Studio Legale Avv. Thomas Gianello

Studio Legale Avv. Thomas Gianello Consulenza legale e patrocinio in tutti i gradi di giudizio in materia penale.

Tra tutti gli imputati (5) in questo processo, quello difeso dallo Studio Legale Avv. Thomas Gianello è stato l'unico as...
16/09/2024

Tra tutti gli imputati (5) in questo processo, quello difeso dallo Studio Legale Avv. Thomas Gianello è stato l'unico assolto, un'ottimo traguardo!

Avanti tutta con il D.lgs. 231/2001!

19/07/2024

Dopo una lunga assenza siamo tornati con una nuova sede ed un novo logo creato per noi da Giulia Pinotti.

09/05/2022

PORTO D'ARMI

Il porto d’armi è un’autorizzazione che viene rilasciata a coloro i quali vogliono detenere o acquistare armi, purché abbiano compiuto almeno diciotto anni di età e non abbiano precedenti penali. I requisiti appena indicati sono richiesti per la concessione di un qualsiasi porto d’armi, tenendo in considerazione il fatto che ne esistono diverse tipologie che si differenziano a seconda della finalità per le quali le armi vogliono essere detenute e/o utilizzate; infatti, ritroviamo il porto d’armi ad uso caccia, il porto d’armi per difesa personale, il porto d’armi per uso sportivo ed infine il porto d’armi per collezione. Ogni porto potrebbe poi richiedere ulteriori requisiti quali il rilascio di un certificato d’idoneità psico-fisica mediante il quale si dimostra di non avere particolari problemi fisici e/o mentali che possano impedire l’uso corretto di un’arma; tale certificazione non è necessaria qualora il porto d’armi richiesto sia quello per detenere gli oggetti esplodenti al fine di collezionarli, poiché in questo caso la certificazione abilita alla sola detenzione delle armi che non potranno essere portate al di fuori del luogo designato senza ulteriori permessi e di conseguenza utilizzate.
Una volta ottenuto il porto d’armi - che normalmente viene rilasciato dalla Questura, ad eccezione di quello per difesa personale che è di competenza dalla Prefettura - in capo all’istante sorgono alcuni obblighi; infatti, una volta acquistate, le armi o le munizioni devono essere denunciate presso la Questura, un commissariato di Polizia o anche presso il Comando Stazione dei Carabinieri competente per territorio, attraverso una comunicazione che indichi il numero, i modelli, le caratteristiche degli oggetti esplodenti posseduti e il luogo nel quale gli stessi saranno detenuti. Qualora tale comunicazione - esperibile anche a mezzo Pec - non fosse attuata, all’interessato potrebbe essere contestata la violazione dell’art. 38 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, punita dall’art. 221 T.U.L.P.S. con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino ad euro 103. Da ultimo, il detentore delle armi deve agire diligentemente nell'interesse della sicurezza pubblica, spettando poi in capo a quest’ultimo l’obbligo di adoperare tutte le cautele necessarie per impedire che soggetti che non siano in possesso delle necessarie licenze o che siano sprovvisti dei requisiti per ottenerle, possano entrare in possesso di armi o altro materiale esplodente (art. 20 bis della L. 110/1975 - Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi -); la violazione di tali doveri comporta anche in questo caso l’insorgenza di una responsabilità penale, in virtù della quale potrà essere comminato l’arresto fino ad un anno o un’ammenda fino ad euro 1.032.

Ringrazio della collaborazione la Dott.ssa Martina Resca

Lo Studio Legale Avv. Gianello Thomas al completo per partecipare al primo convegno in presenza, presso il Dipartimento ...
02/05/2022

Lo Studio Legale Avv. Gianello Thomas al completo per partecipare al primo convegno in presenza, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia.

