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25/11/2025

Che ne pensate dei risultati delle recenti elezioni regionali. Ci fa piacere conoscere il vostro parere GRAZIE

15/11/2025

𝐒𝐮𝐥 𝐩𝐚𝐠𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐨 𝐔𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐢𝐧 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚𝐭𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐢 𝐀𝐩𝐩𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐡𝐞́ 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐠𝐚 𝐥𝐚 𝐬𝐨𝐬𝐩𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐞𝐟𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐚 𝐞𝐬𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐢𝐦𝐩𝐮𝐠𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞.

Recentemente mi è capitato di ricevere dalla Cancelleria della Corte di Appello di Napoli la richiesta (diciamo meglio, la “ingiunzione” ) di pagare il contributo unificato di €. 98,oo per aver formulato, in seno al mio gravame, la richiesta di sospendere la efficacia esecutiva della impugnata decisione del Tribunale.
Orbene, non avendo ritenuto preventivamente di dover pagare detto ulteriore contributo unificato oltre quello già versato per la proposizione del gravame in appello, mi sono immediatamente documentato sull’argomento e sulla legittimità della ricevuta richiesta di pagamento e, ahimè, ho scoperto che non solo è illegittima la richiesta della Cancelleria della Corte di Appello, ma anche quanto sul punto ha avuto modo di esprimersi la Suprema Corte di Cassazione, con la recente decisione resa dalla Sez. 5 num. 21730 del 2025.
Ma procediamo con ordine.
La normativa di riferimento per il pagamento del contributo unificato in sede di un processo civile (per la verità anche per quanto attiene quello amministrativo e quello fiscale ) è il D.P.R. n.115 del 30/05/2002 che all’art. 9 comma 1 recita: : “𝐸' 𝑑𝑜𝑣𝑢𝑡𝑜 𝑖𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑖𝑠𝑐𝑟𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑎 𝑟𝑢𝑜𝑙𝑜, 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑖𝑎𝑠𝑐𝑢𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑖 𝑔𝑖𝑢𝑑𝑖𝑧𝑖𝑜, 𝑛𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙𝑒, 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑜𝑟𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑣𝑜𝑙𝑜𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑔𝑖𝑢𝑟𝑖𝑠𝑑𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒, 𝑒 𝑛𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑎𝑚𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑒 𝑛𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜, 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑔𝑙𝑖 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑖 𝑑𝑎𝑙𝑙'𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑜𝑙𝑜 13 𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑣𝑜 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑎𝑙𝑙'𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑜𝑙𝑜 10.”
Ora, la su richiamata decisione della Suprema Corte di Cassazione che, interpellata sulla debenza o meno del detto onere tributario, si è espressa a favore dell’obbligo del detto pagamento, si presenta illegittima in quanto, a sua motivazione, richiama l’anzidetta norma che, come può facilmente rilevare il lettore, non contempla in alcun modo l’ipotesi dell’incidentale esame della istanza di sospensione della efficacia esecutiva della impugnata sentenza del Primo Giudice, effettuata nell’ambito del grado di appello del medesimo giudizio civile.
Nella realtà, più aderente ad una tesi che sostenga il pagamento di detto onere tributario, sarebbe stato il richiamo al comma 3 dell’art. 14 del medesimo DPR 115/2002, il quale prevede il pagamento del contributo unificato nel caso di modifica della originaria domanda ovvero della proposizione di una domanda riconvenzionale, ovvero -ancora- della chiamata in causa di un terzo e ciò, secondo quanto recita detta norma, perché in detti casi ne consegue “l’aumento di valore della causa” (Anche sotto tale aspetto ci sarebbe da obbiettare sulla costante richiesta degli Uffici di Cancelleria e della Agenzia delle Entrate, del pagamento del contributo unificato per la sola presenza di dette circostanze processuali, anche se le stesse non comportino un maggior valore della causa; ma non è il caso di affrontare l’esame anche di detto argomento in questa sede, per non distogliere il lettore dalla specifica vicenda in esame)
Ebbene, continuando nella lettura della su richiamata decisione della Suprema Corte di Cassazione, si rileva che a motivazione della ritenuta obbligatorietà del versamento del contributo unificato il Supremo Collegio si esprime come segue: “𝑖𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑜𝑠𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑒𝑐𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒𝑡𝑎̀ 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑎𝑝𝑝𝑒𝑙𝑙𝑎𝑡𝑎 𝑒̀ 𝑖𝑛𝑓𝑎𝑡𝑡𝑖 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑖 𝑠𝑣𝑜𝑙𝑔𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑎𝑖 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝑎𝑟𝑡. 283 𝑐.𝑝.𝑐. 𝑒 351 𝑐. 2 𝑐.𝑝.𝑐., 𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎 𝑑𝑢𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑐ℎ𝑖𝑎𝑟𝑜 𝑐ℎ𝑒, 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑙 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑖 𝑠𝑜𝑠𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑒𝑐𝑢𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜, 𝑠𝑖 𝑑𝑎̀ 𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑜 𝑎𝑑 𝑢𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛 𝑐𝑎𝑚𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑔𝑙𝑖𝑜, 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑜 𝑟𝑖𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎 𝑑𝑖 𝑚𝑒𝑟𝑖𝑡𝑜, 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑙 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑒, 𝑎𝑖 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝑎𝑟𝑡. 9, 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑎 1, 𝑑𝑒𝑙 𝐷.𝑃.𝑅. 𝑛. 115 𝑑𝑒𝑙 30 𝑚𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 2002, 𝑒̀ 𝑠𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑢𝑏𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑜𝑣𝑢𝑡𝑜 𝑖𝑙 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜.”
Ora, non solo, come visto, la richiamata norma non contempla il caso della “istanza di sospensiva” , ma ciò che più interessa evidenziare al lettore di questa breve trattazione è il successivo inciso, ovvero la successiva precisazione che esprime la Suprema Corte a sostegno dell’assunto obbligo del pagamento del contributo unificato, la dove si legge: “ 𝐶𝑖𝑜̀ 𝑣𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑜̀ 𝑛𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑖𝑛 𝑐𝑢𝑖 𝑠𝑖𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑐ℎ𝑖𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑡𝑎 𝑎𝑖 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖, 𝑎𝑝𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜, 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑎 2 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝑎𝑟𝑡. 351 𝑐.𝑝.𝑐., 𝑎𝑙𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑠𝑣𝑜𝑙𝑔𝑒𝑛𝑑𝑜𝑠𝑖 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑛𝑒𝑙𝑙’𝑎𝑚𝑏𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑖 𝑎𝑝𝑝𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑖𝑛 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜.”
Ebbene, ritornando alla richiesta che lo scrivente ha ricevuto dalla Cancelleria della Corte di Appello di Napoli, va chiarito che giammai lo scrivente difensore ha formulato una richiesta anticipata della trattazione della invocata sospensiva. Nella realtà degli accadimenti, lo scrivente si è limitato a chiedere la mera sostituzione della formalità con cui effettuare la prima udienza già fissata dalla Corte per la comparizione delle parti, invocandone - in ragione della facoltà concessagli dal 2 comma dell’art. 127 ter c.p.c. - la celebrazione in presenza delle parti, in sostituzione della disposta udienza a mezzo deposito di note scritte.
Dunque, concludendo, la richiesta della Cancelleria della Corte di Appello di Napoli si presenta senz’altro illegittima, ma stante il ben più oneroso importo che il proprio cliente (ovvero il comune cittadino) sarebbe tenuto ad affrontare per vedere riconosciuta la illegittimità di detta richiesta, promuovendo un giudizio innanzi la Commissione Tributaria Provinciale (e chi sa poi, se necessario, quello successivo innanzi la Commissione Regionale e, forse, finanche quello innanzi la Suprema Corte di Cassazione) lo scrivente non potrà che consigliare al proprio assistito di cedere alla illegittima richiesta e provvedere al pagamento del “nuovo” (del tutto inventato) onere tributario richiestogli per aver esercitato, correttamente, il proprio diritto di difesa previsto dall’art. 24 della Costituzione.

