15/11/2025
𝐒𝐮𝐥 𝐩𝐚𝐠𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐨 𝐔𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐢𝐧 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚𝐭𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐢 𝐀𝐩𝐩𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐡𝐞́ 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐠𝐚 𝐥𝐚 𝐬𝐨𝐬𝐩𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐞𝐟𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐚 𝐞𝐬𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐢𝐦𝐩𝐮𝐠𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞.
Recentemente mi è capitato di ricevere dalla Cancelleria della Corte di Appello di Napoli la richiesta (diciamo meglio, la “ingiunzione” ) di pagare il contributo unificato di €. 98,oo per aver formulato, in seno al mio gravame, la richiesta di sospendere la efficacia esecutiva della impugnata decisione del Tribunale.
Orbene, non avendo ritenuto preventivamente di dover pagare detto ulteriore contributo unificato oltre quello già versato per la proposizione del gravame in appello, mi sono immediatamente documentato sull’argomento e sulla legittimità della ricevuta richiesta di pagamento e, ahimè, ho scoperto che non solo è illegittima la richiesta della Cancelleria della Corte di Appello, ma anche quanto sul punto ha avuto modo di esprimersi la Suprema Corte di Cassazione, con la recente decisione resa dalla Sez. 5 num. 21730 del 2025.
Ma procediamo con ordine.
La normativa di riferimento per il pagamento del contributo unificato in sede di un processo civile (per la verità anche per quanto attiene quello amministrativo e quello fiscale ) è il D.P.R. n.115 del 30/05/2002 che all’art. 9 comma 1 recita: : “𝐸' 𝑑𝑜𝑣𝑢𝑡𝑜 𝑖𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑖𝑠𝑐𝑟𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑎 𝑟𝑢𝑜𝑙𝑜, 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑖𝑎𝑠𝑐𝑢𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑖 𝑔𝑖𝑢𝑑𝑖𝑧𝑖𝑜, 𝑛𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙𝑒, 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑜𝑟𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑣𝑜𝑙𝑜𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑔𝑖𝑢𝑟𝑖𝑠𝑑𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒, 𝑒 𝑛𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑎𝑚𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑒 𝑛𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜, 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑔𝑙𝑖 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑖 𝑑𝑎𝑙𝑙'𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑜𝑙𝑜 13 𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑣𝑜 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑎𝑙𝑙'𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑜𝑙𝑜 10.”
Ora, la su richiamata decisione della Suprema Corte di Cassazione che, interpellata sulla debenza o meno del detto onere tributario, si è espressa a favore dell’obbligo del detto pagamento, si presenta illegittima in quanto, a sua motivazione, richiama l’anzidetta norma che, come può facilmente rilevare il lettore, non contempla in alcun modo l’ipotesi dell’incidentale esame della istanza di sospensione della efficacia esecutiva della impugnata sentenza del Primo Giudice, effettuata nell’ambito del grado di appello del medesimo giudizio civile.
