Avv. Vania Molini

Avv. Vania Molini AVV. VANIA MOLINI - 346 319 0831

Lo studio legale è situato nel centro di Perugia , nello storico Palazzo Pucci Boncambi ed è vicino ad ampi parcheggi coperti. È composto da un team di professionisti esperti in ambito giudiziale e stragiudiziale, nel diritto civile (diritto di famiglia, minorile, del lavoro, societario e commerciale, recupero crediti, condominio e locazioni), nel diritto falli

mentare e nel diritto della salute. Lo studio legale si occupa anche della difesa degli imputati e della costituzione delle parti offese nei procedimenti penali e penali societari. La sede di Perugia ha rapporti di collaborazione anche con professionisti i cui studi si trovano a Roma, Firenze, Milano, Venezia e Crotone; tiene rapporti organici di collaborazione con diverse figure professionali quali commercialisti, medici legali e notai. Si evidenzia, infine, che lo studio presta servizio di Patrocinio gratuito alla clientela che ne possiede i requisiti e che necessiti di assistenza legale in ambito giudiziale.

Il contratto assicurativoL’assicurazione, secondo l’art. 1882 c.c., norma vigente in materia di diritto assicurativo, è ...
08/04/2016

Il contratto assicurativo
L’assicurazione, secondo l’art. 1882 c.c., norma vigente in materia di diritto assicurativo, è quel contratto con il quale “un soggetto (assicuratore) dietro pagamento di un corrispettivo (premio) si obbliga a rivalere un altro soggetto (assicurato), entro i limiti di tempo e di valori fissati, del danno ad esso prodotto da un certo evento (sinistro) ovvero a pagare un capitale od una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana”.
Il contratto di assicurazione è definito un contratto tipico, a forma libera cioè prevede la necessità della forma scritta ai fini probatori, consensuale ovvero l’accordo di entrambi le parti viene concluso ovviamente solo al momento del pagamento del premio, ad effetti obbligatori in quanto dà luogo ad obbligazioni a carico delle parti contraenti. È un contratto a durata, bilaterale, o plurilaterale nel caso di coassicurazione, a titolo oneroso, aleatorio in quanto entrambi la parti si basano su eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti stesse, ed a prestazioni corrispettive.
Il rischio è un elemento essenziale in un contratto di assicurazione, in quanto ne costituisce la causa stessa, si può definire come un’astratta possibilità del verificarsi di un evento dannoso relativo ad un certo interesse di un determinato soggetto.
Le parti del contratto sono: l’assicuratore, colui che presta la garanzia assicurativa; l’assicurate o il contraente, colui che stipola e paga il premio e ne sceglie il beneficiario; l’assicurato colui che è protetto da assicurazione; ed infine il beneficiario colui che ha il diritto a ricevere la prestazione dovuta dall’assicuratore.
Il premio è il corrispettivo in denaro che l’assicurato deve corrispondere all’assicuratore per la prestazione assicurativa, come impegno al risarcimento di un’eventuale sinistro. L’entità del premio è determinata da una serie di elementi: il premio puro ovvero il costo base della copertura assicurativa e il corrispettivo per il solo rischio preso dall’impresa assicurativa e il suo ammontare è stabilito da calcoli e variabili quali età, il sesso, la durata e il tipo di garanzia. Il caricamento, invece, costituisce la parte del premio che viene trattenuta dall’impresa per costi di gestione ed infine, come ultimo elemento, gli oneri fiscali. Tutto e tre gli elementi costituisco il premio lordo dovuto all’assicurato.
Le modalità di stipulazione di un contratto assicurativo e le relative clausole sono predisposte dall’ANIA (Associazione Nazionale alle Imprese Assicuratrici), attraverso la diffusione annuale di un contratto-standard al quale imprese assicuratrici, aderenti all’associazione possono ispirarsi.