19/01/2025
𝐋𝐚 𝐫𝐢𝐮𝐧𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐂𝐨𝐧𝐝𝐨𝐦𝐢𝐧𝐢𝐨 – 𝐋𝐚 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐚𝐧𝐳𝐞Da un articolo di Mariano Acquaviva pubblicato sul sito “La Legge per Tutti”, ...
17/03/2024

𝐋𝐚 𝐫𝐢𝐮𝐧𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐂𝐨𝐧𝐝𝐨𝐦𝐢𝐧𝐢𝐨 – 𝐋𝐚 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐚𝐧𝐳𝐞

Da un articolo di Mariano Acquaviva pubblicato sul sito “La Legge per Tutti”, riporto un breve sunto, in forma di schema, che ritengo utile al lettore per le tante volte che dovrà affrontare la non sempre piacevole ma pur sempre necessaria riunione di condominio.
L’articolo in parola esamina, in particolare, la questione delle MAGGIORANZE, ovvero del Quorum necessario.
Da detto articolo ricaviamo lo schema che segue.
Diciamo subito che esistono due tipologie di maggioranze:
𝐩𝐞𝐫 𝐭𝐞𝐬𝐭𝐞, riferita cioè al numero dei soggetti partecipanti alla assemblea;
𝐩𝐞𝐫 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐞𝐬𝐢𝐦𝐢, riferita al valore dell’immobile che rappresentano, riportato nella Tab. A.
La prima differenza tra le Maggioranze attiene la finalità a cui tendono:
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐢𝐯𝐚: quella che occorre per ritenere valida la riunione
𝐃𝐞𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚: quella che occorre per ritenere valida la decisione assunta dalla assemblea
Quest’ultime, ossia le Maggioranze richieste per le delibere possono essere:
𝐀𝐬𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐚: si raggiunge con il voto favorevole del 50% più uno dei partecipanti alla riunione che deve, però, rappresentare almeno il 50% dei millesimi di cui ala Tab. A, ossia 500/1000 mill.
𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐚: si raggiunge con il voto favorevole di un quorum pari ai 50% dei partecipanti alla riunione che deve raggingere almeno il 50% ovvero il 2/3 dei millesimi di cui alla Tab. A, ovvero i 4/5 di quelli che partecipano al condominio e che rappresentano almeno il 4 /5 dei millesimi di Tab. A. Per partecipanti al condominio si intendono quelli che hanno diritto al voto (N.B: se un condominio è proprietario di più unità immobiliari nel condominio egli ha diritto ad un solo voto in assemblea, anche se rappresenta la somma millesimale relativa ai singoli immobili di sua proprietà)
𝐒𝐞𝐦𝐩𝐥𝐢𝐜𝐞: si raggiunge con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti che rappresenti minimo 1/3 dei millesimi di cui alla Tab. A, ossia 333/1000 mill.
Infine, aggiungiamo gli articoli del codice civile dove le rinveniamo:
Le maggioranze Costitutive sono riportate ai commi 1 e 3 dell’art. 1136 cod. civ.
Le maggioranze Deliberative sono riportate ai commi 2, 4 e 5 dell’art. 1136 e all’’art. 1117 ter cod. civ.

