CEDU & Co.

CEDU & Co. La Corte europea dei diritti dell'uomo (abbreviata in CEDU o Corte EDU): la sua giurisprudenza e come ricorrervi.

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05/06/2026

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31/05/2026

Nemmeno ammettere di aver sbagliato basta: la CEDU respinge la dichiarazione unilaterale dell'Italia e condanna lo stesso

CEDU, 26 febbraio 2026 - Liguori e altri c. Italia - Violazione dell'art. 6 § 1 CEDU (diritto a un equo processo) e dell'art. 1 Protocollo n. 1 (diritto di proprietà)

Nove ricorrenti, tutti nella stessa situazione: provvedimenti giudiziari definitivi emessi in loro favore, rimasti inattuati o eseguiti in ritardo dalle autorità italiane. Un copione ormai noto davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Questa volta, però, c'è un elemento in più: il Governo italiano aveva presentato una dichiarazione unilaterale, uno strumento con cui uno Stato riconosce la violazione e propone una forma di riparazione, chiedendo alla Corte di cancellare il ricorso dal ruolo senza pronunciarsi nel merito. La Corte ha respinto la richiesta, ritenendo che quella dichiarazione non offrisse una base sufficiente a garantire il rispetto effettivo dei diritti convenzionali. E ha deciso di pronunciarsi comunque.

Il dispositivo è il consueto: violazione dell'art. 6 § 1 per la mancata o tardiva esecuzione dei provvedimenti, violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 per il conseguente pregiudizio patrimoniale, obbligo di eseguire i provvedimenti ancora pendenti entro tre mesi.

Un segnale importante: riconoscere formalmente la violazione non è sufficiente se non è accompagnato da garanzie concrete di rimedio effettivo. La Corte non si accontenta delle parole.

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?contentId=SDU1498812

31/05/2026

Comune in dissesto, sentenza nel cassetto: la CEDU condanna l'Italia per chi non può nemmeno bussare alla porta di un tribunale.

CEDU, 12 marzo 2026 - Genovese c. Italia - Violazione dell'art. 6 § 1 CEDU (diritto a un equo processo e diritto di accesso a un tribunale)

Il ricorrente aveva ottenuto dei provvedimenti giudiziari definitivi a suo favore nei confronti di comuni in stato di dissesto finanziario. Ma da quasi otto anni quelle sentenze erano rimaste lettera morta e, per giunta, la normativa sul dissesto degli enti locali (d.lgs. n. 267/2000) gli impediva persino di avviare un procedimento esecutivo per farle valere.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha ravvisato in questo una doppia violazione dell'art. 6 § 1: da un lato, la mancata esecuzione dei provvedimenti giudiziari, che come da giurisprudenza consolidata è parte integrante del "processo"; dall'altro, e qui sta il tratto più specifico di questa sentenza, la violazione del diritto di accesso a un tribunale, perché al ricorrente era stata preclusa in radice qualsiasi via giurisdizionale per ottenere l'adempimento.

Non c'è tutela effettiva se, oltre a non ricevere ciò che gli spetta, il cittadino non può nemmeno chiederne l'esecuzione davanti a un giudice. Su questo punto la CEDU è netta, richiamando il recente precedente Lighea Immobiliare c. Italia del 2024.

Una condanna che va oltre il classico filone dell'inesecuzione: il dissesto degli enti locali non può trasformarsi in uno scudo che mette il creditore fuori dal sistema giurisdizionale.
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?contentId=SDU1502017

31/05/2026

Un problema che non si risolve: l'Italia ancora condannata dalla CEDU per mancata esecuzione di sentenze.

CEDU, 12 marzo 2026 - Crispo c. Italia
Violazione dell'art. 6 § 1 CEDU (diritto a un equo processo) e dell'art. 1 Protocollo n. 1 (diritto di proprietà)

Avere ragione in tribunale, non una ma più volte, e non riuscire comunque a vedere eseguita nemmeno una di quelle sentenze. È questa la situazione in cui si è trovato il ricorrente, nei cui confronti le autorità italiane hanno sistematicamente mancato di dare attuazione a una serie di provvedimenti giudiziari definitivi emessi in suo favore.