Fallimento delle societàIl fallimento, nell'ordinamento giuridico italiano, è una procedura concorsuale liquidatoria, ch...
31/03/2016

Fallimento delle società
Il fallimento, nell'ordinamento giuridico italiano, è una procedura concorsuale liquidatoria, che coinvolge l'imprenditore commerciale con l'intero patrimonio e i suoi creditori.
Quando un'azienda ha buone ragioni per ammettere un'eccedenza di debiti, il consiglio di amministrazione deve stabilire un bilancio intermedio e presentarlo all'ufficio di revisione per una verifica. Se risulta che le richieste dei creditori non possono essere coperte, il consiglio d'amministrazione deve avvertire il giudice del tribunale distrettuale competente per dichiarare l'insolvenza e avviare una procedura fallimentare (art. 725 CO).
La procedura di andare davanti al giudice in caso di eccedenza di debiti riguarda allo stesso modo le società anonime (SA), le società a responsabilità limitata (Srl) e le aziende individuali.
A partire dalla dichiarazione di fallimento, la procedura non è più gestita dall'azienda che perde il diritto di amministrare i propri beni, ma dall'ufficio fallimenti competente. Il fallito deve rimanere a disposizione dell'ufficio, indicare tutti i suoi beni e renderli disponibili, sotto pena di sanzioni.
Ogni creditore può avviare un'esecuzione nei confronti di un debitore che non l'ha pagato. Se il debitore è una persona o una società commerciale, la procedura può portare al fallimento, ossia a una liquidazione totale dei beni del fallito in modo da coprire la parte più importante dei suoi debiti. Questo tipo di esecuzione viene definita "esecuzione in via di fallimento".
Per avviare una procedura d'esecuzione, il creditore deve innanzitutto presentare la relativa domanda, un formulario ottenuto presso gli uffici d'esecuzione e inviarla all'ufficio competente. Appena ricevuta la domanda di requisizione, l'ufficio deve redigere un precetto esecutivo e inviarlo al debitore.
Appena ricevuto il precetto esecutivo, il debitore può pagare nei 20 giorni successivi, contestare il debito o non fare niente.
Se il debitore non si oppone al precetto esecutivo, l'esecuzione entra nella seconda fase: il fallimento. La procedura passa prima davanti al giudice e si svolge come se fosse stata l'azienda stessa a dichiarare bancarotta.
Se il debitore contesta il debito, il creditore può avviare una procedura giudiziaria (procedura di rigetto) davanti al giudice.
Per evitare la sentenza di fallimento, a volte è possibile mettersi d'accordo con i creditori. In effetti, se le prospettive commerciali a medio termine sono incoraggianti, fornitori e creditori mantengono la speranza di poter continuare a fare affari.
Spesso i creditori rinunciano a certi crediti o accettano di aspettare di essere pagati. A volte, i creditori acconsentano a riprendere dei valori esistenti e a farli crescere.
Questo tipo di accordo viene definito, in termini giuridici, ʺconcordatoʺ. È la legge sull'esecuzione per debiti e il fallimento che regge il concordato (art. 293 a 318 LP). Il debitore o il creditore può chiedere una procedura concordataria davanti al giudice. Il richiedente deve motivare la sua richiesta (produzione di un bilancio, conto d'esercizio, stato patrimoniale e andamento reddituale) e presentare un progetto di accordo.
Il giudice può concedere un periodo di grazia chiamato ʺmoratoria concordatariaʺ. Egli nomina un commissario per controllare che gli accordi vengano mantenuti. Quest'ultimo tiene informato il giudice. Viene fissato un termine imperativo per completare le operazioni di moratoria concordataria.
Preparare una domanda di moratoria concordataria è un'operazione complicata che deve essere ben progettata. Si consiglia la consulenza di un avvocato che si occupa di diritto fallimentare. In effetti, se la richiesta di moratoria concordataria viene rifiutata o se le operazioni negoziate e previste dal concordato falliscono, l'apertura di un fallimento è imminente.

STUDIO LEGALE PERUGIACONSULENZA DIRITTO CIVILEL' Avvocatessa  Civilista VANIA MOLINI cercherà di mettervi a vostro agio ...
30/03/2016

STUDIO LEGALE PERUGIA

CONSULENZA DIRITTO CIVILE

L' Avvocatessa Civilista VANIA MOLINI cercherà di mettervi a vostro agio e di comprendere al meglio tutte le sfumature del vostro caso.
http://studiolegaleperugia.net/

L' AVVOCATESSA VANIA MOLINI AUGURA A TUTTI UNA PASQUA SERENA
27/03/2016

L' AVVOCATESSA VANIA MOLINI AUGURA A TUTTI UNA PASQUA SERENA

Recupero CreditiIl credito è uno degli strumenti cardine su cui si fonda l'economia contemporanea, sia sul piano macroec...
17/03/2016