𝐋𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫𝐚 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐫𝐢𝐳𝐳𝐚𝐭𝐚 𝐚𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐨𝐧𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐢 𝐆𝐢𝐮𝐬𝐭𝐢𝐳𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐚 𝐜𝐡𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐂𝟒𝟑𝟖-𝟐𝟐 𝐝𝐞𝐥 𝟐𝟓-𝟎𝟏-𝟐𝟎...
19/02/2024

𝐋𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫𝐚 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐫𝐢𝐳𝐳𝐚𝐭𝐚 𝐚𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐨𝐧𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐢 𝐆𝐢𝐮𝐬𝐭𝐢𝐳𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐚 𝐜𝐡𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐂𝟒𝟑𝟖-𝟐𝟐 𝐝𝐞𝐥 𝟐𝟓-𝟎𝟏-𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐡𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐚𝐟𝐟𝐞𝐫𝐦𝐚𝐭𝐨 𝐜𝐡𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐥𝐞𝐠𝐠𝐞 𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐞𝐝𝐢𝐬𝐜𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐧𝐞𝐠𝐨𝐳𝐢𝐚𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞𝐧𝐬𝐢 𝐢𝐧𝐟𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫𝐢 𝐚𝐢 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐦𝐢 𝐭𝐚𝐫𝐢𝐟𝐟𝐚𝐫𝐢 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐭𝐢 𝐝𝐚 𝐮𝐧𝐚 𝐭𝐚𝐛𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐟𝐢𝐬𝐬𝐚𝐭𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐃𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐨 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥𝐞, 𝐯𝐢𝐨𝐥𝐚 𝐥𝐞 𝐫𝐞𝐠𝐨𝐥𝐞 𝐞𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐞 𝐬𝐮𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞𝐧𝐳𝐚, 𝐫𝐢𝐭𝐞𝐧𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐀𝐯𝐯𝐨𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐮𝐧𝐚 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀ 𝐢𝐦𝐩𝐫𝐞𝐧𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥𝐞.