La Corte europea dei diritti dell'uomo, riunendo i nove ricorsi in un'unica sentenza, ha condannato l'Italia su entrambi i fronti: la mancata esecuzione viola l'art. 6 § 1, perché il processo non finisce con il dispositivo della sentenza ma comprende anche la sua concreta attuazione; e lede al tempo stesso l'art. 1 del Protocollo n. 1, perché impedisce al titolare del diritto riconosciuto di goderne effettivamente sul piano patrimoniale.

L'Italia è stata condannata a eseguire i provvedimenti ancora pendenti entro tre mesi e a corrispondere al ricorrente le somme liquidate a titolo di equa soddisfazione.

L'ennesima condanna seriale dell'Italia per inesecuzione di sentenze: la CEDU richiama ancora una volta la stessa giurisprudenza consolidata - Ventorino, De Trana, Silvestri, Antonetto - a testimonianza di un problema che il nostro ordinamento non riesce ancora a risolvere strutturalmente.

31/05/2026

Vincere in tribunale non basta: la CEDU condanna l'Italia per chi non riesce a far valere la propria sentenza.

CEDU, 2 aprile 2026 - Malena c. Italia
Violazione dell'art. 6 § 1 CEDU (diritto a un equo processo) e dell'art. 1 Protocollo n. 1 (diritto di proprietà)

Ottenere una sentenza favorevole è solo metà della battaglia. L'altra metà, quella che nella vita concreta fa davvero la differenza, è riuscire a farla eseguire. In questo caso, la ricorrente aveva in mano un provvedimento giudiziario definitivo emesso in suo favore. Le autorità italiane, però, non si sono adoperate per darvi esecuzione pienamente e nei tempi dovuti.

La Corte europea dei diritti dell'uomo lo ribadisce con fermezza, richiamando una giurisprudenza consolidata: l'esecuzione di una sentenza è parte integrante del "processo" tutelato dall'art. 6 § 1. Un diritto riconosciuto sulla carta ma rimasto privo di effetti concreti non è un diritto reale. E il protrarsi dell'inesecuzione lede anche il diritto di proprietà garantito dall'art. 1 del Protocollo n. 1, poiché impedisce alla parte vittoriosa di godere effettivamente di quanto le è stato riconosciuto.

La condanna è netta: l'Italia deve garantire, entro tre mesi, l'esecuzione del provvedimento ancora pendente, oltre a corrispondere alla ricorrente le somme liquidate a titolo di equa soddisfazione.

Un caso che si inserisce in una lunga serie di condanne dell'Italia per inesecuzione di provvedimenti giudiziari — un problema strutturale del nostro sistema che la CEDU continua a segnalare con costanza.

31/05/2026

Pagare due volte per lo stesso reato: la CEDU condanna l'Italia

CEDU, 5 febbraio 2026 - Florio e Bassignana c. Italia
Violazione dell'art. 1 Protocollo n. 1 CEDU (diritto di proprietà)

Immaginate di essere stati condannati in sede penale per corruzione: il giudice ordina la confisca di tutto ciò che avete guadagnato illecitamente. Pensate, a quel punto, che il conto con lo Stato sia chiuso — almeno sul piano patrimoniale. Poi arriva la Corte dei conti e vi chiede di pagare di nuovo, per intero, lo stesso importo a titolo di risarcimento del danno erariale.

È esattamente ciò che è accaduto ai ricorrenti in questo caso. E la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che l'Italia, così facendo, ha violato il loro diritto di proprietà.

Il ragionamento della CEDU è netto: la confisca del profitto di reato non è solo una sanzione, ma assolve anche una funzione risarcitoria, perché priva il condannato esattamente di ciò che ha sottratto all'erario. La Corte dei conti, ignorando questa duplice natura, ha imposto un secondo prelievo sulle stesse somme — consentendo allo Stato di incassare complessivamente più del danno effettivamente subito.

La sentenza non mette in discussione l'autonomia tra procedimento penale e giudizio contabile, né esclude che possano coesistere misure di natura diversa. Stabilisce però un limite preciso: quando confisca e risarcimento insistono sui medesimi fatti e sulle medesime somme, l'importo già confiscato deve essere detratto dal risarcimento dovuto. Altrimenti, il cumulo diventa sproporzionato e incompatibile con la Convenzione.