Recupero Crediti
Il credito è uno degli strumenti cardine su cui si fonda l'economia contemporanea, sia sul piano macroeconomico che microeconomico.
Al fine di dimensionare tale rischio al livello ottimale l'imprenditore accorto pianifica un'efficace politica di concessione del credito analizzando dei parametri e formulando un'attenta strategia basata sulla selezione e sulla classificazione dei debitori in base alla presunta solvibilità è possibile determinare le dilazioni di pagamento da accordare a ciascun cliente, gli sconti per pagamenti pronta cassa e gli interessi impliciti sul credito concesso.
Purtroppo però talvolta si verifica che, anche dopo aver valutato attentamente in via preventiva l'affidabilità dei propri interlocutori in affari, questi si rivelano successivamente inadempienti rispetto agli impegni assunti.
In genere, se il problema viene affrontato con reciproca ragionevolezza, si perviene abbastanza rapidamente allo sblocco del credito.
Nei casi più ostici invece, occorrerà agire prontamente e risolutamente per tentare di recuperare quanto dovuto, dopo aver valutato con cura quale sia la procedura di recupero più efficace e più conveniente da adottare.
Le tecniche stragiudiziali di recupero, variamente articolate nelle loro diverse forme, costituiscono in genere il primo tentativo che l'impresa effettua per cercare di recuperare il credito in sofferenza senza doversi far carico di costi elevati.
L'esperienza peraltro dimostra che tali tecniche, se tempestivamente ed opportunamente applicate, in genere sono in grado di risolvere la maggior parte dei casi di crediti di piccoli e medi importi.
La prima fase del recupero stragiudiziale, che di norma viene svolta internamente all'azienda creditrice avvalendosi di proprio personale amministrativo, è piuttosto semplice e poco onerosa: il creditore, presa visione del credito scaduto, dà inizio al recupero spedendo al cliente un estratto conto che evidenzi le partite aperte e facendolo seguire, a distanza di qualche giorno dalla data di presumibile ricevimento, da una chiamata telefonica di sollecito, cortese ma ferma.
Se a questa non dovesse seguire il pagamento entro un ragionevole lasso temporale (10 - 15 giorni) si invierà una prima formale lettera di sollecito, di tono autorevole e con contenuti circostanziati, anch'essa seguita da una chiamata telefonica.
Nel caso in cui le scuse siano assolutamente pretestuose, è fondamentale che il cliente sia portato a conoscenza che il mancato adempimento non resterà certamente privo di conseguenze a suo carico.
A tale scopo si invia una seconda lettera di sollecito a mezzo raccomandata A.R. nella quale, con tono autorevole, si rendono note al debitore le ragioni che giustificano la sussistenza del credito, informandolo delle ulteriori iniziative che seguiranno (ad esempio: passaggio della pratica al legale, istanza di fallimento, ecc.) se non farà fronte alla propria obbligazione.
Quando le procedure di recupero stragiudiziale del credito si rivelano infruttuose non resta che rivolgersi ad un legale per il recupero in via giudiziale.
Il mezzo principe per ottenere un titolo esecutivo sarà quindi il decreto ingiuntivo, ottenibile ogni volta che del credito si fornisca prova scritta, disponendo così che l'esecuzione forzata debba essere preceduta dalla notificazione alla controparte del titolo esecutivo e del precetto. Costringendo materialmente il debitore al pagamento o privandolo della disponibilità di beni mobili o immobili che egli possiede, o privandolo della disponibilità di crediti, e cioè esercitando, in sua vece, ma nell'interesse proprio, i crediti che il debitore vanta nei confronti di terzi.
Successivamente al pignoramento il creditore chiederà la vendita forzata dei beni pignorati o la loro assegnazione.
Quando ogni tentativo di procedura esecutiva si sia rivelato infruttuoso, il vantaggio fiscale conseguibile in termini di risparmio d'imposta può rendere raccomandabile l'avvio di una procedura concorsuale, i cui costi come si è detto sono alquanto esigui.
Inoltre, indipendentemente dalla lunghezza della procedura e da quanto in concreto dalla stessa si riuscirà a recuperare, il creditore avrà almeno la soddisfazione morale di aver eliminato dal mercato l'elemento parassitario che lo ha beffato e che è potenzialmente dannoso per l'intera l'economia.

