Tutela la Tua Impresa

Tutela la Tua Impresa Richiedi il nostro check up gratuito! Compila il Form alla sezione "Richiesta di Contatto " oppure chiama il numero 3735057329

Servizi di consulenza, per Imprese e Privati, mirati alla gestione del debito nei confronti di banche e pubblica amministrazione

23/01/2020
12/10/2017

Interessante pronuncia del Trib. Como Sez. II, Sent., 13-07-2017, in tema di clausola "floor" e rilevanza degli interessi di mora, ai fini della norma...

10/10/2017

CASSAZIONE VI SEZ CIVILE ORD.NR. 23192/17...STRALCIO
con il ricorso si deduce in unico motivo la violazione e falsa
applicazione dell'art. 1815 c.c. e della I. 108/1996, in quanto il
tribunale ha erroneamente rilevato che, al fine del superamento del tasso soglia, si deve valutare l'eventuale usurarietà originaria del tasso di mora e posto che, nel caso di affermata nullità degli interessi usurari moratori, detta nullità non potrebbe colpire gli interessi corrispettivi i quali non superino il tasso soglia.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
1.
l'art. 1815, co. 2, c.c. stabilisce che "se sono dovuti interessi
usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi" e ai sensi dell'art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in I. 28 febbraio 2001, n. 24, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del
loro pagamento; il legislatore, infatti, ha voluto sanzionare l'usura perché realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore;
2.
il ricorso è manifestamente infondato; come ha già avuto modo
di statuire la giurisprudenza di legittimità
«è noto che in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della I. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324). Ha errato, allora, il tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso di soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché
non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso» (Cass. ord.5598/2017; con principio già affermato da Cass. 14899/2000).
Il ricorso è dunque infondato e va rigettato.

28/01/2017

Il reato di usura è inserito nei delitti contro il patrimonio, ma c’è una autorevolissima dottrina (Candian, Violante) che ritiene che il bene protetto dalla norma sia invece configurabile con la libertà della persona offesa, la sua autodeterminazione. Da qui l’auspicata configurazione ed il suo ins...

28/01/2017

Sentenza favorevole Tribunale di Viterbo E’ con viva soddisfazione che Vi segnaliamo la sentenza emessa dal Tribunale di Viterbo -che ci ha segnalato l’Avv. Massimo Meloni- e che conferma la...

21/01/2017

Vi rimettiamo in allegato provvedimento ottenuto presso il tribunale di Lodi dall’avvocato Donatella Loda di cui vi lasciamo breve nota: “… in allegato alla presente trasmetto l’ordinanza con la quale il...

21/01/2017

“A seguito della trasmissione andata in onda in data 18.01.17 su rai tre nel corso del programma “Mi manda rai tre” riteniamo opportuno evidenziare l’infondatezza e la falsità delle accuse...

02/12/2016

martedì 15 novembre 2016
USURA BANCARIA E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
L'Usura e l'Usura Bancaria nelle sue varie forme (usura oggettiva e soggettiva oppure originaria e sopravvenuta), formano oggetto di numerosi contenziosi attivati da numerosi clienti di SDL Centrostudi contro le banche. Cerchiamo oggi di comprendere quale è il significato di Usura Bancaria nelle sue diverse forme: usura oggettiva e soggettiva nonché originaria e sopravvenuta.

Quando c’è Usura?
L’usura, come noto, è la pratica consistente nel fornire prestiti a tassi di interesse elevati: più precisamente è definito usurario il tasso di interesse sulle operazioni di finanziamento che supera le soglie stabilite dalla legge. Ogni 3 mesi la Banca d’Italia, stabilisce il tasso di interesse massimo, detto ‘tasso soglia’, che in materia bancaria e non i creditori possono applicare ai clienti all’atto dell’accensione di un rapporto di finanziamento, mediante un complesso meccanismo di calcolo. Per la verifica di quale sia il tasso medio praticato tempo per tempo consigliamo di utilizzare questa pagina del sito della Banca d'Italia. Per determinare se vi sia usurarietà bancaria degli interessi diviene peraltro determinante valutare quali oneri vadano inclusi per il raffronto con il tasso soglia: solo gli interessi convenzionali? anche le penali (ad esempio quelle di estinzione anticipata) e le spese? anche gli interessi moratori possono essere usurari? ed in tal caso, valutati separatamente o occorre sommare il tasso convenzionale con il tasso di mora? Le difficoltà di valutazione circa l'esistenza dell'usurarietà bancaria degli interessi attengono proprio a tali questioni.

Usura bancaria: Usura Originaria e Sopravvenuta.

In materia di Usurarietà Bancaria degli interessi, la giurisprudenza ha individuato diverse fattispecie di usurarietà degli interessi: si parla di usura originaria e sopravvenuta, soggettiva e oggettiva.

L’usura bancaria originaria è quella di cui alla L. 24/01 che con norma di interpretazione autentica ha stabilito che, ai fini dell’applicazione sia dell’art. 644 c.p. che dell’art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono stati promessi o convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento. Quindi per la determinazione dell’usurarietà bancaria dei tassi occorre fare riferimento al momento della sottoscrizione del contratto. Se il tasso soglia è violato si applica l’art. 1815 c.c. che sancisce la nullità della relativa clausola e la conseguente non debenza di alcun interesse da parte del cliente: il prestito concesso diventa in sostanza a titolo gratuito e il cliente può agire per la ripetizione di tutte le somme versate a titolo di interessi, spese e competenze.