Un principio che interpella direttamente la prassi della Corte dei conti e impone una riflessione sul coordinamento tra i diversi strumenti di recupero del danno erariale nel nostro ordinamento.

26/05/2026

Controlli fiscali sui conti correnti.
Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dell'8 gennaio 2026 - (Ricorsi nn. 40607/19 e 34583/20 ) - Causa Ferrieri e Bonassisa c. Italia

La Corte europea dei diritti dell’uomo, con la pronuncia dell’8 gennaio 2026 nella causa Ferrieri e Bonassisa c. Italia, offre un richiamo stringente alla necessità di bilanciare l’efficacia dell’azione fiscale con la tutela della sfera privata dei cittadini. Nel caso esaminato, l’Agenzia delle Entrate aveva proceduto all’acquisizione e all’esame dei dati bancari dei ricorrenti per finalità di verifica fiscale; la Corte ha ritenuto che quella pratica abbia costituito un’ingerenza nel diritto alla vita privata ai sensi dell’art. 8 della Convenzione, non adeguatamente «prevista dalla legge» nei termini richiesti dagli standard europei.

Il nucleo della decisione risiede nella constatazione di una discrezionalità eccessiva: la normativa nazionale e la prassi amministrativa, pur prevedendo l’accesso ai dati bancari per accertamenti fiscali, non delim itavano con sufficiente precisione i presupposti, le garanzie e le condizioni di esercizio di quel potere. Le circolari e le istruzioni interne — che pure delineavano criteri operativi (analisi del rischio, motivazione, valutazione costi/benefici) — non si sono dimostrate idonee, né sempre vincolanti, a prevenire possibili abusi; i rimedi giurisdizionali disponibili ex post non hanno offerto un controllo indipendente e tempestivo sufficiente a ripristinare la tutela dei diritti degli interessati.

Da questa prospettiva, la Corte ha affermato la violazione dell’art. 8 e indicato l’esigenza di interventi normativi e pratici: una disciplina interna più chiara e puntuale che specifichi i requisiti per l’accesso ai dati bancari, l’obbligo di motivare le richieste e, soprattutto, la previsione di un controllo effettivo, indipendente e giurisdizionale, capace di esaminare le misure sia ex ante sia ex post. Il rilievo è ancor più pregnante nel contesto della cooperazione fiscale internazionale, dove la circolazione delle informazioni richiede regole che conciliino reciprocità amministrativa ed esigenze di tutela dei diritti fondamentali.

Per il professionista e per il contribuente, la sentenza ribadisce due punti essenziali: da un lato, l’importanza di procedure amministrative trasparenti e vincolanti che giustifichino l’ingerenza nella sfera privata; dall’altro, l’urgenza di rimedi giuridici effettivi che non lascino la tutela dei diritti all’esiguo e dilazionato esame meramente successivo a un avviso di accertamento. In altri termini, la legittimità dell’attività di controllo fiscale non è discutibile, ma lo è la modalità in cui essa venga esercitata quando manca chiarezza normativa e adeguato controllo.

Quando l’abbandono di un genitore diventa un illecito civile risarcibileCi sono ferite che non lasciano segni visibili, ...
11/02/2026

Quando l’abbandono di un genitore diventa un illecito civile risarcibile

Ci sono ferite che non lasciano segni visibili, ma che accompagnano una persona per tutta la vita.
L’assenza di un genitore, quando è totale, consapevole e protratta nel tempo, è una di queste.

Con una sentenza di grande valore umano e giuridico, il Tribunale di Brindisi (sent. n. 1579/2025) ha affermato un principio chiaro:
l’abbandono morale e materiale di un figlio non è solo una violazione etica o familiare, ma un vero e proprio illecito civile, che può dare luogo a un risarcimento del danno non patrimoniale.

Nel caso esaminato, il padre, pur consapevole dell’esistenza della figlia, non ha mai instaurato alcun rapporto affettivo, disinteressandosi completamente della sua crescita, del suo equilibrio emotivo e del suo sostegno.
Le conseguenze, accertate anche tramite consulenza psicologica, sono state profonde: ansia, attacchi di panico, difficoltà relazionali, sofferenza protratta nel tempo.

