Studio Legale Violi & Iaria

Studio Legale Violi & Iaria Informazioni di contatto, mappa e indicazioni stradali, modulo di contatto, orari di apertura, servizi, valutazioni, foto, video e annunci di Studio Legale Violi & Iaria, Avvocato e studio legale, Corso Luigi Razza 15, Oppido Mamertina.

⚖️ Polizza assicurativa non autentica e sequestro del veicolo: accolto il ricorso e disposta la restituzione del mezzo📄 ...
11/06/2026

⚖️ Polizza assicurativa non autentica e sequestro del veicolo: accolto il ricorso e disposta la restituzione del mezzo

📄 A seguito dell’accertamento dell’assenza di una valida copertura assicurativa, un veicolo veniva sottoposto a sequestro amministrativo. L’esame approfondito della vicenda ha tuttavia consentito di far emergere come il proprietario avesse regolarmente corrisposto il premio assicurativo richiesto, risultando inconsapevole vittima di una condotta fraudolenta concretizzatasi nel rilascio di una polizza priva di efficacia.

✅ Gli elementi documentali e le argomentazioni difensive sottoposti all’attenzione dell’Autorità Prefettizia hanno consentito di dimostrare la buona fede del nostro assistito, ottenendo l’accoglimento del ricorso e la conseguente restituzione del veicolo.

🔹 Una vicenda che conferma come, dietro situazioni apparentemente lineari, possano celarsi circostanze meritevoli di un’attenta valutazione giuridica, soprattutto quando il cittadino si trovi a subire le conseguenze di comportamenti fraudolenti posti in essere da terzi.

📌 Se anche tu ritieni di essere stato vittima di una truffa assicurativa o di un raggiro nella stipula della tua polizza RC Auto, una tempestiva verifica della tua posizione potrebbe consentire di individuare gli strumenti di tutela più adeguati al tuo caso.

⚖️ Studio Legale Violi & Iaria

⚖️ SOCIETÀ DI PERSONE ESTINTA E CONTRATTI SUCCESSIVI:REVOCATO IL DECRETO INGIUNTIVOCon Sentenza n. 109/2026 del 13.05.20...
15/05/2026

⚖️ SOCIETÀ DI PERSONE ESTINTA E CONTRATTI SUCCESSIVI:
REVOCATO IL DECRETO INGIUNTIVO

Con Sentenza n. 109/2026 del 13.05.2026, il Giudice di Pace di Fano si è pronunciato su una questione riguardante gli effetti della cancellazione di una società di persone dal Registro delle Imprese e la validità dei contratti sottoscritti dall’ex socio successivamente all’estinzione della società.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso e sostenuto dal nostro Studio, è stato dimostrato come la società risultasse già estinta al momento della sottoscrizione del contratto posto a fondamento della pretesa creditoria.

Nel corso del procedimento è stata prospettata la tesi avversa secondo cui la prosecuzione dell’attività da parte del socio avrebbe consentito di mantenere efficace l’operatività della società anche successivamente alla cancellazione dal Registro delle Imprese.

Il Giudice ha invece accolto la ricostruzione difensiva dell’opponente, affermando che la cancellazione della società di persone ne determina l’estinzione e che gli eventuali atti successivi non possono produrre effetti nei confronti della società ormai cessata, ma eventualmente soltanto nei confronti della persona fisica che abbia agito senza potere rappresentativo.

Il risultato? Revoca del decreto ingiuntivo opposto

La pronuncia si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale che riconduce alla cancellazione della società di persone un effetto estintivo pieno, con conseguenze rilevanti anche rispetto agli atti ed ai rapporti successivamente posti in essere.

⚖️ Dichiarazione di successione e rinuncia all’eredità: un principio consolidato ⚖️Con la sentenza n. 2759/2026, la Cort...
28/04/2026

⚖️ Dichiarazione di successione e rinuncia all’eredità: un principio consolidato ⚖️

Con la sentenza n. 2759/2026, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria — in linea con gli indirizzi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità — ha accolto il ricorso patrocinato dallo Studio Legale Violi & Iaria, riaffermando un principio di particolare rilievo in materia successoria e tributaria.

📌 La dichiarazione di successione non integra accettazione tacita dell’eredità.

Si tratta, infatti, di un adempimento esclusivamente fiscale che, anche se presentato prima della rinuncia, non è incompatibile con la successiva rinuncia espressa all’eredità.