𝙊𝙣𝙤𝙧𝙚𝙫𝙤𝙡𝙚 𝘾𝙤𝙣𝙨𝙞𝙜𝙡𝙞𝙚𝙧𝙚,
𝙫𝙤𝙧𝙧𝙖̀ 𝙨𝙘𝙪𝙨𝙖𝙧𝙢𝙞 𝙨𝙚 𝙇𝙖 𝙞𝙣𝙫𝙞𝙩𝙤 𝙖 𝙧𝙞𝙫𝙚𝙙𝙚𝙧𝙚 𝙞𝙡 𝙨𝙪𝙤 𝙥𝙚𝙣𝙨𝙞𝙚𝙧𝙤 𝙞𝙣 𝙤𝙧𝙙𝙞𝙣𝙚 𝙖𝙡𝙡𝙖 𝙦𝙪𝙖𝙡𝙞𝙛𝙞𝙘𝙖 𝙙𝙞 𝙞𝙢𝙥𝙧𝙚𝙣𝙙𝙞𝙩𝙤𝙧𝙚 𝙘𝙝𝙚 𝙀𝙡𝙡𝙖 𝙝𝙖 𝙧𝙞𝙩𝙚𝙣𝙪𝙩𝙤 𝙙𝙞 𝙖𝙩𝙩𝙧𝙞𝙗𝙪𝙞𝙧𝙚 𝙖𝙡𝙡𝙖 𝙖𝙩𝙩𝙞𝙫𝙞𝙩𝙖̀ 𝙨𝙫𝙤𝙡𝙩𝙖 𝙙𝙖𝙜𝙡𝙞 𝙖𝙫𝙫𝙤𝙘𝙖𝙩𝙞 𝙘𝙤𝙧𝙧𝙚𝙩𝙩𝙖𝙢𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙞𝙨𝙘𝙧𝙞𝙩𝙩𝙞 𝙖𝙡𝙡’𝘼𝙡𝙗𝙤 𝙥𝙧𝙤𝙛𝙚𝙨𝙨𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙚.
𝙎𝙤𝙣𝙤 𝙪𝙣 𝙪𝙢𝙞𝙡𝙚 𝘼𝙫𝙫𝙤𝙘𝙖𝙩𝙤 𝙘𝙝𝙚 𝙨𝙫𝙤𝙡𝙜𝙚 𝙡’𝙖𝙩𝙩𝙞𝙫𝙞𝙩𝙖̀ 𝙙𝙖 𝙘𝙞𝙧𝙘𝙖 40 𝙖𝙣𝙣𝙞 𝙚 𝙣𝙤𝙣 𝙢𝙞 𝙨𝙚𝙣𝙩𝙤 𝙥𝙚𝙧 𝙣𝙪𝙡𝙡𝙖 𝙪𝙣 𝙞𝙢𝙥𝙧𝙚𝙣𝙙𝙞𝙩𝙤𝙧𝙚.
𝙀𝙨𝙚𝙧𝙘𝙞𝙩𝙤 𝙡𝙖 𝙢𝙞𝙖 𝙥𝙧𝙤𝙛𝙚𝙨𝙨𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙣𝙤𝙣 𝙘𝙤𝙣𝙨𝙞𝙙𝙚𝙧𝙖𝙣𝙙𝙤 𝙡’𝙪𝙩𝙞𝙡𝙚 𝙚𝙘𝙤𝙣𝙤𝙢𝙞𝙘𝙤 𝙘𝙝𝙚 𝙡𝙖 𝙧𝙚𝙡𝙖𝙩𝙞𝙫𝙖 𝙖𝙩𝙩𝙞𝙫𝙞𝙩𝙖̀ 𝙥𝙤𝙩𝙧𝙖̀ 𝙖𝙧𝙧𝙚𝙘𝙖𝙧𝙢𝙞 𝙦𝙪𝙖𝙣𝙙𝙤 𝙖𝙨𝙨𝙪𝙢𝙤 𝙪𝙣 𝙞𝙣𝙘𝙖𝙧𝙞𝙘𝙤 𝙘𝙤𝙢𝙚, 𝙞𝙣𝙫𝙚𝙘𝙚, 𝙥𝙚𝙧 𝙨𝙪𝙖 𝙣𝙖𝙩𝙪𝙧𝙖, 𝙛𝙖 𝙪𝙣 “𝙞𝙢𝙥𝙧𝙚𝙣𝙙𝙞𝙩𝙤𝙧𝙚”; 𝙣𝙤𝙣 𝙚̀ 𝙞𝙡 𝙘𝙤𝙢𝙥𝙚𝙣𝙨𝙤 𝙚𝙘𝙤𝙣𝙤𝙢𝙞𝙘𝙤 𝙘𝙝𝙚 𝙥𝙤𝙩𝙧𝙤̀ 𝙧𝙞𝙘𝙚𝙫𝙚𝙧𝙚 𝙞𝙡 𝙨𝙤𝙡𝙤 𝙚𝙡𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩𝙤 𝙘𝙝𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙨𝙞𝙙𝙚𝙧𝙤, 𝙘𝙞𝙤̀ 𝙘𝙝𝙚 𝙥𝙧𝙚𝙫𝙖𝙡𝙚𝙣𝙩𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙢𝙞 𝙢𝙤𝙩𝙞𝙫𝙖 𝙚̀ 𝙡’𝙞𝙣𝙩𝙚𝙧𝙚𝙨𝙨𝙚 𝙖𝙡𝙡𝙖 𝙦𝙪𝙚𝙨𝙩𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙜𝙞𝙪𝙧𝙞𝙙𝙞𝙘𝙖 𝙘𝙝𝙚 𝙨𝙩𝙖 𝙖𝙡𝙡𝙖 𝙗𝙖𝙨𝙚 𝙙𝙚𝙡 𝙘𝙖𝙨𝙤 𝙨𝙤𝙩𝙩𝙤𝙥𝙤𝙨𝙩𝙤 𝙖𝙡 𝙢𝙞𝙤 𝙚𝙨𝙖𝙢𝙚, 𝙣𝙤𝙣𝙘𝙝𝙚́ 𝙞𝙡 𝙥𝙧𝙚𝙨𝙩𝙞𝙜𝙞𝙤 𝙞𝙣𝙩𝙚𝙧𝙞𝙤𝙧𝙚 𝙚𝙙 𝙚𝙨𝙩𝙚𝙧𝙞𝙤𝙧𝙚 (𝙫𝙚𝙧𝙨𝙤 𝙞𝙡 𝙘𝙡𝙞𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙚 𝙫𝙚𝙧𝙨𝙤 𝙞 𝙘𝙤𝙡𝙡𝙚𝙜𝙝𝙞 𝙘𝙤𝙣 𝙘𝙪𝙞 𝙚𝙣𝙩𝙧𝙚𝙧𝙤̀ 𝙞𝙣 𝙘𝙤𝙢𝙥𝙚𝙩𝙞𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚) 𝙘𝙝𝙚 𝙙𝙚𝙩𝙚𝙧𝙢𝙞𝙣𝙖 𝙡𝙖 𝙢𝙞𝙖 𝙙𝙚𝙘𝙞𝙨𝙞𝙤𝙣𝙚.
𝙌𝙪𝙚𝙨𝙩𝙤 𝙚̀ 𝙞𝙡 𝙢𝙞𝙤 𝙡𝙖𝙫𝙤𝙧𝙤 𝙚 𝙦𝙪𝙚𝙡𝙡𝙤 𝙙𝙞 𝙩𝙖𝙣𝙩𝙞 𝙢𝙞𝙚𝙞 𝙘𝙤𝙡𝙡𝙚𝙜𝙝𝙞 𝙘𝙝𝙚 𝙨𝙫𝙤𝙡𝙜𝙤𝙣𝙤 𝙡𝙖 𝙋𝙧𝙤𝙛𝙚𝙨𝙨𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙙𝙞 𝘼𝙫𝙫𝙤𝙘𝙖𝙩𝙤.
