Avvocato Cesare Luperto

Avvocato Cesare Luperto Consulenza e assistenza legali in Diritto civile, penale, amministrativo e dell'Unione europea.

  e Regioni d'Europa. Domani ci confronteremo sugli strumenti di finanziamento della Well Being Economy, i sistemi di Eq...
28/01/2026

e Regioni d'Europa.
Domani ci confronteremo sugli strumenti di finanziamento della Well Being Economy, i sistemi di Equità sociale e lo sviluppo di città in salute con la partecipazione dei rappresentanti delle Regioni di Friuli Venezia Giulia, Galles, Moldavia, Finlandia, Danimarca, Olanda.
Per seguire l'evento on line, link di registrazione qui in locandina.

Il Tribunale di Pordenone afferma il principiò dell'inscindibilità del percorso terapeutico della persona affetta da Alz...
13/01/2026

Il Tribunale di Pordenone afferma il principiò dell'inscindibilità del percorso terapeutico della persona affetta da Alzheimer grave ed ospite di una RSA, la cui retta va sostenuta integralmente dal SSN.

La retta per i malati di Alzheimer ricoverati in RSA deve essere completamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Lo ha stabilito il Tribunale di...

Spetta a chi chiede la restituzione delle rette dimostrare, in concreto, che il ricovero della persona con malattia di A...
13/01/2026

Spetta a chi chiede la restituzione delle rette dimostrare, in concreto, che il ricovero della persona con malattia di Alzheimer era finalizzato all’erogazione di un programma terapeutico personalizzato e integrato, in cui le prestazioni assistenziali erano strumentali e necessarie a quelle sanitarie.
I precedenti:
- Cassazione n. 26943/2024 (Ottobre 2024): ribadisce che le spese assistenziali sono a carico del SSN quando integrate in un percorso terapeutico;
- Corte d'Appello di Milano n. 1644/2025: annulla l'impegno di pagamento di un figlio, riconoscendo l'obbligo del SSN e condannando la RSA.
- Tribunale di Pordenone n. 503/2025: Sostiene che le rette devono essere interamente a carico del SSN.

Corte d'Appello sulla retta Alzheimer: gratuita per il malato quando sanitario e socioassistenziale sono "inscindibilmente connessi"

Il primo Well-being economy Lab è in FVG!Il convegno dell'OMS tenutosi a Trieste ha posto al centro il tema dell’Economi...
12/12/2025

Il primo Well-being economy Lab è in FVG!

Il convegno dell'OMS tenutosi a Trieste ha posto al centro il tema dell’Economia del Benessere come leva per ridurre disuguaglianze, promuovere salute e sostenibilità. Hanno partecipato all'iniziativa esperti internazionali, istituzioni accademiche e rappresentanti politici, con l’obiettivo di tradurre questa visione in politiche concrete.
I temi-chiave trattati sono stati:
- un nuovo contratto sociale: c'é la necessità di un modello che integri capitale umano, tutela ambientale e partecipazione attiva, superando la logica del profitto.
- il ruolo delle istituzioni e delle imprese: l’importanza dell’integrazione tra settori e della collaborazione con stakeholder per affrontare le sfide future.
- le esperienze europee e buone pratiche: dai Paesi Bassi alle Fiandre, dalla Slovenia alla Finlandia, sono stati presentati modelli virtuosi: città sane, mobilità sostenibile, reti di vicinato, KPI per misurare il benessere e governance strategica. Centrale il tema della prevenzione, considerata investimento intelligente per ridurre costi sanitari e aumentare la qualità della vita.
- sfide e opportunità: il convegno ha affrontato questioni cruciali come natalità, attrattività dei territori, innovazione sociale e nuovi indicatori oltre il PIL. Tra le iniziative locali spicca la rete WHP-FVG, che promuove salute nei luoghi di lavoro attraverso accreditamenti regionali e buone pratiche aziendali.
Il messaggio finale che ne è emerso è chiaro: per costruire una società più equa e resiliente occorre un approccio scientifico e collaborativo, che metta al centro il benessere delle persone e la sostenibilità delle comunità.

Nuova e attesa delibera ANAC sull'attività di vigilanza e controllo sulle dichiarazioni di insussistenza di cause di inc...
10/12/2025

Nuova e attesa delibera ANAC sull'attività di vigilanza e controllo sulle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilitá e di incompatibilità all'assunzione di un incarico pubblico. La novità: il provvedimento emesso dall'Autorità nazionale ha natura di accertamento costitutivo di effetti giuridici ed é impugnabile avanti il Giudice amministrativo.

