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15/11/2023

IN QUALI TEMPI SI PRESCRIVE IL DIRITTO ALLA QUALIFICA SUPERIORE??

Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il periodo previsto dalla legge;

il codice civile prevede infatti che, in caso di svolgimento, per un periodo di oltre tre mesi, di mansioni superiori rispetto a quelle per cui il lavoratore è stato assunto, il lavoratore acquisisce, in via definitiva, il diritto allo svolgimento di tali mansioni superiori ed al relativo trattamento economico, sempre che tale assegnazione non sia dovuta alla necessità di sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (ad esempio perché malato, o in ferie).

Può però accadere che il lavoratore, pur adibito per oltre tre mesi a mansioni superiori, venga poi nuovamente assegnato alla mansione che aveva prima. In questo caso, il lavoratore avrebbe diritto a rivendicare il suo diritto a mantenere, in via definitiva, la mansione superiore, cui spesso si accompagna anche un miglior trattamento economico.

In definitiva, il lavoratore che abbia maturato, per il decorso del termine legale, il diritto allo svolgimento di mansioni superiori, può agire in giudizio per rivendicare tale diritto in qualsiasi momento non essendo previsto un termine di prescrizione.

LA DIFFERENZA TRA MOBBING E STRAININGVessazioni, demansionamento o inattività forzata, attacchi volti a sminuire la pers...
03/02/2022

LA DIFFERENZA TRA MOBBING E STRAINING

Vessazioni, demansionamento o inattività forzata, attacchi volti a sminuire la persona e la sua professionalità, discriminazioni, sono tutte situazioni che non dovrebbero mai avvenire in azienda. Invece non solo si verificano in ufficio, ma possono svilupparsi con intensità, tempistiche e gradazioni diverse. Così non si parla più solo di mobbing, ma anche di straining, due condotte sicuramente intollerabili e che pur avendo un DNA comune presentano connotazioni differenti.
Per comprendere la differenza tra straining e mobbing bisogna immaginare una situazione persecutoria e lesiva nei confronti di un dipendente, spesso coordinata e programmata in un disegno dannoso verso il lavoratore fino a ledere la sua integrità, le sue certezze (e spesso la sua salute), siamo davanti al mobbing. Differentemente se si tratta di un singolo episodio, che comunque nasconde un'ostilità palese e che ha delle ripercussioni a livello psicologico o fisico, allora siamo davanti allo straining lavorativo.
Quando si parla di mobbing (cos’è il mobbing) si fa riferimento a situazioni e condotte ingiustificate e punitive nei confronti del lavoratore. Si va dalla privazione degli strumenti di lavoro senza una motivazione coerente, all'assegnazione di mansioni in contrasto con lo stato di salute o con il livello di competenza. Più in generale si arriva a sottoporre il lavoratore a condizioni umilianti e di emarginazione, e persino di terrorismo psicologico. In ogni caso si tratta di azioni e comportamenti che hanno la caratteristica di ripetersi nel tempo.
Lo straining prevede sempre delle situazioni vessatorie nei confronti del lavoratore con conseguenze simili a quelle che provoca il mobbing (disturbi sia fisici sia psichici). Quello che viene meno è la continuità, la
Il danno da straining è stato riconosciuto per la prima volta dalla giurisprudenza italiana nel 2005, grazie al Tribunale di Bergamo durante una causa per stress forzato.
Si trattava di un'azione limitata nel tempo ma comunque in grado di infliggere nella persona una violazione permanente. Anche la corte di Cassazione si è espressa in diverse circostanze sullo straining sempre evidenziando la sua natura dannosa, ma comunque episodica o sporadica.

PRESTITO IN CORSO: COSA SUCCEDE IN CASO DI SEPARAZIONE?Per rispondere a questa domanda occorre fare due distinzioni prin...
10/02/2021

PRESTITO IN CORSO: COSA SUCCEDE IN CASO DI SEPARAZIONE?

