Concilia Lex

Concilia Lex Organismo di mediazione civile e commerciale fully digital. Il tutto avviene senza il fragore, le lungaggini e gli alti costi delle azioni giudiziarie.

Mediazione
La mediazione è la composizione di una controversia in materia civile e commerciale vertente su diritti disponibili a seguito dello svolgimento dell’attività di mediazione. Si tratta di un procedimento celere ed economico che si propone di risolvere i contrasti tra le parti grazie all’intervento di un mediatore ossia di un professionista neutrale, imparziale e competente. Il mediatore,

lungi dall’essere un giudice o un arbitro, non giudica né sentenzia ma agevola il dialogo tra le parti in lite, creando un clima sereno e disteso che permette di individuare ed esaminare le varie possibili soluzioni del contrasto in maniera equa e vantaggiosa per entrambi. Al termine del procedimento conciliativo non ci sono né vinti né vincitori ma solo due soggetti che in caso di successo della mediazione hanno raggiunto un accordo reciprocamente soddisfacente. PER MAGGIORI INFO:

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📌 Mediazione obbligatoria: la Cassazione chiarisce quando è valida la partecipazione tramite rappresentante.Con l’ordina...
23/06/2026

📌 Mediazione obbligatoria: la Cassazione chiarisce quando è valida la partecipazione tramite rappresentante.

Con l’ordinanza n. 10978/2026, la Corte di Cassazione conferma che la presenza personale della parte è la regola, ma non è sempre indispensabile. È possibile partecipare alla mediazione attraverso un rappresentante, anche il proprio avvocato, purché sia munito di una specifica procura sostanziale che gli attribuisca reali poteri decisionali.

⚖️ Attenzione: la semplice procura alle liti non basta. Per partecipare efficacemente alla mediazione occorre una procura che consenta di trattare, negoziare e valutare eventuali accordi.
Un altro importante chiarimento riguarda la forma della procura: non è necessaria l’autentica notarile. È sufficiente una procura scritta e firmata dal rappresentato.

Una decisione che punta a garantire una partecipazione concreta alla mediazione, evitando inutili formalismi e valorizzando la possibilità di raggiungere accordi in modo efficace.

Leggi la sentenza completa sul link: https://www.concilialex.it/organismo-mediazione/normative/giurisprudenza-conciliazione-e-mediazione/

Con Concilia Lex, la mediazione non conosce confini geografici. Grazie alla piattaforma online, puoi partecipare agli in...
22/06/2026

Con Concilia Lex, la mediazione non conosce confini geografici. Grazie alla piattaforma online, puoi partecipare agli incontri e gestire le tue pratiche da qualsiasi luogo, eliminando la necessità di spostamenti e ottimizzando il tuo tempo.

Una soluzione ideale per gli avvocati che desiderano massima flessibilità e comodità.

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Nella mediazione digitale, il fattore umano è fondamentale. Il team Concilia Lex è sempre al tuo fianco, con un supporto...
19/06/2026

Nella mediazione digitale, il fattore umano è fondamentale. Il team Concilia Lex è sempre al tuo fianco, con un supporto costante in ogni fase della procedura.

Un servizio che fa la differenza, garantendo tranquillità ed efficienza al tuo lavoro.

18/06/2026

Donato Palo, referente della sede Concilia Lex di Capua, racconta la sua esperienza nella nostra rete: un percorso di crescita professionale e umana, al servizio di cittadini e imprese.

Perché mediare significa ridurre tempi, costi e conflitti, favorendo soluzioni condivise senza attendere i lunghi tempi della giustizia.

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17/06/2026

Il tuo tempo è prezioso. Con la piattaforma Concilia Lex, depositi le istanze di mediazione in pochi click, ovunque tu sia.
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La sentenza del Tribunale di Genova affronta un tema di grande interesse pratico: quanto deve essere dettagliata la doma...
16/06/2026

La sentenza del Tribunale di Genova affronta un tema di grande interesse pratico: quanto deve essere dettagliata la domanda di mediazione nelle impugnazioni di delibere condominiali.

La mediazione non può essere avviata con contestazioni generiche per poi essere sviluppata solo nell’atto di citazione. L’istanza deve già indicare con sufficiente chiarezza quali aspetti della delibera vengono contestati e per quali ragioni, così da consentire alla controparte di comprendere l’effettivo oggetto della controversia.

Nel caso esaminato, le censure formulate in giudizio risultavano più ampie e specifiche rispetto a quelle esposte nella domanda di mediazione.

Alcune contestazioni sviluppate nell’atto di citazione – come quelle relative alla documentazione contabile, alla conformità del rendiconto ai requisiti dell’art. 1130-bis c.c., al compenso dell’amministratore e all’impugnazione del bilancio preventivo – non risultavano adeguatamente indicate nella fase di mediazione.

Secondo il Tribunale, ciò ha impedito alla controparte di conoscere con esattezza il contenuto delle future domande giudiziali e di affrontarle compiutamente nel tentativo conciliativo.

Per questo motivo il giudice ha dichiarato la domanda improcedibile, ritenendo non soddisfatta la condizione di procedibilità.

Il problema non è stato “quando” la mediazione è stata avviata, ma “come” è stata formulata. La decisione valorizza la funzione sostanziale della mediazione, che non deve essere considerata un mero adempimento formale, ma un reale momento di confronto tra le parti.

Ne deriva un’importante indicazione operativa: la domanda di mediazione deve essere redatta con attenzione e contenere già i principali fatti e motivi di contestazione che saranno eventualmente portati davanti al giudice.