Avv. Thomas Gianello
Dott. Fabio Sgarbi
Dott.ssa Martina Resca
Dott.ssa Lucilla Traldi

Dalla Torre del Castello dei Pico di Mirandola, sede dello Studio Legale Gianello, auguriamo Buona Pasqua
11/04/2022

Dalla Torre del Castello dei Pico di Mirandola, sede dello Studio Legale Gianello, auguriamo Buona Pasqua

04/04/2022

L’ART. 73 COMMA 5 DEL D.P.R. 309/1990: L’IPOTESI DI LIEVE ENTITA’

Il delitto di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope introdotto nel post di lunedì 28/03 non conosce solamente l’ipotesi di cui all’art. 73 co. 1 del D.P.R. 309/90 bensì anche quella al comma 5 che viene definita di “lieve entità” e fa riferimento alle medesime condotte tipiche del comma 1 ossia a “chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope” ma con sostanziali differenze in termini di circostanze oggettive e soggettive oltre che di pena.
Ben si sa che le sostanze stupefacenti in Italia, salvo gli usi medici, sono illecite: tutt’al più la differenza tra l’art. 73 comma 1 e comma 5 è di rilevante importanza perché proprio nel secondo è affermato, in sede di decisione, di dover valutare “i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze” ai fini della corretta contestazione della condotta posta in essere dal soggetto e riconoscergli l’ipotesi di lieve entità.
Le prassi investigative, così come la lettera della norma, inducono a ritenere che uno dei dati più incisivi validi ad integrare l’ipotesi delittuosa ex art. 73 comma 5 è il quantitativo in grammi di droga che viene rinvenuto in capo al presunto spacciatore: nel caso superi ma rimanga vicino al limite stabilito dalle tabelle ministeriali che definiscono la soglia che, se superata non determina più l’illecito amministrativo ex art. 75 del medesimo decreto dell’uso personale ma la destinazione ex art. 73 ai fini dello spaccio, e si tratti di una droga cosiddetta “leggera” (es. ma*****na, hashish) il giudice allora sarà propenso a riconoscere la fattispecie del comma 5.
Ma il dato quantitativo non è il solo: l’Autorità Giudiziaria dovrà fare riferimento anche al numero di “dosi medie singole” rinvenute sul soggetto (dosi da cui è possibile desumere l’immediata cessione a terzi e la dimostrazione concreta della detenzione ai fini dello spaccio), la presenza di strumentazione tipica dello spacciatore come ad esempio il bilancino di precisione o altri arnesi da pesatura oppure da taglio, l’eventuale ingente quantitativo di denaro, il materiale idoneo al confezionamento (es. cellophane), lo spazio aperto o chiuso in cui è colto il soggetto che potrebbe far desumere un’attività di spaccio di stupefacenti, lo stato di tossicodipendenza, l’eventuale avvio di un programma trattamentale presso un centro di disintossicazione come il SerDP, eventuali precedenti penali in materia di droga e tutti quegli altri indici che il giudice riterrà necessari o che fornirà l’organo accusatorio.
Vi è da dire che, in tutti i casi, la dimostrazione oltre ogni ragionevole dubbio della sussistenza dell’ipotesi di reato di cui all’art. 73 comma 1 è onere del Pubblico Ministero poiché se quest’ultimo non fornisce elementi necessari ed idonei a provare ai sensi dell’art. 192 del codice di procedura penale “l’esistenza del fatto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti” allora il giudice, in luogo del principio “in dubio pro reo”, dovrà propendere per il riconoscimento dell’ipotesi del comma 5 della “lieve entità” o, nell’epilogo più favorevole all’imputato, applicare l’art. 75 che configura l’illecito amministrativo dell’uso personale dal momento che se gli stessi indici possono essere utilizzati per escludere il comma 1 e riconoscere il comma 5 egualmente possono essere adottati per sostenere la tesi assolutoria del “fatto non costituisce reato” e riconoscere così l’integrazione della fattispecie amministrativa della detenzione per uso personale della sostanza stupefacente.
La mera detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata all’autoconsumo non evita la punizione a livello amministrativo che può comportare oltre ad un periodo obbligatorio di analisi e visite mediche valide a stabilire se l’individuo continua o ha interrotto l’assunzione di sostanze psicotrope anche, ad esempio, la sospensione della patente di guida, del passaporto o del porto d’armi.

Ringrazio per la collaborazione il Dott. Fabio Sgarbi che, stante la sua assenza dall’ufficio per preparare l’esame di abilitazione, contribuisce al mantenimento della regolare organizzazione dello studio.