📌 Ne consegue che il chiamato che rinuncia validamente all’eredità non acquista la qualità di erede e non può essere chiamato a rispondere dei debiti tributari del de cuius.

📚 La decisione ribadisce un principio chiaro: gli adempimenti fiscali non possono essere automaticamente interpretati come atti di accettazione dell’eredità, dovendosi mantenere distinta la sfera tributaria da quella successoria.

👨‍⚖️ Lo Studio Legale Violi & Iaria assiste privati ed aziende nel contenzioso tributario, offrendo tutela qualificata e assistenza tecnica in ogni fase della procedura.

📞 Per informazioni o assistenza legale, contattateci.

📢 Contributi consortili – orientamento confermatoLe recenti pronunce della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ...
18/04/2026

📢 Contributi consortili – orientamento confermato

Le recenti pronunce della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, rese su ricorsi patrocinati dallo Studio Legale Violi & Iaria, ribadiscono un principio noto:

👉 non può essere imposto alcun pagamento se manca la prova dell’utilità specifica derivante dall’attività del Consorzio.

⚖️ Un ulteriore passo avanti nella tutela dei diritti dei contribuenti.

📌 Se hai ricevuto richieste di pagamento per contributi consortili, è fondamentale verificare la legittimità della pretesa.

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Studio Legale Violi & Iaria

📌 ⚡ DECRETO INGIUNTIVO E MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: ONERE A CARICO DEL RICORRENTE E REVOCA DEL TITOLONel contesto di un gi...
07/04/2026

📌 ⚡ DECRETO INGIUNTIVO E MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: ONERE A CARICO DEL RICORRENTE E REVOCA DEL TITOLO

Nel contesto di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo seguito dallo Studio Legale Violi & Iaria, il Tribunale di Palmi, con sentenza n. 110/2025, ha disposto la revoca di un decreto ingiuntivo per un importo superiore a €50.000,00 emesso in relazione a crediti derivanti da servizi di somministrazione e gestione dell’energia elettrica.

⚖️ La decisione ha valorizzato un profilo decisivo sul piano processuale: il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, quale condizione di procedibilità della domanda.

In particolare, è stato ribadito che, nelle materie rientranti nell’ambito applicativo del D.Lgs. 28/2010:
• l’attivazione della mediazione costituisce un passaggio imprescindibile;
• l’onere di esperire il tentativo di mediazione grava sul ricorrente del procedimento monitorio;
• la sua omissione incide sulla procedibilità della domanda;
• la conseguenza è la revoca del decreto ingiuntivo.

📢 Anche in presenza di crediti rilevanti e documentati, il mancato rispetto delle condizioni di procedibilità può incidere in modo determinante sull’esito del giudizio.

👉 Un risultato ottenuto nell’ambito dell’attività difensiva dello Studio, che conferma quanto la corretta impostazione della fase preliminare sia centrale nella gestione del contenzioso.



🏛️ Lo Studio Legale Violi & Iaria presta assistenza nel contenzioso civile e nella gestione delle procedure di mediazione, con particolare attenzione ai profili processuali che possono incidere sull’esito del giudizio.

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📌 ⚡ ACCISE E SANZIONI PER FURTO DI ENERGIA ELETTRICA: DECISIVA LA CARENZA DELL’ELEMENTO SOGGETTIVOLa sentenza n. 5272/20...
03/04/2026

📌 ⚡ ACCISE E SANZIONI PER FURTO DI ENERGIA ELETTRICA: DECISIVA LA CARENZA DELL’ELEMENTO SOGGETTIVO

La sentenza n. 5272/2025, Sez. 9 della Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, affronta il tema delle sanzioni e delle accise connesse a presunti prelievi illeciti di energia elettrica, ponendo al centro un profilo determinante: l’elemento soggettivo.

⚖️ Il Collegio ha chiarito che, ai fini della legittimità della pretesa sanzionatoria, non è sufficiente la mera riconducibilità oggettiva del consumo al soggetto destinatario dell’atto, ma è necessario accertare la sussistenza di una condotta consapevole e imputabile.

🔎 In particolare:
• la responsabilità per sanzioni tributarie richiede la presenza dell’elemento soggettivo;
• non può configurarsi un automatismo tra intestazione dell’utenza e responsabilità per illeciti;
• in assenza di prova circa la partecipazione o la consapevolezza del soggetto, la pretesa sanzionatoria deve ritenersi illegittima.

