Studio Legale Silvestro

Studio Legale Silvestro CONSULENZE , GIUDIZIALI e STRAGIUDIZIALI , in MATERIA di DIRITTO di FAMIGLIA, LOCAZIONI , CONTRATTUALISTICA , DIRITTI REALI

14/06/2026

Passaggio della materia condominiale al Giudice di Pace - rinviata ad ottobre 2027

Pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 100/2026, recante misure urgenti in materia di giustizia. Tra le disposizioni di maggiore interesse per gli operatori del diritto si segnalano:

Art. 1 – Riforma dell’esame di abilitazione forense
Viene superato il modello semplificato degli ultimi anni e reintrodotta una struttura fondata su due prove scritte e una prova orale, con un ritorno a una valutazione maggiormente orientata alle competenze tecnico-professionali e alla capacità di affrontare casi concreti.

Art. 5 – Rinvio della riforma del Giudice di Pace
È differita al 31 ottobre 2027 l’entrata in vigore dell’ampliamento delle competenze degli uffici del Giudice di Pace, previsto dalla riforma della magistratura onoraria. La proroga rappresenta un ulteriore slittamento di una riforma attesa da anni e destinata a incidere significativamente sulla distribuzione del contenzioso civile.

Il decreto conferma quindi una duplice direttrice: da un lato il ritorno a un esame di accesso alla professione forense più articolato; dall’altro la scelta di rinviare ancora l’attuazione della riforma del Giudice di Pace, mantenendo invariato l’attuale assetto delle competenze fino all’autunno

29/05/2026

La Cassazione fissa regole severe sulle parcelle degli avvocati per le attività stragiudiziali. Vietato scendere sotto i minimi se l’affare non si conclude.

15/05/2026

La Cassazione civile sezione 3 con ordinanza numero 14021 del 13 maggio 2026, in materia di civile da sinistro stradale, ha stabilito che il di colpa del passeggero trasportato su veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza alcolica non può essere affermato in via generale e astratta per il solo fatto della consapevole accettazione del trasporto, dovendo il giudice di merito procedere a una valutazione in concreto – con giudizio sintetico a posteriori – di tutte le circostanze del caso (condizioni della vittima e del conducente, entità del tasso alcolemico, circostanze di tempo e di luogo, prevedibilità del rischio), con obbligo di motivazione analitica su ciascuna di esse; in caso di dubbio residuo sulla prova della colpa della vittima, il concorso deve essere escluso, gravando la relativa dimostrazione sul debitore quale fatto impeditivo od estintivo della pretesa risarcitoria

15/05/2026

Danno da , provocato da proprietario e conduttore, all’appartamento sottostante: il danneggiato può conseguire l’intero senza i limiti dell’art. 1126 c.c.

In presenza di un medesimo danno da all’appartamento sottostante, provocato da più soggetti, quali il locatore ed il conduttore titolari di diritto di uso esclusivo di una terrazza a livello ed il condominio (ovvero i condomini titolari delle unità immobiliari coperte dalla terrazza), e dunque nel concorso di diversi titoli di responsabilità extracontrattuale, il regime di solidarietà imposto dall’art. 2055 c.c. comporta che la domanda del danneggiato va intesa sempre come volta a conseguire per intero il risarcimento da ciascuno degli obbligati, in ragione del comune contributo causale alla determinazione del danno, non rilevando, quindi, rispetto all’attore, i limiti del terzo o dei due terzi, pari alle frazioni imputabili all’uno o agli altri a norma dell’art. 1126 c.c. (viceversa operanti nei rapporti interni fra i corresponsabili, ove in tal senso sia stata formulata apposita domanda ai fini del regresso).

Corte di cassazione, Sezione 2 Civile, con la sentenza del 28 aprile 2026, n. 11585

15/05/2026
Nulli i parti di   coi sanitari La Cassazione, con l’ordinanza 9949/2026, ha chiarito che le strutture sanitarie possono...
15/05/2026

Nulli i parti di coi sanitari

La Cassazione, con l’ordinanza 9949/2026, ha chiarito che le strutture sanitarie possono rivalersi sui medici per i risarcimenti pagati ai pazienti solo in caso di dolo o colpa grave del professionista, come previsto dalla legge Gelli (24/2017).

La Corte ha inoltre stabilito che sono nulli i patti di manleva con cui le cliniche cercano di trasferire automaticamente sui sanitari il peso economico dei risarcimenti.

Il principio vale anche quando il medico opera come libero professionista e utilizza la struttura per eseguire l’intervento: in questi casi il sanitario è comunque considerato “ausiliario” della struttura.

La sentenza nasce da una causa in cui una clinica privata aveva chiesto al chirurgo di rimborsare integralmente il danno pagato a un paziente, basandosi sia sulle regole ordinarie tra condebitori sia su una clausola contrattuale di manleva. La Cassazione ha respinto questa impostazione, affermando che prevale sempre la disciplina speciale della legge Gelli.

Resta possibile il regresso integrale verso il medico solo se viene accertata la colpa grave. Diverso invece il caso, più raro, del professionista che utilizza, il locazione o comodato d’uso, gli spazi della struttura senza alcuna organizzazione sanitaria condivisa: lì la responsabilità può ricadere esclusivamente sul medico.

Indirizzo

Naples

Orario di apertura

Lunedì 16:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 19:30
Mercoledì 16:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 19:30
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Telefono

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