28/03/2022

Nel post odierno si analizza l’art. 73, comma 1, del D.P.R. 309/1990 (Testo Unico sugli stupefacenti). La norma prevede che:” Chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall’art. 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 e euro 260.000”.
Nel comma 1 bis si enuncia che:” Con le medesime pene è punito chiunque, senza autorizzazione, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene: sostante stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri- dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per le altre circostanze dell’azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale; medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto (in questa ultima ipotesi le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà)”.
Il cuore della disciplina del reato di “spaccio” di sostanze stupefacenti è contenuta nell’art. 73 del Testo Unico come dall’ultima modifica eseguita ad opera del D.L. n. 36/2014; tale intervento normativo ha ripristinato l’originario testo del D.P.R. 309/1990, che era stato modificato dalla legge 49/2006 ed ha conferito autonomia alla disposizione del quinto comma dell’art. 73 introducendo una fattispecie autonoma di reato (spaccio di lieve entità). Allegate al Testo Unico vi sono 5 tabelle che vengono aggiornate periodicamente che contengono i gruppi di sostanze considerate stupefacenti e quindi vietate; la tabella I contiene le sostanze più pericolose come l’oppio e i derivati, le foglie di coca e i derivati, anfetamine e sostanze affini e gli allucinogeni. Si ritiene essenziale sottolineare che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 32/2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme della legge 49/2006 che avevano modificato le tabelle e ha reintrodotto la distinzione ai fini penali tra le droghe leggere e le droghe pesanti, infatti, vengono previste pene diverse a seconda delle tabelle in cui rientrano le sostanze stupefacenti oggetto della condotta di reato; questa decisione della C.C. è trasfusa nel D.L. 36/2014, convertito nella L. 79/2014.
Si deve sottolineare che l’USO PERSONALE DI STUPEFACENTI non viene punito penalmente dal Testo Unico perché questo punisce solo lo spaccio di sostanze che si configura nelle condotte descritte dall’art. 73. L’uso personale di stupefacenti viene punito con una sanzione amministrativa di diversa entità a seconda della tabella in cui si inserisce la sostanza stupefacente; la sanzione amministrativa, applicata da uno a tre mesi se si tratta di droghe leggere e da due mesi a un anno se si tratta di droghe pesanti è la sospensione: della patente di guida, della licenza di porto d’armi, del passaporto e ogni altro documento equipollente e del permesso di soggiorno per motivi di turismo.
La valutazione dell’uso personale della droga deve tenere in conto i seguenti elementi: la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa, le modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti e ogni altra circostanza.
CONCLUSIONI: riassumendo quanto appena detto, si può concludere che:
- Lo spaccio di droga consiste in varie condotte e pertanto, ai fini dell’integrazione del reato, devono corrispondere a quelle previste dall’art. 73 del Testo Unico;
- La pena per lo spaccio di droga oggi varia a seconda che le sostanze siano ricomprese nelle tabelle e vengano considerate come droghe leggere e droghe pesanti. In particolare per le droghe pesanti le pene sono la reclusione da sei a venti anni e la multa da 26.000 a 260.000 euro; per le droghe leggere le pene sono le stesse ma diminuite da un terzo alla metà;
- Configura ipotesi autonoma di reato lo spaccio di lieve entità. Per tale fattispecie sono previste pene ridotte corrispondenti alla reclusione da sei mesi a quattro anni e la multa da 1.032 a 10.329 euro;
- L’uso personale di droga non viene previsto come reato ma viene punito con la sola sanzione amministrativa.

Si ringrazia per la collaborazione la Dott.ssa Lucilla Traldi

21/03/2022

RIESAME PRESSO IL TRIBUNALE DELLE LIBERTA’ - Art. 309 c.p.p.

