18/03/2026
L'avvocato Giuseppe Angiuli non condivide lo spirito e la ratio della riforma costituzionale sulla quale i cittadini italiani saranno chiamati a votare domenica 22/3 e lunedì 23/3.
Quale elemento di riflessione sul merito del quesito referendario, pubblichiamo il parere qualificato del prof. Daniele Trabucco, docente di diritto costituzionale e di diritto pubblico comparato.
§§§§§
SORTEGGIO ASIMMETRICO E SQUILIBRIO NEL GOVERNO AUTONOMO DELLA MAGISTRATURA:
La proposta di modifica dell’art. 104, comma 4, Cost., da parte della legge di revisione costituzionale 30 ottobre 2025 sottoposta al referendum confermativo/oppositivo dei giorni 22-23 marzo 2026, introduce, per i futuri Consigli superiori della magistratura giudicante e requirente, due criteri diversi di selezione: per i magistrati un sorteggio diretto; per i componenti laici, invece, un sorteggio soltanto parziale, perché preceduto dalla formazione parlamentare di un elenco di candidati. Proprio qui emerge il nodo critico. Se davvero il Csm fosse un organo meramente amministrativo, non si comprenderebbe per quale ragione il sorteggio “secco” debba valere soltanto per i magistrati e non anche per i laici. Si potrebbe obiettare che anche nel sistema vigente il Parlamento partecipa già alla composizione del Csm, attraverso l’elezione dei membri laici, e che dunque la riforma non introdurrebbe nulla di sostanzialmente nuovo.
Ma l’obiezione non coglie il punto decisivo: non conta soltanto che il Parlamento sia presente, bensì il diverso peso costituzionale che la sua presenza assume nel nuovo assetto.
Oggi, infatti, esiste un equilibrio tra due distinte fonti di legittimazione: i laici sono scelti dal Parlamento, mentre i togati sono eletti dai magistrati. Domani, invece, i magistrati perderebbero ogni effettiva capacità selettiva, sostituita dal caso, mentre il Parlamento conserverebbe un ruolo determinante nella formazione della componente laica. Ne deriva una evidente asimmetria (nonchè una possibile violazione del principio di ragionevolezza): la magistratura non sceglierebbe più i propri rappresentanti, mentre le forze politiche continuerebbero a incidere, sia pure indirettamente, sulla composizione dell’organo. Anzi, il rischio è che tale influenza risulti persino rafforzata, poiché il numero dei sorteggiabili e le modalità della loro previa individuazione sarebbero affidati alla legge ordinaria.
Ciò significa che la maggioranza parlamentare potrebbe restringere sensibilmente la lista, riducendo l’effettiva casualità del sorteggio e aumentando il controllo politico sulla scelta finale.
Più che eliminare le logiche di appartenenza, la riforma rischia così di colpirle soltanto su un versante, lasciandole intatte, se non accresciute, su quello parlamentare. Il vero problema, pertanto, non è essere favorevoli o meno alla separazione delle due magistrature (si vedano le sentt. n. 37/2000 e n. 58/2022), trattandosi di scelta affidata al legislatore statale, ma il modo mediante il quale avviene la suddetta separazione.
(prof. Daniele Trabucco)