Avv. Maria Cristina Zingarello

Avv.  Maria Cristina Zingarello Studio Legale Specializzato in Previdenza e Assistenza Civile

Al via la Rottamazione-quinquies. Potete contattare lo Studio per qualsiasi informazione
20/01/2026

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18/01/2026

APE SOCIALE 2026

13/01/2026

🔴 Coppie omogenitoriali femminili: novità per il congedo parentale

👨🏻‍🏫 Si informa che è possibile per la madre intenzionale , lavoratrice dipendente, usufruire del congedo parentale per 10 giorni lavorativi, 20 in caso di parto plurimo.

Si precisa che:
📌 per "madre intenzionale" si intende la donna che non ha partorito;
📌 la comunicazione di fruizione del congedo deve essere fatta dal proprio datore di lavoro, che provvede all'anticipazione dell'indennità per conto dell'Istituto.

La domanda di congedo deve essere presentata esclusivamente in via telematica direttamente all'INPS solo da parte delle lavoratrici dipendenti per le quali non sia prevista l'anticipazione dell'indennità da parte del datore di lavoro.

13/11/2025

CASSAZIONE 24.10.2025 - ORDINANZA 28212/2025
l'indennità di accompagnamento spetta anche a chi necessita di "supervisione continua" per deambulare, perché questa condizione implica la mancanza di autonomia. L'autonomia nel compiere altri atti quotidiani (come lavarsi o mangiare) non è un motivo valido per negare il diritto se la deambulazione autonoma non è possibile in modo sicuro, anche a causa di un elevato rischio di cadute.
ESEMPI PRATICI:
1) Impossibilità di uscire di casa:
Una persona che è autosufficiente in casa ma non può uscire e camminare da sola fuori casa per fare commissioni o acquistare beni necessari può avere diritto all'accompagnamento.
2)
Supervisione continua:
La necessità di avere qualcuno che supervisioni costantemente la persona, anche solo per il rischio di cadere, è equiparata all'impossibilità di deambulare in modo sicuro.

assegno di inclusione compatibile con invalidità civile
02/11/2025

assegno di inclusione compatibile con invalidità civile

03/04/2025

DIPENDENTE PUBBLICO - PENSIONE ANTICIPATA CON LA LEGGE 335/95.

La pensione di inabilità spetta qualora un dipendente pubblico non sia in grado di proseguire l’attività lavorativa per l’aggravamento del proprio stato di salute.
Con effetto dal 1° gennaio 1996, l’articolo 2, comma 12, della Legge n. 335 del 1995 prevede il diritto di conseguire un trattamento pensionistico nei casi in cui la cessazione del servizio sia dovuta a infermità non dipendente da causa di servizio e per la quale gli interessati si trovino «nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa».

La pensione di inabilità può essere richiesta da tutti i dipendenti pubblici iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).
Il calcolo della pensione di inabilità avviene sommando al montante contributivo individuale una contribuzione figurativa relativa al periodo mancante, fino al raggiungimento del sessantesimo anno di età, con un’anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni.
Inoltre, la pensione di inabilità è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, sia in Italia che all’estero. Qualora il beneficiario riprenda l’attività lavorativa, la pensione viene revocata.
Il diritto dei pubblici impiegati alla pensione di inabilità spetta, dunque, alle seguenti condizioni:
possesso di un’anzianità contributiva di cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento pensionistico;
risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio;
riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, conseguente a infermità non dipendente da causa di servizio.

03/04/2025

VITTIME DEL DOVERE ED ESENZIONE IRPEF

Con tre sentenze (nn. 15023/24, 15115/24 e 15121/24 ) emanate il medesimo giorno, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha finalmente riconosciuto, dopo anni di errata interpretazione da parte dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate, il diritto all’esenzione IRPEF delle pensioni destinata alle Vittime del Dovere e ai loro superstiti dall’art. 1 comma 211 legge 232/16.

La sede della Corte di Cassazione a Roma
In particolare il beneficio attribuito dal 2017 a questa particolare categoria di Vittime si riferisce a qualunque trattamento di pensione percepito da tali soggetti, e non – come pretendeva il Messaggio INPS 3274/17 – alle sole pensioni erogate “a causa dello svolgersi di fatti ed eventi previsti dalle normative richiamate dall’art. 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i quali viene certificato lo status di vittima del dovere o equiparato… prescindendo dal grado di invalidità riportato a seguito dell’evento”.

Ciò significa che il beneficio dovrà essere concesso non solo sulla pensione privilegiata diretta o di reversibilità legata all’evento alla base dello status ma anche su ogni tipo di pensione che percepisca la Vittima in prima persona ovvero il familiare superstite, sia essa ordinaria, da lavoro, di reversibilità.

Tale esenzione deve essere concessa dall’ente pensionistico che corrisponde la pensione (generalmente si tratta dell’INPS) salvo che l’interessato non abbia svolto una attività libero professionale con pensione erogata ad esempio dal Casse di previdenza private (Cassa Nazionale di Previdenza per gli Avvocati, Commercialisti, ecc.)

Chiaramente poiché la Cassazione ha interpretato una norma preesistente, ciò significa che si ha anche diritto alla restituzione delle somme indebitamente trattenute a titolo di tassazione dal 2017 in poi, potendosi dunque formulare richiesta a riguardo alla Agenzia delle Entrate.

Un’ulteriore particolarità è data dal fatto che secondo la giurisprudenza tali benefici, destinati a una peculiare categoria di Vittime, consentono di recuperare tutta la ingiusta tassazione IRPEF della pensione entro il decennio, superando così il limite generale soggetto a decadenza biennale.

Per i titolari di più pensioni o di concorrente retribuzione il vantaggio è doppio: esentando la pensione dall’IRPEF cesserà l’effetto perverso del cumulo dei redditi e dunque potrà essere recuperata anche la quota di tassazione legata alla percezione di altro cespite.

Può dunque comprendersi l’importanza della novità.

24/03/2025

Introdotto anche nella Pubblica amministrazione l’assegno ordinario di invalidità che consente di restare al lavoro e ricevere l’aiuto pensionabile se la capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo. La novità è contenuta nell’articolo 16 del decreto legge n. 25 del 14 marzo 2025. pubblicato venerdì in Gazzetta ufficiale.

La nuova regola si applica solo agli assunti a partire dall’entrata in vigore della norma.

20/03/2025

Per i percettori di NASPI :
per i lavoratori,che ,al momento della cessazione del contratto di lavoro siano in stato di malattia, in procedura di domanda occorre allegare un certificato medico che attesti l'idoneità lavorativa.
Federaziende sede zonale lecce.

Indirizzo

Viale Ugo Foscolo 33
Lecce
73100

Orario di apertura

Lunedì 10:00 - 12:00
17:00 - 19:30
Martedì 10:00 - 12:00
17:00 - 19:30
Mercoledì 10:00 - 12:00
17:00 - 19:30
Giovedì 10:00 - 12:00
17:00 - 19:30

Sito Web

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