Il Tribunale ha riconosciuto che:
- i doveri genitoriali non sono semplici obblighi morali,
- la loro violazione lede diritti costituzionalmente tutelati della persona,
- il danno subito dal figlio è autonomamente risarcibile, anche oltre le tutele tipiche del diritto di famiglia.

Per questo, il giudice ha condannato il padre al risarcimento complessivo di 78.000 euro, riconoscendo sia il danno biologico sia il danno morale ed esistenziale, con una valutazione attenta all’età della figlia e all’incidenza dell’assenza paterna negli anni più delicati della crescita.

Questa decisione ricorda che la responsabilità genitoriale è un dovere giuridico pieno, e che la giustizia può – e deve – intervenire anche per tutelare ciò che non si vede, ma segna profondamente una vita.

CEDU boccia l’Italia: stop all’accesso indiscriminato ai conti bancari per fini fiscali La Corte Europea dei Diritti del...
11/02/2026

CEDU boccia l’Italia: stop all’accesso indiscriminato ai conti bancari per fini fiscali

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha emesso una sentenza storica nel caso Ferrieri e Bonassisa c. Italia (ricorsi nn. 40607/19 e 34583/20, 8 gennaio 2026). Matteo Ferrieri e Ornella Bonassisa, due contribuenti italiani, hanno scoperto che l’Agenzia delle Entrate aveva richiesto alle banche l’intera storia dei loro conti correnti, movimenti e operazioni finanziarie per anni, basandosi su articoli 32 del DPR 600/1973 e 52 del DPR 633/1972 – senza motivazione, preavviso o filtro giudiziario.

La decisione nel dettaglio: la Corte ha ravvisato una violazione sistemica dell’art. 8 CEDU (diritto alla privacy). La normativa italiana non soddisfa il requisito di “qualità della legge”: concede alle autorità un discrezionalità eccessiva sulle condizioni e l’ambito dell’accesso, senza garanzie procedurali come motivazione obbligatoria, controllo indipendente o review giudiziario preventivo. Non è “prevedibile” né proporzionata, aprendo la porta ad abusi.

Le implicazioni concrete:

Per i contribuenti: rafforza la tutela della privacy finanziaria. Ora possibile impugnare accessi “indiscriminati” davanti ai giudici tributari o civili, con chance di successo basate su CEDU. Potrebbero arrivare rimborsi spese e risarcimenti.

Per l’Agenzia delle Entrate: urge una riforma legislativa (ex art. 46 CEDU). Servono limiti chiari (es. solo per indizi concreti di evasione), motivazione e autorizzazione giudiziaria, simile ad altre ispezioni. La prassi attuale rischia paralisi fino al aggiornamento normativo.

Per professionisti (avvocati, commercialisti): nuova frontiera difensiva nei contenziosi fiscali. Monitorate le circolari Agenzia e preparatevi a citare la sentenza per bloccare richieste bancarie sproporzionate. Impatto su evasione: più selettività, ma maggiore efficacia contro abusi.

Prospettiva sistemica: segue Italgomme (ispezioni in loco). L’Italia deve bilanciare fisco e diritti, o rischiare altre condanne. Un’occasione per una fiscalità più trasparente e europea.

Questa pronuncia non è solo giurisprudenza: è un invito a ripensare i controlli fiscali nel rispetto della persona. Che ne pensate? Avete casi simili in corso?

03/09/2024

CONFISCA DEI BENI - Art. 1 del Protocollo 1

La confisca dei beni è un tema rilevante nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), in quanto solleva questioni cruciali in relazione al diritto alla proprietà, alla presunzione di innocenza, e alla legalità delle sanzioni penali. La CEDU ha affrontato questo tema in diverse sentenze, stabilendo principi importanti che gli Stati devono rispettare per conformarsi agli obblighi derivanti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU).

1. Il Quadro Normativo: Articolo 1 del Protocollo n. 1
Il punto di partenza per comprendere la giurisprudenza della CEDU in materia di confisca dei beni è l'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, che garantisce il diritto al pacifico godimento dei propri beni. Questo articolo stabilisce che ogni persona ha diritto al rispetto dei propri beni e che nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Questo diritto, tuttavia, non è assoluto. Gli Stati possono adottare misure che incidono sul diritto di proprietà per motivi di interesse generale, a condizione che tali misure siano proporzionate e rispettino i principi di legalità e di giusto processo.