𝙇’𝙞𝙢𝙥𝙧𝙚𝙣𝙙𝙞𝙩𝙤𝙧𝙚 𝙨𝙖𝙧𝙖̀, 𝙛𝙤𝙧𝙨𝙚, 𝙘𝙤𝙡𝙪𝙞 𝙘𝙝𝙚 𝙧𝙚𝙙𝙞𝙜𝙚 𝙪𝙣 𝙖𝙩𝙩𝙤 𝙜𝙞𝙪𝙧𝙞𝙙𝙞𝙘𝙤 𝙘𝙤𝙥𝙞𝙖𝙣𝙙𝙤𝙡𝙤 𝙙𝙖 𝙞 𝙩𝙖𝙣𝙩𝙞 𝙛𝙤𝙧𝙢𝙪𝙡𝙖𝙧𝙞, 𝙤𝙫𝙫𝙚𝙧𝙤 -𝙖𝙙 𝙤𝙜𝙜𝙞- 𝙪𝙩𝙞𝙡𝙞𝙯𝙯𝙖𝙣𝙙𝙤 𝙡’𝙞𝙣𝙩𝙚𝙡𝙡𝙞𝙜𝙚𝙣𝙯𝙖 𝙖𝙧𝙩𝙞𝙛𝙞𝙘𝙞𝙖𝙡𝙚 𝙚 𝙘𝙝𝙚, 𝙚𝙫𝙚𝙣𝙩𝙪𝙖𝙡𝙢𝙚𝙣𝙩𝙚, 𝙙𝙚𝙢𝙖𝙣𝙙𝙖 𝙖𝙡𝙡𝙖 𝙨𝙚𝙜𝙧𝙚𝙩𝙖𝙧𝙞𝙖 𝙞𝙡 𝙙𝙞𝙨𝙗𝙧𝙞𝙜𝙤 𝙙𝙚𝙡𝙡𝙖 𝙥𝙧𝙖𝙩𝙞𝙘𝙖, 𝙢𝙖 𝙘𝙤𝙨𝙩𝙪𝙞 𝙣𝙤𝙣 𝙨𝙖𝙧𝙖̀ 𝙞𝙣 𝙜𝙧𝙖𝙙𝙤, 𝙞𝙣 𝙖𝙡𝙘𝙪𝙣 𝙢𝙤𝙙𝙤, 𝙙𝙞 𝙖𝙨𝙨𝙞𝙨𝙩𝙚𝙧𝙚 𝙘𝙤𝙧𝙧𝙚𝙩𝙩𝙖𝙢𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙚 𝙥𝙞𝙚𝙣𝙖𝙢𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙞𝙡 𝙥𝙧𝙤𝙥𝙧𝙞𝙤 𝙘𝙡𝙞𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙚, 𝙤𝙣𝙚𝙨𝙩𝙖𝙢𝙚𝙣𝙩𝙚, 𝙧𝙞𝙩𝙚𝙣𝙜𝙤 𝙣𝙤𝙣 𝙨𝙞𝙖 𝙞𝙣 𝙜𝙧𝙖𝙙𝙤 𝙙𝙞 𝙙𝙞𝙖𝙡𝙤𝙜𝙖𝙧𝙚 𝙘𝙤𝙧𝙧𝙚𝙩𝙩𝙖𝙢𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙘𝙤𝙣 𝙄𝙡 𝙂𝙞𝙪𝙙𝙞𝙘𝙚, 𝙞𝙣 𝙨𝙚𝙙𝙚 𝙙𝙞 𝙪𝙣𝙖 𝙚𝙫𝙚𝙣𝙩𝙪𝙖𝙡𝙚 𝙪𝙙𝙞𝙚𝙣𝙯𝙖.
𝙍𝙞𝙩𝙚𝙣𝙜𝙤 𝙙𝙪𝙣𝙦𝙪𝙚 𝙘𝙝𝙚 𝙞 𝙢𝙞𝙣𝙞𝙢𝙞 𝙩𝙖𝙧𝙞𝙛𝙛𝙖𝙧𝙞 𝙥𝙧𝙚𝙫𝙞𝙨𝙩𝙞 𝙥𝙚𝙧 𝙞𝙡 𝙘𝙤𝙢𝙥𝙚𝙣𝙨𝙤 𝙙𝙚𝙡𝙡’𝙖𝙩𝙩𝙞𝙫𝙞𝙩𝙖̀ 𝙥𝙧𝙤𝙛𝙚𝙨𝙨𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙚 𝙙𝙚𝙡𝙡’𝘼𝙫𝙫𝙤𝙘𝙖𝙩𝙤 𝙨𝙞𝙖𝙣𝙤 𝙪𝙣𝙖 𝙜𝙖𝙧𝙖𝙣𝙯𝙞𝙖 𝙥𝙚𝙧 𝙞𝙡 𝙘𝙡𝙞𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙚 𝙣𝙤𝙣 𝙪𝙣 𝙙𝙖𝙣𝙣𝙤 𝙘𝙝𝙚 𝙞𝙣𝙫𝙚𝙘𝙚 𝙥𝙤𝙩𝙧𝙚𝙗𝙗𝙚 𝙖𝙧𝙧𝙚𝙘𝙖𝙧𝙜𝙡𝙞 𝙪𝙣 𝙘𝙤𝙢𝙥𝙚𝙣𝙨𝙤 𝙙𝙚𝙩𝙚𝙧𝙢𝙞𝙣𝙖𝙩𝙤 𝙙𝙖𝙡𝙡’𝙞𝙣𝙩𝙚𝙣𝙩𝙤 𝙙𝙞 𝙨𝙪𝙥𝙚𝙧𝙖𝙧𝙚 𝙪𝙣𝙖 𝙚𝙫𝙚𝙣𝙩𝙪𝙖𝙡𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙘𝙤𝙧𝙧𝙚𝙣𝙯𝙖, 𝙤𝙫𝙫𝙚𝙧𝙤 𝙙𝙖𝙡 𝙢𝙚𝙧𝙤 𝙞𝙣𝙩𝙚𝙣𝙩𝙤 𝙙𝙞 𝙖𝙘𝙘𝙖𝙥𝙖𝙧𝙧𝙖𝙧𝙨𝙞 𝙞𝙡 𝙘𝙖𝙨𝙤 𝙖 𝙨𝙘𝙖𝙥𝙞𝙩𝙤 𝙙𝙞 𝙖𝙡𝙩𝙧𝙤 𝙨𝙤𝙜𝙜𝙚𝙩𝙩𝙤 𝙘𝙝𝙚, 𝙢𝙞 𝙨𝙘𝙪𝙨𝙚𝙧𝙖̀ 𝙞𝙡 𝙡𝙚𝙩𝙩𝙤𝙧𝙚, 𝙣𝙤𝙣 𝙢𝙞 𝙨𝙚𝙣𝙩𝙤 𝙞𝙣 𝙖𝙡𝙘𝙪𝙣 𝙢𝙤𝙙𝙤 𝙙𝙞 𝙙𝙚𝙛𝙞𝙣𝙞𝙧𝙚 𝘼𝙫𝙫𝙤𝙘𝙖𝙩𝙤.
𝙁𝙞𝙙𝙪𝙘𝙞𝙤𝙨𝙤 𝙘𝙝𝙚 𝙀𝙡𝙡𝙖 𝙫𝙤𝙧𝙧𝙖̀ 𝙧𝙞𝙫𝙚𝙙𝙚𝙧𝙚 𝙡𝙖 𝙘𝙤𝙣𝙨𝙞𝙙𝙚𝙧𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙘𝙝𝙚 𝙝𝙖 𝙣𝙚𝙞 𝙘𝙤𝙣𝙛𝙧𝙤𝙣𝙩𝙞 𝙙𝙚𝙡𝙡𝙖 𝙖𝙩𝙩𝙞𝙫𝙞𝙩𝙖̀ 𝙨𝙫𝙤𝙡𝙩𝙖 𝙙𝙖𝙡𝙡𝙤 𝙨𝙘𝙧𝙞𝙫𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙚 𝙙𝙖 𝙩𝙪𝙩𝙩𝙞 𝙞 𝙢𝙞𝙚𝙞 𝙘𝙤𝙡𝙡𝙚𝙜𝙝𝙞 𝘼𝙫𝙫𝙤𝙘𝙖𝙩𝙞, 𝙥𝙤𝙧𝙜𝙤 𝙙𝙞𝙨𝙩𝙞𝙣𝙩𝙞 𝙨𝙖𝙡𝙪𝙩𝙞

