Studio Antonello

Studio Antonello Studio Commercialista - Revisore Legale - consulenza finanziaria
Lo Studio del dott.

Alberto Antonello sin dal 2002 affianca i propri clienti con professionalità nelle scelte strategiche in termini di pianificazione fiscale, finanziaria, aziendale.

03/09/2026

1 premessa Il DLgs. 7.8.2026 n. 148, c.d. “decreto Omnibus”, pubblicato sul S.O. n. 30/L alla G.U. 11.8.2026n. 185, ha introdotto numerose disposizioni in materia fiscale. Le disposizioni entrano in vigore il 12.8.2026, giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U. Di seguito si analizzano l...

🚀 CRIPTOVALUTE IN AZIENDA: ATTENZIONE A BILANCIO E FISCOL’Agenzia delle Entrate, con il supporto dell’OIC, chiarisce il ...
02/09/2026

🚀 CRIPTOVALUTE IN AZIENDA: ATTENZIONE A BILANCIO E FISCO

L’Agenzia delle Entrate, con il supporto dell’OIC, chiarisce il trattamento contabile e fiscale delle cripto-attività detenute dalle imprese.

📌 Se Bitcoin, Ethereum o altre criptovalute sono detenute come investimento stabile, possono essere classificate tra le immobilizzazioni immateriali.
Se invece sono destinate alla rivendita, rientrano tra le rimanenze.

⚠️ Sul piano fiscale, le variazioni di valore rilevate a fine esercizio sono generalmente irrilevanti ai fini IRES: la tassazione emerge principalmente al momento della cessione o permuta.

Ne deriva un possibile doppio binario tra valori contabili e fiscali, che richiede particolare attenzione in bilancio e dichiarazione.

Le nuove indicazioni riguardano anche maxi-canoni e contratti di utilizzo di infrastrutture.

💼 Una corretta qualificazione contabile può avere effetti fiscali importanti.

📩 Per approfondimenti e consulenza fiscale, contatta lo Studio.

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⚠️ INTRASTAT IN RITARDO? LA SANZIONE SI MOLTIPLICA PER OGNI ELENCOUna recente pronuncia della Cassazione (ord. n. 15524/...
31/08/2026

⚠️ INTRASTAT IN RITARDO? LA SANZIONE SI MOLTIPLICA PER OGNI ELENCO

Una recente pronuncia della Cassazione (ord. n. 15524/2026) chiarisce un aspetto importante per le imprese che effettuano operazioni intracomunitarie.

📌 In caso di omessa, incompleta, inesatta o irregolare presentazione degli elenchi INTRASTAT, se non si provvede alla regolarizzazione nei termini previsti, la sanzione si applica a ciascun elenco.

💶 Quanto si rischia?
La sanzione prevista è da 500 a 1.000 € per ogni elenco.

❌ La Cassazione esclude, nel caso esaminato, il beneficio del cumulo giuridico: le violazioni vengono quindi considerate separatamente, con possibile moltiplicazione delle sanzioni.

⏱️ Se invece la presentazione avviene entro 30 giorni dalla richiesta dell’Ufficio, la sanzione è ridotta alla metà.

La Corte ribadisce inoltre che queste violazioni hanno natura formale, perché possono ostacolare l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria.

👉 Morale? Una dimenticanza ripetuta sugli INTRASTAT può trasformarsi in un costo significativo per l’impresa.

📩 Operi con clienti o fornitori UE? Una corretta gestione degli adempimenti IVA intracomunitari può evitare sanzioni e contestazioni.

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💶 FRINGE BENEFIT: SOGLIA A 1.000/2.000 € ANCHE NEL NUOVO TUIRDal 1° gennaio 2027 entrerà in vigore il nuovo TUIR (DLgs. ...
31/08/2026

💶 FRINGE BENEFIT: SOGLIA A 1.000/2.000 € ANCHE NEL NUOVO TUIR

Dal 1° gennaio 2027 entrerà in vigore il nuovo TUIR (DLgs. 117/2026), che recepisce le attuali soglie agevolate dei fringe benefit.

📌 Quanto può essere riconosciuto senza tassazione?

