Avv. A. Calcò

Avv. A. Calcò Avvocato appartenente all’ordine degli avvocati di Palermo. Prevalentemente impegnato nel settore del diritto tributario e penale -tributario. Avv.

Esperienza maturata, altresì, nel settore del diritto civile e del lavoro. Nato a Palermo nel giugno del 1988, ho conseguito la maturità classica presso il Liceo “Mandralisca” di Cefalù con la votazione di 100/100. Nel luglio del 2013 ho conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Palermo, discutendo una tesi in materia di diritto penale – tributario, dal t

itolo "Le operazioni inesistenti", con una votazione di 110/110 e Lode. Negli anni 2013 - 2015, ho svolto la pratica forense presso due importanti studi legali palermitani, operanti nel settore del diritto civile e del diritto tributario. Nel novembre del 2016 ho conseguito l'abilitazione all’esercizio della professione forense. Iscritto presso l’ordine degli avvocati di Palermo, svolgo la mia attività professionale presso lo studio del Prof. Andrea Parlato, occupandomi prevalentemente di diritto tributario. Attivo nell’ambito dell’associazionismo forense con l’associazione “Forense Agorà”, di cui sono socio fondatore.

Condivido un importante successo dello Studio che mi rende particolarmente orgoglioso in considerazione del legame che m...
03/09/2024

Condivido un importante successo dello Studio che mi rende particolarmente orgoglioso in considerazione del legame che mi unisce al Circolo del Tennis Palermo

Sul Canone unico patrimoniale (Cup) il Circolo del tennis vince e il Comune perde. Il club di viale del Fante non deve pagare i 3,8 milioni di euro per gli anni...

Ancora un’importante pronuncia in materia di crediti d’imposta per ricerca e sviluppo ottenuta dallo studio
31/08/2023

Ancora un’importante pronuncia in materia di crediti d’imposta per ricerca e sviluppo ottenuta dallo studio

I giudici tributari hanno rigettato la pretesa dell'Agenzia delle entrate

La procedura esecutiva di cui al combinato disposto degli artt. 48bis e 72bis del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto proc...
25/05/2023

La procedura esecutiva di cui al combinato disposto degli artt. 48bis e 72bis del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto procedura “speciale”, interamente stragiudiziale, deve trovare rigida applicazione e rispettare i termini previsti dal legislatore, non potendo avere un'efficacia temporalmente indefinita, perchè se così fosse rischierebbe di costituire un pregiudizio sproporzionato per il debitore esecutato e per eventuali altri suoi creditori. Ne consegue che qualora Ader non abbia proceduto a notificare il pignoramento entro 60 gg. dalla comunicazione prevista dall’art. 48bis, l’intera procedura sarà priva di efficacia.
Questo, in estrema sintesi il contenuto della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, sez. staccata di Siracusa che, condividendo la difesa del nostro studio, ha accolto il ricorso per ottemperanza proposto dalla società nostra assistita.

L'agente della riscossione non può pignorare crediti vantati dal contribuente verso enti pubblici, se sono decorsi 60 giorni dal fermo delle somme. (ANSA)

  partecipa a EspoGame 2023 per parlare degli aspetti legali connessi al calcio e agli esportsLexia partecipa all’evento...
16/03/2023

partecipa a EspoGame 2023 per parlare degli aspetti legali connessi al calcio e agli esports

Lexia partecipa all’evento EspoGame 2023, che rappresenta un importante punto di riferimento per i settori Esports, Gaming e Web 3.0. Questo evento è organizzato dall’Osservatorio Italiano Esports, di cui Lexia è partner, ed è un’ottima occasione per i partecipanti di incontrarsi e scambiare best practice, trend e innovazioni. La presenza di speaker, leader e aziende lo rende un momento di networking fondamentale per i operatori di questi settori.

#2023

LEGGE DI BILANCIO 2023 👉FLAT TAX anche per i "non forfettari".Importante novità tra le disposizioni della prossima legge...
30/11/2022

LEGGE DI BILANCIO 2023 👉FLAT TAX anche per i "non forfettari".

Importante novità tra le disposizioni della prossima legge di Bilancio 2023: è introdotta (al momento per il solo anno 2023) la flat tax per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che si avvalgono del regime forfetario che troverà applicazione con riferimento al reddito incrementale (comunque non oltre i 40k).

▶️Cosa prevede la nuova disciplina?

