nell'ambiente di lavoro del fattore di rischio potenziale e, qualora agisca per il risarcimento del danno, a provare il nesso di causalità tra la lesione e le conseguenze dannose subite".

La Suprema Corte ha espresso quindi il seguente principio di diritto.

"In tema di inadempimento datoriale ex art. 2087 c.c., avendo il lavoratore il diritto di lavorare in un ambiente rispettoso della sicurezza e della dignità umana, l'assenza della condizione di nocività o lesività, secondo una soglia idonea a rappresentare un concreto pericolo di lesione dell'integrità fisica o della personalità morale, deve essere provata dal datore di lavoro nella logica della responsabilità contrattuale, secondo l'art. 1218 c.c.; mentre il prestatore può limitarsi ad allegare la presenza nell'ambiente di lavoro del fattore di rischio potenziale e, qualora agisca per il risarcimento del danno, a provare il nesso di causalità tra la lesione e le conseguenze dannose subite".

10/02/2026

Licenziamento per giustificato motvio oggettivo. Si viola il limite del repechage anche quando si sostiuiisce il lavoratore licenziato con un lavoratore autonomo

Una recente ordinanza delle Cassazione (n. 31312/2015) in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ha sancito che è violato il limite del repechage anche quando la posizione è affidata ad un lavoratore autonomo. Quel che rileva è infatti l'esistenza di una posizione lavorativa che poteva essere assegnata al lavoratore dipendente oggetto del provvedimento espulsivo.

03/01/2026

La condotta vessatoria del datore di lavoro che integra una violazione dell'art. 2087 c.c., garantisce il risarcimento del danno al lavoratore leso anche del "mobbing".

La Cassazione con ordinanza 31367/2025 ha stabilito che che la condotta vessatoria del datore di lavoro che integra una violazione dell'art. 2087 c.c., garantisce il risarcimento del danno al lavoratore leso anche in assenza dei tratti caratterizzanti il mobbing.

Secondo la Suprema Corte quando non sia configurabile una condotta di mobbing per assenza a o mancanza di prova di una finalità persecutoria idoneo ad unificare la pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli, può pur sempre essere ravvisabile la violazione dell'art. 2087 c.c.

Rientra in tale ipotesi secondo la Corte anche l'ipotesi in cui il datore consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori ovvero ponga in essere comportamenti, anche in sé non illegittimi, ma tali da poter indurre disagi o stress in capo ai dipendenti

REFERENDUM 8 E 9 GIUGNO 2025 ANDIAMO A VOTARE! ESERCITIAMO UN NOSTRO DIRITTO!
11/05/2025

REFERENDUM 8 E 9 GIUGNO 2025 ANDIAMO A VOTARE! ESERCITIAMO UN NOSTRO DIRITTO!

Buon Primo Maggio!
01/05/2025

Buon Primo Maggio!

21/04/2025

⚖️ In caso di recesso per mancato superamento del periodo di prova, con assegnazione in concreto a mansioni diverse da quelle indicate nella relativa clausola, il lavoratore ha diritto alla prosecuzione della prova o, se non è possibile, al ristoro del pregiudizio sofferto.

Lo stabilisce il Tribunale di Messina, sezione lavoro, con la sentenza n. 591 del 26 febbraio 2025.

📄 La sentenza completa 👉 https://ln.run/sentenza-tribunale-messina-591-2025

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18/04/2025

La Cassazione con ordinanza 9282/2025 afferma che, in caso di recesso per mancato superamento del periodo di prova, non trova applicazione il regime decadenziale previsto dall’art. 32 L. 183/2010 (60 giorni impugnativa stragiudiziale e 180 giudiziale) che invece si applica soltanto alle ipotesi di licenziamento espressamente indicate da tale norma.

18/04/2025

Nulla la conciliazione sindacale sottoscritta presso la sede aziendale

La Cassazione con l'ordinanza n. 10065/2025 del 15.4.2025 ha stabilito che:

“La conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell'art. 411, comma 3, c.p.c., non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest'ultima essere annoverata tra le sedi protette mancando del carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all'assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore”.

09/02/2025

Il lavoratore disabile, licenziato per superamento del periodo di comporto, va reintegrato, essendo il licenziamento discriminatorio.

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza del 7 gennaio 2025 n 170 ha stabilito che Il lavoratore in condizioni di disabilità, licenziato per superamento del periodo ordinario di comporto, va reintegrato, essendo il licenziamento discriminatorio.

L’ordinanza n. 170/2025 si inserisce nell’ambito del filone giurisprudenziale consolidato, diretto a garantire una maggiore tutela ai lavoratori con disabilità, imponendo al datore di lavoro obblighi di valutazione prima di intimare il recesso per superamento del periodo di comporto.

In particolare secondo la Suprema Corte il datore di lavoro che è a conoscenza dello stato di disabilità del dipendente, sarà tenuto a verificare se le assenze per malattia dello stesso siano collegate a tale condizione ed in caso affermativo, dovrà individuare eventuali soluzioni alternative, a norma dell’art 3, comma 3bis Dlgs 216/2003

Tutela reintegratoria anche se il fatto non rientra espressamente tra le condotte punibili con sanzione conservativaCon ...
03/02/2025

Tutela reintegratoria anche se il fatto non rientra espressamente tra le condotte punibili con sanzione conservativa

Con sentenza n. 416/2025 del 31.1.2025, la Corte di Appello di Roma, in sede di rinvio dalla Cassazione, ha reintegrato una lavoratrice assistita dallo studio Summa e Associati dando applicazione al principio consolidato della Suprema Corte secondo cui, in caso di licenziamento ingiustificato, la tutela reintegratoria è prevista non solo quando la condotta addebitata sia specificatamente contemplata tra le condotte punibili con sanzione conservativa, ma anche quando detta condotta possa essere ricondotta tra quelle punibili con sanzioni diverse dal licenziamento attraverso un’operazione di interpretazione e sussunzione.

In particolare, la Suprema Corte aveva cassato con rinvio la precedente pronuncia di appello che, pur ritenendo insussistente la giusta causa del licenziamento, aveva dichiarato risolto il rapporto di lavoro accordando al dipendente la sola indennità risarcitoria prevista dal comma 5 dell’art. 18, L. 300/1970, ciò sul presupposto che le mancanze oggetto di addebito e accertate in giudizio non rientravano in nessuna delle ipotesi specificamente previste dal contratto collettivo come passibili di sanzione conservativa.

Alla base del giudizio rescindente c’era il rilievo per cui il giudice può sussumere la condotta addebitata al lavoratore nella previsione contrattuale che punisce l’illecito con sanzione conservativa anche laddove tale previsione sia espressa mediante clausole generali o elastiche.

I giudici di appello di Roma, in sede di riassunzione, hanno quindi dato applicazione al suddetto principio, riconducendo le mancanze del lavoratore in una fattispecie disciplinare - inosservanza dei doveri e degli obblighi di servizio dai quali non sia derivato un pregiudizio al datore di lavoro - punibile con la sanzione della multa. Conseguentemente, la Corte territoriale ha accordato al lavoratore la tutela di cui all’art. 18, comma 4, L. 300/1970, condannando il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della reintegrazione, nella misura massima di 12 mensilità.

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