04/04/2022
L’ART. 73 COMMA 5 DEL D.P.R. 309/1990: L’IPOTESI DI LIEVE ENTITA’
Il delitto di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope introdotto nel post di lunedì 28/03 non conosce solamente l’ipotesi di cui all’art. 73 co. 1 del D.P.R. 309/90 bensì anche quella al comma 5 che viene definita di “lieve entità” e fa riferimento alle medesime condotte tipiche del comma 1 ossia a “chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope” ma con sostanziali differenze in termini di circostanze oggettive e soggettive oltre che di pena.
Ben si sa che le sostanze stupefacenti in Italia, salvo gli usi medici, sono illecite: tutt’al più la differenza tra l’art. 73 comma 1 e comma 5 è di rilevante importanza perché proprio nel secondo è affermato, in sede di decisione, di dover valutare “i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze” ai fini della corretta contestazione della condotta posta in essere dal soggetto e riconoscergli l’ipotesi di lieve entità.
Le prassi investigative, così come la lettera della norma, inducono a ritenere che uno dei dati più incisivi validi ad integrare l’ipotesi delittuosa ex art. 73 comma 5 è il quantitativo in grammi di droga che viene rinvenuto in capo al presunto spacciatore: nel caso superi ma rimanga vicino al limite stabilito dalle tabelle ministeriali che definiscono la soglia che, se superata non determina più l’illecito amministrativo ex art. 75 del medesimo decreto dell’uso personale ma la destinazione ex art. 73 ai fini dello spaccio, e si tratti di una droga cosiddetta “leggera” (es. ma*****na, hashish) il giudice allora sarà propenso a riconoscere la fattispecie del comma 5.
Ma il dato quantitativo non è il solo: l’Autorità Giudiziaria dovrà fare riferimento anche al numero di “dosi medie singole” rinvenute sul soggetto (dosi da cui è possibile desumere l’immediata cessione a terzi e la dimostrazione concreta della detenzione ai fini dello spaccio), la presenza di strumentazione tipica dello spacciatore come ad esempio il bilancino di precisione o altri arnesi da pesatura oppure da taglio, l’eventuale ingente quantitativo di denaro, il materiale idoneo al confezionamento (es. cellophane), lo spazio aperto o chiuso in cui è colto il soggetto che potrebbe far desumere un’attività di spaccio di stupefacenti, lo stato di tossicodipendenza, l’eventuale avvio di un programma trattamentale presso un centro di disintossicazione come il SerDP, eventuali precedenti penali in materia di droga e tutti quegli altri indici che il giudice riterrà necessari o che fornirà l’organo accusatorio.
Vi è da dire che, in tutti i casi, la dimostrazione oltre ogni ragionevole dubbio della sussistenza dell’ipotesi di reato di cui all’art. 73 comma 1 è onere del Pubblico Ministero poiché se quest’ultimo non fornisce elementi necessari ed idonei a provare ai sensi dell’art. 192 del codice di procedura penale “l’esistenza del fatto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti” allora il giudice, in luogo del principio “in dubio pro reo”, dovrà propendere per il riconoscimento dell’ipotesi del comma 5 della “lieve entità” o, nell’epilogo più favorevole all’imputato, applicare l’art. 75 che configura l’illecito amministrativo dell’uso personale dal momento che se gli stessi indici possono essere utilizzati per escludere il comma 1 e riconoscere il comma 5 egualmente possono essere adottati per sostenere la tesi assolutoria del “fatto non costituisce reato” e riconoscere così l’integrazione della fattispecie amministrativa della detenzione per uso personale della sostanza stupefacente.
La mera detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata all’autoconsumo non evita la punizione a livello amministrativo che può comportare oltre ad un periodo obbligatorio di analisi e visite mediche valide a stabilire se l’individuo continua o ha interrotto l’assunzione di sostanze psicotrope anche, ad esempio, la sospensione della patente di guida, del passaporto o del porto d’armi.
Ringrazio per la collaborazione il Dott. Fabio Sgarbi che, stante la sua assenza dall’ufficio per preparare l’esame di abilitazione, contribuisce al mantenimento della regolare organizzazione dello studio.