30/10/2020
OGGETTO: DL 28.10.2020 n. 137 (G.U. 28.10.2020 n. 269) (c.d. Decreto RISTORI)
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 28.10.2020 n. 137 (c.d. decreto “Ristori”), Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il decreto si compone di 35 articoli ed è entrato in vigore il 29.10.2020.
Il decreto dovrà essere convertito in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
Le misure già note e attese sono state confermate:
indennizzo a fondo perduto, promesso entro il 15 novembre, esteso anche a taxi ed Ncc;
sospensione del versamento dei contributi di novembre per le attività chiuse dall’ultimo Dpcm;
stop ai pignoramenti degli immobili fino alla fine dell’anno;
da febbraio in poi, salvo nuove modifiche, non potrà licenziare solo chi in quel momento starà usando la cassa integrazione;
per le locazioni commerciali scatta un nuovo credito d’imposta di tre mesi;
cancellazione della seconda rata dell’IMU per tutte le attività chiuse o limitate nell’orario dall’ultimo Dpcm.
Contributo a fondo perduto
Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", e' riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO indicati nel presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.
Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al precedente comma ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.
Per i soggetti che hanno gia' beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal (Decreto Legge Rilancio), che non abbiano restituito il predetto ristoro, il contributo di cui al comma 1 e' corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale e' stato erogato il precedente contributo.
Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto (Decreto Legge Rilancio), il contributo di cui al comma 1 e' riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.
L'ammontare del contributo a fondo perduto non puo' essere superiore a euro 150.000,00.
Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione
Per i datori di lavoro privati, che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.
La sospensione dei termini si applica ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, che svolgono come attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato del presente decreto i cui dati identificativi verranno comunicati, a cura dall'Agenzia delle Entrate, a INPS e a INAIL, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.
I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del comma 1, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa
Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale e' sospesa, fino al 31 dicembre 2020 (2), ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore.
E' inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Disposizioni in materia di licenziamento.
I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attivita' lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di sei settimane. Le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Con riferimento a tale periodo, le predette sei settimane costituiscono la durata massima che puo' essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane del presente comma.
Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda
Per le imprese operanti nei settori riportati al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresi' con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.
Cancellazione della seconda rata IMU
Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attivita' indicate nella tabella di cui al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.