TRUMP – BIDENMa l’America veramente non sa proporre di meglio ? Come cittadino di una nazione fortemente condizionata da...
17/01/2024

TRUMP – BIDEN
Ma l’America veramente non sa proporre di meglio ?
Come cittadino di una nazione fortemente condizionata dai “desideri” degli United States sono seriamente preoccupato e voi ?

𝐏𝐨𝐢 𝐝𝐢𝐜𝐨𝐧𝐨 𝐜𝐡𝐞 𝐥𝐚 𝐆𝐢𝐮𝐬𝐭𝐢𝐳𝐢𝐚 𝐞̀ 𝐥𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐞 𝐛𝐢𝐬𝐨𝐠𝐧𝐚 𝐟𝐚𝐫𝐞 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐜𝐨𝐬𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐥𝐞𝐫𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐝𝐮𝐫𝐞.Ebbene, alcuni giorni fa davant...
05/01/2024

𝐏𝐨𝐢 𝐝𝐢𝐜𝐨𝐧𝐨 𝐜𝐡𝐞 𝐥𝐚 𝐆𝐢𝐮𝐬𝐭𝐢𝐳𝐢𝐚 𝐞̀ 𝐥𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐞 𝐛𝐢𝐬𝐨𝐠𝐧𝐚 𝐟𝐚𝐫𝐞 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐜𝐨𝐬𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐥𝐞𝐫𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐝𝐮𝐫𝐞.

