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L’ESTINZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO SI VERIFICA IPSO FACTO PER EFFETTO DELLA RINUNCIA DEL CREDITORE PROCEDENTE: LE CONSE...
18/02/2022

L’ESTINZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO SI VERIFICA IPSO FACTO PER EFFETTO DELLA RINUNCIA DEL CREDITORE PROCEDENTE: LE CONSEGUENZE

Giurisprudenza di Merito

ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - VENDITA - DECRETO DI TRASFERIMENTO;
Tribunale, Nocera Inferiore, 3 gennaio 2022 - est. Velleca

L’estinzione del processo esecutivo si verifica per effetto della sola rinuncia del creditore procedente - se non vi sono altri creditori in grado di fare impulso alla procedura - prima ancora dell’adozione, da parte del G.E., del provvedimento dichiarativo dell’estinzione; laddove l’estinzione consegua all’accoglimento del reclamo proposto ex art. 630 c.p.c., per effetto del suddetto principio, sono illegittimi gli atti esecutivi compiuti medio tempore, ivi incluso il decreto di trasferimento: le norme degli artt. 2929 c.c. e 187-bis d.a. c.p.c. tutelano l’acquisto dell’aggiudicatario quando la vendita si sia svolta in modo legittimo e sia sopravvenuto un fattore esogeno ad essa (caducazione del titolo, rinuncia del creditore) che precluda la prosecuzione della procedura, ma non anche quando, per effetto di una rinuncia, la vendita abbia avuto luogo in seno ad un processo già estinto.

RIFERIMENTI NORMATIVI
c.p.c. art. 629
c.p.c. art. 630

https://www.inexecutivis.it

MANCATO DEPOSITO DELLA TRASCRIZIONE E INEFFICACIA DEL PIGNORAMENTOGiurisprudenza di MeritoESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE;Tri...
10/06/2021

MANCATO DEPOSITO DELLA TRASCRIZIONE E INEFFICACIA DEL PIGNORAMENTO
Giurisprudenza di Merito

ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE;

Tribunale, Nocera Inferiore, 23 marzo 2021 - est. Velleca

Il mancato deposito della nota di trascrizione nel termine previsto dall’art. 557, comma 3, c.p.c. non determina l’inefficacia del pignoramento.

il mancato deposito della nota di trascrizione nel termine di cui all’art. 557 c.p.c. non importa le conseguenze previste dall’ultimo comma di tale disposizione (inefficacia del pignoramento).
In questo senso depone la giurisprudenza di merito prevalente che ha disatteso l’obiter dictum contenuto nella pronuncia n. 4751 del 2016 (richiamata al par. 1), dando al contrario risalto alla pregressa giurisprudenza della Corte (Cass. 20.4.2015, n. 7998);

la diversa (ma connessa) questione della individuazione del momento entro il quale va effettuata la trascrizione del pignoramento, a fronte di un profilo giurisprudenziale frastagliato, va preferibilmente risolta nel senso che tale momento debba essere fatto coincidere con quello entro cui, ai sensi dell’art. 567, comma 2, c.p.c., va depositata la documentazione ipocatastale o la relazione notarile sostitutiva.

https://www.inexecutivis.it/approfondimenti/2021/maggio/trascrizione-del-pignoramento-e-deposito-della-relativa-nota-le-questioni-emerse-in-giurisprudenza-a-margine-di-trib.-nocera-inferiore-23.3.2021/

19/04/2021

Immobili all'asta e abusi edilizi

OPPOSIZIONI ALL’ESECUZIONE IN MATERIA DI USURA: RICADUTE APPLICATIVE DI CASS., SS.UU., 18/09/2020, N. 19597Giurisprudenz...
02/04/2021

OPPOSIZIONI ALL’ESECUZIONE IN MATERIA DI USURA: RICADUTE APPLICATIVE DI CASS., SS.UU., 18/09/2020, N. 19597

Giurisprudenza di Merito
Tribunale, Bari, 4 dicembre 2020 - pres. Ruffino, est. Cutolo

