Studio Legale Silvestro

Studio Legale Silvestro CONSULENZE , GIUDIZIALI e STRAGIUDIZIALI , in MATERIA di DIRITTO di FAMIGLIA, LOCAZIONI , CONTRATTUALISTICA , DIRITTI REALI

29/05/2026

La Cassazione fissa regole severe sulle parcelle degli avvocati per le attività stragiudiziali. Vietato scendere sotto i minimi se l’affare non si conclude.

15/05/2026

La Cassazione civile sezione 3 con ordinanza numero 14021 del 13 maggio 2026, in materia di civile da sinistro stradale, ha stabilito che il di colpa del passeggero trasportato su veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza alcolica non può essere affermato in via generale e astratta per il solo fatto della consapevole accettazione del trasporto, dovendo il giudice di merito procedere a una valutazione in concreto – con giudizio sintetico a posteriori – di tutte le circostanze del caso (condizioni della vittima e del conducente, entità del tasso alcolemico, circostanze di tempo e di luogo, prevedibilità del rischio), con obbligo di motivazione analitica su ciascuna di esse; in caso di dubbio residuo sulla prova della colpa della vittima, il concorso deve essere escluso, gravando la relativa dimostrazione sul debitore quale fatto impeditivo od estintivo della pretesa risarcitoria

15/05/2026

Danno da , provocato da proprietario e conduttore, all’appartamento sottostante: il danneggiato può conseguire l’intero senza i limiti dell’art. 1126 c.c.

In presenza di un medesimo danno da all’appartamento sottostante, provocato da più soggetti, quali il locatore ed il conduttore titolari di diritto di uso esclusivo di una terrazza a livello ed il condominio (ovvero i condomini titolari delle unità immobiliari coperte dalla terrazza), e dunque nel concorso di diversi titoli di responsabilità extracontrattuale, il regime di solidarietà imposto dall’art. 2055 c.c. comporta che la domanda del danneggiato va intesa sempre come volta a conseguire per intero il risarcimento da ciascuno degli obbligati, in ragione del comune contributo causale alla determinazione del danno, non rilevando, quindi, rispetto all’attore, i limiti del terzo o dei due terzi, pari alle frazioni imputabili all’uno o agli altri a norma dell’art. 1126 c.c. (viceversa operanti nei rapporti interni fra i corresponsabili, ove in tal senso sia stata formulata apposita domanda ai fini del regresso).

Corte di cassazione, Sezione 2 Civile, con la sentenza del 28 aprile 2026, n. 11585

15/05/2026
Nulli i parti di   coi sanitari La Cassazione, con l’ordinanza 9949/2026, ha chiarito che le strutture sanitarie possono...
15/05/2026

Nulli i parti di coi sanitari

La Cassazione, con l’ordinanza 9949/2026, ha chiarito che le strutture sanitarie possono rivalersi sui medici per i risarcimenti pagati ai pazienti solo in caso di dolo o colpa grave del professionista, come previsto dalla legge Gelli (24/2017).

La Corte ha inoltre stabilito che sono nulli i patti di manleva con cui le cliniche cercano di trasferire automaticamente sui sanitari il peso economico dei risarcimenti.

Il principio vale anche quando il medico opera come libero professionista e utilizza la struttura per eseguire l’intervento: in questi casi il sanitario è comunque considerato “ausiliario” della struttura.

La sentenza nasce da una causa in cui una clinica privata aveva chiesto al chirurgo di rimborsare integralmente il danno pagato a un paziente, basandosi sia sulle regole ordinarie tra condebitori sia su una clausola contrattuale di manleva. La Cassazione ha respinto questa impostazione, affermando che prevale sempre la disciplina speciale della legge Gelli.

Resta possibile il regresso integrale verso il medico solo se viene accertata la colpa grave. Diverso invece il caso, più raro, del professionista che utilizza, il locazione o comodato d’uso, gli spazi della struttura senza alcuna organizzazione sanitaria condivisa: lì la responsabilità può ricadere esclusivamente sul medico.

10/05/2026

IL DOVERE RISERVATEZZA nella MEDIAZIONE e nella NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Mediazione → riservatezza disponibile. La parte può autorizzare l’uso delle proprie dichiarazioni. La produzione in giudizio vale come rinuncia.

Negoziazione assistita → riservatezza assoluta. L’avvocato non può riferire nulla, nemmeno con il consenso del cliente. La violazione è disciplinarmente rilevante.

Due modelli opposti, due logiche diverse, due rischi professionali differenti.

ll dovere di riservatezza nella negoziazione assistita è ancor più stringente del corrispondente obbligo previsto per la mediazione.

Ciò deriva dal fatto che gli avvocati che assistono le parti in negoziazione, in assenza di soggetti terzi come il mediatore, sono protagonisti assoluti della procedura e garanti dell’osservanza delle norme e del rispetto dei principi deontologici.

09/05/2026

L’accordo al primo incontro può essere un indizio di assenza di lite?

Ancora una volta la giurisprudenza tributaria sembra convincersi che la conciliazione immediata al primo incontro sia sintomo di assenza di reale contenzioso.

Perché è un caso interessante? Perché apre due nodi cruciali:

Se manca il contenzioso, vengono meno le agevolazioni fiscali ?
Chi può escludere che, pur in presenza di un conflitto reale, le parti trovino un accordo già al primo incontro?
Se è possibile trovare un accordo al primo incontro (eccome!), allora il punto non è se ci sia lite, ma come questa lite emerge (o non emerge) dall’accordo e dal verbale.

Quando la documentazione non racconta il conflitto, dall’esterno il fisco trae le sue conclusioni.

Con la sentenza n. 2133 del 7 aprile 2026, il Tribunale di Salerno afferma un principio molto netto: una volta accettata...
09/05/2026

Con la sentenza n. 2133 del 7 aprile 2026, il Tribunale di Salerno afferma un principio molto netto: una volta accettata da entrambe le parti la proposta conciliativa formulata dal giudice ai sensi dell’art. 185-bis c.p.c., la controversia deve considerarsi definita e il successivo ripensamento di una delle parti non può rimettere in discussione l’accordo già perfezionato

Il Tribunale osserva che, una volta accettata la proposta conciliativa formulata dal giudice, l’accordo si è perfezionato e il giudice non deve più pronunciarsi sul merito della controversia. Deve, invece, prendere atto dell’avvenuta composizione della lite e dichiarare cessata la materia del contendere.

Il successivo mancato pagamento della somma concordata non rimette in vita la controversia. Allo stesso modo, non assume rilievo la sopravvenienza di una sentenza favorevole a una delle parti in un diverso giudizio, tanto più se pronunciata successivamente all’accettazione della proposta conciliativa e non ancora passata in giudicato.

Il principi sottesi è molto chiaro: la conciliazione giudiziale non è un passaggio interlocutorio revocabile a piacere, ma un fatto processuale e sostanziale che chiude

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