📚 Il ragionamento si colloca nel solco dei principi generali del diritto tributario, secondo cui le sanzioni non possono essere applicate in assenza di colpevolezza, escludendo forme di responsabilità oggettiva.

📢 Ne deriva la riconferma di un principio di particolare rilievo:
la dimostrazione dell’elemento soggettivo rappresenta un presupposto imprescindibile per la validità delle sanzioni, anche in ambiti tecnici come quello delle accise sull’energia elettrica.

👉 La corretta ricostruzione del fatto e l’individuazione della responsabilità personale si confermano elementi centrali nel contenzioso tributario.



🏛️ Lo Studio Legale Violi & Iaria presta assistenza nel contenzioso tributario, con approccio rigoroso nella gestione dei giudizi e nella tutela dalle pretese impositive.

📌 🚗 Perdita di possesso del veicolo ed effetti retroattivi della sentenza di accertamento: centralità della realtà sosta...
31/03/2026

📌 🚗 Perdita di possesso del veicolo ed effetti retroattivi della sentenza di accertamento: centralità della realtà sostanziale.

La sentenza n. 246/2026 del Giudice di Pace di Palmi offre l’occasione per soffermarsi su un tema di grande rilevanza pratica: l’accertamento della perdita di possesso del veicolo e i suoi effetti nel tempo.

Il cuore della questione giuridica risiede nel rapporto tra intestazione formale del bene nei pubblici registri e effettiva disponibilità materiale del veicolo.

⚖️ Il Giudice ha ribadito un principio di fondo:
la responsabilità connessa alla proprietà del veicolo non può essere ancorata esclusivamente al dato formale, qualora sia dimostrato che il soggetto intestatario abbia perso, in concreto, ogni potere di fatto sul mezzo.

Ne consegue che:
• l’accertamento della perdita di possesso assume natura sostanziale;
• la prova della cessazione della disponibilità del veicolo è elemento decisivo;
• gli effetti di tale accertamento devono essere ricondotti al momento in cui il possesso è effettivamente venuto meno.

🔎 In questa prospettiva, l’intestazione al Pubblico Registro Automobilistico svolge una funzione di pubblicità e certezza, ma non può tradursi in una presunzione assoluta di responsabilità, soprattutto quando ciò comporterebbe l’imputazione di sanzioni o oneri a soggetti del tutto estranei ai fatti.

💰 Di particolare rilievo è il profilo tributario: il Giudice ha infatti accertato che, a fronte della perdita di possesso, viene meno anche la responsabilità per gli obblighi fiscali connessi al veicolo (quali, ad esempio, il pagamento del bollo), dovendosi escludere ogni pretesa impositiva riferita a periodi successivi alla cessazione della disponibilità del mezzo.

📚 Il ragionamento si inserisce coerentemente nei principi generali dell’ordinamento:
• responsabilità fondata su un effettivo collegamento con il fatto;
• rilevanza della situazione sostanziale rispetto alla mera apparenza formale;
• tutela del cittadino rispetto a pretese non giustificate da un reale potere di controllo sul bene.

📢 Si tratta di un approccio che valorizza il dato concreto e probatorio, ponendo al centro la reale relazione tra soggetto e bene, quale presupposto imprescindibile per qualsiasi forma di responsabilità, anche di natura tributaria.

👉 In questo ambito, la qualità e la precisione della prova assumono un ruolo decisivo, rappresentando il vero discrimine tra la mera intestazione formale e l’effettiva esclusione di responsabilità.

🏛️ Lo Studio Legale Violi & Iaria si occupa quotidianamente di questioni in cui il dato formale entra in tensione con la realtà sostanziale, offrendo tutela nei confronti di pretese sanzionatorie e tributarie non fondate su un effettivo rapporto tra soggetto e bene.

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⚖️ Il Tribunale di Palmi annulla due pignoramenti presso terzi  ex art. 72-bis D.P.R. n. 602 del 1973 per notifica irreg...
27/02/2025

⚖️ Il Tribunale di Palmi annulla due pignoramenti presso terzi ex art. 72-bis D.P.R. n. 602 del 1973 per notifica irregolare a cittadino italiano residente all’Estero⚖️

Due pignoramenti esattoriali sospesi per gravi irregolarità nella notifica degli atti: con due recenti ordinanze, il Tribunale Civile di Palmi ha accolto le opposizioni presentate dallo Studio Legale Violi Iaria, bloccando le esecuzioni avviate da una società di riscossione.