Alla luce dell’attività svolta in questi anni e delle novità intervenute in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (decreto legislativo n. 39/2013), Anac fornisce nuove indicazioni aggiornate sull’esercizio del potere di vigilanza e accertamento in capo all’Autorità ...

Suicidio medicalmente assistito. Sentenza n.66/2025: la Corte costituzionale conferma che il requisito del trattamento d...
20/05/2025

Suicidio medicalmente assistito. Sentenza n.66/2025: la Corte costituzionale conferma che il requisito del trattamento di sostegno vitale non è in contrasto con la Costituzione e rinnova i propri appelli al legislatore.

Corte costituzionale, 20 maggio 2025, sentenza n. 66 Presidente Amoroso, Redattori Viganò – Antonini Come avevamo anticipato, il GIP del

❗In Friuli Venezia Giulia il *52,4% della popolazione con più di 50 anni* aderisce ai programmi di *screening oncologici...
01/04/2025

❗In Friuli Venezia Giulia il *52,4% della popolazione con più di 50 anni* aderisce ai programmi di *screening oncologici per l'individuazione precoce del tumore del colon retto* messi a disposizione dalla Regione e coordinati da ARCS assieme alle Aziende sanitarie.

👉🏻 Si tratta di un dato importante: siamo terzi in Italia per numero di persone che si sottopongono a questo controllo periodico che favorisce l'individuazione precoce del tumore. Importante perché, grazie a questa pratica, ogni anno vengono evitati qualcosa come *159 decessi l'anno* a causa di questa tipologia di tumore.

✅Un recente studio ha dimostrato che, grazie agli screening oncologici, la *mortalità si è ridotta del 13%* e la *sopravvivenza, a 5 anni dalla diagnosi, è aumentata* del 65% negli uomini e del 66% nelle donne.

👉🏻👉🏻👉🏻 Non dimentichiamo che con i 48.706 nuovi casi di tumore registrati nel 2024, quello al *colon retto è il secondo tumore più frequente a livello nazionale*.

🏣 Tutti i residenti in FVG che hanno compiuto il 50esimo anno di età vengono invitati a sottoporsi, gratuitamente, allo screening del colon retto: una lettera recapitata a casa dà tutte le indicazioni.
Ma se volete saperne di più contattate il Call center unico regionale allo *800 000 400 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00* oppure la segreteria di screening della tua Azienda sanitaria:

Per informazioni è a disposizione il Call center regionale unico tel 800 000 400 dal lun al ven dalle 9:00 alle 18:00

PROGETTO DAE FVG: La app che allerta i First Responder geocalizzando il defibrillatore più vicino.Ogni anno, in Italia, ...
25/03/2025

PROGETTO DAE FVG: La app che allerta i First Responder geocalizzando il defibrillatore più vicino.
Ogni anno, in Italia, oltre 50.000 persone sono vittime di un arresto cardiaco improvviso. Intervenendo rapidamente con la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione molte di esse potrebbero essere salvate.
In caso di arresto cardiaco l'intervento tempestivo da parte delle persone presenti sul posto anche attraverso le prime manovre di rianimazione e l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici, può rivelarsi decisivo per la sopravvivenza della persona.

Grazie all'uso del defibrillatore, se utilizzato nei primi minuti di arresto cardiaco anche azionato da qualsiasi cittadino formato al suo utilizzo, si possono raddoppiare o triplicare le probabilità di sopravvivenza del soggetto colpito da ACR.

Per questa ragione è necessario incentivare azioni di "defibrillazione precoce territoriale" da parte di personale non sanitario.