✅ 1.000 € per la generalità dei lavoratori dipendenti
✅ 2.000 € per i dipendenti con figli fiscalmente a carico

⚠️ Attenzione però: l’aumento non diventa strutturale. Le soglie maggiorate restano previste solo per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027.

Nel limite possono rientrare non solo beni e servizi, ma anche somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per:

🏠 affitto dell’abitazione principale
🏦 interessi sul mutuo dell’abitazione principale
💡 energia elettrica
🔥 gas
💧 servizio idrico

🚗 Novità anche per le auto aziendali: il nuovo TUIR recepisce le regole aggiornate sul fringe benefit dei veicoli concessi in uso promiscuo, comprese le maggiorazioni legate all’anzianità del mezzo e agli optional.

👉 Imprese e lavoratori dovranno quindi prestare attenzione alla pianificazione dei benefit aziendali, soprattutto in vista del 2027.

📩 Hai dubbi sulla corretta gestione dei fringe benefit per dipendenti e amministratori? Contatta lo Studio per una valutazione del tuo caso.

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⚖️ Società bloccata da contrasti tra amministratori? L’arbitrato gestionale può essere la soluzioneQuando gli amministra...
28/08/2026

⚖️ Società bloccata da contrasti tra amministratori? L’arbitrato gestionale può essere la soluzione

Quando gli amministratori non riescono a trovare un accordo, il rischio è il deadlock: uno stallo decisionale capace di paralizzare la gestione della società.

📌 Lo Studio n. 70-2026/I del Consiglio Nazionale del Notariato rilancia l’interesse per l’arbitrato gestionale, uno strumento ancora poco utilizzato che consente di affidare a un soggetto terzo la soluzione di determinati contrasti gestionali.

🔎 Come funziona?

La possibilità deve essere prevista da una specifica clausola dello statuto, che dovrebbe stabilire con precisione:

✅ quali controversie possono essere affidate al terzo;
✅ quando si considera verificato lo stallo decisionale;
✅ chi può attivare la procedura;
✅ come viene nominato il soggetto chiamato a decidere;
✅ quali poteri gli vengono attribuiti.

L’obiettivo? Evitare che i contrasti tra amministratori blocchino l’attività societaria, consentendo di superare rapidamente situazioni potenzialmente dannose per l’impresa.

Particolarmente interessante per SRL e società di persone, lo strumento potrebbe trovare spazio, con le dovute cautele, anche in altre forme societarie.

💡 Una clausola statutaria ben costruita può quindi diventare un importante strumento di prevenzione dei conflitti e tutela della continuità aziendale.

📩 La governance societaria non va organizzata solo quando nasce un problema: alcune soluzioni possono essere predisposte prima.

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📌 CPB 2026-2027: accesso più ampio e regole meno stringentiIl Decreto “Omnibus” (DLgs. 148/2026) modifica le regole del ...
28/08/2026

📌 CPB 2026-2027: accesso più ampio e regole meno stringenti

Il Decreto “Omnibus” (DLgs. 148/2026) modifica le regole del Concordato Preventivo Biennale, attenuando alcune cause di esclusione e cessazione già dal biennio 2026-2027.

🔎 Cosa cambia?

✅ Società di persone e associazioni professionali
In caso di rinnovo del CPB, l’ingresso di nuovi soci o associati non determina necessariamente l’esclusione, purché nel 2025 abbiano conseguito redditi da lavoro dipendente, d’impresa o autonomo complessivamente non superiori a 35.000 euro.

✅ Professionisti, STP, STA e associazioni
Il vincolo dell’adesione congiunta al CPB viene meno quando l’attività esercitata individualmente dal professionista e quella della società o associazione sono soggette a ISA differenti.

✅ Meno cause di cessazione
Le nuove regole intervengono anche sulle corrispondenti ipotesi di cessazione dal concordato, ampliando i casi in cui è possibile mantenere il CPB.

⚠️ Attenzione ai requisiti di accesso
Viene eliminata la precedente causa di decadenza legata all’assenza dei presupposti. Tuttavia, se l’adesione viene effettuata senza i requisiti necessari, il CPB è semplicemente privo di effetti.

Restano fondamentali l’applicazione degli ISA e la verifica dei debiti tributari e contributivi, con riferimento alla soglia prevista di 5.000 euro.