STUDIO LEGALE PERUGIADIRITTO ALL ' ASSEGNO DIVORZILEUna delle principali conseguenze di carattere patrimoniale del divor...
16/03/2016

STUDIO LEGALE PERUGIA

DIRITTO ALL ' ASSEGNO DIVORZILE

Una delle principali conseguenze di carattere patrimoniale del divorzio, è l’eventuale diritto di uno dei coniugi, normalmente quello meno abbiente, di percepire un assegno divorzile, per distinguerlo dall'assegno di mantenimento che spetta, (al ricorrere delle condizioni di legge) a seguito di separazione giudiziale e, quindi, in una fase ancora transitoria del rapporto.
L'assegno divorzile è un diritto di credito imprescrittibile, irrinunciabile e indisponibile che un ex coniuge vanta nei confronti dell’altro, fino al momento in cui il beneficiario stesso passi a nuove nozze oppure l’obbligato muoia o fallisca.

INCIDENTI STRADALI MORTALI , DOLO EVENTUALE O COLPA COSCIENTE.Le statistiche relative ai morti sulla strada suggeriscono...
09/03/2016

INCIDENTI STRADALI MORTALI , DOLO EVENTUALE O COLPA COSCIENTE.

Le statistiche relative ai morti sulla strada suggeriscono una maggiore severità nella disciplina della circolazione stradale. In particolare per quanto riguarda la guida sotto l'effetto di alcol o di droghe.
Sono molte infatti le associazioni che invocano l' introduzione nel diritto penale del DELITTO DI OMICIDIO STRADALE.
All'invocazione hanno risposto recentemente alcuni gruppi politici che si sono impegnati a presentare proposte di legge che mirano a punire con maggiore severità sia i pirati della strada sia i conducenti che guidano sotto l'effetto di alcol e/o di sostanze stupefacenti, soprattutto quando provocano incidenti con morti o feriti.
La politica, sensibile alle invocazioni delle associazioni dei parenti delle vittime stradali, non si tira indietro. Tanto che alla Camera è stato approvato il Disegno di Legge Delega per la riforma del codice della strada, che prevede la revisione della disciplina sanzionatoria punendo con una PENA DI RECLUSIONE CHE VA DAI 3 AI 10 ANNI chiunque guidi sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope e/o in stato di alterazione alcolica e provochi la morte o lesioni di una persona; la pena può arrivare fino a quindici anni nel caso di morte o di lesioni di più persone.

Mediazione, conciliazione e arbitrati.La nostra vita quotidiana è costellata di piccoli e grandi conflitti: alcuni si ri...
07/03/2016

Mediazione, conciliazione e arbitrati.
La nostra vita quotidiana è costellata di piccoli e grandi conflitti: alcuni si risolvono con semplici gesti di riappacificazione, altri ci portano in Tribunale. Eppure tra queste due forme estreme di risoluzione di una controversia, esistono numerose altre modalità per provare a risolvere le liti che ci coinvolgono quotidianamente.
La giustizia alternativa non è una giustizia di secondo piano, né di minor livello e soddisfazione per il cittadino anzi, spesso, accedendo ad uno dei sistemi di ADR (Alternative Dispute resolution, risoluzione alternativa delle controversie), possiamo ragionevolmente uscire dal conflitto riducendo al minimo gli effetti dannosi della lite, non solo economici ma anche relazionali e psicologici.
La mediazione è disciplinata dal nostro codice civile, in particolare il mediatore “è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza”.
Il procedimento di Mediazione ha inizio con una domanda di mediazione presentata dall’interessato presso un organismo accreditato. Entro 15 giorni dal deposito della domanda l’Organismo indicato nomina un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti. Il ruolo del Mediatore durante gli incontri è quello di adoperarsi attraverso specifiche tecniche di mediazione affinché le parti raggiungano un accordo amichevole. Se l’accordo riesce il Mediatore redige il verbale che può essere omologato dal Tribunale diventando titolo esecutivo. Se non si raggiunge l’accordo neppure a seguito della proposta eventualmente formulata dal Mediatore può avviarsi il processo civile.
Tracce della conciliazione sono invece presenti nel codice di procedura civile dove si parla di tentativi obbligatori di conciliazione (ad esempio in materia di separazione personale dei coniugi o nel rito del lavoro).
Le principali differenze tra mediazione e conciliazione sono:
- La mediazione avviene fuori dalle aule di giustizia /la conciliazione è endoprocessuale e viene tentata dal giudice
- La mediazione ha come oggetto la comprensione delle relazione interpersonali (si parla di mediazione familiare, ambientale, sociale, turistica/ la conciliazione ha prima un oggetto economico e poi la relazione tra le parti (si parla di conciliazione societaria e bancaria).
Dalla mediazione e conciliazione si distingue l’arbitrato, disciplinato dall’art. 806 cpc in cui la decisione della controversia viene affidata a un terzo, detto arbitro, scelto dalle parti.
L’arbitro non è un giudice ordinario, ma le parti decidono di sottoporgli la questione riconoscendogli il potere di decidere. Si distinguono due forme di arbitrato: rituale ed irrituale o libero. Nel primo caso, la decisione finale dell’arbitro, detta lodo, segue le norme del codice di procedura civile ed equivale ad una vera e propria sentenza. Nel caso dell’arbitrato irrituale o libero la decisione finale è vincolante per le parti come un contratto.