L’usura bancaria sopravvenuta, invece, si verifica quando il contratto prevede un tasso di interesse non usurario al momento della stipula (perché stipulato prima della L. 108/1996 o perché conforme al tasso soglia vigente in quel momento), ma che è divenuto tale nel corso del rapporto a seguito della variazione dei tassi soglia nei citati decreti ministeriali. Ove si ammetta la ricorrenza di tale ipotesi di usura bancaria sopravvenuta, generalmente si indica che sorgerebbe un mero obbligo di rideterminazione degli interessi entro i limiti della soglia e la conseguente inopponibilità al cliente soltanto della misura dei tassi eccedente tale limite: sostanzialmente il cliente avrebbe diritto alla restituzione soltanto della differenza tra il tasso applicato e il tasso soglia e solo per il periodo di superamento.

Usura bancaria: Usura Oggettiva e Soggettiva.

La fattispecie di Usura (anche bancaria) dal profilo penalistico si caratterizza per la mera predeterminazione normativa di un tasso soglia per ogni tipologia di finanziamento e operazione di credito al di sopra del quale l’interesse diventa usurario e questa fattispecie viene definita usura oggettiva.

Nell'usura bancaria oggettiva vi è l’assenza di qualsiasi riferimento alla situazione di debolezza economica della vittima del reato e, quindi, la valutazione è appunto oggettiva; il requisito dell’approfittamento dello stato di bisogno, previsto nella fattispecie delineata dall’art. 644 c.p. del 1930 in vigore fino al 1996, infatti, non è più richiesto affinché si perfezioni il delitto e vale solo come circostanza aggravante. Il bene giuridico tutelato dalla norma in questa ipotesi di usura bancaria oggettiva è sicuramente l’ordine nel mercato del credito: chiunque presti soldi non può farlo richiedendo o percependo un corrispettivo superiore a quello stabilito dall’autorità amministrativa.

Infine, l’usura soggettiva è descritta dalla seconda parte del terzo comma dell’art. 644 c.p. e prevede che “sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori [al limite stabilito dalla legge] che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alle prestazioni di denaro […], quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”. In tale seconda figura di usurarietà bancaria degli interessi, detta appunto soggettiva, il legislatore ripropone il requisito delle condizioni economiche del mutuatario (già presente nella cosiddetta usura impropria di cui all’art. 644 bis c.p. in vigore dal 1992 al 1996) e introduce la nuova nozione normativa di “interessi comunque sproporzionati rispetto al capitale prestato” valutati in base alla concreta situazione economica e finanziaria (soggettiva) del soggetto che li ha dati o promessi.

In questo secondo caso la norma mira a tutelare, con valutazione soggettiva, il patrimonio delle persone in situazioni di difficoltà economiche o finanziarie in cui possono temporaneamente versare dagli effetti di contratti di finanziamento contenenti clausole che prevedano il pagamento di interessi “sproporzionati” in relazione al capitale prestato e considerati i tassi di interesse mediamente praticati dal sistema finanziario, al tempo della concessione del credito, per quel tipo di operazione (quindi fido, mutuo, leasing o altro).

Il mutuo erogato dalla banca può essere considerato usurario anche se sul contratto fatto firmare al cliente vi è la cosiddetta clausola di salvaguardia in favore dell’istituto di credito, clausola con cui si stabilisce che la misura degli interessi di mora non può mai superare il tasso soglia dell’usura. Infatti per verificare se il mutuo è usurario o meno è necessario sommare agli interessi moratori tutte le commissioni e le spese sostenute dal cliente per l’accensione o il recesso dal finanziamento (si pensi alla commissione di estinzione anticipata). Tutte tali voci vanno, infatti, a incidere sul costo sopportato dal cittadino e, quindi, possono rilevare per stabilire se il conto finale sfori o meno il tetto dell’usura. Dunque, la presenza della clausola di salvaguardia, che fa salvi solo gli interessi di mora riportandoli sempre a un tasso “legale”, non esclude che l’usurarietà del mutuo possa scattare proprio a causa di altre voci di spesa collaterali, ma comunque conseguenti al prestito, gravanti comunque sul cliente.

20/10/2016

Ieri SDL Centrostudi ha ricevuto notizia di un'importantissima vittoria: il rinvio a giudizio di direttori di Banca che hanno praticato l’us...

12/10/2016

ATTIVITA' DI TUTELA " PICCOLE ANOMALIE"

SDL Centrostudi ha implementato la propria attività con l'introduzione di un nuovo prodotto di tutela rivolto a privati ed imprese. L'attività di tutela per Piccole anomalie punta ad offrire soluzioni per criticità legate a prestiti e finanziamenti richiesti per l'acquisto di beni e/o servizi.

1) MICROCREDITO:
FINANZIAMENTI E PRESTITI FINO AD € 25.000 SOSTENUTI DA PRIVATI ED IMPRESE

Solo dopo aver effettuato il Riconteggio corretto, SDL Centrostudi
calcola il rimborso /risarcimento spettante e procede al recupero delle somme nei confronti della Soc.Finanziaria consegnando l'importo al Cliente.
Il costo sostenuto dal cliente per conseguire il risultato è pari a ZERO . Solo a risultato ottenuto, il cliente pagherà la somma concordata contrattualmente.
per ulteriori info : 3735059329
[email protected]

Indirizzo

Naples
80123

Telefono

3735059329

Sito Web

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Tutela la Tua Impresa pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Tutela la Tua Impresa:

Condividi