Scarica l'app da questo sito: 👇
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https://arcs.sanita.fvg.it/it/aree-tematiche/sala-operativa-regionale-emergenza-sanitaria-copy/il-progetto-dae-responder-in-fvg/ ://arcs.sanita.fvg.it/it/aree-tematiche/sala-operativa-regionale-emergenza-sanitaria-copy/il-progetto-dae-responder-in-fvg/ ://arcs.sanita.fvg.it/it/aree-tematiche/sala-operativa-regionale-emergenza-sanitaria-copy/il-progetto-dae-responder-in-fvg/

Ogni anno, in Italia, oltre 50.000 persone sono vittime di un arresto cardiaco improvviso

CORTE COSTITUZIONALE e SUICIDIO MEDICALMENTE ASSISTITO. Riaffermata la sua legittimità e nuovo richiamo al legislatore n...
29/09/2024

CORTE COSTITUZIONALE e SUICIDIO MEDICALMENTE ASSISTITO. Riaffermata la sua legittimità e nuovo richiamo al legislatore nazionale per provvedervi. La sentenza n. 135/2024.
Qui di seguito il comunicato stampa e la sentenza integrale.
Nella perdurante assenza di una legge che regoli la materia, i requisiti per l’accesso al suicidio assistito restano quelli stabiliti dalla sentenza n. 242 del 2019, compresa la dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale, il cui significato deve però essere correttamente interpretato in conformità alla ratio sottostante a quella sentenza. Tutti questi requisiti - (a) irreversibilità della patologia, (b) presenza di sofferenze fisiche o psicologiche, che il paziente reputa intollerabili, (c) dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale, (d) capacità del paziente di prendere decisioni libere e consapevoli - devono essere accertati dal servizio sanitario nazionale, con le modalità procedurali stabilite in quella sentenza. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 135 depositata oggi, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal GIP di Firenze sull’articolo 580 del codice penale, che miravano a estendere l’area della non punibilità del suicidio assistito oltre i confini stabiliti dalla Corte con la precedente sentenza del 2019. Le questioni nascevano da un procedimento penale contro tre persone che hanno aiutato un paziente affetto da sclerosi multipla di grado avanzato, in stato di quasi totale immobilità, ad accedere al suicidio assistito in una struttura privata svizzera. Il GIP ha rilevato che il paziente si trovava in una condizione di acuta sofferenza, determinata da una patologia irreversibile e aveva formato la propria decisione in modo libero e consapevole, ma non era tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale. Pertanto, ha ritenuto che non sussistessero tutte le condizioni di non punibilità del suicidio assistito fissate dalla Corte nella sentenza n. 242 del 2019. Il GIP, a questo punto, ha chiesto alla Corte di rimuovere il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, ritenendolo in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza, di autodeterminazione terapeutica, di dignità della persona, nonché con il diritto al rispetto della vita privata riconosciuto dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Nel giudizio di legittimità costituzionale è stato ammesso l’intervento di due donne affette da analoghe patologie, a sostegno delle questioni prospettate. Numerosi amici curiae hanno depositato opinioni favorevoli o contrarie all’accoglimento delle questioni. La Corte ha, anzitutto, escluso che il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale determini irragionevoli disparità di trattamento tra i pazienti. La sentenza n. 242 del 2019 non aveva riconosciuto un generale diritto di terminare la propria vita in ogni situazione di sofferenza intollerabile determinata da una patologia irreversibile, ma aveva soltanto «ritenuto irragionevole precludere l’accesso al suicidio assistito di pazienti che – versando in quelle condizioni, e mantenendo intatte le proprie capacità decisionali – già abbiano il diritto, loro riconosciuto dalla legge n. 219 del 2017 in conformità all’art. 32, secondo comma, Cost., di decidere di porre fine alla propria vita, rifiutando il trattamento necessario ad assicurarne la sopravvivenza. Una simile ratio, all’evidenza, non si estende a pazienti che non dipendano da trattamenti di sostegno vitale, i quali non hanno (o non hanno ancora) la possibilità di lasciarsi morire semplicemente rifiutando le cure. Le due situazioni sono, dunque, differenti» (paragrafo 7.1 dell’odierna sentenza). Quanto all’autodeterminazione terapeutica, la Corte ha ribadito che ogni paziente ha un diritto costituzionale di rifiutare qualsiasi trattamento medico non imposto per legge, anche se necessario per la sopravvivenza. Il diritto, nella sostanza invocato dal GIP di Firenze, a una generale sfera di autonomia nelle decisioni che coinvolgono il proprio corpo è però più ampio del diritto a rifiutare il trattamento medico, e va necessariamente