Per rispondere a questa domanda occorre fare due distinzioni principali di base, ovvero il caso in cui il prestito in corso sia intestato ad entrambi i coniugi, e il caso in cui il prestito in corso sia intestato solamente a uno dei coniugi.
Oltre a questa distinzione possiamo anche dividere i casi in cui il prestito in corso riguardi due coniugi in comunione dei beni o in separazione dei beni.
Caso 1 – Coniugi entrambi intestatari del prestito in corso
In questo caso il prestito in corso è a carico di entrambi i coniugi. Che essi siano in comunione o separazione dei beni non fa differenza. In caso di separazione i coniugi devono continuare a pagare il prestito in corso in quanto, in caso di mancato pagamenti, entrambi andrebbero incontro ad una segnalazione negativa nelle banche dati creditizie oltre che al possibile pignoramento dei beni di proprietà.

Caso 2 – Marito o Moglie intestatario del prestito in corso in separazione dei beni
In questo caso i due coniugi sono completamente distinti e il prestito in corso, anche dopo la separazione, deve essere rimborsato dall’intestatario del prestito. La separazione dei beni fa si che, in caso di mancato pagamento, solamente i beni del coniuge intestatario del prestito in corso possa subire pignoramenti.

Caso 3 – Marito o Moglie intestatario del prestito in corso in comunione dei beni
Questo è il caso più particolare, in quanto il prestito in corso è intestato solamente ad uno dei due coniugi, ma questi sono legati dalle proprietà dei beni. Chiaramente in una fase successiva di separazione o divorzio i beni vengono poi divisi, per cui si parla di un momento in cui la separazione sia avvenuta anche se non ancora di fatto e a livello legale. Ad ogni modo, in questo caso, il pagamento del prestito in corso spetta al coniuge intestatario, ma in caso di mancato pagamento i beni in comunione possono essere pignorati perché considerati di proprietà di entrambi i coniugi nella loro interezza e non in percentuale.
Il coniuge non intestatario del prestito in corso può, però, reclamare la sua quota di proprietà o la sua parte di ricavato dalla vendita all’asta dei beni in comunione, non essendo esso responsabile del mancato pagamento di un prestito in corso intestato all’altro coniuge.

CHI SONO E QUALI DIRITTI HANNO GLI EREDI LEGITTIMIIn caso di decesso di un parente, chi ha diritto all’eredità? Ecco chi...
27/01/2021

CHI SONO E QUALI DIRITTI HANNO GLI EREDI LEGITTIMI

In caso di decesso di un parente, chi ha diritto all’eredità? Ecco chi sono gli eredi legittimi e come funzionano le successioni
Le successioni ereditarie spesso comportano questioni non semplici da risolvere. In particolare quando manca un valido testamento. Ecco perché è molto importante sapere chi sono gli eredi legittimi e a cosa hanno diritto.
Chi sono gli eredi legittimi
La legge italiana designa come eredi legittimi, ai sensi dell’art. 565 c.c, i parenti più stretti come il coniuge, i discendenti quindi i figli, gli ascendenti quindi i genitori, i collaterali quindi i fratelli e le sorelle, gli altri parenti del defunto e infine, lo Stato. La legge limita quindi la libertà di disporre con il proprio testamento, ma è importante anche sapere che non tutti i parenti possono essere eredi legittimi, è necessario distinguere infatti tra legittimi e legittimari.
I primi sono coloro ai quali si sarebbe devoluta l’eredità in assenza di un testamento, quindi il coniuge, i figli e i parenti fino al sesto grado di parentela. I legittimari invece sono coloro che hanno diritto ad una quota del patrimonio, quindi il coniuge, i figli e i genitori.
I legittimari quindi hanno diritto a una quota dell’eredità malgrado la presenza di un testamento, ma ci sono alcuni casi in cui invece non ne hanno diritto. Qualora infatti non venissero citati all’interno del testamento, dovrebbero appellarsi a una sentenza di accoglimento della domanda di riduzione. Questa potrebbe non essere accolta nel caso in cui l’eredità sia passiva, oppure nel caso in cui l’ereditario abbia già percepito in passato donazioni pari o superiori alla sua quota di successione.
Chi sono gli eredi legittimi in assenza di figli
Se la legge impone che gli eredi legittimi siano il coniuge, i figli e i genitori, chi sono invece gli eredi legittimi per chi è senza figli?
Se il soggetto deceduto è senza figli e senza fratelli, succedono direttamente i genitori in parti uguali. Al contrario invece se non ha figli e non ha genitori, gli eredi legittimi sono i fratelli e le sorelle in parti uguali. In caso di assenza di figli, fratelli e genitori, gli eredi legittimi saranno i parenti entro il sesto grado. Quindi tra gli eredi legittimi rientrano anche i fratelli e i nipoti, ma in questo caso l’eredità sarà divisa in quote eque tra i fratelli e i figli dei fratelli.
Chi sono gli eredi legittimi di una persona non sposata
Nel caso in cui il defunto non si sia mai sposato o il coniuge sia defunto precedentemente, in assenza di testamento la sua eredità si suddivide tra i figli in parti uguali. Se invece non ci sono figli, gli eredi legittimi sono i parenti ascendenti quindi i genitori. In assenza invece di figli e genitori, gli eredi sono i fratelli.
Quote legittime e quote ereditarie
Un’altra cosa importante da sapere nelle successioni sono le quote legittime e quelle ereditarie. Prima di tutto si deve conoscere l’asse ereditario, quindi l’insieme di tutti i beni, diritti e obbligazioni del defunto che sono oggetto della successione. In assenza di testamento o in presenza di un testamento che non includa tutti i beni, gli eredi legittimi devono dividersi l’eredità ed è necessario distinguere due tipi di quote:
• le quote disponibili sono quelle che il testatore decide di lasciare direttamente a chiunque desideri e non sono accessibili agli altri eredi;
• le quote legittime invece sono riservate per legge agli eredi legittimi, in primis il coniuge.