Negli incidenti cautelari esecutivi ex art. 615, co. 2, c.p.c. basati sulla asserità usurarietà del mutuo fondiario posto a fondamento dell’azione esecutiva, a fini sospensivi non è sufficiente dimostrare la natura usuraria del negozio, dovendo essere esaminato in concreto il profilo della (in)esigibilità del credito portato dal mutuo azionato.
A seguito di Cass., SS.UU., 18/09/2020, n. 19597, in materia, la debenza degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, l’onere probatorio gravante sul mutuatario al fine di dimostrare l’inesistenza del titolo esecutivo (per difetto di una situazione debitoria in capo a sè al momento della notifica del precetto) risulta “quantitativamente” più gravoso: per conseguire la sospensione della procedura per inesigibilità del credito, il ricorrente che invoca la natura usuraria del negozio (e sul quale incombe anche l’onere di allegare il tasso-soglia applicabile al mutuo sulla base delle indicazioni fornite in motivazione dalle SS.UU.) non può (più) limitarsi a considerare la sola sorte capitale, ma deve dimostrare l’idoneità delle somme versate a coprire la debitoria maturata, alla data di notifica dell’intimazione, non solo per il capitale scaduto, ma anche per gli interessi corrispettivi (lecitamente pattuiti).

LA TUTELA DELL’AGGIUDICATARIO DI UN IMMOBILE CONFISCATO IN SEDE PENALE AL VAGLIO DELLA CASSAZIONECassazione civile, 10 d...
29/03/2021

LA TUTELA DELL’AGGIUDICATARIO DI UN IMMOBILE CONFISCATO IN SEDE PENALE AL VAGLIO DELLA CASSAZIONE
Cassazione civile, 10 dicembre 2020, n. 28242 - pres. Vivaldi, est. De Stefano

La confisca penale prevale sull’espropriazione forzata civile solamente nei casi regolati dal d.lgs. 159 del 2011 o di ipotesi che ad esso esplicitamente rinviano (come l’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.): in tal caso i terzi di buona fede potranno ottenere tutela delle loro ragioni solo nell’ambito del procedimento di prevenzione o di esecuzione penale.
Nelle restanti ipotesi i rapporti tra le varie tipologie di confisca (diverse da quelle del d.lgs. 159/11 o ad esse espressamente equiparate) e le procedure esecutive civili sono regolati dal principio generale della successione temporale delle formalità nei pubblici registri. Consegue che, ai sensi dell’art. 2915 cod. civ., l’opponibilità del vincolo penale al terzo aggiudicatario dipende dall’anteriorità della trascrizione del sequestro, ai sensi dell’art. 104 disp. att. cod. proc. pen., rispetto al pignoramento immobiliare. Se la trascrizione del sequestro è successiva, il bene deve ritenersi acquisito dal terzo pleno iure, con conseguente impossibilità della posteriore confisca.

RIFERIMENTI NORMATIVI
• 159 / 2011
• c.c. art. 2915

ANCHE PER IL TRIBUNALE DI ROVIGO LA SOSPENSIONE DELL’ESPROPRIAZIONE DELLA “PRIMA CASA” È COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMAI...
23/03/2021

ANCHE PER IL TRIBUNALE DI ROVIGO LA SOSPENSIONE DELL’ESPROPRIAZIONE DELLA “PRIMA CASA” È COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMA

