15/03/2019
SEPARAZIONE DEI CONIUGI (MOGLIE MARITO): DIFFERENZA TRA CONSENSUALE E GIUDIZIALE
La differenza tra separazione consensuale o giudiziale dei coniugi è notevole. Oltre che le procedure ed i tempi, diverse potrebbero essere le conseguenze sui coniugi e sui figli.
Ma vediamo in dettaglio le rispettive differenze….
Separazione consensuale
Nella separazione consensuale, marito e moglie raggiungono un accordo sulle condizioni personali e patrimoniali.
L’accordo sugli aspetti di cui sopra viene raggiunto tra i coniugi antecedentemente al deposito del ricorso, che di fatto riporterà al suo interno tutte le condizioni che moglie e marito hanno reciprocamente accettato.
I coniugi assistiti congiuntamente da un Avvocato oppure con due legali diversi (una volta deciso le proprie condizioni di separazione) devono depositare un ricorso al Tribunale competente, di solito quello dell’ultima residenza comune. Il Tribunale, a seguito di un’udienza presidenziale in cui compare personalmente la coppia, omologa l’accordo con un decreto, dopo aver verificato che siano stati rispettati i diritti delle parti e dei figli minori, se presenti.
I coniugi potranno decidere come regolamentare l’affidamento e la collocazione dei figli, il diritto di visita del genitore che non convive con i figli, l’assegnazione della casa familiare, il mantenimento dei figli e del coniuge, ove ne abbia diritto. I coniugi potranno anche accordarsi sulla divisione dei beni (oggetti, mobili ecc.), del patrimonio finanziario (soldi sui conti correnti, azioni, obbligazioni ecc.) nonché potranno decidere trasferimenti immobiliari (ossia la proprietà o la comproprietà di una casa che passa da un coniuge all’altro).
L’intervento del Tribunale non è sempre necessario dato che è possibile ottenere la separazione consensuale anche tramite negoziazione assistita, con l’aiuto di un Avvocato, o dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile a condizione che i coniugi non abbiano figli minori o abbiano dei figli maggiorenni autosufficienti economicamente.
Separazione Giudiziale
Quando i coniugi non riescono a trovare un accordo, si deve ricorrere necessariamente alla separazione giudiziale. Il diritto di chiedere la separazione giudiziale spetta a ciascun coniuge. Il coniuge, quindi, ha sempre diritto e facoltà di separarsi anche nel caso in cui l’altro coniuge non voglia.
La classica frase del gergo comune: “Non ti do la separazione” non ha senso nel nostro ordinamento giuridico!!!
La separazione giudiziale deve avvenire necessariamente con l’assistenza di un Avvocato, il quale, deve depositare un ricorso al Tribunale competente, che anche in questo caso di solito coincide con l’ultima residenza comune dei coniugi.
Anche in questo caso è prevista un’udienza presidenziale al termine della quale il Presidente del Tribunale emette un’ordinanza (sui provvedimenti più urgenti da assumere) che autorizza i coniugi a vivere separati e disciplina, fino alla sentenza, i rapporti patrimoniali e non patrimoniali tra i coniugi oltre alle determinazioni riguardo ai figli (affidamento, collocazione, diritto di visita, mantenimento) ed al mantenimento del coniuge che ne abbia diritto.
Può essere anche emessa, se richiesto, una sentenza parziale che pronunci immediatamente la separazione tra i coniugi e decida sulle questioni non controverse, laddove ci siano.
La causa continua davanti al Giudice Istruttore che deve valutare tutte le prove. Nella separazione giudiziale è il Giudice a decidere quali saranno le modalità di separazione con la sentenza finale.
Questi passaggi rendono la procedura molto più lunga di quella consensuale: in media possono passare anche uno/due o tre anni per giungere al termine di una separazione giudiziale e, in base all’attività istruttoria da svolgere (ascolto dei figli, eventuale intervento dei Servizi Sociali, stima degli eventuali immobili da dividere ecc..), tali tempistiche possono anche dilatarsi.
Un’altra differenza tra i due procedimenti consiste nella possibilità, data solo in caso di separazione giudiziale, di pronunciare la separazione con addebito ad uno dei coniugi (quando l’altro lo richiede espressamente) in considerazione dell’esistenza di comportamenti contrari ai doveri del matrimonio (maltrattamenti, omissione dell’assistenza morale o materiale, infedeltà ecc…).
Tale decisione incide, tra l’altro, sull'eventuale mantenimento dato che al coniuge cui è addebitata la separazione non ha diritto a ricevere un assegno di mantenimento potendo ottenere solo un assegno alimentare, se non ha i mezzi per provvedere al proprio sostentamento.
Può anche verificarsi il caso (mi è capitato sovente) che la separazione seppur iniziata come giudiziale possa tramutarsi nel corso del giudizio in consensuale.
Ciò avviene nel caso in cui i coniugi durante il procedimento dovessero trovare ad un accordo, potendo così chiedere al Giudice una conversione del rito.
In conclusione posso dire che:
1)La separazione consensuale riduce notevolmente i tempi ed i costi della separazione.
2) La separazione giudiziale deve essere chiesta obbligatoriamente in Tribunale e viene pronunciata con una sentenza emessa dopo un vero e proprio giudizio.
3) Dopo la separazione consensuale devono passare sei mesi per potere divorziare mentre dopo la separazione giudiziale deve passare un anno per potere chiedere il divorzio.
4) La separazione giudiziale, in qualunque momento può essere trasformata in separazione consensuale, mentre la separazione consensuale non si può trasformare in giudiziale, salvo il diritto di chiedere la modifica delle condizioni di separazione in un momento successivo.