Il giudice dell’esecuzione, in accoglimento delle difese dell’opponente, ha rilevato vizi procedurali tali da compromettere la legittimità dell’azione esecutiva, tra cui la mancata applicazione delle regole previste per la notificazione ai cittadini residenti all’estero. Una violazione che può pregiudicare il diritto di difesa dell’esecutato, costituzionalmente garantito.

La peculiarità di questa decisione risiede nel principio ribadito dal giudice: un atto esecutivo nei confronti di un cittadino italiano residente all’estero e iscritto all’AIRE deve essere notificato secondo le modalità previste dall’art. 142, comma 2, c.p.c., ossia tramite le convenzioni internazionali o, in alternativa, mediante raccomandata all’indirizzo risultante dall’AIRE, al fine di garantire il corretto contraddittorio tra le parti. In questi casi, non può invece trovare applicazione la notificazione ex art. 143 c.p.c., prevista solo quando sono sconosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario residente in Italia.

Lo Studio Legale Violi Iaria continua a tutelare con determinazione i diritti dei cittadini contro le irregolarità nelle procedure esecutive.

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📢 Importante Sentenza del Tribunale di Palmi: Liquidazione Controllata per un Sovraindebitamento di Oltre 2,9 Milioni di...
10/02/2025

📢 Importante Sentenza del Tribunale di Palmi: Liquidazione Controllata per un Sovraindebitamento di Oltre 2,9 Milioni di Euro 📜

Lo Studio Legale Violi & Iaria, in collaborazione con l’Avv. Pasquale Manduca del Foro di Vibo Valentia, è lieto di condividere un significativo risultato ottenuto presso il Tribunale di Palmi, Sezione procedure concorsuali.

Con sentenza n. 1 emessa il 5 febbraio 2025, il Tribunale in composizione collegiale, ha accolto il ricorso presentato dal nostro assistito, dichiarando l’apertura della procedura di liquidazione controllata ai sensi del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCI).

✅ Perché è rilevante:
La decisione riconosce la possibilità per i soggetti in stato di sovraindebitamento di accedere a strumenti legali che consentano una gestione sostenibile dei debiti, tutelando allo stesso tempo i creditori.

⚖️ Punti salienti della sentenza:
• Un debito complessivo originario di oltre 2,9 milioni di euro oggetto della procedura;
• Disponibilità di una quota del reddito del debitore pari a 700 euro mensili per soddisfare i creditori;
• Possibilità di ottenere l’esdebitazione dopo 3 anni, garantendo al debitore una seconda possibilità;
• Inefficacia delle cessioni del quinto e sospensione delle azioni esecutive successive alla sentenza.

Questa sentenza conferma l’importanza di affidarsi a un’assistenza legale qualificata per affrontare situazioni di crisi economica con strumenti legittimi ed efficaci.

Per maggiori informazioni sulle procedure di sovraindebitamento o per una consulenza personalizzata, contattate il nostro Studio. Siamo qui per supportarvi.

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Compatibilità dell’esimente della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. con il reato di abusivismo edilizio...
16/09/2024

Compatibilità dell’esimente della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. con il reato di abusivismo edilizio

In data odierna, con la sentenza n. 817/2024, il Tribunale Penale di Palmi ha confermato la compatibilità dell’esimente della particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis c.p., con il reato di abusivismo edilizio.
In forza di tale pronuncia, il nostro assistito è stato assolto dall’addebito contestatogli, in quanto il fatto è stato ritenuto non punibile per la sua particolare tenuità.

La sentenza dunque, ha confermato che, anche in ambito edilizio, l’abuso può essere considerato “di particolare tenuità” se rispetta i requisiti indicati dalla norma. Ciò significa che, quando le violazioni edilizie sono marginali e non arrecano danni rilevanti all’interesse pubblico o privato, può essere invocata l’esimente dell’art. 131 bis, portando alla non punibilità dell’imputato.

Questa pronuncia costituisce un precedente di rilievo nell'ambito del diritto penale urbanistico, offrendo nuove prospettive a coloro che si trovino a dover affrontare contestazioni relative ad abusi edilizi di modesta entità.

Indirizzo

Corso Luigi Razza 15
Oppido Mamertina
89014

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 20:00
Martedì 09:00 - 20:00
Mercoledì 09:00 - 20:00
Giovedì 09:00 - 20:00
Venerdì 09:00 - 20:00
Sabato 09:00 - 13:00

Telefono

+390966870156

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