27/10/2022
CONTRATTO AGEVOLATO in attuazione delle Legge n. 431/98 , art. 2, comma 3.
Il contratto a “canone concordato “, cioè calmierato, è quello che offre i maggiori vantaggi secondo la Legge 431/98 in vigore.
Se stai per stipulare un Contratto d’affitto a “CANONE CONCORDATO” (detto anche a “CANONE CALMIERATO” o “CANONE AGEVOLATO” perché viene stabilito all’interno di una fascia di minimo e massimo concordati zona per zona tra le Associazioni dei Proprietari e degli Inquilini) sappi che presso il SICeT di Roma e Lazio potrai trovare assistenza e consulenza per il calcolo del canone e la compilazione del contratto che offre vantaggi come la riduzione dell’imponibile IRPEF (i proprietari hanno diritto nella dichiarazione IRPEF ad una ulteriore detrazione del 30% oltre quella ordinaria del 15% che si applica di norma all’ammontare del CANONE annuo e gli inquilini con reddito inferiore a circa 31.000 Euro ad una deduzione) e la riduzione dell’aliquota ICI sull’immobile approvata dal Comune di Roma e anche dell’imposta di Registro.
Esistono Accordi Territoriali in diversi Comuni e Capoluoghi di Provincia della Regione Lazio. Oltre che nell’area metropolitana di Roma, è possibile stipulare un CONTRATTO di AFFITTO a CANONE CONCORDATO nei Comuni della Regione Lazio che hanno approvato un ACCORDO TERRITORIALE.
Per stipulare un “CONTRATTO a CANONE AGEVOLATO” in un Comune in cui non è stato sottoscritto un Accordo Territoriale, si può prendere come riferimento l’Accordo sottoscritto sulla base del d.m. 30.12.2002 nel Comune demograficamente omogeneo più vicino nel territorio, anche situato in altra Regione.