LO STUDIO LEGALE AVV. VANIA MOLINI si trova in provincia di Perugia, in VIA BALDO 7, 06121, PERUGIA (PG).Se volete conta...
04/03/2016

LO STUDIO LEGALE AVV. VANIA MOLINI si trova in provincia di Perugia, in VIA BALDO 7, 06121, PERUGIA (PG).
Se volete contattare lo studio legale per ottenere una consulenza giuridica potete telefonare al numero 0755716309 o al 346 319 0831.

La Donazione. Per chiunque intenda devolvere i propri beni è fondamentale disporre consapevolmente, per successioni e do...
25/02/2016

La Donazione. Per chiunque intenda devolvere i propri beni è fondamentale disporre consapevolmente, per successioni e donazioni, il proprio patrimonio secondo le regole previste dalla legge. Il nostro ordinamento stabilisce che una quota di eredità, la legittima, spetta di diritto ai parenti più stretti. Così come per chi è “chiamato all’eredità” è importante conoscerne la consistenza in termini di diritti e di oneri anche di carattere fiscale.
La donazione è il contratto con il quale, in piena libertà, il donante arricchisce intenzionalmente il donatore, disponendo un suo diritto senza conseguire nessun corrispettivo. Un contratto che una volta concluso, con atto pubblico alla presenza di due testimoni, è di norma irrevocabile ad opera di una delle parti.
La donazione è uno strumento idoneo a soddisfare molteplici interessi. Infatti, è possibile inserire apposite clausole per soddisfare alcune specifiche esigenze (es: ti dono questa casa con l’onere di prestarmi assistenza).
La donazione è un atto soggetto a revocazione solo in caso di:
Ingratitudine del donatario: cioè qualora il donatario abbia commesso atti particolarmente gravi nei confronti del donante o del suo patrimonio;
Sopravvenienza di figli: cioè qualora il donante abbia figli o discendenti ovvero scopra di averne successivamente alla donazione.
La legge tutela alcune categorie di familiari, i legittimari, riservando agli stessi una quota di eredità, detta legittima, anche contro una volontà del defunto espressa in una donazione. Questi soggetti sono i discendenti (figli e nipoti), gli ascendenti (genitori, nonni, e così via) e il coniuge. Se le donazioni, pur sempre valide ed efficaci, al momento della morte del donante dovessero risultare, dopo calcoli molto complicati, lesive dei diritti di un legittimario, questo potrà agire in giudizio per renderle inefficaci.

TUTELA DEL MINORE E LIMITAZIONE E\O DECADENZA DELLA PATRIA POTESTA' GENITORIALEil provvedimento di decadenza dalla potes...
24/02/2016

TUTELA DEL MINORE E LIMITAZIONE E\O DECADENZA DELLA PATRIA POTESTA' GENITORIALE

il provvedimento di decadenza dalla potestà genitoriale presuppone che il genitore violi i propri doveri nei confronti del figlio oppure abusi dei poteri con grave pregiudizio. Si tratta di una misura prevista a tutela del minore per consentire il pieno sviluppo psico-fisico dello stesso. È quindi necessario che l’autorità giudiziaria verifichi il danno subito dal figlio (accattonaggio, genitore irreperibile, abusi sessuali, grave pregiudizio derivante dal disinteresse di genitore tossicodipendente oppure per l’attività di pr******ta della madre). La limitazione della potestà consiste nell’adozione di “provvedimenti convenienti” oppure nell’allontanamento del figlio o del genitore dalla residenza familiare.

Indirizzo

Via Baldo, 7
Perugia
06121

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