2. La Confisca come Misura Sanzionatoria e Preventiva
La confisca può essere di natura sanzionatoria, derivante da una condanna penale, o preventiva, utilizzata come misura di sicurezza anche in assenza di una condanna. La CEDU ha riconosciuto la legittimità di entrambe le forme di confisca, purché rispettino determinati criteri.

2.1. Confisca Sanzionatoria
La confisca sanzionatoria è una misura accessoria alla condanna penale. La CEDU ha stabilito che, per essere compatibile con la Convenzione, questa misura deve essere proporzionata al reato commesso e deve rispettare il principio di legalità.

Una sentenza chiave è "Saliba c. Malta" (2016), dove la Corte ha affrontato la confisca di beni a seguito di una condanna per traffico di stupefacenti. La Corte ha ribadito che la confisca deve essere chiaramente prevista dalla legge e deve esserci un nesso causale tra il reato e i beni confiscati.

2.2. Confisca Preventiva
La confisca preventiva, utilizzata spesso in ambito antimafia, è stata oggetto di diverse controversie. Questa misura non richiede una condanna penale e si basa sul sospetto che i beni siano il frutto di attività illecite. La CEDU ha riconosciuto la legittimità della confisca preventiva, ma ha posto rigorosi limiti.

La sentenza "Raimondo c. Italia" (1994) è un punto di riferimento in questo contesto. La Corte ha ritenuto che la confisca preventiva può essere giustificata per combattere la criminalità organizzata, a condizione che sia proporzionata, che esista una base legale chiara e che vengano rispettate le garanzie procedurali.

3. Principi Chiave della Giurisprudenza della CEDU
3.1. Legalità e Prevedibilità
Un principio fondamentale emerso dalla giurisprudenza della CEDU è quello di legalità, che richiede che qualsiasi misura di confisca sia prevista dalla legge. La legge deve essere sufficientemente chiara e prevedibile per consentire agli individui di comprendere le conseguenze delle loro azioni. Ad esempio, nella sentenza "G.I.E.M. S.r.l. e altri c. Italia" (2018), la Corte ha ritenuto che la confisca senza condanna, prevista dalla normativa italiana, violasse il principio di legalità poiché non vi era un accertamento di responsabilità penale.

3.2. Proporzionalità
Il principio di proporzionalità richiede che la confisca dei beni sia bilanciata rispetto all’obiettivo di interesse pubblico perseguito. In "Perinçek c. Svizzera" (2015), anche se non direttamente collegata alla confisca dei beni, la Corte ha ribadito l'importanza della proporzionalità nelle limitazioni ai diritti garantiti dalla Convenzione.

In "Balsamo c. San Marino" (2019), la Corte ha trovato che la confisca di somme di denaro era sproporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti, poiché non vi era una connessione sufficiente tra i fondi confiscati e il reato presunto.

3.3. Presunzione di Innocenza
La confisca dei beni deve anche rispettare la presunzione di innocenza garantita dall'articolo 6 della Convenzione. Questo principio è stato esplorato nella sentenza "Varvara c. Italia" (2013), dove la Corte ha stabilito che la confisca di beni in assenza di una condanna penale violava la presunzione di innocenza.

3.4. Effettività del Ricorso
Infine, la CEDU ha sottolineato l'importanza dell'effettività del ricorso giurisdizionale contro la confisca dei beni. Gli individui devono avere accesso a un tribunale indipendente che possa esaminare la legittimità e la proporzionalità della misura di confisca. In "Dassa Foundation c. Liechtenstein" (2011), la Corte ha stabilito che la confisca automatica senza possibilità di controllo giurisdizionale viola il diritto alla proprietà.

4. Conclusioni
La giurisprudenza della CEDU sulla confisca dei beni è complessa e richiede un equilibrio tra il diritto alla proprietà e la necessità degli Stati di combattere il crimine e proteggere l’ordine pubblico. Le sentenze della Corte indicano chiaramente che la confisca, per essere compatibile con la Convenzione, deve rispettare i principi di legalità, proporzionalità, presunzione di innocenza e deve essere soggetta a un controllo giurisdizionale effettivo.

Questi principi servono come guida per gli Stati nel progettare e applicare misure di confisca, garantendo che i diritti fondamentali degli individui siano adeguatamente tutelati.

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