03/05/2026
Conciliazione sindacale solo se prevista dal CCNL: perchรฉ la sentenza della Corte dโAppello di Milano n. 5678 del 24 settembre 2025 non รจ condivisibile
Fare una conciliazione โsindacaleโ in sede protetta รจ ormai impresa pericolosa.
Solo un paio di anni fa la Cassazione ha chiarito che la sede sindacale รจ solo, fisicamente, lโufficio del sindacato, ponendo un freno alle conciliazioni fatte in azienda o negli uffici di avvocati o CDL.
Adesso la Corte di Appello di Milano (https://lnkd.in/dpBsauKM) afferma che solo il CCNL applicato prevede una disciplina delle conciliazioni sindacali alla queste sono possibili, basando questa tesi sul rinvio dellโart. 2113 c.c. allโart. 412 ter del c.p.c.. Tale articolo prevede che tali conciliazioni possono svolgersi โpresso le sedi e con le modalitร previste dai contratti collettiviโ.
Si tratta di una tesi non convincente in primo luogo perchรฉ sembra limitare in modo eccessivo la stessa tutela dei lavoratori, che non potrebbero utilizzare questo strumento, decisamente veloce ed economico, solo perchรฉ non previsto dal CCNL (nel caso deciso dalla corte un contratto peraltro decisamente "pesante" come quello dei Trasporti).
Ma ritengo decisivo un argomento letterale.
La conciliazione sindacale โtombaleโ ex art. 2113 c.c. รจ prevista anche dallโart. 411 c.p.c.
Sul punto va ricordato che lโart. 412 ter c.p.c. รจ stato introdotto nel 1998 e modificato dal c.d. โcollegato lavoroโ del 2010; nellโoriginaria formulazione dellโart. 2113 c.c. ultimo comma il richiamo era solo agli art. 185, 410 e 411 del c.p.c., e nessuno di questi prevedeva un richiamo a sedi o modalitร sindacali.
Si potrebbe pensare che con la riforma del 2010 si sarebbe volutamente modificato tale aspetto, ma cosi, letteralmente, non รจ essere.
Lโarticolo 412 ter prevede, si legge nella rubrica, โaltre modalitร di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettivaโ e nel testo parla che tali conciliazioni posso svolgersi โaltresรฌโ nelle sedi e con le modalitร previsti dal CCNL.
Questo perchรฉ rimane, nellโart. 411 c.p.c., lโoriginario riferimento alla sede sindacale ante 2010, prevedendosi che se il tentativo di conciliazione si รจ svolto in sede sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di cui allโ410 c.p.c. con facoltร di deposito del verbale avanti allโITL.
Resta il fatto che stipulare transazioni con corrispettivi di โฌ 100,00 avanti al sindacalista scelto dallโazienda, come nel caso deciso dalla Corte di Appello di Milano, molto probabilmente spingono i Giudici a trovare argomenti per invalidarle.
Cosa ne pensate?