bilanciato con il contrapposto dovere di tutela della vita umana, specie delle persone più deboli e vulnerabili. Ciò al fine di evitare non soltanto ogni possibile abuso, ma anche la creazione di una «pressione sociale indiretta» che possa indurre quelle persone a farsi anzitempo da parte, ove percepiscano che la propria vita sia divenuta un peso per i familiari e per i terzi. Il compito di individuare il punto di equilibrio più appropriato tra il diritto all’autodeterminazione e il dovere di tutela della vita umana spetta primariamente al legislatore, nell’ambito della cornice precisata dalla Corte nella propria giurisprudenza (paragrafo 7.2.). La Corte ha poi sottolineato che, dal punto di vista dell’ordinamento, ogni vita è portatrice di una inalienabile dignità, indipendentemente dalle condizioni in cui si svolge. La nozione “soggettiva” di dignità evocata dall’ordinanza di rimessione e connessa alla concezione che il paziente ha della propria persona – nozione alla quale pure la Corte «non è affatto insensibile» – finisce poi per coincidere con quella di autodeterminazione. Anche rispetto ad essa resta quindi necessario un bilanciamento, a fronte del contrapposto dovere di tutela della vita umana (paragrafo 7.3.). La Corte ha negato inoltre la violazione del diritto alla vita privata riconosciuto dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Nella sentenza Karsai contro Ungheria del 13 giugno scorso, in effetti, la stessa Corte di Strasburgo ha escluso che l’incriminazione dell’assistenza al suicidio violi il diritto alla vita privata di una persona affetta da una patologia degenerativa del sistema nervoso in stato avanzato, riconoscendo un ampio margine di apprezzamento a ciascuno Stato nel bilanciamento tra tale diritto e la tutela della vita umana (paragrafo 7.4.). Tuttavia, la Consulta ha precisato che la nozione di trattamenti di sostegno vitale deve essere interpretata dal servizio sanitario nazionale e dai giudici comuni in conformità alla ratio della sentenza n. 242 del 2019. Questa sentenza si basa sul riconoscimento del diritto fondamentale del paziente a rifiutare ogni trattamento sanitario praticato sul proprio corpo, indipendentemente dal suo grado di complessità tecnica e di invasività. La nozione include quindi anche procedure – quali, ad esempio, l’evacuazione manuale, l’inserimento di cateteri o l’aspirazione del muco dalle vie bronchiali – normalmente compiute da personale sanitario, ma che possono essere apprese anche da familiari o “caregivers” che assistono il paziente, sempre che la loro interruzione determini prevedibilmente la morte del paziente in un breve lasso di tempo (paragrafo 8). La Corte ha inoltre precisato che, ai fini dell’accesso al suicidio assistito, non vi può essere distinzione tra la situazione del paziente già sottoposto a trattamenti di sostegno vitale, di cui può chiedere l’interruzione, e quella del paziente che non vi è ancora sottoposto, ma ha ormai necessità di tali trattamenti per sostenere le sue funzioni vitali. Dal momento che anche in questa situazione il paziente può legittimamente rifiutare il trattamento, egli si trova già nelle condizioni indicate dalla sentenza n. 242 del 2019 (ancora, paragrafo 7.2.). D’altra parte, la Corte ha riaffermato la necessità del puntuale rispetto delle condizioni procedurali fissate dalla sentenza n. 242 del 2019. È dunque necessario, per tutti i fatti successivi al 2019, che le condizioni e le modalità di esecuzione dell’aiuto al suicidio siano verificate da strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale nell’ambito della «procedura medicalizzata» di cui alla legge n. 219 del 2017, previo parere del comitato etico territorialmente competente, senza che possa ve**re in rilievo l’ipotetica equivalenza di procedure alternative in concreto seguite. Resta naturalmente impregiudicata la necessità di un attento accertamento, da parte del giudice penale, di tutti i requisiti del reato, compreso l’elemento soggettivo (paragrafo 9). Infine, la Corte ha espresso il forte auspicio che il legislatore e il servizio sanitario nazionale assicurino concreta e puntuale attuazione ai principi fissati dalla propria precedente sentenza, ferma restando la possibilità per il legislatore di dettare una diversa disciplina, nel rispetto dei principi oggi richiamati. E ha ribadito lo stringente appello, già formulato in precedenti occasioni, affinché sia garantita a tutti i pazienti una effettiva possibilità di accesso alle cure palliative appropriate per controllare la loro sofferenza, secondo quanto previsto dalla legge n. 38 del 2010 (paragrafo 10).
Roma, 18 luglio 2024
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2024:135

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Pordenone

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