Cosa succede ai lavoratori dipendenti se l’azienda fallisce?Il dipendente di un’azienda fallita non viene licenziato aut...
10/11/2020

Cosa succede ai lavoratori dipendenti se l’azienda fallisce?

Il dipendente di un’azienda fallita non viene licenziato automaticamente: come ricordato da una recente sentenza di Cassazione, infatti, la decisione finale spetta al curatore fallimentare.
È stata la Corte di Cassazione - con la sentenza n°7308/2018 - a spiegare cosa succede ai dipendenti di un’azienda dopo il fallimento; una pronuncia importante perché ribadisce che il licenziamento è probabile, ma mai automatico.
È il curatore, infatti, a decidere quali dipendenti sono utili nella fase di esercizio provvisorio dell’azienda. Ad esempio, ci potrebbe essere bisogno di vendere le rimanenze di un magazzino, oppure della manutenzione degli impianti, operazioni che potranno essere eseguite solamente dal personale impiegato prima del fallimento dell’azienda.
Questo non significa che il curatore deve confermare tutto il vecchio staff; può decidere infatti di licenziarne una parte e di proseguire il rapporto di lavoro solamente con le figure indispensabili per mandare avanti l’azienda in questa fase delicata.
Una volta che riprendono a lavorare i dipendenti - tutti o una parte - torneranno a percepire lo stipendio, poiché nel periodo in cui il contratto di lavoro è stato sospeso non si ha diritto ad alcuna retribuzione
Naturalmente questo stato di incertezza non può durare per sempre poiché il dipendente sospeso ha il diritto di conoscere il prima possibile quale sarà la decisione del curatore. A tal proposito l’articolo 72 della legge fallimentare permette al lavoratore di “mettere in mora il curatore” così da far decidere al giudice delegato un termine - “non superiore ai 60 giorni” - entro il quale il rapporto di lavoro si intende sciolto.
È bene sottolineare comunque che anche l’eventuale licenziamento deciso dal curatore fallimentare deve essere disposto nel rispetto della legge. Quindi, bisogna rispettare le norme sui licenziamenti individuali e collettivi, altrimenti il dipendente ha diritto al risarcimento del danno.
Cosa succede al TFR?
I dipendenti di un’azienda che sta per fallire oltre ad essere preoccupati per il loro futuro lavorativo temono anche per la perdita del TFR (trattamento fine rapporto).
Questo infatti deve essere accantonato dal datore di lavoro e liquidato al dipendente una volta che il rapporto professionale si interrompe. Ma come fa il titolare di un’azienda fallita ad avere abbastanza liquidità per pagare il TFR ai propri lavoratori? Molto probabilmente non la ha, tuttavia non per questo il lavoratore perde il diritto alla liquidazione o ad eventuali stipendi non pagati.
In caso di fallimento, infatti, interviene il Fondo di Garanzia dell’INPS a pagare il TFR e le ultime tre mensilità arretrate Per richiedere quanto vi spetta di diritto dovrete seguire le seguenti operazioni:
• inviare l’istanza di ammissione allo stato passivo al curatore fallimentare;
• attendere la dichiarazione di stato passivo da parte del giudice delegato;
• presentare la copia autentica dello stato passivo all’INPS, allegando una certificazione della cancelleria di assenza di opposizioni, il modello SR52, la copia autentica del decreto che ha deciso l’eventuale azione di opposizione o impugnazione e la copia della domanda di ammissione al passivo completa di documentazione.
Una volta che l’istanza verrà presentata - completa di tutta la documentazione - tramite la modalità telematica, l’INPS provvederà a pagare quanto richiesto dal dipendente e verificato dal giudice.