E’ opportuno che l’istanza introduttiva contenga una descrizione il più possibile completa e dettagliata delle censure che si intendono successivamente proporre in giudizio.

Diversamente, si corre il rischio che l’intera azione venga dichiarata improcedibile senza che il giudice esamini il merito delle questioni sollevate.

Leggi la sentenza completa: https://www.concilialex.it/giurisprudenza
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La sentenza del Tribunale di Agrigento ribadisce un principio ormai consolidato: nelle opposizioni a decreto ingiuntivo ...
11/06/2026

La sentenza del Tribunale di Agrigento ribadisce un principio ormai consolidato: nelle opposizioni a decreto ingiuntivo relative a materie soggette a mediazione obbligatoria, l’onere di attivare la procedura grava sulla parte opposta, ossia sul creditore che agisce in senso sostanziale.

Nel caso esaminato, il creditore opposto non aveva promosso la mediazione. Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 19596/2020, il Tribunale ha quindi dichiarato improcedibile la domanda monitoria e revocato il decreto ingiuntivo.

L’aspetto più significativo della decisione è la conferma della serietà della mediazione come condizione di procedibilità. Il suo mancato esperimento non costituisce una semplice irregolarità formale, ma produce conseguenze dirette sulla sorte del titolo monitorio.

La pronuncia offre inoltre un’indicazione pratica molto chiara: il creditore che abbia ottenuto un decreto ingiuntivo non può limitarsi a difenderne la validità in giudizio, ma deve attivare la mediazione quando la legge lo richiede.

In caso contrario, rischia di perdere il beneficio del provvedimento ottenuto. La decisione conferma così che la mediazione obbligatoria non è un passaggio meramente formale o dilatorio, ma un istituto capace di incidere concretamente sul processo e sull’esito della domanda giudiziale.

Leggi la sentenza completa: https://www.concilialex.it/giurisprudenza
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10/06/2026

Riforma : parliamo di mediazione evoluta?

Guarda il video per scoprire il punto di vista dei referenti Concilia Lex.

La sentenza del Tribunale di Parma affronta un tema di grande interesse pratico: una mediazione già svolta e conclusa ne...
09/06/2026

La sentenza del Tribunale di Parma affronta un tema di grande interesse pratico: una mediazione già svolta e conclusa negativamente può sostituire quella successivamente disposta dal giudice?

La risposta è netta: no.

Nel caso esaminato, le parti avevano già esperito una mediazione con esito negativo. Successivamente, però, il giudice, nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, disponeva una nuova mediazione ai sensi dell’art. 5-quater del d.lgs. 28/2010.

La parte onerata non la attivava, ritenendo sufficiente il precedente tentativo. Il Tribunale ha chiarito che la mediazione demandata costituisce una condizione di procedibilità autonoma, che nasce dalla specifica valutazione del giudice e non può considerarsi assolta per effetto di una mediazione svolta in un diverso momento processuale.

La mediazione demandata non è un semplice duplicato di quella già esperita: interviene quando la controversia ha raggiunto un diverso grado di maturazione e il giudice ritiene che vi siano concrete possibilità di confronto.

La decisione valorizza un principio fondamentale: la mediabilità della lite può cambiare nel corso del processo. L’evoluzione delle difese, l’emersione di nuovi elementi e le prime valutazioni giudiziali possono rendere utile un nuovo tentativo conciliativo, anche dopo un precedente insuccesso.

La mancata attivazione della mediazione determina quindi l’improcedibilità della domanda e la revoca del decreto ingiuntivo.

La sentenza si segnala perché tutela la funzione effettiva della mediazione demandata, riconoscendone l’autonomia e la natura dinamica. Il messaggio è chiaro: una mediazione già svolta non esaurisce necessariamente lo spazio della composizione. Se il giudice ritiene opportuno riaprire quel confronto in una fase diversa del processo, la relativa procedura deve essere effettivamente esperita.

Leggi la sentenza completa: https://www.concilialex.it/giurisprudenza
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⚖️  Perché è nata la mediazione civile e commerciale?Prima della mediazione, quasi ogni controversia finiva direttamente...
05/06/2026

⚖️ Perché è nata la mediazione civile e commerciale?

Prima della mediazione, quasi ogni controversia finiva direttamente in tribunale. Il risultato? Cause lunghissime, costi elevati e tribunali sovraccarichi.

Per questo motivo è nata la mediazione civile e commerciale:
uno strumento pensato per aiutare le persone e le aziende a risolvere i conflitti in modo più rapido, semplice e collaborativo.

📍 In Italia la mediazione viene introdotta con il D.Lgs. 28/2010, anche sulla spinta dell’Unione Europea, con un obiettivo chiaro:

👉 ridurre il contenzioso giudiziario
👉 favorire accordi condivisi
👉 tutelare tempo, relazioni e costi

A differenza di una causa, nella mediazione non decide un giudice: il mediatore è una figura imparziale che aiuta le parti a trovare un’intesa.

Oggi la mediazione è diventata uno strumento fondamentale per gestire controversie civili e commerciali, anche in modalità digitale, con procedure sempre più veloci ed efficienti.

Indirizzo

Via Filippo Dentice D'Accadia, 31
Nocera Inferiore
84014

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 18:30
Martedì 09:00 - 18:30
Mercoledì 09:00 - 18:30
Giovedì 09:00 - 18:30
Venerdì 09:00 - 18:30

Telefono

800482977

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