Studio avv. Livia Tomassini

Studio avv. Livia Tomassini Avvocato specialista in Diritto della Persona, delle Relazioni Familiari e dei Minorenni

Pratica Collaborativa
Mediazione Familiare

18/03/2026

In materia di affidamento condiviso dei figli minori, la scelta della residenza abituale del minore costituisce una decisione di "maggiore interesse", che deve essere assunta di comune accordo tra i genitori. In caso di disaccordo, la decisione è rimessa al Giudice, che deve valutare esclusivamente il preminente interesse del minore, anche se ciò comporta inevitabili ripercussioni sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario.
Cass. civ. sez. I, Ordinanza, 24 febbraio 2026 n. 4110

03/11/2025

In tema di assegno divorzile, è necessario accertare preliminarmente, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare. Inoltre, avendo tale misura una funzione compensativo - perequativa, va adeguata all'apporto fornito dal coniuge richiedente, il quale dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione proprie risorse economiche, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia.
Cass. civ., 9 luglio 2025, n. 18693

30/10/2025

Al genitore biologico, nel corso del giudizio di adottabilità, spetta l'esclusiva facoltà di richiedere la sospensione del procedimento per un periodo massimo di due mesi, per consentire l'accertamento del suo status genitoriale.
A tal fine, è previsto che debba essere informato dal Tribunale per i minorenni "in ogni caso" della possibilità di avvalersi di questa facoltà.
Questa previsione non è soggetta ad alcuna condizione e l'inadempienza determina il travolgimento della dichiarazione di adottabilità, che risulta radicalmente viziata dal mancato adempimento dell'obbligo di dare avviso al genitore biologico della facoltà di proporre l'istanza di sospensione del procedimento di adottabilità, per esercitare, ove a ciò si determini, il riconoscimento del minore e il corrispondente diritto di partecipare al giudizio di adottabilità, di opporsi all'eventuale rigetto dell'istanza o alla prosecuzione illegittima del giudizio prima dell'accertamento dello status, di non essere escluso come extraneus dal procedimento volto a privarlo definitivamente della genitorialità.

Cass. Civ. 29 agosto 2025, n. 24214

29/10/2025

La dichiarazione di adottabilità è una misura estrema, che si fonda sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità di assistenza morale e materiale, in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, a norma dell'art. 8 della Legge n. 183/84, che devono essere dimostrati in concreto.
Occorre dunque un accertamento in concreto e nell'attualità dei suoi presupposti, al fine di stabilire se il miglior interesse del minore sia quello di crescere nella famiglia di origine o altrove, valutando la possibilità di procedere ad una adozione mite e, comunque, verificando le condizioni per mantenere, sempre nell'interesse del minore, incontri tra il medesimo e detti familiari, pur a seguito della dichiarazione di adottabilità.
Cass. Civ., 7 settembre 2025, n. 24728

08/07/2025

Nel determinare l'assegno di mantenimento, sono irrilevanti le elargizioni a titolo di liberalità ricevute dai propri genitori o da terzi, anche se regolari o continuate, non costituendo reddito ai sensi dell'art. 156, secondo comma, c.c. Tuttavia, gli incrementi patrimoniali una tantum, come una donazione di immobili, rappresentano gli "altri elementi" di cui l'art. 156 c.c. impone di tenere conto.
Cass. civ. sez. I, ordinanza 25 giugno 2025, n. 17037

Sono state rese note le nuove linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano, in merito alle spese extra a...
26/06/2025

Sono state rese note le nuove linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano, in merito alle spese extra assegno per i figli minorenni e per i figli maggiorenni non economicamente indipendenti o con disabilità.
Rispetto ai protocolli del 2017 sono state introdotte alcune novità.
In particolare vi segnalo che nei casi in cui, per ragioni oggettive, risulti difficoltoso per uno dei genitori ottenere il consenso o il rimborso da parte dell'altro, sarà possibile chiedere che l'assegno di mantenimento periodico sia comprensivo anche delle spese extra assegno.
La mensa scolastica, diversamente da quanto previsto dalle precedenti linee guida, è stata inclusa tra le spese straordinarie.
Il servizio di baby sitter, fino alla conclusione della scuola secondaria del figlio e per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori, è una spesa che non richiede il preventivo accordo.
Oltre a ciò, sono state introdotte alcune specifiche disposizioni che riguardano i figli in condizioni di disabilità.