La manovra prevede che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che si avvalgono del regime forfetario, possono applicare, in luogo delle aliquote IRPEF per scaglioni di reddito (art. 11 TUIR), un’imposta sostitutiva della stessa IRPEF e delle relative addizionali, calcolata con un’aliquota del 15 per cento su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo, d’importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest’ultimo ammontare.

▶️ Chi potrà godere di questo regime fiscale?

- I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario (i quali già beneficiano dell’aliquota del 15%);

- I professionisti soci di associazioni tra professionisti assoggettate a IRAP sono soggette passive del tributo;

- I professionisti che esercitano l’attività tramite società di persone o associazioni professionali.

▶️Quali sono le condizioni per applicare la flat tax incrementale?

La nuova flat tax può essere applicata qualora vi sia una differenza tra:
- il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023
- il reddito d’impresa e di lavoro autonomo, d’importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022,
decurtata (la “differenza”) di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare.
In pratica, quindi, la minore aliquota troverà applicazione solo qualora l’incremento sia maggiore del 5% del reddito “di confronto”, vale a dire il più elevato del triennio precedente al 2023.

▶️ Qual è la misura dell’imposta sostitutiva?

L’imposta che si applica sul reddito incrementale è sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali. L’aliquota prevista è pari al 15%.
Il risparmio d’imposta è, pertanto, tanto maggiore quanto più alto è il reddito complessivo.

Condivido un importante successo personale conseguito innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Paler...
21/11/2022

Condivido un importante successo personale conseguito innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo, la quale, in materia di imposta di registro relativa all’acquisto della prima casa da parte dei coniugi in regime di comunione dei beni, ha affermato che “il regime fiscale di favore deve ritenersi pienamente operante, nel caso in cui, entrambi i coniugi siano effettivamente in possesso dei requisiti e, ciò, indipendentemente dalla circostanza della
contestuale comparsa nell'atto di trasferimento”, così condannando l’approccio eccessivamente formalista dell’Agenzia delle entrate.

Grande soddisfazione per la sentenza di assoluzione in sede penale, sulla scia di quella precedentemente emessa dalla Co...
29/09/2022

Grande soddisfazione per la sentenza di assoluzione in sede penale, sulla scia di quella precedentemente emessa dalla Commissione tributaria per la Sicilia!

Erano accusato di avere emesso fatture false durante il World festival on the beach, organizzato da Albaria a Mondello

27/09/2022

«Le norme in materia di accertamento e riscossione operano su un piano diverso rispetto a quelle che governano il processo tributario e, tenuto conto del rispetto dei principi della capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., la Suprema Corte ha ritenuto l’inapplicabilità in sede processuale di decadenze previste alla sola fase amministrativa (v. Cass. civ. n. 30796 del 28.11.2018, rv. 651567 - 01» (C.G.T. di secondo grado di Palermo, sent. n. 7951/2022, pubblicata il 26 settembre 2022).

Questo il principio di diritto che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Palermo ha posto a fondamento della statuizione di accoglimento dell'appello che ho proposto nell'interesse di un mio assistito.

Ritengo si tratti di un principio di ordine generale suscettibile di trovare applicazione nell'ambito di diversi contenziosi e in relazione a tutti quei casi in cui l'Amministrazione finanziaria pretenderebbe di anteporre preclusioni attinenti alla fase amministrativa ad esigenze di giustizia sostanziale.

Il decreto n. 73/2021 proroga dal 30 aprile 2021 al 30 giugno 2021 il termine di sospensione dei versamenti di tutte le ...
29/05/2021

Il decreto n. 73/2021 proroga dal 30 aprile 2021 al 30 giugno 2021 il termine di sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo, avvisi di addebito Inps, la cui scadenza ricade nel periodo tra l’8 marzo 2020 e il 30 giugno 2021.

La sospensione riguarda anche il pagamento delle rate dei piani di dilazione, in scadenza nello stesso periodo.

I pagamenti degli atti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla fine del periodo di sospensione, e quindi entro il 31 luglio 2021. Trattandosi di un sabato, il termine ultimo slitta a lunedì 2 agosto.

Il decreto “Sostegni-bis” proroga fino al 30 giugno 2021 il periodo di sospensione anche per l’attività di notifica di nuove cartelle, avvisi e di tutti gli altri atti di competenza dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

A partire dall’1 ottobre anche in Sicilia, in seguito allo scioglimento di Riscossione Sicilia SpA, l’attività di riscossione verrà esercitata da Agenzia delle entrate-Riscossione.

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Palermo

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Martedì 09:00 - 13:00
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