Studio Legale Associato Di Gravio - Spina

Studio Legale Associato   Di Gravio - Spina lo Studio Di Gravio è riconosciuto come una tra le principali realtà nei settori del Diritto fa

14/04/2024

Il blocco dell’anno 2013 ha determinato per il personale della scuola (docenti ed ATA) la eliminazione di un intero anno ai fini della progressione di carriera. Il servizio svolto nel 2013 non viene computato a causa dell’applicazione dell’art. 1 del D.P.R. 122/2013, che, in attuazione del D.L. 78/2010, aveva bloccato le progressioni economiche per quell’anno.
La Corte d’Appello di Firenze con sentenza n. 66 del 30 gennaio 2024 ha invece accolto le tesi della docente e affermato l’importante principio secondo cui il blocco delle progressioni economiche deve ritenersi legittimo nei limiti in cui produca “effetti temporanei limitati al mancato riconoscimento delle progressioni economiche riferite al solo periodo oggetto del blocco” con esclusione dell’opposta interpretazione secondo cui gli effetti del blocco devono ritenersi non solo economici ma anche giuridici “come se per quel medesimo arco di tempo la docente avesse diritto alla sola retribuzione per la prestazione resa, senza poterne ricavare alcuna utilità riflessa per la inclusione di quel servizio nei complessivi anni della carriera utili ai fini delle progressioni secondo il regime collettivo degli scaglioni”.
Ll’Avv. Paolo Di Gravio, alla luce delle ultime pronunce di Corte D’Appello, ivi inclusa la predetta, promuove per i dipendenti di ruolo che abbiamo un’anzianità di servizio superiore ad anni 10, un ricorso volto ad ottenere il riconoscimento “ai soli fini giuridici dell’anno 2013, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione di carriera” nonché la condanna del Ministero “a pagare ogni eventuale differenza spettante in conseguenza al corretto inquadramento, anche eventualmente da quantificare in separato giudizio e, in ogni caso, a regolarizzare la corretta posizione contributiva e assicurativa del dipendente, con versamento delle differenze dovute”.

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22/07/2021

Avezzano - Dopo una lunga e sofferta battaglia una docente marsicana è riuscita ad ottenere il depennamento dalle G*E di un professore che l’aveva scavalcata

22/07/2021

Avezzano – “Il Tribunale di Roma ha mandato assolto un imprenditore di Avezzano O.D.G. per il reato di bancarotta fraudolenta”. E’ quanto riferiscono gli

20/04/2021

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 15. 4. 2021, resa nell’ambito di un giudizio di opposizione promosso contro un Istituto di Credito, ha revocato il Decreto Ingiuntivo emesso nei confronti del nostro assistito per euro 180.000,00, recependo l’orientamento della Suprema Corte in tema di mediazione obbligatoria.
Ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti bancari è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione previsto dal medesimo decreto legislativo. Il citato art. 5 stabilisce poi che “l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale” e che nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, la mediazione deve essere attivata all’esito della decisione ex art. 648 o ex art. 649 c.p.c.. In seguito al contrasto giurisprudenziale insorto in ordine all'individuazione della parte - opponente o opposto - che è tenuta a promuovere la procedura di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono di recente intervenute formulando il seguente principio di diritto: «Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo» (così Cass. S.U. 18/9/2020 n. 19596).

Il diritto dei vincitori d concorso
09/10/2020

Il diritto dei vincitori d concorso

Gentile Ministra,scrivo a nome di tutti i vincitori del Concorso da Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi(DSGA) che rimarranno fuori

Ci onora che una "nostra " sentenza - relativa ad un ricorso del nostro Studio Legale - sia stata commentata dalla rivis...
09/10/2020

Ci onora che una "nostra " sentenza - relativa ad un ricorso del nostro Studio Legale - sia stata commentata dalla rivista del SOLE24ORE.

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