DECRETO INGIUNTIVO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO CONTRO IL CONDOMINO MOROSOLo strumento che la legge offre per recuperare l...
31/05/2019

DECRETO INGIUNTIVO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO CONTRO IL CONDOMINO MOROSO

Lo strumento che la legge offre per recuperare le somme dovute dal condomino in mora è il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo. Si tratta di uno strumento particolarmente incisivo.
Il pagamento ritardato delle quote condominiali incide infatti sulla regolare conservazione della parti comuni, nonché sull’ erogazione dei servizi comuni.
Soggetto legittimato ad agire è l’amministratore di condominio. Si tratta di uno di quei casi, contemplati dall’art. 1131, primo comma, c.c., in cui l’amministratore potrà agire in giudizio senza il preventivo assenso dell’assemblea.
Per iniziare il procedimento monitorio è necessario che l’assemblea abbia approvato un piano di ripartizione e naturalmente lo stato di morosità del condomino. E’ indifferente che la ripartizione sia quella preventiva o quella consuntiva. Essa funge da riconoscimento del debito. In questo modo, pertanto il condominio sarà titolare di un credito certo (in quanto approvato dall’assemblea), liquido (perché determinato nel suo ammontare) ed esigibile (poiché lo stato di morosità fa maturare le quote dovute.
Prima di iniziare un’azione giudiziale sarà opportuno farla precedere dalla messa in mora ex. art. 1219 c.c. La legge non richiede espressamente che l’ingiunzione di pagamento ex art. 63 disp. att. c.c. sia preceduta da un’intimazione stragiudiziale di pagamento. Tuttavia ciò potrà essere oggetto di valutazione ai fini della condanna alle spese del giudizio nei casi di opposizione. Fino a qui nulla quaestio: ogni amministratore, sulla base dell’ultimo stato di ripartizione approvato, potrà agire, d’ufficio, per il recupero del credito proponendo ricorso per ingiunzione di pagamento al giudice competente (id est Tribunale o Giudice di Pace, a seconda del valore della causa, del luogo in cui è situato il condominio).
Resta da chiarire un ultimo, e non certamente secondario, aspetto. Contro chi dovrà essere rivolta la domanda di pagamento? La risposta, per quanto possa sembrare scontata, necessita di alcune specificazioni. Per quanto è naturale volgere il pensiero al condomino moroso, è giusto approfondire il concetto di condomino al fine di poter individuare concretamente chi è il condomino. Certamente non potrà essere considerato condomino l’inquilino. Questo soggetto, infatti, per quanto sia obbligato dalla legge, in assenza di patto contrario, a pagare determinate spese condominiali non potrà essere legittimato passivo nel procedimento monitorio. L’unico e solo legittimato passivo è il proprietario dell’appartamento che risulterà in ritardo con i pagamenti.
In caso di mancato pagamento da parte del condomino moroso anche a seguito di notifica del decreto ingiuntivo si potrà proseguire con la fase esecutiva, andando a pignorare sia il conto corrente, sia lo stipendio fino ad arrivare nei casi più estremi al pignoramento della casa di proprietà.

