16/04/2026
*LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE POSTALI IN CONDOMINIO*
=>La regola: ripartizione a millesimi
Secondo l'art. 1123, comma 1, c.c., le spese postali per l'amministrazione (come l'invio delle convocazioni) sono nell'interesse comune. Vanno ripartite tra tutti i condòmini in base ai millesimi. Questo principio vale anche se si usano modalità di ricezione diverse (es. raccomandata anziché PEC). Un addebito "ad personam" per questi costi è illegittimo senza consenso.
=>L'eccezione: l'addebito individuale
La Cassazione ha mostrato delle aperture fondate sull'art. 1123, comma 2, c.c.. Alcune sentenze affermano che l'addebito personale è legittimo esclusivamente quando la spesa non riguarda l'interesse comune, ma deriva direttamente da un'attività, una necessità o un'inadempienza del singolo condomino.