Il riesame è il mezzo di impugnazione esperibile avverso le ordinanze con cui viene applicata una misura cautelare coercitiva o reale. Tale procedimento d’impugnazione è caratterizzato da una spiccata celerità, dovuta alla necessità di sottoporre quanto prima, al Giudice competente, la valutazione circa la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge (riportati nel post del 07/03/2022) che giustifichino la limitazione della libertà dell’indagato e/o imputato derivante dall’applicazione, nei suoi confronti, di una misura cautelare; infatti, il mancato rispetto di anche solo uno dei termini previsti dal Codice per il suddetto procedimento, comporta l’immediata perdita di efficacia della misura cautelare.
La richiesta di riesame deve essere presentata entro il termine di 10 giorni dall’esecuzione o notificazione del provvedimento nei confronti dell’indagato, presso la cancelleria del Tribunale del luogo nel quale ha sede la Corte d’Appello nella cui circoscrizione è compreso l’ufficio del Giudice che ha emesso l’ordinanza. Ricevuta la relativa istanza, il presidente del Collegio - composizione in cui opera il Tribunale delle libertà - richiede all’ufficio del Giudice che ha emesso l’ordinanza impugnata, di trasmettere il fascicolo contenente gli atti sulla base dei quali è stata adottata la misura cautelare, attività che dovrà avvenire entro 5 giorni; una volta che la documentazione viene acquisita, il Tribunale in camera di consiglio dovrà pronunciarsi entro i 10 giorni successivi ed in particolare potrà, confermare, annullare o riformare l’ordinanza impugnata; la data fissata per l’udienza deve essere comunicata al pubblico ministero che ha richiesto l’applicazione della misura, all’imputato e al suo difensore almeno 3 giorni prima, al fine di consentire a questi ultimi di partecipare, previa espressa richiesta. La decisione sul riesame, qualunque essa sia, sarà immediatamente esecutiva.
Nel caso pervenuto al nostro Studio, il riesame veniva presentato poiché in sede di interrogatorio di garanzia, il G.I.P. di Ferrara, confermava l’applicazione della custodia cautelare in carcere per il nostro assistito, negandogli gli arresti domiciliari; tuttavia, l’ordinanza integrativa disposta dal Giudice risultava carente di motivazione, poiché non rendeva chiaro il motivo per il quale l’indagato non avrebbe potuto essere collocato presso la casa dei genitori per l’esecuzione della misura cautelare, difetto rilevato anche dal Tribunale delle libertà che riformava l’ordinanza cautelare, disponendo l’immediata scarcerazione dell’indagato al fine di collocarlo presso la residenza della propria famiglia.

Si ringrazia della collaborazione la Dott.ssa Martina Resca

15/03/2022

L’INTERROGATORIO DI GARANZIA E L’ISTANZA DI MODIFICA DELLA MISURA CAUTELARE

Proseguendo il tema delle misure cautelari avviato lunedì 07/03, oggi si affrontano i temi dell’interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale (comunemente noto con il termine di “interrogatorio di garanzia”) ai sensi dell’art. 294 del codice di procedura penale e dell’istanza di modifica della misura cautelare ex art. 299 c.p.p.
L’art. 294 c.p.p. costituisce un diritto, e quindi una garanzia, riconosciuto al soggetto destinatario di una misura cautelare (custodia in carcere, arresti domiciliari, ecc…) di avere un colloquio con il giudice che ha applicato il provvedimento di limitazione della libertà personale al fine di valutare se sussistano realmente i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari che hanno giustificato l’applicazione di quella specifica restrizione: in caso favorevole il soggetto potrà ottenere una revoca ovvero attenuazione della misura disposta con l’ordinanza cautelare.
Se si è proceduto all’arresto del soggetto, verrà svolta opportuna udienza di convalida dell’arresto in cui il giudice procederà all’interrogatorio: in tutti i casi l’Autorità Giudiziaria dovrà procedere entro 10 giorni dall’esecuzione della misura ma nel caso di custodia cautelare l’interrogatorio ex art. 294 c.p.p. dovrà avvenire entro e non oltre 5 giorni dall’esecuzione della misura a pena di decadenza e rimessione in libertà del soggetto cautelato.
Nel caso in cui, però, il giudice dovesse confermare quanto già in precedenza sosteneva, ossia prima che si svolgesse l’interrogatorio, la misura cautelare applicata non muterà.