IL GENITORE È TENUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI MAGGIORENNI ANCHE SE QUESTI SI RIFIUTANO DI VEDERLO E NEL CASO IN CUI IL ...
04/04/2019

IL GENITORE È TENUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI MAGGIORENNI ANCHE SE QUESTI SI RIFIUTANO DI VEDERLO E NEL CASO IN CUI IL CONIUGE INTRAPRENDE UNA CONVIVENZA STABILE HA ANCORA DIRITTO ALL’ASSEGNO DIVORZILE???

Analizziamo il primo caso….
Secondo la Corte di Cassazione, la circostanza che i figli maggiorenni si rifiutino di vedere un genitore è del tutto irrilevante sul dovere di quest’ultimo di provvedere al loro mantenimento e sull’ammontare del contributo stesso.
Pertanto, anche i figli che per propria scelta decidano di non voler frequentare i genitori separati e non abbiano soldi sufficienti per mantenersi da soli, devono essere aiutati da quegli stessi genitori che non vogliono più vedere.
Per i figli maggiorenni, ed anche per quelli in età ormai adolescenziale, non è prevista, infatti, una determinazione dei diritti di visita; questi sono dunque liberi di scegliere in autonomia i modi ed i tempi degli incontri con i genitori.
In ogni caso, l’esercizio del diritto di visita da parte del genitore non rientra tra i presupposti per la sussistenza dell’obbligo di mantenimento dei figli e la determinazione del suo ammontare.
Analizziamo ora il caso di un coniuge divorziato che intraprende una relazione stabile con un nuovo compagno seppur non risposandosi.
L’ex coniuge che non passa a nuove nozze, ma che instaura una nuova relazione affettiva avente il carattere della stabilità, con la formazione di una nuova famiglia, seppur di fatto, perde il diritto all’ assegno divorzile.
Ad affermarlo è la Corte di Cassazione con ordinanza n. 19345 del 29 settembre 2016.
Ciò è giustificato dal fatto che l’instaurazione di una nuova famiglia interrompe ogni collegamento con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa unione coniugale e, dunque, fa venir meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge.
Il diritto all’assegno divorzile non rimane solo sospeso finché dura il nuovo rapporto familiare, ma cessa definitivamente, pertanto, anche in caso di conclusione dello stesso, l’altro coniuge deve considerarsi ormai definitivamente esonerato dall’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile.
Infatti la formazione di una famiglia di fatto – costituzionalmente tutelata ex art. 2 Cost., come formazione stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo – è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post – matrimoniale con l’altro coniuge.

DISATTIVARE ABBONAMENTI INDESIDERATI SU CELLULARE E TABLET: ECCO COME FAREHo notato che molti fanno questo tipo di ricer...
27/03/2019

DISATTIVARE ABBONAMENTI INDESIDERATI SU CELLULARE E TABLET: ECCO COME FARE

Ho notato che molti fanno questo tipo di ricerca su Google. E ho pensato fosse giusto dare qualche consiglio utile. Fai molta attenzione: navigando su internet con il tuo cellulare o tablet e cliccando su determinati banner pubblicitari (o anche solo visualizzandoli) potrebbero esserti addebitati senza alcun preavviso costosi abbonamenti settimanali indesiderati.

La modalità a mio parere è del tutto fraudolenta in quanto, l’ignaro utente, per il semplice fatto di aver visualizzato una pagina “civetta” o con al proprio interno dei banner, vi ritrovate addebitati settimanalmente il costo dell’abbonamento preceduto da un messaggio SMS di avvio dell’attivazione dell’abbonamento.

Disattivare abbonamenti indesiderati
In pratica, tutte le principali compagnie telefoniche (Tim, Vodafone, Wind e 3) hanno stipulato accordi commerciali con le società che offrono questo tipo di ‘servizi’, consentendo loro di accreditare abbonamenti periodici ai loro clienti tramite un semplice clic nel browser. Il costo degli abbonamenti si aggira di solito sui 5 Euro a settimana (ma anche 7 euro nel peggiore dei casi). Già questo fatto, di per sé, è piuttosto grave.