Contattami se vuoi chiarimenti o se ti interessa saperne di più!

19/06/2025

DIVIETO DI DETENZIONE DI ANIMALI DI AFFEZIONE ALLA CATENA

L'art. 10 della legge 6 giugno 2025, n. 82, in vigore dal 1° luglio 2025, prevede che al proprietario o detentore, anche temporaneo, di animali di affezione è fatto divieto di custodirli nel luogo di detenzione e dimora tenendoli legati con la catena o con altro strumento di contenzione similare che ne impedisca il movimento, salvo che ciò sia imposto da temporanee esigenze di sicurezza.

04/06/2025

In tema di convivenza more uxorio, i versamenti di denaro eseguiti da un convivente a favore dell'altro durante la convivenza costituiscono adempimento di una obbligazione naturale, e cioè l'esecuzione di un dovere morale e sociale, con conseguente impossibilità di chiederne la restituzione.
Tali dazioni vanno generalmente intese come adempimenti che la coscienza sociale ritiene doverosi nell'ambito di un consolidato rapporto affettivo, che non può non implicare forme di collaborazione e di assistenza morale e materiale.

Cass. civ., 30 aprile 2025, n. 11337

La giustizia delle parole, le parole della giustiziaAssemblea AIADC 2025
04/04/2025

La giustizia delle parole, le parole della giustizia

Assemblea AIADC 2025

01/04/2025

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 33 del 21 marzo 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 29bis, comma 1, della L. 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui non include le persone singole residenti in Italia tra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità a adottare un minore straniero residente all'estero e chiedere al Tribunale per i Minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione.

Anche l'adottante come persona singola dovrà dimostrare di essere in possesso dei requisiti di età e di capacità di educare, istruire e mantenere i minori che intende adottare.

25/03/2025

EFFICACIA PROBATORIA DEGLI SCREENSHOT DI MESSAGGI WHATSAPP E SMS

I messaggi whatsapp e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una chat di whatsapp mediante copia dei relativi screenshot, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi (Cass. SS.UU. sentenza n. 11197 del 27 aprile 2023).

Infatti, il messaggio di posta elettronica (e-mail) e i messaggi whatsapp costituiscono documenti elettronici che contengono la rappresentazione informatica di atti, fatti e dati giuridicamente rilevanti, seppure privi di firma.

Pertanto, le e-mail e i messaggi whatsapp rientrano tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale vengono prodotti non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime.

17/02/2025

ANCHE LA VIOLENZA ECONOMICA E' REATO

Impedire alla persona offesa di essere economicamente indipendente costituisce una circostanza tale, da integrare una forma di violenza economica riconducibile alla fattispecie di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.).
La Corte di Cassazione ha individuato una serie di comportamenti tipici della violenza economica, tra cui: ostacolare il coniuge nella ricerca di una attività lavorativa, impedendogli di ottenere una indipendenza economica; imporre un ruolo casalingo, senza suddividere equamente i compiti domestici e familiari; limitare la possibilità della vittima di instaurare relazioni sociali esterne alla famiglia o delegare interamente alla vittima la gestione delle incombenze familiari, senza fornire supporto economico o morale.
Tutte condotte che creano una condizione di subordinazione economica che annienta l'autostima decisionale della vittima, costringendola in un regime di soggezione psicologica.

Cass. pen. sez. VI, 13 gennaio 2025, n. 1268

Indirizzo

Viale Romagna, 14
Milano
20133

Orario di apertura

09:00 - 19:00

Telefono

+390289356281

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Studio avv. Livia Tomassini pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Studio avv. Livia Tomassini:

Condividi