Ebbene, alcuni giorni fa davanti ad una sezione della Corte di Appello di Napoli sono stati chiamati –in prima udienza- due giudizi promossi avverso la medesima sentenza del Tribunale ma a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro e che, per tale ragione, hanno assunto due diversi numeri di RG e affidati a due diversi Giudici istruttori, entrambi comunque appartenenti alla stessa sezione civile della Corte di Appello.
Ovviamente, all’udienza, le parti hanno chiesto la riunione di detti giudizi; ebbene, poiché la procedura prevede che sia il Presidente di sezione a disporre quanto necessario per la riunione (ossia la chiamata di entrambi i giudizi innanzi al Giudice del procedimento iscritto a ruolo per primo, affinché questi proceda a disporre la riunione ) e nonostante il Presidente fosse presente all’udienza, così come erano presenti entrambi i Giudici interessati, non è stata disposta la riunione ma si è provveduto a “𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟𝑒 𝑖 𝑔𝑖𝑢𝑑𝑖𝑧𝑖 𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒”
Dunque, un inutile spreco di tempo, posto che la riunione dei giudizi (tra l’altro dovuta) poteva essere facilmente resa nella stessa udienza, stante –come detto- la contestuale presenza nello stesso giorno e preso la medesima sezione, di entrambi i giudizi e la presenza in udienza del Presidente di sezione e dei Giudici interessati alla vicenda.
Si tenga altresì conto che alla nuova udienza che sarà fissata innanzi al Giudice del procedimento iscritto a ruolo per primo, si provvederà esclusivamente a disporre la riunione dei giudizi e la procedura subirà un inutile ulteriore rinvio, prima che siano effettivamente esaminate le istanze formulate in seno ai proposti gravami.
Se tutto fila liscio (ovvero non si incorra in rinvii d’ufficio) la procedura subirà un inutile aggravio di tempo dai 6 ai 12 mesi.
Lascio al lettore ogni commento

𝐀𝐢 𝐆𝐢𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢 𝐧𝐨𝐧 𝐬𝐨𝐧𝐨 “𝐬𝐢𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢𝐜𝐢” (𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐜𝐨𝐬𝐢̀) 𝐠𝐥𝐢 𝐀𝐯𝐯𝐨𝐜𝐚𝐭𝐢, 𝐚𝐩𝐩𝐞𝐧𝐚 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐭𝐞𝐧𝐝𝐨𝐧𝐨 𝐚 𝐮𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐫𝐧𝐞 𝐥’𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀ 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚...
21/11/2023

𝐀𝐢 𝐆𝐢𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢 𝐧𝐨𝐧 𝐬𝐨𝐧𝐨 “𝐬𝐢𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢𝐜𝐢” (𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐜𝐨𝐬𝐢̀) 𝐠𝐥𝐢 𝐀𝐯𝐯𝐨𝐜𝐚𝐭𝐢, 𝐚𝐩𝐩𝐞𝐧𝐚 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐭𝐞𝐧𝐝𝐨𝐧𝐨 𝐚 𝐮𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐫𝐧𝐞 𝐥’𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀ 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐚𝐠𝐥𝐢 𝐬𝐭𝐞𝐬𝐬𝐢 𝐬𝐯𝐨𝐥𝐭𝐚.

La ennesima conferma viene da una recente sentenza del Corte di Cassazione

Capita spesso che, in una vertenza giudiziaria, parte attrice proponga una domanda invocando un risarcimento di valore nettamente superiore a quello che alla fine del giudizio gli viene riconosciuto dal Giudice; ebbe, cosa fa il Giudice, invece di riconoscere all’avvocato che ha difeso parte convenuta il giusto compenso parametrato alla di poi acclarata – in sede giudiziaria- infondatezza ed esosità della pretesa di parte attrice, umilia il suo operato difensivo, ritenendo che il relativo compenso vada parametrato al minore importo del risarcimento riconosciuto.
Così decidendo il Giudice ha, in re ipsa, ritenuto del tutto insignificante l’attività difensiva dell’Avvocato; in una parola, ha ritenuto che la propria pronuncia, nei termini dell’importo alla fine riconosciuto a parte attrice, sarebbe stata la stessa anche senza l’attività difensiva dell’Avvocato.

Di seguito richiamo la recente decisione del Supremo Collegio a conferma dell’evidenziata “anomalia”.
Cassazione civile sez. VI, 08/11/2019, (ud. 28/06/2019, dep. 08/11/2019), n.28885

UNA INTERESSANTE  DECISIONE A TUTELA DEL CONSUMATOREGrazie al Dott Gregorio Pietro D’AmatoHo il piacere di segnalare un ...
28/05/2023

UNA INTERESSANTE DECISIONE A TUTELA DEL CONSUMATORE

Grazie al Dott Gregorio Pietro D’Amato

Ho il piacere di segnalare un suo articolo sulla decisone resa dalla Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 06/04/2023, n. 9479

Tutelato il consumatore contro l’esecuzione, anche non opposta e divenuta definitiva, ed anche dopo la vendita, per i contratti -tra l’altro di mutuo, finanziamento e fideiussione- che presentano clausole considerate “abusive” dalle disposizioni e sentenze comunitarie.

[2] 363 c.p.c. Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge [c.p.c. 325] o vi hanno rinunciato [c.p.c. 306], ovvero quando il provvedimento non è ricorribile in cassazione e non è altrimenti impugnabile, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione [c.p.c. 426] pu....