Clic accidentale
I clic accidentali in rete, infatti, sono all’ordine del giorno, per cui dovrebbe essere (quanto meno) richiesto l’inserimento del proprio numero di telefono, prima di confermare l’acquisto che invece parte automaticamente. Ma su questo punto il legislatore latita, e così, ti ritrovi improvvisamente abbonato a servizi che non hai mai richiesto.

Banner ingannevoli
Purtroppo, questi banner ingannevoli o fraudolenti non appaiono soltanto su siti compiacenti o poco affidabili. Riescono infatti ad inserirsi anche nei maggiori circuiti pubblicitari, tra cui AdSense di Google, potendo così “infettare” potenzialmente la maggior parte dei siti web. Questo tipo di minaccia è nota in informatica con il termine di malvertising. Prestate attenzione anche a Facebook, spesso vi invitano a cliccare su pagine per esprimere la vostra opinione che in realtà si rivelano degli abbonamenti mascherati.

Rimborso e disattivazione
Passiamo ora ad analizzare come ottenere il rimborso e la disattivazione di questi malefici abbonamenti. Innanzitutto, ti consiglio una volta che hai verificato che ti hanno fraudolentemente attivato l’abbonamento a non chiamare i numeri di telefono contenuti nel messaggio di conferma di attivazione dell’abbonamento, poiché spesso potrebbe infatti trattarsi di numerazioni a sovrapprezzo. Quindi oltre al danno l’ulteriore beffa!

Contatta il tuo gestore telefonico
Provvedi invece a contattare immediatamente il tuo gestore telefonico, e richiedi la disattivazione del servizio indesiderato ed il relativo rimborso dell’importo fraudolentemente addebitatoti. Se l’operatore non risponde entro 40 giorni o se risponde negativamente, si ha come strada maestra quella di rivolgersi al CO. RE. COM. della tua regione e richiedere di avviare un tentativo di conciliazione, ai sensi del regolamento relativo alla risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche approvato con delibera n. 173/07/CONS.

Ti ricordo infine che il CO. RE. COM. è stato istituito per risolvere le controversie non solo con gestori di servizi telefonici ma anche di pay-tv, in caso di disservizi, errori nella fatturazione, contratti non richiesti ecc.
Il tentativo di conciliazione al CO. RE. COM. è obbligatorio prima di rivolgersi all’autorità giudiziaria.

SEPARAZIONE DEI CONIUGI (MOGLIE MARITO): DIFFERENZA TRA CONSENSUALE E GIUDIZIALELa differenza tra separazione consensual...
15/03/2019

SEPARAZIONE DEI CONIUGI (MOGLIE MARITO): DIFFERENZA TRA CONSENSUALE E GIUDIZIALE

La differenza tra separazione consensuale o giudiziale dei coniugi è notevole. Oltre che le procedure ed i tempi, diverse potrebbero essere le conseguenze sui coniugi e sui figli.
Ma vediamo in dettaglio le rispettive differenze….

Separazione consensuale

Nella separazione consensuale, marito e moglie raggiungono un accordo sulle condizioni personali e patrimoniali.
L’accordo sugli aspetti di cui sopra viene raggiunto tra i coniugi antecedentemente al deposito del ricorso, che di fatto riporterà al suo interno tutte le condizioni che moglie e marito hanno reciprocamente accettato.
I coniugi assistiti congiuntamente da un Avvocato oppure con due legali diversi (una volta deciso le proprie condizioni di separazione) devono depositare un ricorso al Tribunale competente, di solito quello dell’ultima residenza comune. Il Tribunale, a seguito di un’udienza presidenziale in cui compare personalmente la coppia, omologa l’accordo con un decreto, dopo aver verificato che siano stati rispettati i diritti delle parti e dei figli minori, se presenti.
I coniugi potranno decidere come regolamentare l’affidamento e la collocazione dei figli, il diritto di visita del genitore che non convive con i figli, l’assegnazione della casa familiare, il mantenimento dei figli e del coniuge, ove ne abbia diritto. I coniugi potranno anche accordarsi sulla divisione dei beni (oggetti, mobili ecc.), del patrimonio finanziario (soldi sui conti correnti, azioni, obbligazioni ecc.) nonché potranno decidere trasferimenti immobiliari (ossia la proprietà o la comproprietà di una casa che passa da un coniuge all’altro).
L’intervento del Tribunale non è sempre necessario dato che è possibile ottenere la separazione consensuale anche tramite negoziazione assistita, con l’aiuto di un Avvocato, o dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile a condizione che i coniugi non abbiano figli minori o abbiano dei figli maggiorenni autosufficienti economicamente.