Il Tribunale di Barcellona P.G. ha rimesso alla Consulta la questione di questione di legittimità dell’art. 54-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, introdotto dall’art. 1, comma 1, della legge 24 aprile 2020, n. 27, il cui termine d’efficacia, dapprima esteso al 31 dicembre 2020, è stato di recente prolungato al 30 giugno 2021 (decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, c.d. “milleproroghe 2021”). La norma prevede la sospensione di “ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare di cui all’art. 555 del c.p.c. che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore”.
Osserva il Tribunale che si deve “escludere che l’art. 54-ter abbia limitato il diritto del creditore di agire in executivis per la tutela della salute individuale e pubblica, ovvero per tutelare le esigenze abitative dei debitori”. La disposizione, anziché essere posta a presidio di interessi collettivi o individuali di rango primario, si piega a logiche assistenzialiste, come si ricava anche dal fatto che “non opera alcuna distinzione tra pignoramenti anteriori e successivi allo stato di emergenza, […] con la conseguenza che la sospensione è totalmente sganciata dall’accertamento di una qualunque correlazione tra la pandemia e l’espropriazione.” Del resto, norma non consente al Giudice neppure di verificare le condizioni soggettive del creditore e del debitore, dovendo la sospensione applicarsi a prescindere dalle esigenze del primo e della capacità reddituale del secondo.
In conclusione, a parere del Tribunale, “l’intervento normativo colpisce indistintamente tutti i creditori, a prescindere dalla relativa fascia di reddito, e dunque finanche coloro che magari l’abitazione principale neanche se la possono permettere e che per i quali il mancato (o anche solo ritardato) recupero coattivo del credito possa essere fonte di pregiudizi non meno rilevanti rispetto a quello subito dall’esecutato che con il suo inadempimento ha provocato l’altrui legittima richiesta di tutela esecutiva al potere statuale”.
Per tali ragioni, è stata ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della previsione in commento, per contrasto con gli artt. 3, comma 2, 24, comma 1, 47, comma 2, 111, comma 2, e 117, comma 2, Cost.

INAPPLICABILITÀ DELL’ART. 164 DISP.ATT. C.P.C. ALL’ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZITribunale, Catania, 24 settembre 2020 - es...
19/03/2021

INAPPLICABILITÀ DELL’ART. 164 DISP.ATT. C.P.C. ALL’ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI

Tribunale, Catania, 24 settembre 2020 - est. Messina

Va esclusa l’applicazione dell’art. 164 disp.att. c.p.c. alle espropriazione presso terzi e ciò sia perché il testo della norma si riferisce alla “liquidazione del bene” e al “valore di realizzo”, concetti incompatibili con l’espropriazione presso terzi avente ad oggetto, nella specie, dei crediti, sia perché detta disposizione appare confliggere con l’art. 553 c.p.c. che impone al Giudice dell’esecuzione di procedere all’assegnazione di quanto è stato oggetto di dichiarazione positiva da parte del terzo pignorato, anche se l’importo del credito è modesto e anche se, trattandosi di crediti futuri, il realizzo è incerto nel tempo e nel quantum (dipendendo, evidentemente, nel caso di specie dalla durata della vita del debitore).

ASTE TELEMATICHE RALLENTATE DALLA CRISI PANDEMICAAste telematiche rallentate dalla crisi pandemica, nel 2020 congelate 1...
18/03/2021

ASTE TELEMATICHE RALLENTATE DALLA CRISI PANDEMICA

Aste telematiche rallentate dalla crisi pandemica, nel 2020 congelate 123mila procedure. Tempi allungati di 270 giorni.

Per contrastare le inevitabili ricadute sui tempi di evasione delle procedure esecutive è possibile accompagnare la fine dell’emergenza con l’adozione di alcune misure, quali, in primo luogo l’applicazione di tempi minimi per la pubblicazione degli avvisi di vendite pubbliche.

Dati elaborati dal Centro Studi AstaSy Analytics di NPLsRE_Solutions pubblicati su Il Sole 24Ore.

SUPERAMENTO DEL LIMITE DI FINANZIABILITÀ: LA SORTE DEL CONTRATTO DI MUTUO FONDIARIOTribunale, Torre Annunziata, 10 febbr...
15/03/2021

SUPERAMENTO DEL LIMITE DI FINANZIABILITÀ: LA SORTE DEL CONTRATTO DI MUTUO FONDIARIO

Tribunale, Torre Annunziata, 10 febbraio 2021

Il superamento del limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB) non comporta la radicale invalidità del mutuo e la sua inefficacia ab origine, ma, piuttosto, la disapplicazione della speciale disciplina di privilegio del creditore fondiario e, quindi, la conservazione del contratto quale mutuo ipotecario ordinario.

12/03/2021

Indirizzo

Naples

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 20:00
Martedì 09:00 - 20:00
Mercoledì 09:00 - 20:00
Giovedì 09:00 - 20:00
Venerdì 09:00 - 20:00

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