📊 Il CPB 2026-2027 diventa quindi più accessibile, ma prima dell’adesione è essenziale verificare attentamente requisiti, cause di esclusione e convenienza fiscale.

📩 Stai valutando l’adesione o il rinnovo del CPB 2026-2027?
Una verifica preventiva può evitare errori e consentire di valutare correttamente la convenienza del concordato.

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27/08/2026

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📊 HOLDING E FINANZIARIE DI GRUPPO: CAMBIA IL TEST DAL 2026Novità importanti per le finanziarie di gruppo (captive) e per...
27/08/2026

📊 HOLDING E FINANZIARIE DI GRUPPO: CAMBIA IL TEST DAL 2026

Novità importanti per le finanziarie di gruppo (captive) e per le società con attività miste.

Il DLgs. 148/2026 – Correttivo Omnibus, modificando l’art. 162-bis TUIR, introduce un nuovo criterio per verificare la prevalenza dell’attività finanziaria.

🔎 Cosa cambia?

Per i soggetti assimilati alle holding non finanziarie, il test non si basa sull’attivo patrimoniale, ma sul Conto economico.

👉 L’attività finanziaria infragruppo è considerata prevalente quando i relativi ricavi e proventi superano il 50% dei ricavi e proventi rilevanti risultanti dall’ultimo bilancio approvato.

📌 Secondo i primi chiarimenti della circolare Federholding n. 15/2026, particolare attenzione va riservata alle società con attività mista.

In questi casi occorrerebbe procedere in due fasi:

1️⃣ Test patrimoniale, per verificare se la società è una holding di partecipazione;
2️⃣ Test reddituale, per verificare l’eventuale qualificazione come soggetto assimilato alle holding non finanziarie.

⚠️ Il corretto coordinamento dei due test diventa fondamentale per evitare che società, ad esempio immobiliari con partecipazioni e finanziamenti infragruppo, vengano attratte impropriamente nella disciplina delle holding, con i conseguenti adempimenti fiscali e comunicativi.

📅 Da quando?
Le nuove disposizioni si applicano dal periodo d’imposta 2026 per i soggetti “solari” e non incidono quindi sulla dichiarazione REDDITI 2026 relativa al 2025.

💡 Per gruppi societari e società con attività miste, la verifica preventiva della corretta qualificazione fiscale diventa ancora più importante.

📩 La tua società detiene partecipazioni o effettua finanziamenti infragruppo? Valutare correttamente i nuovi parametri può evitare errori e adempimenti non dovuti.

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27/08/2026

📬 COMPIUTA GIACENZA: ATTENZIONE, AD AGOSTO IL TERMINE PUÒ CONTINUARE A CORRERELa Cassazione, con ordinanza n. 15810/2025...
27/08/2026

📬 COMPIUTA GIACENZA: ATTENZIONE, AD AGOSTO IL TERMINE PUÒ CONTINUARE A CORRERE

La Cassazione, con ordinanza n. 15810/2025, ha stabilito che il termine di 20 giorni previsto dall’art. 143 c.p.c. per il perfezionamento della notifica all’irreperibile non è soggetto alla sospensione feriale dei termini.

⚠️ In pratica, il periodo necessario al perfezionamento della notifica può continuare a decorrere anche durante la sospensione feriale.

Secondo la Cassazione, infatti, questi 20 giorni non servono allo svolgimento di un’attività processuale del destinatario, ma costituiscono un elemento della stessa procedura di notificazione.

🔎 La questione, tuttavia, resta delicata.

La stessa giurisprudenza ha riconosciuto alla compiuta giacenza una natura processuale ai fini delle regole sul computo dei termini, alimentando il dibattito sulla mancata applicazione della sospensione feriale.

📌 Un aspetto particolarmente importante anche nel processo esecutivo, dove il corretto calcolo dei termini può incidere concretamente sul diritto di difesa del destinatario.

👉 Notifiche, compiuta giacenza e termini processuali: anche pochi giorni possono fare la differenza.

📩 Per imprese e contribuenti è fondamentale verificare tempestivamente gli atti ricevuti e le relative scadenze. Contatta lo Studio per una valutazione del caso concreto.

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Indirizzo

Via Daniele Manin 60
Marghera
30174

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 19:00

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