Separazione Giudiziale

Quando i coniugi non riescono a trovare un accordo, si deve ricorrere necessariamente alla separazione giudiziale. Il diritto di chiedere la separazione giudiziale spetta a ciascun coniuge. Il coniuge, quindi, ha sempre diritto e facoltà di separarsi anche nel caso in cui l’altro coniuge non voglia.
La classica frase del gergo comune: “Non ti do la separazione” non ha senso nel nostro ordinamento giuridico!!!
La separazione giudiziale deve avvenire necessariamente con l’assistenza di un Avvocato, il quale, deve depositare un ricorso al Tribunale competente, che anche in questo caso di solito coincide con l’ultima residenza comune dei coniugi.
Anche in questo caso è prevista un’udienza presidenziale al termine della quale il Presidente del Tribunale emette un’ordinanza (sui provvedimenti più urgenti da assumere) che autorizza i coniugi a vivere separati e disciplina, fino alla sentenza, i rapporti patrimoniali e non patrimoniali tra i coniugi oltre alle determinazioni riguardo ai figli (affidamento, collocazione, diritto di visita, mantenimento) ed al mantenimento del coniuge che ne abbia diritto.
Può essere anche emessa, se richiesto, una sentenza parziale che pronunci immediatamente la separazione tra i coniugi e decida sulle questioni non controverse, laddove ci siano.
La causa continua davanti al Giudice Istruttore che deve valutare tutte le prove. Nella separazione giudiziale è il Giudice a decidere quali saranno le modalità di separazione con la sentenza finale.
Questi passaggi rendono la procedura molto più lunga di quella consensuale: in media possono passare anche uno/due o tre anni per giungere al termine di una separazione giudiziale e, in base all’attività istruttoria da svolgere (ascolto dei figli, eventuale intervento dei Servizi Sociali, stima degli eventuali immobili da dividere ecc..), tali tempistiche possono anche dilatarsi.
Un’altra differenza tra i due procedimenti consiste nella possibilità, data solo in caso di separazione giudiziale, di pronunciare la separazione con addebito ad uno dei coniugi (quando l’altro lo richiede espressamente) in considerazione dell’esistenza di comportamenti contrari ai doveri del matrimonio (maltrattamenti, omissione dell’assistenza morale o materiale, infedeltà ecc…).
Tale decisione incide, tra l’altro, sull'eventuale mantenimento dato che al coniuge cui è addebitata la separazione non ha diritto a ricevere un assegno di mantenimento potendo ottenere solo un assegno alimentare, se non ha i mezzi per provvedere al proprio sostentamento.
Può anche verificarsi il caso (mi è capitato sovente) che la separazione seppur iniziata come giudiziale possa tramutarsi nel corso del giudizio in consensuale.
Ciò avviene nel caso in cui i coniugi durante il procedimento dovessero trovare ad un accordo, potendo così chiedere al Giudice una conversione del rito.
In conclusione posso dire che:
1)La separazione consensuale riduce notevolmente i tempi ed i costi della separazione.
2) La separazione giudiziale deve essere chiesta obbligatoriamente in Tribunale e viene pronunciata con una sentenza emessa dopo un vero e proprio giudizio.
3) Dopo la separazione consensuale devono passare sei mesi per potere divorziare mentre dopo la separazione giudiziale deve passare un anno per potere chiedere il divorzio.
4) La separazione giudiziale, in qualunque momento può essere trasformata in separazione consensuale, mentre la separazione consensuale non si può trasformare in giudiziale, salvo il diritto di chiedere la modifica delle condizioni di separazione in un momento successivo.