24/01/2023

𝐅𝐎𝐑𝐅𝐄𝐓𝐓𝐀𝐑𝐈: 𝐈𝐋 𝐁𝐎𝐋𝐋𝐎 𝐀𝐃𝐃𝐄𝐁𝐈𝐓𝐀𝐓𝐎 𝐀𝐋 𝐂𝐋𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐅𝐀 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐄 𝐃𝐄𝐋 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐄𝐍𝐒𝐎 𝐄 𝐐𝐔𝐈𝐍𝐃𝐈 𝐕𝐀 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐈𝐃𝐄𝐑𝐀𝐓𝐎 𝐀𝐈 𝐅𝐈𝐍𝐈 𝐃𝐄𝐋 𝐂.𝐏.𝐀. 𝐄 𝐀𝐒𝐒𝐔𝐌𝐄 𝐑𝐈𝐋𝐄𝐕𝐀𝐍𝐙𝐀 𝐀𝐈 𝐅𝐈𝐍𝐈 𝐃𝐄𝐋 𝐂𝐀𝐋𝐂𝐎𝐋𝐎 𝐃𝐄𝐋𝐋'𝐀𝐌𝐌𝐎𝐍𝐓𝐀𝐑𝐄 𝐃𝐄𝐈 𝐑𝐈𝐂𝐀𝐕𝐈.

𝗚𝗿𝗮𝘇𝗶𝗲 𝗮𝗹𝗹’𝗔𝘃𝘃. 𝗔𝗻𝗻𝗮 𝗔𝗻𝗱𝗿𝗲𝗮𝗻𝗶

Riporto di seguito un interessante articolo a firma della collega Avv. Anna Andreani pubblicato sul sito web AvvocatoAndreani.it

Si segnala la risposta n. 428/2022 dell'Agenzia delle Entrate all'interpello avente ad oggetto la assoggettabilità o meno a tassazione dell'imposta di bollo addebitata in fattura dal contribuente in regime forfettario ai propri clienti.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'AE, confutando l'interpretazione fornita dal contribuente, arriva alla conclusione diametralmente opposta sostenendo che: “l'importo del bollo addebitato in fattura al cliente assume la natura di ricavo o compenso e concorre alla determinazione forfettaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva, secondo quanto disposto dall'articolo 4 della legge n.190 del 2014”.
Più chiaramente: assumono rilevanza, ai fini del calcolo dell'ammontare dei ricavi, anche le spese addebitate al cliente da parte dei professionisti per l'imposta di bollo.
Si riporta in sintesi la motivazione dell'AE:
a) il comma 58 dell'art. 1 della L.190/2014 stabilisce che i contribuenti in regime forfetario non addebitano l'IVA in rivalsa né esercitano il diritto alla detrazione dell'imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni; le fatture emesse non devono, pertanto, recare l'addebito dell'imposta;
b) quindi, le fatture sono soggette all'imposta di bollo sin dall'origine, ossia al momento della loro formazione;
c) con riguardo all'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di bollo, l'art. 22 del D.P.R. n. 642/1972 stabilisce la solidarietà nel debito relativo da parte dell'emittente la fattura e del committente; tuttavia, come chiarito nella risposta n. 67/E del 2020, l'obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o sulle ricevute è a carico del soggetto che consegna o spedisce il documento, in quanto per tale tipo di atti l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine, ossia dal momento della formazione;
d) se il prestatore d'opera, che è l'obbligato principale a corrispondere la predetta imposta di bollo, chiede al cliente il rimborso, il riaddebito al cliente dell'imposta di bollo, essendo il professionista il soggetto passivo, fa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi di cui al citato comma 64 e concorre al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito.
In definitiva, i 2 euro che il professionista in regime forfettario riaddebita al cliente, non sono anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente ex art. 15, ma hanno natura di “compenso o ricavo”, concorrono di conseguenza alla formazione del suo reddito e sono da considerare “spese imponibili”.
Su tale importo dovrà pertanto essere calcolato il 15% di imposta (o flat tax di recente definizione) sulla percentuale di imponibile che dipende dal coefficiente di redditività legato alla categoria ATECO di appartenenza del contribuente (ad esempio, per le attività professionali, il riaddebito del bollo inciderà per il 15% sul 78% di € 2,00).
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Bollo e rivalsa previdenziale
Come conseguenza indiretta del parere fornito dall'AE (che nel parere non si è espressamente pronunciata sul punto) il bollo di 2 euro riaddebitato al cliente, avendo natura di compenso o ricavo, entra presumibilmente a far parte della base imponibile per il conteggio della rivalsa previdenziale (ad esempio il 4% per gli avvocati).
Infatti, nell'ambito del regime forfettario, qualunque somma incassata dal cliente diversa dal compenso e dalle spese generali, può essere solamente:
- un'anticipazione ex art. 15 versata in nome e per conto del cliente, come ad es. il contributo unificato nelle cause civili che non è imponibile ai fini del calcolo della rivalsa;
oppure:
- una voce di ricavo imponibile, quindi soggetta a rivalsa previdenziale, come ad esempio le spese di trasferta.
Tertium non datur.
Ma dal momento che ancora oggi alcuni ritengono la questione controversa, ci si auspica che gli Enti competenti (CNF, Cassa Forense per gli avvocati, ad esempio) forniscano al più presto agli iscritti una direttiva esplicativa.

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