L’art. 299 del codice di procedura penale, denominato “revoca e sostituzione delle misure”, consente di presentare richiesta (mediante apposita istanza) di modifica o revoca della misura cautelare: tale attività costituisce altra importantissima garanzia per l’indagato/imputato di richiedere, con l’ausilio del difensore, l’applicazione di una misura diversa da quella in corso di esecuzione. Per fare un esempio, il soggetto sul quale pende la misura della custodia cautelare in carcere potrà ottenere dal giudice, qualora ricorrano i presupposti di legge, la modifica della misura carceraria in quella meno gravosa degli arresti domiciliari.
Mentre l’interrogatorio di garanzia deve essere esperito nei termini di legge la richiesta di modifica o revoca della misura cautelare in essere può essere presentata in ogni tempo.
Il potere affidato al giudice in materia di applicazione di misure cautelari, nonostante sia circoscritto dalla legge, è fortemente incisivo sulla libertà personale degli individui: per questo la valutazione che dovrà compiere ogni volta risulterà complessa e non sempre scontata in quanto i pericoli che si cercano di attenuare e/o eliminare con l’applicazione di provvedimenti anticipatori della pena non raggiungono gli effetti desiderati solo con la limitazione più grave della libertà personale (custodia in carcere) bensì anche con misure meno afflittive.
Il difensore, quindi, attraverso lo strumento dell’istanza di modifica della misura cautelare sottopone al giudice un’alternativa rispettosa sia delle esigenze processuali che di accertamento della verità fattuale: l’Autorità Giudiziaria dovrà sempre considerare il forte impatto delle misure cautelari sul loro destinatario e non dimenticare che, nonostante il coinvolgimento in un procedimento penale dell’individuo, ai sensi dell’art. 27 comma 2 Cost. “l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”.

Ringrazio della collaborazione il Dott. Fabio Sgarbi.

07/03/2022

Nei post che pubblicheremo nelle prossime settimane analizzeremo un interessante caso relativo alla contestazione del reato di spaccio di sostanze stupefacenti disciplinato dall’art. 73 comma 1 del D.P.R. 309/1990.

In particolare, lo Studio veniva contattato dal nostro assistito all’atto della notifica dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip durante la fase delle indagini preliminari, con la quale veniva ordinata la sua carcerazione immediata. Con tale ordinanza, il Giudice adottava una misura cautelare che altro non è che un provvedimento provvisorio anche se immediatamente esecutivo la cui applicazione è volta ad evitare che il trascorrere del tempo tra il compimento di un fatto di reato e la definizione del procedimento che a seguito di quest’ultimo si instaura, possa causare diversi pericoli tra cui, il pericolo che le prove siano disperse o che possano essere alterate, il pericolo che l’indagato si dia alla fuga ed infine il pericolo che l’indagato compia altri reati. Pertanto, qualora almeno una di tali esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p. siano individuate e nel momento in cui sussistano altresì gravi indizi di colpevolezza nei confronti del soggetto indagato, il Pubblico Ministero può presentare al Giudice competente la richiesta di applicazione di una misura cautelare, fornendo allo stesso tutti gli atti e la documentazione su cui la stessa richiesta si fonda; a quel punto il Giudice dovrà decidere con ordinanza se applicare una misura cautelare, potendo lo stesso non ritenere sussistenti gli elementi richiesti dalla Legge o decidere se applicare una misura diversa da quella richiesta dal Pm, ma solamente quando la misura adottata sia meno afflittiva di quella demandata. Nel caso in esame il Pubblico Ministero aveva richiesto per il nostro cliente l’applicazione della misura cautelare personale coercitiva più grave ovvero quella della custodia in carcere, richiesta successivamente accolta dal Giudice, il quale emetteva l’ordinanza di cui sopra nella quale veniva ampiamente motivata la sua scelta - secondo quanto stabilito dall’art. 292 c.p.p.- ed ordinata l’immediata carcerazione dell’indagato che veniva scortato presso la Casa Circondariale.

Ringrazio della collaborazione la Dott.ssa Martina Resca

Indirizzo

Via Volturno N. 6
Mirandola
41037

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