Nella realtà, più aderente ad una tesi che sostenga il pagamento di detto onere tributario, sarebbe stato il richiamo al comma 3 dell’art. 14 del medesimo DPR 115/2002, il quale prevede il pagamento del contributo unificato nel caso di modifica della originaria domanda ovvero della proposizione di una domanda riconvenzionale, ovvero -ancora- della chiamata in causa di un terzo e ciò, secondo quanto recita detta norma, perché in detti casi ne consegue “l’aumento di valore della causa” (Anche sotto tale aspetto ci sarebbe da obbiettare sulla costante richiesta degli Uffici di Cancelleria e della Agenzia delle Entrate, del pagamento del contributo unificato per la sola presenza di dette circostanze processuali, anche se le stesse non comportino un maggior valore della causa; ma non è il caso di affrontare l’esame anche di detto argomento in questa sede, per non distogliere il lettore dalla specifica vicenda in esame)
Ebbene, continuando nella lettura della su richiamata decisione della Suprema Corte di Cassazione, si rileva che a motivazione della ritenuta obbligatorietà del versamento del contributo unificato il Supremo Collegio si esprime come segue: “𝑖𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑜𝑠𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑒𝑐𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒𝑡𝑎̀ 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑎𝑝𝑝𝑒𝑙𝑙𝑎𝑡𝑎 𝑒̀ 𝑖𝑛𝑓𝑎𝑡𝑡𝑖 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑖 𝑠𝑣𝑜𝑙𝑔𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑎𝑖 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝑎𝑟𝑡. 283 𝑐.𝑝.𝑐. 𝑒 351 𝑐. 2 𝑐.𝑝.𝑐., 𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎 𝑑𝑢𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑐ℎ𝑖𝑎𝑟𝑜 𝑐ℎ𝑒, 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑙 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑖 𝑠𝑜𝑠𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑒𝑐𝑢𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜, 𝑠𝑖 𝑑𝑎̀ 𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑜 𝑎𝑑 𝑢𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛 𝑐𝑎𝑚𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑔𝑙𝑖𝑜, 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑜 𝑟𝑖𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎 𝑑𝑖 𝑚𝑒𝑟𝑖𝑡𝑜, 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑙 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑒, 𝑎𝑖 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝑎𝑟𝑡. 9, 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑎 1, 𝑑𝑒𝑙 𝐷.𝑃.𝑅. 𝑛. 115 𝑑𝑒𝑙 30 𝑚𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 2002, 𝑒̀ 𝑠𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑢𝑏𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑜𝑣𝑢𝑡𝑜 𝑖𝑙 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜.”
Ora, non solo, come visto, la richiamata norma non contempla il caso della “istanza di sospensiva” , ma ciò che più interessa evidenziare al lettore di questa breve trattazione è il successivo inciso, ovvero la successiva precisazione che esprime la Suprema Corte a sostegno dell’assunto obbligo del pagamento del contributo unificato, la dove si legge: “ 𝐶𝑖𝑜̀ 𝑣𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑜̀ 𝑛𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑖𝑛 𝑐𝑢𝑖 𝑠𝑖𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑐ℎ𝑖𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑡𝑎 𝑎𝑖 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖, 𝑎𝑝𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜, 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑎 2 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝑎𝑟𝑡. 351 𝑐.𝑝.𝑐., 𝑎𝑙𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑠𝑣𝑜𝑙𝑔𝑒𝑛𝑑𝑜𝑠𝑖 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑛𝑒𝑙𝑙’𝑎𝑚𝑏𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑖 𝑎𝑝𝑝𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑖𝑛 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜.”
Ebbene, ritornando alla richiesta che lo scrivente ha ricevuto dalla Cancelleria della Corte di Appello di Napoli, va chiarito che giammai lo scrivente difensore ha formulato una richiesta anticipata della trattazione della invocata sospensiva. Nella realtà degli accadimenti, lo scrivente si è limitato a chiedere la mera sostituzione della formalità con cui effettuare la prima udienza già fissata dalla Corte per la comparizione delle parti, invocandone - in ragione della facoltà concessagli dal 2 comma dell’art. 127 ter c.p.c. - la celebrazione in presenza delle parti, in sostituzione della disposta udienza a mezzo deposito di note scritte.
Dunque, concludendo, la richiesta della Cancelleria della Corte di Appello di Napoli si presenta senz’altro illegittima, ma stante il ben più oneroso importo che il proprio cliente (ovvero il comune cittadino) sarebbe tenuto ad affrontare per vedere riconosciuta la illegittimità di detta richiesta, promuovendo un giudizio innanzi la Commissione Tributaria Provinciale (e chi sa poi, se necessario, quello successivo innanzi la Commissione Regionale e, forse, finanche quello innanzi la Suprema Corte di Cassazione) lo scrivente non potrà che consigliare al proprio assistito di cedere alla illegittima richiesta e provvedere al pagamento del “nuovo” (del tutto inventato) onere tributario richiestogli per aver esercitato, correttamente, il proprio diritto di difesa previsto dall’art. 24 della Costituzione.