26/02/2019

MOBBING….. QUANDO IL LAVORO DIVENTA UN AGONIA!!!

Questa settimana cercherò di spiegarvi quelli che sono i requisiti essenziali e necessari per verificare ed attestare che un lavoratore sta subendo dal proprio superiore o colleghi un comportamento “mobbizante”.

Con il termine mobbing, infatti, si intende il comportamento del datore di lavoro (o dei suoi dipendenti) che consiste in una serie di atti che hanno lo scopo di perseguitare un dipendente per emarginarlo e, attraverso la lesione della sua dignità umana e professionale, spingerlo a presentare le dimissioni. Quando il mobbing è realizzato da un superiore viene anche definito "bossing". Il lavoratore vittima di questo comportamento nel suo complesso illecito può ottenere il risarcimento dei danni.

Assodato che un capo insopportabile o dei colleghi tenacemente molesti si verifica quasi in tutte le realtà aziendali, non tutte le angherie patite sul posto di lavoro da parte di superiori o di pari grado possono qualificarsi come mobbing e garantire il diritto al risarcimento.
Per disincentivare azioni legali avventate di mobbizzati immaginari e offrire ai giudici di merito un prontuario garantito, in mancanza di una normativa specifica, la Corte di cassazione, con sentenza n.10037/2015 ha individuato delle linee guida per riconoscere il vero mobbing.
Sette parametri con cui la vittima deve provare di essere stata danneggiata sul lavoro: ambiente, durata, frequenza, tipo di azioni ostili, dislivello tra antagonisti, andamento per fasi successive, intento persecutorio. Perché si configuri il mobbing devono ricorrere tutti e sette, non uno di meno.

- Le vessazioni devono dunque avvenire sul luogo di lavoro
- I contrasti, le mortificazioni o quant’altro devono durare per un congruo periodo di tempo ed essere non episodiche ma reiterate e molteplici
- Deve trattarsi di più azioni ostili, almeno due di queste: attacchi alla possibilità di comunicare, isolamento sistematico, cambiamenti delle mansioni lavorative, attacchi alla reputazione, violenze o minacce.
- Occorre il dislivello tra gli antagonisti, con l’inferiorità manifesta del ricorrente
- La vicenda deve procedere per fasi successive come: conflitto mirato, inizio del mobbing, sintomi psicosomatici, errori e abusi, aggravamento della salute, esclusione dal mondo del lavoro.
- Oltre a tutto quanto elencato, bisogna che vi sia l’intento persecutorio, ovvero un disegno premeditato per tormentare il dipendente.

Vi riporto al fine di chiarire ulteriormente il concetto di mobbing, che ha portato la Cassazione a ritenere necessari tutti i presupposti di cui sopra, il caso che riguardava un impiegato pubblico, in cui i sette elementi chiave c’erano tutti.
Il ricorrente era stato demansionato, emarginato, spostato da un ufficio all’altro senza motivo, umiliato nel ritrovarsi come capo quello che prima era il suo sottoposto, assegnato a un ufficio aperto al pubblico ma privato della possibilità di lavorare.
Già nel merito, dopo perizie e testimonianze, era stata riconosciuta l’esistenza del mobbing (verticale, ossia messo in pratica dal superiore, quello orizzontale è tra colleghi), confermato poi anche nel giudizio di legittimità.
Sette requisiti non sono pochi, considerato che l’onere della prova sta in capo al lavoratore. Anche il ragionier Ugo Fantozzi, prototipo di tutti i mobbizzati d’Italia, avrebbe faticato a farsi risarcire dal professor Guidobaldo Maria Riccardelli che lo costringe a vedere le 18 bobine della Corazzata Potëmkin in ginocchio sui ceci mentre in tv c’è la partita della Nazionale.

Nella vita reale va appena meglio. Pochi mesi fa una dirigente del Comune de l’Aquila ha vinto la causa contro l’amministrazione. Fu sospesa perchè non aveva portato le bottigliette d’acqua ai consiglieri durante una seduta estiva.

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